TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/12/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Anna Lidia Corvino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3623/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ABATECOLA Parte_1 C.F._1 CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ABATECOLA CLAUDIA
ATTORE/I contro Parte
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRONI GR EO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI 41/A 70121 BARIpresso il difensore avv. PATRONI GR EO
CONVENUTO/I
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 RZ CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione è stato introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c. a seguito dell'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione in data 18.05.2023 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 93/2021 R.G.E., con cui è stata rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta dall'attore e concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel corso del giudizio è intervenuto un fatto sopravvenuto di rilievo decisivo, rappresentato dall'ammissione della conversione del pignoramento, disposta con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione a seguito di istanza proposta dall'attore, con conseguente prosecuzione della procedura esecutiva mediante piano di pagamento rateale e venuta meno della prospettiva di liquidazione coattiva del bene pignorato.
A seguito di tale sopravvenienza, l'attore ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo in via principale la declaratoria di cessata materia del contendere e, in via subordinata, la rinuncia agli atti del giudizio;
rinuncia che non è stata accettata dalla parte convenuta.
Ciò posto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione, dovendo la pronuncia giudiziale essere idonea a produrre un'utilità concreta e attuale.
Nel caso di specie, l'ammissione della conversione del pignoramento ha determinato un mutamento dell'assetto degli interessi dedotti in giudizio, avendo sostituito l'originaria dinamica esecutiva con un diverso regime di adempimento fondato sul pagamento rateale del credito. Ne consegue che una decisione sul merito delle questioni dedotte nell'ambito del giudizio ex art. 616 c.p.c. non sarebbe idonea a produrre alcun effetto utile ulteriore rispetto all'assetto già definito in sede esecutiva.
La circostanza che l'atto esecutivo abbia prodotto effetti nel periodo anteriore alla conversione non è sufficiente a fondare un interesse attuale alla decisione di merito, non essendo tali effetti più suscettibili di essere rimossi o modificati da una pronuncia giudiziale utile.
Pertanto, indipendentemente dalla mancata accettazione della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., deve ritenersi venuta meno l'utilità concreta della decisione, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, senza necessità di esaminare le questioni di merito prospettate dalle parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attore, atteso che la definizione del giudizio è dipesa da un fatto sopravvenuto determinato da una iniziativa della stessa parte attrice (istanza di conversione del pignoramento), che ha reso inutile la prosecuzione del giudizio di cognizione ex art. 616 c.p.c.
Sussiste pertanto il criterio della causalità, non ricorrendo i presupposti per la compensazione mentre risultano applicabili le riduzioni di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 4.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio ex art. 616 c.p.c.;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 1500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge
Foggia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carmen Anna Lidia Corvino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Anna Lidia Corvino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3623/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ABATECOLA Parte_1 C.F._1 CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ABATECOLA CLAUDIA
ATTORE/I contro Parte
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRONI GR EO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI 41/A 70121 BARIpresso il difensore avv. PATRONI GR EO
CONVENUTO/I
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 RZ CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione è stato introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c. a seguito dell'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione in data 18.05.2023 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 93/2021 R.G.E., con cui è stata rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta dall'attore e concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel corso del giudizio è intervenuto un fatto sopravvenuto di rilievo decisivo, rappresentato dall'ammissione della conversione del pignoramento, disposta con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione a seguito di istanza proposta dall'attore, con conseguente prosecuzione della procedura esecutiva mediante piano di pagamento rateale e venuta meno della prospettiva di liquidazione coattiva del bene pignorato.
A seguito di tale sopravvenienza, l'attore ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo in via principale la declaratoria di cessata materia del contendere e, in via subordinata, la rinuncia agli atti del giudizio;
rinuncia che non è stata accettata dalla parte convenuta.
Ciò posto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione, dovendo la pronuncia giudiziale essere idonea a produrre un'utilità concreta e attuale.
Nel caso di specie, l'ammissione della conversione del pignoramento ha determinato un mutamento dell'assetto degli interessi dedotti in giudizio, avendo sostituito l'originaria dinamica esecutiva con un diverso regime di adempimento fondato sul pagamento rateale del credito. Ne consegue che una decisione sul merito delle questioni dedotte nell'ambito del giudizio ex art. 616 c.p.c. non sarebbe idonea a produrre alcun effetto utile ulteriore rispetto all'assetto già definito in sede esecutiva.
La circostanza che l'atto esecutivo abbia prodotto effetti nel periodo anteriore alla conversione non è sufficiente a fondare un interesse attuale alla decisione di merito, non essendo tali effetti più suscettibili di essere rimossi o modificati da una pronuncia giudiziale utile.
Pertanto, indipendentemente dalla mancata accettazione della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., deve ritenersi venuta meno l'utilità concreta della decisione, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, senza necessità di esaminare le questioni di merito prospettate dalle parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attore, atteso che la definizione del giudizio è dipesa da un fatto sopravvenuto determinato da una iniziativa della stessa parte attrice (istanza di conversione del pignoramento), che ha reso inutile la prosecuzione del giudizio di cognizione ex art. 616 c.p.c.
Sussiste pertanto il criterio della causalità, non ricorrendo i presupposti per la compensazione mentre risultano applicabili le riduzioni di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 4.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio ex art. 616 c.p.c.;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 1500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge
Foggia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carmen Anna Lidia Corvino
pagina 3 di 3