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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n° 413/2023, promossa in grado d'appello DA
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Parte_1
Palermo presso i cui Uffici in Palermo, via V. Villareale n.6, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
, e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_2 dall'Avv.to Giusy Maria Binaggia presso il cui studio in Palermo, via F. Guardione n.5/E, sono elettivamente domiciliati appellato CONTRO
Controparte_4 appellato contumace all'udienza di discussione del 25 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso innanzi al Tribunale G.L. di Palermo, depositato il 13.9.2022,
(funzionario direttivo in categoria D collocato in quiescenza con Controparte_1 decorrenza dal 01.10.2016), (istruttore in categoria C3 collocato in Parte_3 quiescenza con decorrenza dal 16.10.2019), (funzionario direttivo in Controparte_2 categoria D collocato in quiescenza con decorrenza dal 31.12.2016) e Controparte_4
(funzionario direttivo in categoria D collocato in quiescenza con decorrenza dal 01.09.2020) convenivano in giudizio l' Controparte_5
e il chiedendo accertarsi il loro diritto “a
[...] Parte_1 percepire il trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto entro 12 mesi dalla data di collocamento a riposto o in subordine entro 24 mesi;
…. a percepire gli interessi legali sul trattamento sopra indicato, a decorrere dal terzo mese successivo alla sua maturazione” con condanna delle parti convenute a “corrispondere gli importi sopra indicati”. A sostegno dell'azione invocata, i ricorrenti, richiamata la normativa applicabile al caso di specie, rilevavano che “dalla cancellazione della disciplina speciale in materia di trattamento di fine rapporto o di fine servizio contenuta nella legislazione regionale” discendeva
Pag.1 “l'applicazione della regolamentazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio prevista per i dipendenti dello Stato, anche ai sensi dell'art. 20 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, nonché degli artt. 7 e 36 della l.r. 23 febbraio 1962, n.2 ….”. Che, pertanto, “l'abrogazione dell'art. 52, c. 8 della l.r. 9 del 2015, operata tramite la soppressione dell'ultima disposizione che ne aveva modificato il contenuto” aveva “determinato l'eliminazione della disciplina speciale, introdotta dal legislatore regionale in materia di trattamento di fine rapporto, o di fine servizio, dei propri dipendenti”. Ritenevano, conseguentemente, sussistente il loro diritto “a percepire il trattamento di cui alla presente controversia, entro il termine di dodici mesi, o in subordine di ventiquattro mesi, dalla data del collocamento a riposo, e a ricevere i relativi interessi legali, a decorrere dal terzo mese successivo alla scadenza del predetto termine”; che “in ogni caso nel periodo tra l'11 maggio 2018 ed il 16 maggio 2018” aveva trovato applicazione nell'ordinamento siciliano il testo dell'art. 52, c. 8 della l.r. 9 del 2015, come modificato dall'art. 22, c. 4 della l.r. 8 del 2018” con “diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio, per tutti coloro i quali fossero stati collocati in quiescenza nei 12 mesi (o in subordine nei 24 mesi) precedenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8 del 2018, nonché nei 12 mesi (o in subordine nei 24 mesi) precedenti a ciascuno dei giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, fino alla sua abrogazione”; che “l''art. 3, c. 2 del d.l. 79 del 1997, conv. in l. 140 del 1997, prevede al riguardo che l'Amministrazione debba procedere alla liquidazione entro tre mesi, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi legali”. Deducevano, sotto altro concorrente profilo, la violazione del principio di uguaglianza nonché il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 3 della Costituzione.
Si costituivano in giudizio l'Assessorato e il chiedendo il rigetto Parte_1 di entrambe le domande. Il Giudice adito, con la sentenza n.1164/2023, emessa il 4.4.2023, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato, accoglieva il ricorso richiamando, ex art. 118 disp. att. c.p.c., il percorso motivazionale seguito in altra sentenza del medesimo Tribunale (la n.1429/2022). Per l'effetto condannava il “a corrispondere ai ricorrenti gli interessi Parte_1 legali dovuti sul rispettivo trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto a decorrere dal terzo mese successivo alla maturazione dello stesso, avvenuta 12 o 24 mesi dopo la data di collocamento a riposto, in ragione dell'età anagrafica posseduta da ciascun ricorrente”. Avverso tale decisione ha interposto appello il con ricorso Parte_1 dell'8.5.2013 chiedendone la riforma. Lamenta, in particolare, che “il Tribunale ha fatto applicazione di una disposizione abrogata e che, ratione temporis, non regola la posizione degli appellati”. Osserva al riguardo:
- che nell'ottica di contenimento della spesa pubblica, l'art. 52, comma 8, della L.R. n. 9 del 2015 ha disposto: “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni”;
- che la legge, quindi, “per i dipendenti in possesso dei requisiti di accesso anticipato al trattamento pensionistico in base della c.d. Riforma Fornero, ha differito il momento di liquidazione Pag.2 dell'indennità di buonuscita ancorando il dies a quo dei termini previsti dalla legislazione statale al raggiungimento del diritto alla pensione secondo la normativa di cui all'art. 24 del D.L. n.201/2011”;
- che successivamente, la l.r. n. 8/2018 dell'8/5/2018 all'art.22, quarto comma, ha sostituto il comma 8 dell'art. 52 suddetto con il seguente testo: “8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147”; sicché, i dipendenti avrebbero percepito il trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto decorsi ventiquattro o dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, in caso di collocamento a riposo per il raggiungimento del limite di età o di servizio;
- che l'art. 22, quarto comma, “è stato abrogato dalla l. r. n. 16/2018, in vigore dal 17/8/2018, al fine di mantenere gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica di cui agli art. 49, 51 e 52 della l. r. 9/2015”;
- che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte e avallato dal Tribunale,
“la normativa applicabile risulta quella precedente alla novella del maggio 2018 (l.r. 8/2018), dunque, l'art. 52, l. r.n. 9/2015 nella sua formulazione data dall'art. 1, c.8 della l.r. 10 luglio 2015, n. 12, in forza di un fenomeno di reviviscenza normativa da ricondurre all'abrogazione recata dalla l.r. n. 16/18”;
- che, “nel caso di specie, pur in assenza di un rinvio per relationem espresso alla disciplina precedente alla novella abrogata (l. r. n. 16/2018, in vigore dal 17/8/2018 non menziona espressamente il testo dell'art. 52, comma 8, nella sua versione antecedente alla modifica ex art. 22, comma 4, l. r. n. 8/18), è evidente che l'unica scelta legislativa compatibile con l'abrogazione è la reintroduzione dell'art. 52, comma 8, ante modifica del maggio 2018”;
- che in questo senso “depone il fatto che l'abrogazione è stata disposta nell'ottica di garantire l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, cui … si ispira tutto il costrutto della l. r. n. 9/15 e in particolare l'art. 52, comma 8, prima della modifica del maggio 2018”;
- che, infatti, la “Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 4, della l. r. n. 8/18 per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto implicante maggiori oneri previdenziali per la finanza pubblica non coperti, consentendo l'anticipazione della buonuscita a soggetti già andanti in pensione”;
- che, ancora, “in mancanza di reviviscenza della disciplina pregressa potrebbe venire in rilievo una totale carenza di disciplina normativa”;
- che, in base al “principio di autonomia statutaria della Regione siciliana, in assenza di un espresso rinvio, non è possibile postulare un'automatica applicazione della disciplina valevole per gli impiegati statali, come immaginata dalla ricorrente, essendo necessario un processo di adeguamento rimesso alle valutazioni discrezionali della Regione”;
- che secondo “la Corte Costituzionale … una legge regionale siciliana che disciplini l'indennità di buonuscita accordata agli impiegati regionali va ricondotta proprio alla competenza legislativa esclusiva di cui alla lett. q) dell'art. 14 (stato giuridico ed economico degli impiegati regionali) e non alla competenza legislativa concorrente di cui alla lettera f) dell'art. 17 (legislazione sociale) dello Statuto siciliano (R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455)”. Sulla scorta di tali considerazioni, assume che la “posizione degli appellati, rispetto al rapporto controverso, è regolata ratione temporis dell'art. 52, comma 8, l. r.n. 9/2015 nella sua formulazione data dall'art. 1, c.8 della l.r. 10 luglio 2015, n. 12; sicché deve ritenersi corretta la modulazione dei tempi di pagamento effettuata dal con conseguente rigetto della Parte_1 domanda ex adverso proposta”. Pag.3 Sotto altro concorrente motivo di gravame, ritiene “infondata la ritenuta applicabilità, in via “ultrattiva”, dell'art. 52, comma 8, della L.r. n. 9/2015 come modificato dall'art. 22 della l.r. n. 8/2018, non essendo gli appellati in possesso dei requisiti di legge ratione temporis vigente”. Deduce che, nella specie, “il mancato decorso dei termini di tre mesi per la liquidazione, per factum principis, dato dall'abrogazione ad opera della l. n. 16/18 in data 17/8/2018, rappresenta una sopravvenienza normativa che rende impossibile o comunque inesigibile l'adempimento” e rileva, al riguardo, che “decisiva rilevanza va attribuita alla data effettiva di collocamento in quiescenza di ciascun appellato, poiché i termini previsti dalla norma richiamata del Tribunale, ovvero dal comma 8 dell'art. 52 della L.r. n. 9/2015 come sostituito dall'art. 22 della L.r. n. 8/2018, decorrono dalla cessazione del rapporto”. Lamenta che il Tribunale “con un vero e proprio salto logico, in nessun punto” della sentenza impugnata “ha accertato e motivato, specificamente per ciascun appellato” quando “nel ristretto ambito di operatività della normativa de qua … è insorto il diritto anelato”. Che non sono “pertinenti i richiami alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 1429/2022 del 29/04/2022 e alla sentenza n. 1/2022 del Tribunale di Trapani, entrambe richiamate nella sentenza gravata” in quanto in “tali casi, sebbene in modo piuttosto peculiare, è stato accertato che
“poiché alla data di vigenza della norma in questione si è consolidato il diritto al pagamento della prima rata (essendo decorsi ventiquattro mesi alla data del 1.6.2018) il credito è divenuto allora esigibile” (Tribunale di Palermo, sent. n. 1429/2022 del 29/04/2022) e che “[…] alla data di vigenza della norma in questione [ossia della L. 8/2018, n.d.r.] si è consolidato il diritto al pagamento della prima rata (essendo decorsi ventiquattro mesi alla data del 1/6/18)” (Sentenza n. 1/2022 del Tribunale di Trapani)”. Rileva, ancora, l'errore in cui è incorso il primo Giudice “nella parte in cui ha inspiegabilmente statuito: “Nessun rilievo è stato, invece, formulato dalla difesa erariale in ordine alla data di pagamento del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto lamentato dai ricorrenti, né in merito alla data di collocamento a riposo di questi ultimi. Deve pertanto ritenersi che i ricorrenti abbiano percepito con ritardo il tfs/tfr e che hanno, conseguentemente, diritto a percepire gli interessi legali sul trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto, a decorrere dal terzo mese successivo alla maturazione del diritto alla sua percezione, ossia dai 12 o 24 mesi dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, a seconda dell'età anagrafica posseduta da ciascun ricorrente a quella data, con condanna del resistente a provvedervi”. Parte_1
Sostiene, all'uopo, di aver “specificatamente posto all'attenzione delle parti e del giudicante la data di collocamento in quiescenza dei ricorrenti, da cui si desume il momento in cui ciascuno ha maturato o maturerà il diritto alla percezione della prima rata dell'indennità di buonuscita”. In particolare, osserva “in relazione alle date indicate dagli stessi appellati in ricorso e in memoria dell'Amministrazione …., nessuno di essi, nel breve periodo di vigenza dell'art. 22 della L. r. n. 8/2018 (che va dal 11 maggio 2018 al 17 agosto 2018), aveva già maturato i 24 mesi richiesti dalla norma medesima, ai quali vanno aggiunti i 90 giorni per il pagamento (nella fattispecie concreta, per tutti i ricorrenti il termine è di ventiquattro mesi, essendo stati tutti collocati in quiescenza avendo meno di 65 anni):
– nato il 18 dicembre 1954 a Bolognetta, in [...][...]: Controparte_1 requisiti prima rata buonuscita gennaio 2023;
– , nato il [...] a Palermo, in [...] 16 ottobre CP_3 Pt_2
2019: requisiti prima rata buonuscita ottobre 2026;
– nato il [...] a Marsala, in [...] 31 dicembre Controparte_2
2016: requisiti prima rata buonuscita marzo 2023; Pag.4 – nato il 20 febbraio 1957a Palermo, in [...][...]: Parte_4 requisiti prima rata buonuscita giugno 2025”. Assume, in definitiva, di aver “effettuato una corretta modulazione dei tempi di pagamento
…. secondo la disciplina recata dall'art. 52, comma 8, della l. r. n. 9/18 l.r. 10 luglio 2015, n. 12”.
, e si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_2 giudizio resistendo al gravame.
sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_4
Acquisita documentazione (cfr. ord. verbale ud. 10.4.2025), all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'impianto argomentativo del gravame deve ritenersi fondato, dovendosi qui confermare l'orientamento già espresso da questa Corte in precedente caso del tutto analogo a quello per cui si procede in questa sede (cfr. sent. n.764/2024 resa nel proc. R.G. n.1027/2022).
Per come non è controverso tra le parti gli odierni appellati sono stati posti in quiescenza anticipata a domanda ai sensi del comma 3 dell'art. 52 della L.r. n. 9/2015. La questione devoluta è circoscritta alla individuazione del dies a quo del termine di dodici/ventiquattro mesi per il pagamento del TFS: sostengono infatti gli appellati che tale termine dilatorio debba decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro come stabilito per i dipendenti pubblici statali e, quindi, per dall'1.10.2016, per CP_1 dal 16.10.2019, per dal 31.12.2016 per dall'1.9.2020. CP_3 CP_2 CP_4
Trattasi di prospettazione - avallata nella sentenza qui impugnata con la quale il Tribunale ha ritenuto che la vicenda fosse “disciplinata dall'art. 52 comma 8 l.r. n.9/2015, nella versione modificata dall'art.22, comma 4, l.r. n.8/2018” - che non può trovare accoglimento sulla base del dettato normativo regionale. Com'è noto, l'art. 3, comma 2, del D. L. n. 79/1997, convertito con L. n. 140/1997, prevede che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”, fermo restando che all'effettiva corresponsione si deve dar corso “entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”. L'art. 12, comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010, prevede inoltre che “… il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo”. Pag.5 All'indomani dall'entrata in vigore della riforma pensionistica c.d. “Fornero” il legislatore regionale ha previsto la possibilità per i propri dipendenti, che fossero in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico secondo il regime precedente, di formulare apposita istanza all'ente per usufruire del collocamento anticipato in quiescenza. Stabilisce infatti, l'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015: “I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della do-manda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma”. La stessa facoltà viene estesa, al quinto comma, dell'art. 52 ai dipendenti regionali che “nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011”. Le modalità di corresponsione dell'indennità di fine servizio sono invece disciplinate dal successivo ottavo comma che nella sua versione originaria prevedeva: “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati”. L'art. 1, comma 8, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 ha sostituito tale disposizione con la previsione che: “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni”. La legge regionale dell'11.05.2018, n. 8, all'art. 22, comma 4, ha riformulato la disposizione prevedendo che “Il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale n.9/2015 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147” A distanza di tre mesi, tale disposizione di modifica è stata abrogata dal quarto comma dell'art. 22 l. r. n. 16/2018. Ritiene la Corte di dover ribadire, in questa sede, che la descritta successione normativa abbia determinato il ripristino della disciplina precedente (art. 1, comma 8, l.r. n. 12/2015) che, dunque, era in vigore anche alla data del pensionamento degli appellanti. Infatti, nel regime di successione delle leggi la mera abrogazione, che si verifica quando la disciplina successiva abbia come unico contenuto ed unico effetto di eliminare una disciplina precedente senza curarsi di sostituirla con altra, determina la reviviscenza della norma previgente rispetto a quella abrogata (Cass. n. 25551/2007 in motivazione, Cass. n. 3592/22 in motivazione;
anche Cass. S.U. n.17541/2023).
Pag.6 Ciò si è verificato nella specie dato che l'art. 1 L.R. n.16/2018 ha disposto la mera eliminazione dell'art. 22, comma 4, L.R. n.8/2018, cioè della norma che aveva modificato il comma 8 dell'art. 52 L.R. n.9/2015. Diversamente opinando si creerebbe un inammissibile vuoto normativo perché la disposizione ha come unico precetto la eliminazione della norma abrogata (art. 22, comma 4, L.R. n.8/2018). Tanto più, per come correttamente osservato dalla parte appellante, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva proposto la questione di legittimità costituzionale (tra gli altri) anche dell'art. 22, comma 4, della L.R. n.8/2018 (giust'appunto) per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione per come ricavabile dalla sentenza della Corte Cost. n.16/2020 con la quale i Giudici costituzionali, hanno preso atto dell'intervenuta abrogazione di tale norma;
abrogazione, evidentemente, operata dal legislatore regionale proprio per superare i denunziati vizi di legittimità costituzionale. Pertanto, alla luce della disciplina contenuta nell'ottavo comma dell'art. 52 della L.R. n.9/2015, nel testo qui applicabile, il termine di ventiquattro mesi e 90 giorni per il pagamento del TFS decorrere dalla maturazione dei requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011. Contrari argomenti non possono trarsi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8727/24 perché avente ad oggetto il diverso caso in cui i lavoratori “subirono” il pensionamento anticipato, qui invece scelto in base ad una disciplina regionale che ne dava facoltà. Del resto, si aggiunge, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 159/2019 ha evidenzia-to che Per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 104 del 2018, punto 6.1. del Considerato in diritto), ben può il legislatore "disincentivare i pensionamenti anticipati (fra le molte, sentenza n. 416 del 1999, punto 4.1. del Considerato in diritto) e, in pari tempo, promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità acquisita, come questa Corte ha avuto occasione di affermare in riferimento alla valutazione dei particolari servizi prestati da dipendenti civili e militari dello Stato (sentenza n. 39 del 2018, punto 4.4. del Considerato in diritto) e in tema di coefficiente di trasformazione della contribuzione versata, più ele-vato per chi presti servizio più a lungo (sentenza n. 23 del 2017, punto 4.1. del Considerato in diritto)”. In special modo, secondo il Giudice delle leggi, “il differimento dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio fa riscontro a una cessazione del rapporto di lavoro che può intervenire anche quando non sia ancora maturato il diritto alla pensione. Il trattamento più rigoroso si correla alla particolarità di un rapporto di lavoro che, per le ragioni più disparate, peraltro in prevalenza riconducibili a una scelta volontaria dell'interessato, cessa anche con apprezzabile anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti di età o di servizio”. Che il sacrificio inflitto dal meccanismo dilatorio trovi giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa è stato ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 130/2023.
Deve, in definitiva, escludersi che gli odierni appellati avessero diritto a percepire gli interessi legali sul trattamento di fine servizio nei termini affermati nella sentenza qui impugnata (“a decorrere dal terzo mese successivo alla maturazione dello stesso, avvenuta 12 o 24 mesi dopo la data di collocamento a riposo in ragione dell'età anagrafica posseduta da ciascun Pag.7 ricorrente”); ciò per la semplice ragione che gli appellati non avevano (ancora) ricevuto né tampoco maturato il diritto alla liquidazione del TFS.. Né tale diritto (ossia la liquidazione della buonuscita) il (nato nel 1954 e CP_2 cessato dal lavoro il 31.12.2016) e lo (nato nel 1954 e cessato dal lavoro CP_1
l'1.10.2016) avrebbero potuto rivendicare durante la vigenza dell'abrogato art. 22 comma 4 della l.r. n.8/2018, in quanto a tale data non era, comunque, scaduto il termine dilatorio di 24 mesi previsto dalla normativa in relazione alla data di collocazione a riposo. Deve, invece, essere accolta la domanda subordinata spiegata in memoria dai predetti e in quanto risulta pacifico che parte appellante ha CP_2 CP_1 tardivamente (ossia oltre i 90 giorni previsti dalla legge) liquidato il relativo trattamento : per lo Sclafani, in data 10.5.2023 (e non nel gennaio 2023 come precisato, sia in primo che in secondo grado, dallo stesso appellante); per il il 12.6.2023 (e non nel CP_2 marzo 2023 come precisato, sia in primo che in secondo grado, dallo stesso appellante). Un tanto risulta dai documenti (incontestati) prodotti dai predetti lavoratori (cfr. per lo la copia del bonifico del 10.5.2023 relativo alla prima rata dell'indennità di CP_1 buonuscita;
cfr. per il la copia del bonifico del 12.6.2023 relativo alla CP_2 liquidazione dell'indennità di buonuscita). Per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il Parte_1 deve essere senz'altro condannato a corrispondere a gli interessi legali Controparte_1 dovuti sulla prima rata del trattamento di fine servizio/indennità di buonuscita dall'1 gennaio 2023 al 10 maggio 2023 ed a gli interessi legali dovuti sul Controparte_2 trattamento di fine servizio/indennità di buonuscita dall'1 marzo 2023 al 12.6.2023. Nel resto, il ricorso di primo grado proposto da tutti gli appellati deve essere rigettato. Tuttavia, per come è emerso dalla documentazione acquisita in corso di causa (cfr. ord. 10.4.2025 e note con allegati depositati dall'Avvocatura dello Stato il 5.5.2025), il ha proceduto, in esecuzione della sentenza di primo grado, alla Parte_1 liquidazione degli interessi legali nei confronti di tutti gli odierni appellati (per il CP_4 con decorrenza dall'1.12.2022; per lo Sclafani con decorrenza dall'1.1.2019; per il con decorrenza dal 31.3.2019; per il con decorrenza dal 16.1.2022); tale CP_2 CP_3 liquidazione, si osserva, non era in radice dovuta nei confronti del e del;
CP_3 CP_4 la stessa, invece, è stata liquidata in misura superiore rispetto a quella dovuta, in base alla presente sentenza, nei confronti del e dello CP_2 CP_1
E poiché l'Avvocatura dello Stato ha chiesto (cfr. verbale di udienza odierno) la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, deve, senza ulteriore indugio, disporsi in conformità a tale richiesta nei termini di cui in parte dispositiva.
3) Considerato l'esito complessivo del giudizio, le ragioni della decisione e la particolare complessità della controversia, ritiene questa Corte conforme a giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara, in Controparte_4 riforma della sentenza n.1164/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data
4.4.2023 condanna il a corrispondere a gli Parte_1 Controparte_1 interessi legali dovuti sulla prima rata del trattamento di fine servizio/indennità di Pag.8 buonuscita dall'1 gennaio 2023 al 10 maggio 2023 ed a gli interessi Controparte_2 legali dovuti sul trattamento di fine servizio/indennità di buonuscita dall'1 marzo 2023 al 12.6.2023. Rigetta, nel resto, il ricorso di primo grado. Dichiara il diritto di parte appellante ad ottenere da e da CP_3 Pt_2 CP_4
la restituzione delle somme a costoro corrisposte a titolo di interessi legali in
[...] esecuzione della sentenza di primo grado. Dichiara il diritto dell'appellante ad ottenere da e da Controparte_1 [...]
la restituzione dell'eccedenza tra quanto dovuto in base alla presente sentenza CP_2
a titolo di interessi legali e quanto agli stessi corrisposto per il medesimo titolo in esecuzione della sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese del doppio grado. Palermo 25 settembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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