Articolo 7 della Legge 17 aprile 1989, n. 141
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 aprile 1989
Art. 7. 1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , come modificato dall' articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329 , e' abrogato.
2. Al medesimo articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , come modificato dall' articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329 , e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo".
Nota all'art. 7:
Il testo vigente dell' art. 12 della legge n. 1354/1962 , cosi' come modificato dalla legge n. 329/1974 e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12. - Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra e' posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.
Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:
centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.
E' consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacita' di centilitri 34.
Fanno eccezione i fusti per i quali non e' prevista alcuna capacita' obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.
E' consentita una tolleranza di:
1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;
1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;
2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;
2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.
Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.
La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo".
Entrata in vigore il 27 aprile 1989