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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/11/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9508/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato il 2.9.2025
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata, difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Debora COMISSO e (C.F. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica DEL NEGRO e Daniela
[...]
TONUSSI giusta procure allegate al ricorso introduttivo.
-ricorrenti-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine.
- intervenuto -
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 8 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. Il minore viene affidato ad entrambi i genitori in via Persona_1 condivisa, con collocamento dello stesso presso la residenza materna, che viene stabilita in Gonars – via Palmanova 13 -.
2. Il padre terrà con sé il figlio a weekend alterni dalle 7.15 del sabato mattina, quando preleverà dalla casa materna, sino alle 20.30 di Per_1 domenica, quando lo riporterà presso l'abitazione della sig.ra Pt_1 avendo già cenato e pronto per la notte.
3. Nell'ipotesi in cui il sig. abbia l'opportunità di modificare i propri Pt_2 orari di lavoro in maniera stabile nel tempo, terrà con sé il minore sin dal venerdì, quando lo preleverà dalla casa materna, ovvero presso i nonni materni in caso in cui la sig.ra sia al lavoro, alle ore 18.30 del Pt_1 venerdì del weekend di spettanza per riaccompagnarlo a casa della madre la domenica alle 20.30, con le medesime modalità di cui sopra. Tale ultima ipotesi dovrà essere comunicata alla sig. almeno 30 giorni Pt_1 prima.
4. Nelle settimane in cui il minore passerà il weekend con la madre, il sig. prenderà il figlio all'uscita da scuola (ovvero alle ore 15.00 nei Pt_2 giorni in cui il minore non sarà a scuola) il martedì e il mercoledì per poi riaccompagnarlo presso la casa materna alle ore 20.30, già pronto per la notte. Qualora non dovesse avere scuola il mercoledì, egli Per_1 pernotterà presso il padre, che lo riaccompagnerà presso la casa materna il mercoledì sera, con le medesime modalità.
5. Durante il periodo estivo, se o quando il bambino non frequenterà centri estivi, il sig. nelle giornate di spettanza prenderà Pt_2 Per_1 dalle 15.00, presso la casa materna ovvero preso i nonni materni in caso in cui la sig.ra sia al lavoro, per poi ivi riportarlo entro le 20.30. Pt_3
6. Se e quando il bambino frequenterà centri estivi, nelle giornate infrasettimanali come sopra individuate, il padre si occuperà di prendere il bambino all'uscita dal centro estivo.
7. Per le vacanze estive, passerà due settimane con ciascun Per_1
pagina 2 di 8 genitore, di cui almeno una continuativa, il programma dovrà essere completamente definito tra i genitori entro e non oltre il 300 maggio di ogni anno. Per l'anno corrente, il minore passerà il periodo dal 30 giugno al 6 luglio e dall'11 al 17 agosto con il padre e dal 28 luglio al 10 agosto con la madre;
almeno una delle due settimane estive con si ciascun Per_1 genitore dovrà ricadere nel periodo tra agosto e settembre.
8. Per il periodo pasquale, trascorrerà il giorno di Pasqua con Per_1 un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni.
9. Per le vacanze di Natale 2025, trascorrerà con il padre il Per_1 periodo dalla fine delle lezioni scolastiche al 31 dicembre sino alle 19.00, quando lo accompagnerà presso la residenza materna, dove trascorrerà il restante periodo di sospensione scolastica. Per l'anno successivo i periodi saranno invertiti e così alternativamente di anno in anno.
10. Nel caso di malattia del figlio, o malattia o impedimento esclusivamente per motivi di lavoro del genitore di spettanza, sarà cura di quest'ultimo interpellare l'altro per verificare la disponibilità ad occuparsi del minore.
11. Nel caso di impossibilità sia del padre che della madre le spese di custodia del bambino saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
12. Nel caso in cui il genitore a cui spetta stare con il figlio abbia impedimenti diversi da malattia o dal lavoro, si accollerà l'intero costo della babysitter, a prescindere dalla disponibilità dell'altro genitore.
13. Il sig. continuerà a versare, entro il 20 di ogni mese, in favore Pt_2 della sig.ra la somma mensile di euro 300,00 a titolo di Pt_3 contributo al mantenimento del figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con primo adeguamento previsto per aprile 2026.
14. Per quanto riguarda le spese mediche, i farmaci da banco necessari al bambino saranno a carico di ciascun genitore, mentre i farmaci con prescrizione medica (ricetta rossa SSN) saranno da rimborsare al 50% al genitore che ha sostenuto la spesa per intero.
15. I genitori concorrano insieme al pagamento, al 50% ciascuno, delle pagina 3 di 8 spese straordinarie individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa tra l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e il Tribunale di Udine, salvo quanto sopra statuito ai punti 11), 12) e 13) in materia di custodia del minore. I genitori si impegnano a chiedere l'intestazione del documento fiscale al minore, quando possibile.
16. Tutte le spese straordinarie, comprese quelle di custodia del minore, saranno rimborsate anche con presentazione all'altro genitore di ricevuta tra privati debitamente sottoscritta e nelle tempistiche previste dal citato
Protocollo d'Intesa.
17. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, così come ogni ulteriore beneficio economico, statale e non, relativo al figlio Per_1
18. Il padre potrà ottenere, previa richiesta alla madre, la consegna dei documenti originali del minore (carta d'identità e tessera sanitaria).
19. Eventuali rimborsi di spese straordinarie sostenute al 50% dai genitori in favore del minore da parte di enti pubblici, comune ecc. (ad esempio dote di famiglia), anche se richiesti e corrisposti da uno solo di essi, verranno suddivisi in parti uguali tra i genitori.
20. Le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute in favore del figlio verranno ripartite tra i genitori in relazione alla quota da ciascuno sostenuta per la spesa.
21. Ciascuna parte si farà carico delle spese legali.
CONCLUSIONI DEL P.M.
Visto, come da richiesta congiunta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso congiunto, e , Parte_1 Parte_2 deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione era nato in data [...], a [...], il figlio Per_1
, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, hanno chiesto
[...] all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo intercorso per pagina 4 di 8 modificare le condizioni statuite dapprima con decreto di data 4.2.2002
- RG n. 4070/2021 VG - del Tribunale di Udine e successivamente con convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dalle parti in data
18.5.2023 ed inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del predetto figlio minore.
Ciò premesso, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa iscritta ala n. 9508/2025 V.G., così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto, dispone che, a modifica del decreto di data 4.2.2022 – n. RG 4070/2021 V.G. – del Tribunale di Udine e della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 18.5.2023,
l'affidamento e il mantenimento di siano così disciplinati: Persona_1
- Il minore viene affidato ad entrambi i genitori in via Persona_1 condivisa, con collocamento dello stesso presso la residenza materna, che viene stabilita in Gonars – via Palmanova 13 -.
- Il padre terrà con sé il figlio a weekend alterni dalle 7.15 del sabato mattina, quando preleverà dalla casa materna, sino alle 20.30 Per_1 di domenica, quando lo riporterà presso l'abitazione della sig.ra avendo già cenato e pronto per la notte. Pt_1
- Nell'ipotesi in cui il sig. abbia l'opportunità di modificare i propri Pt_2 orari di lavoro in maniera stabile nel tempo, terrà con sé il minore sin dal venerdì, quando lo preleverà dalla casa materna, ovvero presso i nonni materni in caso in cui la sig.ra sia al lavoro, alle ore Pt_1
18.30 del venerdì del weekend di spettanza per riaccompagnarlo a casa della madre la domenica alle 20.30, con le medesime modalità di cui sopra. Tale ultima ipotesi dovrà essere comunicata alla sig. Pt_1 almeno 30 giorni prima. pagina 5 di 8 - Nelle settimane in cui il minore passerà il weekend con la madre, il sig.
prenderà il figlio all'uscita da scuola (ovvero alle ore 15.00 nei Pt_2 giorni in cui il minore non sarà a scuola) il martedì e il mercoledì per poi riaccompagnarlo presso la casa materna alle ore 20.30, già pronto per la notte. Qualora non dovesse avere scuola il mercoledì, egli Per_1 pernotterà presso il padre, che lo riaccompagnerà presso la casa materna il mercoledì sera, con le medesime modalità.
- Durante il periodo estivo, se o quando il bambino non frequenterà centri estivi, il sig. nelle giornate di spettanza prenderà Pt_2 Per_1 dalle 15.00, presso la casa materna ovvero preso i nonni materni in caso in cui la sig.ra sia al lavoro, per poi ivi riportarlo entro le Pt_3
20.30.
- Se e quando il bambino frequenterà centri estivi, nelle giornate infrasettimanali come sopra individuate, il padre si occuperà di prendere il bambino all'uscita dal centro estivo.
- Per le vacanze estive, passerà due settimane con ciascun Per_1 genitore, di cui almeno una continuativa, il programma dovrà essere completamente definito tra i genitori entro e non oltre il 300 maggio di ogni anno. Per l'anno corrente, il minore passerà il periodo dal 30 giugno al 6 luglio e dall'11 al 17 agosto con il padre e dal 28 luglio al 10 agosto con la madre;
almeno una delle due settimane estive con si Per_1 ciascun genitore dovrà ricadere nel periodo tra agosto e settembre.
- Per il periodo pasquale, trascorrerà il giorno di Pasqua con un Per_1 genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni.
- Per le vacanze di Natale 2025, trascorrerà con il padre il Per_1 periodo dalla fine delle lezioni scolastiche al 31 dicembre sino alle 19.00, quando lo accompagnerà presso la residenza materna, dove trascorrerà il restante periodo di sospensione scolastica. Per l'anno successivo i periodi saranno invertiti e così alternativamente di anno in anno.
- Nel caso di malattia del figlio, o malattia o impedimento esclusivamente per motivi di lavoro del genitore di spettanza, sarà cura di quest'ultimo interpellare l'altro per verificare la disponibilità ad occuparsi del minore.
pagina 6 di 8 - Nel caso di impossibilità sia del padre che della madre le spese di custodia del bambino saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Nel caso in cui il genitore a cui spetta stare con il figlio abbia impedimenti diversi da malattia o dal lavoro, si accollerà l'intero costo della babysitter, a prescindere dalla disponibilità dell'altro genitore.
- Il sig. continuerà a versare, entro il 20 di ogni mese, in favore Pt_2 della sig.ra la somma mensile di euro 300,00 a titolo di Pt_3 contributo al mantenimento del figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con primo adeguamento previsto per aprile 2026.
- Per quanto riguarda le spese mediche, i farmaci da banco necessari al bambino saranno a carico di ciascun genitore, mentre i farmaci con prescrizione medica (ricetta rossa SSN) saranno da rimborsare al 50% al genitore che ha sostenuto la spesa per intero.
- I genitori concorrano insieme al pagamento, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa tra l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e il Tribunale di Udine, salvo quanto sopra statuito ai punti 11), 12) e 13) in materia di custodia del minore. I genitori si impegnano a chiedere l'intestazione del documento fiscale al minore, quando possibile.
- Tutte le spese straordinarie, comprese quelle di custodia del minore, saranno rimborsate anche con presentazione all'altro genitore di ricevuta tra privati debitamente sottoscritta e nelle tempistiche previste dal citato Protocollo d'Intesa.
- L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, così come ogni ulteriore beneficio economico, statale e non, relativo al figlio Per_1
- Il padre potrà ottenere, previa richiesta alla madre, la consegna dei documenti originali del minore (carta d'identità e tessera sanitaria).
- Eventuali rimborsi di spese straordinarie sostenute al 50% dai genitori in favore del minore da parte di enti pubblici, comune ecc. (ad esempio pagina 7 di 8 dote di famiglia), anche se richiesti e corrisposti da uno solo di essi, verranno suddivisi in parti uguali tra i genitori.
- Le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute in favore del figlio verranno ripartite tra i genitori in relazione alla quota da ciascuno sostenuta per la spesa.
- SPESE di lite interamente compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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