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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 204/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 204/2020 promossa da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. NICOLA Parte_1 C.F._1
ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GAGGIOTTI ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto nonché
(già ), (p. Iva ), Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ALEMANNO MARIA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata
Conclusioni
1 Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2.Le allegazioni delle parti.
Con atto di citazione del 17.12.2019, citava in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti a
[...] seguito del sinistro occorsogli in data 22.12.2017, all'interno della galleria commerciale di pertinenza del medesimo sito in Gardone V.T.(BS), CP_1 allorchè, nelle vicinanze delle casse del supermercato, scivolando su una chiazza di olio presente sulla pavimentazione, era rovinato in terra riportando lesioni fisiche quantificate in € 16.903,28.
Con comparsa del 24.03.2020, si costituiva in giudizio il Controparte_1 preliminarmente chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...] conduttrice dei locali adibiti a supermercato, sul presupposto che l'area CP_3 teatro del sinistro fosse di nella disponibilità di quest'ultima.
Nel merito, il convenuto contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.
In subordine, chiedeva di essere tenuto indenne dalla terza chiamata in ragione della sua quota di responsabilità.
Autorizzata la chiamata in causa di (già Controparte_2 [...]
), questa si costituiva con comparsa del 30.09.2020, eccependo in via CP_3 preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo proprietaria dell'area su cui si era verificato il sinistro e chiedendo in via principale il rigetto delle domande risarcitorie formulate dall'attore, in subordine la liquidazione del
2 danno con diminuzione ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Istruita la causa a mezzo di prova orale, all'udienza del 06.10.2021, il Giudice si riservava di decidere in ordine alla richiesta di C.T.U. medico legale formulata da parte attrice.
A scioglimento della propria riserva, con provvedimento del 08.10.2021, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava al 10.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di differimento d'udienza del 09.11.2022, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del ruolo, rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 12.12.2024 in trattazione scritta, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. I principi che sovraintendono all'accertamento della responsabilità ex art.
2051 c.c. e della legittimazione passiva.
Parte attrice, a sostegno della domanda risarcitoria che ci occupa, ha invocato la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. in qualità di CP_1 proprietario dell'immobile adibito teatro del sinistro che ci occupa, per non aver adeguatamente manutenuto il pavimento della galleria del centro commerciale, ossia per non aver tempestivamente provveduto a ripulirlo dalla sostanza scivolosa sulla quale era scivolato.
Il a sua volta, ha chiamato in causa la società Controparte_4 CP_1 [...]
in quanto conduttrice dei locali adibiti a supermercato, siti Controparte_5 all'interno del centro commerciale, nelle vicinanze delle cui casse si era verificato il sinistro.
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, si osserva che, secondo la giurisprudenza costante e condivisibile della Corte di legittimità, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e
3 l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire
(ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è,
d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
“Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità” (cfr. tra le tante: Cass. civ. n.5326/2005, n.2284/2006, n.
11016/2011).
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto.
Parte convenuta deve invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato.
Relativamente alla sussistenza del “nesso di causalità” tra la cosa ed il danno la corte di Cassazione è ferma sul suo costante orientamento secondo il quale “Per
l'applicazione della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è necessaria la prova da parte del danneggiato del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso” (Cass. civ. n. 24845/2014).
Pertanto, quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico
4 che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica una ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. anche Cass. civ. n.
4279/2008).
Nel caso di un immobile concesso in locazione si pone un problema di individuazione della responsabilità in capo ai possibili responsabili (locatore e conduttore).
In linea di principio, un immobile, concesso in locazione, determina il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, e dunque l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimanendo,
5 invece, in capo al proprietario la responsabilità giuridica e, quindi, la custodia
(Cass. civ., n. 2422/ 2004).
Si radica sul proprietario, cioè, l'obbligo di una diligente vigilanza sull'attività del suo inquilino con conseguente responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali egli conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia ex articolo 2051 del Codice civile.
Ebbene, nella specie, posto che l'omessa pulizia del pavimento evidentemente si pone in rapporto di causalità diretta con la verificazione dell'evento lesivo, è indiscusso che la caduta dell'attore sia avvenuta all'interno della struttura (in proprietà del convenuto a causa della presenza sostanza scivolosa sul CP_1 pavimento della galleria del centro commerciale esterna al supermercato.
Ricorre, pertanto, la legittimazione passiva del proprietario in quanto tenuto a controllare che la res (nella sua disponibilità diretta) a causa della quale si è verificato l'evento lesivo, fosse manutenuta e pulita, onde evitare pericoli per l'incolumità dei clienti del centro commerciale.
a sua volta, legittimamente è stata chiamata a Controparte_2 rispondere del danno lamentato dall'attore per non aver eseguito l'ordinaria pulizia del pavimento che, sebbene rientrante in area esterna ai locali oggetto di locazione, adibiti a supermercato, attesa la vicinanza alle casse, (circa tre metri), può ritenersi pertinenziale ai locali stessi e funzionale all'attività commerciale ivi esercitata, consentendo il transito della clientela in entrata e in uscita al supermercato stesso.
Anche sulla società terza chiamata, dunque, incombeva l'obbligo eliminare la situazione di pericolo, peraltro cagionata proprio da una cliente che, pagato il conto, si allontanava dalle casse.
4. La dinamica del sinistro alla luce delle risultanze istruttorie e l'assenza di responsabilità dell' convenuto. CP_6
Così in sintesi enucleati i principi che devono orientare la presente decisione, si
6 osservi come nella specie sia incontestata la dinamica del sinistro descritta in citazione, confermata dall'attore nel corso del suo interrogatorio formale.
E' provato in fatto, dunque, che il in data 22.12.2017, entrato nella galleria Pt_1 del centro commerciale a Gardone V.T., attraversato il corridoio che CP_1 fiancheggia le casse del supermercato Simply diretto all'ingresso di detto esercizio, in corrispondenza all'incirca delle ultime due o tre casse prima dell'ingresso, scivolava sul pavimento cadendo a terra e riportando la lussazione della spalla.
E' provato, altresì, che l'uomo rovinava in terra a causa della presenza sul pavimento di olio fuoriuscito dalla bottiglia di una cliente che, dopo aver pagato il conto, si accingeva ad allontanarsi dalle casse come dichiarato dalla testimone
: “Mi trovavo come cliente alle casse del supermercato Simply, Testimone_1 situato all'interno del complesso A.D.R. Io mi trovavo verso l'ultima o CP_1 penultima cassa della fila delle casse avendo come riferimento l'ingresso del centro dai parcheggi;
la cassa dove mi trovavo io era vicina al punto dove si entra al supermercato;
A.D.R. Davanti a me nella fila alla cassa vi era una signora che dopo avere pagato è uscita dalla cassa e subito le è caduto qualcosa dalla borsa;
ho visto che si trattava di un oggetto di vetro;
sono arrivati subito gli inservienti e hanno raccolto i cocci della bottiglia, ma non li ho visti pulire il pavimento;
subito dopo ho visto passare l'attore proprio sul punto dove era caduta la bottiglia ed è scivolato cadendo per terra;
A.D.R. L'attore è arrivato nel punto dove è caduto subito dopo che vi erano stati gli inservienti a raccogliere i cocci della bottiglia).
E' certo, inoltre, che la caduta avveniva dopo l'intervento dei dipendenti del supermercato, volto a ripulire il pavimento dai cocci di vetro e ad allertare gli inservienti del condominio perché provvedessero ad eliminare le tracce di olio.
Si richiama sul punto ancora la testimonianza di , “dopo la Testimone_1 rottura della bottiglia sono attivati subito gli inservienti e hanno raccolto i cocci….. subito dopo ho visto passare l'attore proprio sul punto dove era caduta la bottiglia ed è scivolato cadendo a terra”, nonchè le dichiarazioni di , direttore Tes_2 del supermercato laddove ha riferito che “Il primo intervento e cioè la raccolta dei cocci è stato della cassiera;
poi quest'ultima ha avvertito l'inserviente che doveva
7 portare l'attrezzatura per la pulizia tipo segatura, spazzolone, ecc.; la cassiera aveva chiamato un inserviente del supermercato.
Ebbene, l'intervento tempestivo dei dipendenti del supermercato volto ad elidere la situazione di pericolo in uno alla simultaneità di tale condotta rispetto alla caduta del senz'altro consente di ritenere integrato il caso fortuito idoneo ad elidere Pt_1 il nesso di causalità tra la custodia della res e l'evento lesivo alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evocati, non essendo (ragionevolmente) esigibile una differente e più efficace intervento riparatore del custode.
Ed invero, il custode non può essere ritenuto responsabile per quelle insidie “non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero ad una situazione (nella specie, una macchia d'olio presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass Civ.
Sent.4963/2019).
In particolare, la responsabilità del custode è esclusa nelle ipotesi in cui “l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, non ricorre la prova della eziologia tra la caduta e l'asserita inadeguata manutenzione del pavimento.
Sotto altro profilo, non va sottaciuto che, seppur fosse stata fornita detta prova comunque non sarebbe operativa nella specie la previsione dell'art. 2051 c.c.
Le emergenze istruttorie apprezzate danno atto della concreta possibilità di
8 percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto e dunque di adottare le cautele utili ad evitare la caduta ovvero limitare le conseguenze lesive.
Né sono apprezzabili dati fattuali dai quali poter inferire che il danneggiato nell'occorso non avesse potuto osservare il grado di diligenza impostogli dalla situazione di fatto in cui veniva a trovarsi.
In mancanza di prova contraria, invero, è dato ritenere che l'uomo avrebbe potuto avvedersi del pericolo avvicinandosi alla chiazza d'olio in quanto, segnalata con apposita cartellonistica (cfr doc. 8 della produzione di parte attrice) ed essendo in atto in quel frangente le prime attività di pulizia (rimozione dei cocci), di cui non si rendeva conto perché verosimilmente distratto.
Sussistevano, cioè, le condizioni oggettive e soggettive perché lo stesso, potesse avvistare l'oggetto insidioso, percepire la pericolosità dello stesso e dunque incedere in modo tale da evitarlo.
Consegue il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite.
In ragione della soccombenza e della fondatezza della chiamata in causa di terzo, le spese di lite si pongono a carico dell'attore in favore sia della convenuta che della terza chiamata, nella misura di euro 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge (di cui euro 919,00 per fase introduttiva, euro 777,00 per fase studio, euro 1680,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1701,00 per fase decisionale).
La liquidazione è stata effettuata applicati i parametri di cui alle tabelle in vigore approssimati (ex art. 82 Dpr 115/2002) ai valori medi dello scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
9 condanna l'attore a rifondere al e a Controparte_7 [...]
le spese di lite nella misura, in favore di ciascuno, di euro Controparte_2
5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 30.03.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 204/2020 promossa da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. NICOLA Parte_1 C.F._1
ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GAGGIOTTI ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto nonché
(già ), (p. Iva ), Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ALEMANNO MARIA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata
Conclusioni
1 Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2.Le allegazioni delle parti.
Con atto di citazione del 17.12.2019, citava in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti a
[...] seguito del sinistro occorsogli in data 22.12.2017, all'interno della galleria commerciale di pertinenza del medesimo sito in Gardone V.T.(BS), CP_1 allorchè, nelle vicinanze delle casse del supermercato, scivolando su una chiazza di olio presente sulla pavimentazione, era rovinato in terra riportando lesioni fisiche quantificate in € 16.903,28.
Con comparsa del 24.03.2020, si costituiva in giudizio il Controparte_1 preliminarmente chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...] conduttrice dei locali adibiti a supermercato, sul presupposto che l'area CP_3 teatro del sinistro fosse di nella disponibilità di quest'ultima.
Nel merito, il convenuto contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.
In subordine, chiedeva di essere tenuto indenne dalla terza chiamata in ragione della sua quota di responsabilità.
Autorizzata la chiamata in causa di (già Controparte_2 [...]
), questa si costituiva con comparsa del 30.09.2020, eccependo in via CP_3 preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo proprietaria dell'area su cui si era verificato il sinistro e chiedendo in via principale il rigetto delle domande risarcitorie formulate dall'attore, in subordine la liquidazione del
2 danno con diminuzione ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Istruita la causa a mezzo di prova orale, all'udienza del 06.10.2021, il Giudice si riservava di decidere in ordine alla richiesta di C.T.U. medico legale formulata da parte attrice.
A scioglimento della propria riserva, con provvedimento del 08.10.2021, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava al 10.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di differimento d'udienza del 09.11.2022, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del ruolo, rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 12.12.2024 in trattazione scritta, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. I principi che sovraintendono all'accertamento della responsabilità ex art.
2051 c.c. e della legittimazione passiva.
Parte attrice, a sostegno della domanda risarcitoria che ci occupa, ha invocato la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. in qualità di CP_1 proprietario dell'immobile adibito teatro del sinistro che ci occupa, per non aver adeguatamente manutenuto il pavimento della galleria del centro commerciale, ossia per non aver tempestivamente provveduto a ripulirlo dalla sostanza scivolosa sulla quale era scivolato.
Il a sua volta, ha chiamato in causa la società Controparte_4 CP_1 [...]
in quanto conduttrice dei locali adibiti a supermercato, siti Controparte_5 all'interno del centro commerciale, nelle vicinanze delle cui casse si era verificato il sinistro.
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, si osserva che, secondo la giurisprudenza costante e condivisibile della Corte di legittimità, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e
3 l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire
(ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è,
d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
“Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità” (cfr. tra le tante: Cass. civ. n.5326/2005, n.2284/2006, n.
11016/2011).
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto.
Parte convenuta deve invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato.
Relativamente alla sussistenza del “nesso di causalità” tra la cosa ed il danno la corte di Cassazione è ferma sul suo costante orientamento secondo il quale “Per
l'applicazione della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è necessaria la prova da parte del danneggiato del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso” (Cass. civ. n. 24845/2014).
Pertanto, quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico
4 che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica una ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. anche Cass. civ. n.
4279/2008).
Nel caso di un immobile concesso in locazione si pone un problema di individuazione della responsabilità in capo ai possibili responsabili (locatore e conduttore).
In linea di principio, un immobile, concesso in locazione, determina il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, e dunque l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimanendo,
5 invece, in capo al proprietario la responsabilità giuridica e, quindi, la custodia
(Cass. civ., n. 2422/ 2004).
Si radica sul proprietario, cioè, l'obbligo di una diligente vigilanza sull'attività del suo inquilino con conseguente responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali egli conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia ex articolo 2051 del Codice civile.
Ebbene, nella specie, posto che l'omessa pulizia del pavimento evidentemente si pone in rapporto di causalità diretta con la verificazione dell'evento lesivo, è indiscusso che la caduta dell'attore sia avvenuta all'interno della struttura (in proprietà del convenuto a causa della presenza sostanza scivolosa sul CP_1 pavimento della galleria del centro commerciale esterna al supermercato.
Ricorre, pertanto, la legittimazione passiva del proprietario in quanto tenuto a controllare che la res (nella sua disponibilità diretta) a causa della quale si è verificato l'evento lesivo, fosse manutenuta e pulita, onde evitare pericoli per l'incolumità dei clienti del centro commerciale.
a sua volta, legittimamente è stata chiamata a Controparte_2 rispondere del danno lamentato dall'attore per non aver eseguito l'ordinaria pulizia del pavimento che, sebbene rientrante in area esterna ai locali oggetto di locazione, adibiti a supermercato, attesa la vicinanza alle casse, (circa tre metri), può ritenersi pertinenziale ai locali stessi e funzionale all'attività commerciale ivi esercitata, consentendo il transito della clientela in entrata e in uscita al supermercato stesso.
Anche sulla società terza chiamata, dunque, incombeva l'obbligo eliminare la situazione di pericolo, peraltro cagionata proprio da una cliente che, pagato il conto, si allontanava dalle casse.
4. La dinamica del sinistro alla luce delle risultanze istruttorie e l'assenza di responsabilità dell' convenuto. CP_6
Così in sintesi enucleati i principi che devono orientare la presente decisione, si
6 osservi come nella specie sia incontestata la dinamica del sinistro descritta in citazione, confermata dall'attore nel corso del suo interrogatorio formale.
E' provato in fatto, dunque, che il in data 22.12.2017, entrato nella galleria Pt_1 del centro commerciale a Gardone V.T., attraversato il corridoio che CP_1 fiancheggia le casse del supermercato Simply diretto all'ingresso di detto esercizio, in corrispondenza all'incirca delle ultime due o tre casse prima dell'ingresso, scivolava sul pavimento cadendo a terra e riportando la lussazione della spalla.
E' provato, altresì, che l'uomo rovinava in terra a causa della presenza sul pavimento di olio fuoriuscito dalla bottiglia di una cliente che, dopo aver pagato il conto, si accingeva ad allontanarsi dalle casse come dichiarato dalla testimone
: “Mi trovavo come cliente alle casse del supermercato Simply, Testimone_1 situato all'interno del complesso A.D.R. Io mi trovavo verso l'ultima o CP_1 penultima cassa della fila delle casse avendo come riferimento l'ingresso del centro dai parcheggi;
la cassa dove mi trovavo io era vicina al punto dove si entra al supermercato;
A.D.R. Davanti a me nella fila alla cassa vi era una signora che dopo avere pagato è uscita dalla cassa e subito le è caduto qualcosa dalla borsa;
ho visto che si trattava di un oggetto di vetro;
sono arrivati subito gli inservienti e hanno raccolto i cocci della bottiglia, ma non li ho visti pulire il pavimento;
subito dopo ho visto passare l'attore proprio sul punto dove era caduta la bottiglia ed è scivolato cadendo per terra;
A.D.R. L'attore è arrivato nel punto dove è caduto subito dopo che vi erano stati gli inservienti a raccogliere i cocci della bottiglia).
E' certo, inoltre, che la caduta avveniva dopo l'intervento dei dipendenti del supermercato, volto a ripulire il pavimento dai cocci di vetro e ad allertare gli inservienti del condominio perché provvedessero ad eliminare le tracce di olio.
Si richiama sul punto ancora la testimonianza di , “dopo la Testimone_1 rottura della bottiglia sono attivati subito gli inservienti e hanno raccolto i cocci….. subito dopo ho visto passare l'attore proprio sul punto dove era caduta la bottiglia ed è scivolato cadendo a terra”, nonchè le dichiarazioni di , direttore Tes_2 del supermercato laddove ha riferito che “Il primo intervento e cioè la raccolta dei cocci è stato della cassiera;
poi quest'ultima ha avvertito l'inserviente che doveva
7 portare l'attrezzatura per la pulizia tipo segatura, spazzolone, ecc.; la cassiera aveva chiamato un inserviente del supermercato.
Ebbene, l'intervento tempestivo dei dipendenti del supermercato volto ad elidere la situazione di pericolo in uno alla simultaneità di tale condotta rispetto alla caduta del senz'altro consente di ritenere integrato il caso fortuito idoneo ad elidere Pt_1 il nesso di causalità tra la custodia della res e l'evento lesivo alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evocati, non essendo (ragionevolmente) esigibile una differente e più efficace intervento riparatore del custode.
Ed invero, il custode non può essere ritenuto responsabile per quelle insidie “non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero ad una situazione (nella specie, una macchia d'olio presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass Civ.
Sent.4963/2019).
In particolare, la responsabilità del custode è esclusa nelle ipotesi in cui “l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, non ricorre la prova della eziologia tra la caduta e l'asserita inadeguata manutenzione del pavimento.
Sotto altro profilo, non va sottaciuto che, seppur fosse stata fornita detta prova comunque non sarebbe operativa nella specie la previsione dell'art. 2051 c.c.
Le emergenze istruttorie apprezzate danno atto della concreta possibilità di
8 percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto e dunque di adottare le cautele utili ad evitare la caduta ovvero limitare le conseguenze lesive.
Né sono apprezzabili dati fattuali dai quali poter inferire che il danneggiato nell'occorso non avesse potuto osservare il grado di diligenza impostogli dalla situazione di fatto in cui veniva a trovarsi.
In mancanza di prova contraria, invero, è dato ritenere che l'uomo avrebbe potuto avvedersi del pericolo avvicinandosi alla chiazza d'olio in quanto, segnalata con apposita cartellonistica (cfr doc. 8 della produzione di parte attrice) ed essendo in atto in quel frangente le prime attività di pulizia (rimozione dei cocci), di cui non si rendeva conto perché verosimilmente distratto.
Sussistevano, cioè, le condizioni oggettive e soggettive perché lo stesso, potesse avvistare l'oggetto insidioso, percepire la pericolosità dello stesso e dunque incedere in modo tale da evitarlo.
Consegue il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite.
In ragione della soccombenza e della fondatezza della chiamata in causa di terzo, le spese di lite si pongono a carico dell'attore in favore sia della convenuta che della terza chiamata, nella misura di euro 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge (di cui euro 919,00 per fase introduttiva, euro 777,00 per fase studio, euro 1680,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1701,00 per fase decisionale).
La liquidazione è stata effettuata applicati i parametri di cui alle tabelle in vigore approssimati (ex art. 82 Dpr 115/2002) ai valori medi dello scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
9 condanna l'attore a rifondere al e a Controparte_7 [...]
le spese di lite nella misura, in favore di ciascuno, di euro Controparte_2
5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 30.03.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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