Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di I Grado iscritte ai NN. 13031/ e 13032 2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MAVIGLIA ANTONIO, elettivamente Parte_1
domiciliato in via G. Cameli 13 TERAMO contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CAPOTORTI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositati telematicamente in data
7-11-24 ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione notificate in data 16-10-
CP_ 24, con le quale gli e' stato ingiunto il pagamento, a favore dell' , dell'importo, rispettivamente di € 20.387,50 e di € 11.656,00: l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza opposta, ha eccepito la violazione degli artt. 14 e 18 della l. n. 689/1981, la prescrizione e l'estinzione dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 14 della l.n. 689/1981, nonche' il difetto di motivazione.
CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto..
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Motivi della decisione.
L'opposizione e' fondata e merita accoglimento.
Nelle ordinanze oggetto del presente giudizio al ricorrente è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa di € 7.318,44 per omesso versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
E' poi intervenuto il d.l. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla l.n. 85,23, che all'art. 23
(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali), ha stabilito:” All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Deve trovare accoglimento l'eccezione di tardivita' della contestazione e di estinzione dell'obbligazione, per violazione dell'art. 14 della l.n. 689/1981, avanzata dall'opponente.
La norma suddetta prevede: “(…) se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie le ordinanze ingiunzione opposte si fondano sull'atto di “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)” del 12-4-23, notificato, rispettivamente, in data 28-
11-19 e in data 14-9-21, in cui e' indicata una omissione contributiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta e' stata notificata in data 16-10-24. CP_ L' ha dedotto l'inapplicabilita' dell'art. 14, in quanto in materia esiste una normativa speciale, espressamente dettata dalla l. n. 638/1983, che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale di cui alla l. n. 689/16.
CP_ L' sottolinea, inoltre, che il termine di cui all'art. 14 non puo' essere perentorio, tenuto conto del fatto che l'azienda ha la possibilita', entro 90 giorni dalla notifica della diffida, di estinguere il debito con annullamento della sanzione amministrativa.
Il carattere di specialita' dell'art. 2, comma 1bis, della l. n. 638/93 sarebbe, infine, confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
Tali tesi non possono essere condivise.
Infatti la previsione dell'art. 2, comma 1bis della l. n. 638/93 non esonera l'amministrazione dal rispetto dei termini di cui all'art. 14 della l. n. 689/81 per la contestazione: i termini previsti dalle due norme sono diversi e uno riguarda la regolarizzazione a seguito della contestazione e l'altro la contestazione a seguito degli accertamenti istruttori.
Inoltre l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta pienamente confermata dal recente articolo 23 del DL n. 48/23 per cui “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione”.
La norma si riferisce espressamente all'art. 2, comma 1bis in esame e l'inserimento di una deroga all'art. 14 ne conferma la generale applicabilita'.
pagina 3 di 5 CP_ In via subordinata l' deduce che il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione non è comunque decorso.
Ricorda, infatti, che “secondo giurisprudenza costante, questo termine non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva;
come la verifica di pagamenti rateali, di domande di definizioni agevolate, di benefici contributivi ecc.
v. sul punto tra le tante sentenze del S.C.: Cass-. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre
2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951; Cass. 11 aprile
2006, n. 8456)”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge
n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del
08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018). CP_ Nel caso di specie l ha omesso ogni indicazione sul punto, in particolare circa le date di inizio e di conclusione degli accertamenti istruttori o circa la loro eventuale complessita' o circa l'esistenza di circostanze che abbiano giustificato l'inosservanza del termine di novanta giorni.
Pertanto, dovendosi fare applicazione dell'articolo 14 citato, nel caso la violazione, non giustificata da accertamenti istruttori complessi, del termine di 90 giorni previsto da tale disposizione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la infrazione, ai sensi dell'ultimo comma della medesima. L'ordinanza ingiunzione opposta deve pertanto essere annullata.
pagina 4 di 5 Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-002027072 e n. OI- 002206119; CP_ condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.200,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 29/01/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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