TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 13/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 205/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ernestina Parte_1 C.F._1
Piscopo, presso il cui studio in Termoli (CB), al C.so Nazionale n. 75, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Loredana Totaro, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Delle Rose n.2/R, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione, il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte e rimesso la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario il 25.08.1990 in Termoli (CB) con , trascritto presso Controparte_1 l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli al N. 84, Parte II, Serie A del Registro degli atti di pagina 1 di 8 matrimonio dell'Anno 1990; che dalla loro unione sono nate due figlie, (32 anni) coniugata ed CP_1 economicamente indipendente e (27 anni), convivente e in stato di gravidanza;
che questo Per_1
Tribunale con sentenza n. 226/2011, pubblicata il 13.10.2011 (nrg 4/2010), ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito al - ha chiesto a questo Tribunale di:“- Pt_1
Pronunciare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la SI.ra , trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Termoli al n. Parte_2
84, p. II. S. A. anno 1990 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Termoli di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze. - Disporre che non si faccia luogo all'assegno divorzile a favore della SInora , per Controparte_1 insussistenza degli elementi che ne consentano l'attribuzione, avendo la stessa età e titolo per reperire una idonea occupazione, la predetta statuizione va considerata in funzione del mutato orientamento giurisprudenziale che intende interpretare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricomprendendo anche gli aspetti economici laddove non sussistano i requisiti per la sua attribuzione.
- Disporre che l'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento per la LI maggiorenne sia revocato dalla domanda per insussistenza dei requisiti che lo possano legittimare;
- Revocare l'assegnazione della casa familiare in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica e comunque della creazione di un nuovo nucleo familiare della LI;
- Con vittoria di spese, Per_1 diritti et onorari del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1 pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il SI. Parte_1
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Termoli al n.84, p II S.A. anno 1990 e,
[...] conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Termoli di provvedere all'annotazione della sentenza ed effettuare ogni ulteriore e dovuto adempimento;
b) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare, dalla domanda, la sussistenza in capo alla dei CP_1 presupposti previsti ex art. 5 comma 6 L.898/1970 e, per l'effetto, disporre a carico del Signor
l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile in favore di essa per € Parte_1 CP_1
500,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
c) disporre a carico del SInor Pt_1 l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della LI per € 200,00, Per_1 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
d) confermare/disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
e) con vittoria di spese di lite”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 26.06.2024, il Giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “trasformazione del rito da contenzioso a congiunto;
versamento della somma di €. 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, spese compensate”. Il non ha Pt_1 accettato la proposta, a differenza della . CP_1
Le parti hanno così chiesto un rinvio al fine di poter valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa.
Alla nuova udienza del 09.10.2024, non essendo stato raggiunto alcun accordo tra le parti per la trasformazione del rito, il Giudice relatore si è riservato e, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 31.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha fissato l'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
In quella sede, il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda dell'istante di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale non si è opposta la resistente, è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'insanabile pagina 2 di 8 dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa al riconoscimento o meno di un assegno divorzile in favore della e a carico del la conferma o la revoca del riconoscimento CP_1 Pt_1 di un assegno di mantenimento in favore della LI , nonché la conferma o la revoca Per_1 dell'assegnazione della casa coniugale (in comunione) in favore della resistente.
In merito alla prima questione, ossia quella del riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente e a carico del ricorrente, giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura, compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale. Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. I criteri di cui all'art. 5, comma 6 L. div. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur (Cass. civ., n. 7069/2024).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
Occorre dunque un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eSIenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale.
Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento pagina 3 di 8 dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., n.10016/2023).
Alla luce dei principi enunciati, l'assegno divorzile “perequativo” potrà essere riconosciuto solo qualora dagli atti di causa risulti che l'esistenza dello squilibrio reddituale fra i coniugi sia imputabile ai sacrifici effettuati dal richiedente in nome della vita familiare.
In assenza della prova del suddetto nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eSIenza strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli anche in una visione prospettica, per ragioni oggettive.
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Detto assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali/reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale obbligo assistenziale (Cass. civ.,
n.27948/2022).
Nella fattispecie in esame, deve in primo luogo considerarsi la durata della vita coniugale (21 anni), avviata nel 1990 (anno del matrimonio) – allorchè i coniugi avevano rispettivamente 23 anni il ricorrente e 22 anni la resistente - e protrattasi fino al 2011 (anno della separazione).
La ha dichiarato: di avere un titolo di studio di licenza media inferiore;
di essere CP_1 disoccupata;
che il non ha mai gradito che la stessa, durante il matrimonio, svolgesse qualsiasi Pt_1 tipo di attività lavorativa che la potesse distrarre dalla cura della casa e delle figlie;
che ella, essendosi sposata molto giovane (22 anni) ed essendo diventata mamma poco dopo (24 anni) non ha avuto la possibilità di acquisire specifiche competenze o qualifiche;
che dopo la separazione si è attivata nella ricerca di lavori anche se a carattere episodico ed occasionale (addetta alle vendite in un call center;
portantina in ospedale;
lavoro in un negozio di fiori), che tuttavia non le hanno consentito di conseguire un adeguato reddito;
che è riuscita ad andare avanti grazie alle sue forze e all'aiuto economico dell'anziano padre;
che negli ultimi anni, fino ad ottobre 2023, ha beneficiato del sussidio del reddito di cittadinanza, ma oggi, in virtù della sua età (57 anni), dell'obsoleta formazione, della mancata acquisizione di specifiche esperienze e professionalità, nonché dell'assenza prolungata dal mercato del lavoro, rientra in quella fascia di disoccupati per i quali il reinserimento nel mondo del lavoro appare estremamente complicato, tenuto conto anche della zona economicamente depressa in cui vive e nella quale le condizioni occupazionali sono particolarmente sfavorevoli;
che, di contro, il in virtù Pt_1 di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, percepisce uno stipendio di circa € 2.000,00 mensili, è intestatario di due conti correnti, è proprietario di un'automobile (si veda carta circolazione Opel Corsa) e di due motocicli (carta circolazione Piaggio e Yamaha) ed ha acceso un finanziamento per l'acquisto di un garage, che prevede il pagamento di una rata mensile di € 557,73.
Il dal canto suo, ha dichiarato: di avere un titolo di studio di licenza media e di essere un Pt_1 pescatore;
di aver avuto, da una relazione sentimentale tuttora in corso, altri due figli, minorenni (11 anni e 9 anni); che la propria condizione economica ha subito negli anni un netto peggioramento, dovendo egli affrontare le spese per la cura, educazione ed istruzione dei due figli minori, poiché la pagina 4 di 8 convivente, che lavora con un contratto part- time, percepisce uno stipendio minimo, dovendosi occupare da sola dei figli mentre egli è per mare durante la settimana;
che corrisponde mensilmente il canone di locazione per l'immobile in cui vive con la nuova famiglia pari ad € 550,00 mensili (di cui tuttavia non vi è traccia in atti); che la resistente, stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione dei coniugi, avvenuta nel 2011, ben avrebbe potuto adoperarsi al fine di trovare un'occupazione lavorativa che le consentisse di raggiungere un'indipendenza economica, nonostante avesse capacità, età e titolo;
che la stessa ha deliberatamente scelto di svolgere soltanto lavori saltuari, così da poter godere di sussidi statali;
che ella si è limitata da oltre 14 anni ad incamerare l'assegno di mantenimento;
che la ha ereditato il patrimonio del defunto padre, diventando CP_1 comproprietaria, insieme ai fratelli, di immobili in Termoli e in Casacalenda;
che la stessa, insieme ai fratelli, ha messo in vendita l'immobile in Termoli ereditato dal padre ad un prezzo di € 150.000,00, cosa che comporterebbe un incremento del patrimonio della resistente;
che l'inerzia della resistente non può essere a lui addossata con la previsione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, tanto più che rispetto all'epoca della separazione le proprie condizioni economiche sono mutate;
che l'attuale situazione di disoccupazione della resistente non può ritenersi in alcun modo incolpevole, non avendo ella dimostrato di aver cercato attivamente un lavoro.
Tutto ciò premesso, guardando al solo aspetto reddituale, è pacifica la consistenza di un divario nella situazione economica delle parti.
Dalla documentazione in atti (in particolare dalla Certificazione Unica 2021/2023, nonché dall'estratto conto Postepay Evolution depositata dal ricorrente), emerge che il percepisce uno stipendio in Pt_1 media di circa € 1800/1900 mensili;
che ha acceso un finanziamento per l'acquisto di un garage, che contempla il pagamento di una rata mensile di € 557,73, per un numero rate di 120 (si veda Prestito personale Compass datato 26.01.2024, in atti).
Nel caso in esame, ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile, deve senz'altro essere valorizzato, in primo luogo, il lungo periodo di convivenza tra i coniugi, protrattosi per oltre vent'anni, durante i quali il ricorrente ha potuto dedicarsi con maggiore impegno e serenità al proprio lavoro e alla propria realizzazione professionale (conseguendo, man mano, redditi sempre più crescenti), beneficiando effettivamente dell'attenzione e dell'accudimento prestato dalla coniuge alle figlie e all'ambiente domestico.
Pertanto, il contributo dato dalla (sposatasi a 22 anni e rimasta casalinga) alla formazione CP_1 del patrimonio del marito (pescatore) e/o di quello comune è derivato proprio dall'assunzione su di sé del peso prevalente della cura della casa e della prole, così da consentire all'altro coniuge di dedicarsi alla propria attività.
La prova del contributo offerto da un coniuge nella formazione del patrimonio familiare e/o di quello dell'altro coniuge, frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli all'interno della coppia, può essere fornito anche tramite presunzioni (Cass. civ., Sez. Un., n. 18287/2018). Del resto, l'accordo sul ménage familiare e sui ruoli assunti dai coniugi, solitamente, non viene espresso in forma scritta, per questo l'accertamento dello squilibrio che sia il risultato delle scelte comuni della coppia può avvenire anche mediante presunzioni.
Ad avviso del collegio, è possibile dunque presumere che l'apporto della alla conduzione CP_1 della vita familiare e all'allevamento delle figlie abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito (pescatore), ovvero per la formazione del patrimonio di costui.
Così come è possibile presumere che la decisione della resistente, assunta in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla vita casalinga, nonché alla cura e all'educazione delle figlie e non svolgere così alcuna attività lavorativa, sia riconducibile, da una parte, ad una scelta comune tra i coniugi, e dall'altra ad una scelta per così dire obbligata, tenuto conto del lavoro di pescatore da sempre svolto dal ricorrente, che pagina 5 di 8 lo portava - e lo porta ancora adesso, come dallo stesso affermato - , ad essere assente da casa per molto tempo, impossibilitato dunque a prendersi cura delle figlie e dell'intera famiglia.
È pur vero che la resistente non ha fornito in giudizio alcuna prova di aver sacrificato proprie aspettative professionali in nome della vita familiare;
tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza, il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno di mantenimento o divorzile, ma non azzerarla, ove risulti che il coniuge – nel caso de quo la - abbia con le proprie CP_1 maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell'altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge (Cass. civ., n. 29195/2021).
In definitiva, se lo squilibrio reddituale tra i coniugi dipende dall'organizzazione familiare che consente a un coniuge di dedicarsi in toto al lavoro, mentre l'altro (richiedente l'assegno) si è dedicato alla gestione della casa e alla cura e all'allevamento dei figli, è dovuto un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa (Cass. civ., n. 26520/2024).
Pertanto, avuto riguardo alla situazione economico-patrimoniale delle parti, come documentata in atti, considerato che la capacità lavorativa della resistente deve essere valutata tenendo conto dell'età della medesima (57 anni) e della lunga durata della vita matrimoniale (oltre vent'anni) - durante la quale la ha comunque apportato il proprio contributo alla conduzione della vita familiare -, questo CP_1
Collegio ritiene di riconoscere a un assegno divorzile in funzione Controparte_1 compensativa-perequativa, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere alla stessa Parte_1 la somma, ritenuta equa, di € 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Con riferimento poi all'assegno mensile dovuto dal a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 della LI maggiorenne , deve innanzitutto rilevarsi che dalla documentazione in atti Per_1
(Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia, rilasciato in data 14.03.2024 e certificato storico di residenza del 14.05.2024) emerge che la stessa risiede in un'abitazione differente rispetto a quella adibita a casa coniugale (sita in Termoli alla Venezia n.10), assegnata in uso, in virtù di sentenza di separazione dei coniugi, alla , collocataria all'epoca della prole minorenne. CP_1
La resistente ha giustificato il cambio di residenza della LI con l'eSIenza della stessa di prendersi cura del nonno malato, poi venuto a mancare. Il ha affermato che la LI convive Pt_1 Per_1 stabilmente con il proprio compagno (che lavora in fabbrica).
Dalla descrizione dei fatti risulta che la LI , non avendo voluto proseguire il percorso Per_1 scolastico, ha incominciato a svolgere dei lavori per poi frequentare un corso professionale di parrucchiera, in seguito interrotto, avendo ella iniziato una convivenza more uxorio con il compagno, dal quale ha di recente avuto un figlio. Dunque, per il avendo la LI scelto di creare un Pt_1 nuovo nucleo familiare con il proprio compagno, non ricorrono più le condizioni per continuare a versare un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della stessa.
Conseguentemente, venendo meno detto assegno, ha chiesto altresì la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla , disposta in sede di separazione. CP_1
La resistente ha invece affermato che ad oggi la LI è disoccupata e non economicamente Per_1 autosufficiente, circostanza questa che giustifica la corresponsione nei suoi confronti di un assegno mensile di mantenimento di € 200,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Per la giurisprudenza, in tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio
- che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,
pagina 6 di 8 ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (Cass. civ., n. 1830/2011).
Se è vero che il matrimonio – così come anche una convivenza more uxorio - di un figlio non esclude in automatico il suo diritto ad essere mantenuto dai genitori, in quanto occorre la prova dell'intervenuta indipendenza economica anche attraverso il lavoro svolto dal coniuge, è altresì vero che una convivenza potrebbe escludere l'assegno di mantenimento, se di carattere stabile ed autonoma finanziariamente.
L'avere il figlio contratto matrimonio – o anche aver intrapreso una convivenza more uxorio stabile - non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.
Nel caso in esame, il ricorrente ha espressamente dichiarato che la LI convive con il nuovo compagno, che lavora in fabbrica, e dalla loro unione è nato un bambino, circostanza quest'ultima non oggetto di contestazione tra le parti.
Alla luce di tali premesse, questo Collegio non può non rilevare come la convivenza more uxorio della LI maggiorenne con il di lei compagno, rafforzata dalla nascita di un figlio, sia indice di una Per_1 raggiunta maturità affettiva e personale.
Pertanto, in virtù di tale condizione, si ritiene non possa sopravvivere un obbligo di mantenimento della LI maggiorenne a carico del padre . Per_1 Parte_1
In merito alla questione ulteriore della conferma o revoca dell'assegnazione della casa coniugale in comunione, disposta in favore della resistente in sede di separazione dei coniugi, giova innanzitutto evidenziare che, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 1 c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
In caso separazione o di divorzio l'assegnazione della casa familiare è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, che convivono col genitore, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente.
Ciò premesso, in assenza di prole di minore età o di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e conviventi col genitore, nessuna statuizione può essere adottata in merito all'assegnazione dell'uso della casa familiare.
Nel caso in esame, come si è innanzi detto, la LI maggiorenne non risulta più convivere con Per_1 la madre nell'ex casa coniugale, ma convive more uxorio stabilmente con il proprio compagno, con il quale ha creato un nuovo nucleo familiare, e il figlio nato dalla loro relazione.
Pertanto, deve disporsi la revoca dell'assegnazione dell'uso della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) a . Controparte_1
In merito alle spese processuali, stante le ragioni della decisione esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così
[...] provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 25.08.1990 in Termoli
(CB) tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
[...] Comune di Termoli al N. 84, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1990;
2) pone a carico di , a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, ed Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 assegno di divorzio, la somma mensile di € 250,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere un assegno mensile per il Parte_1 mantenimento della LI maggiorenne;
Per_1
4) revoca l'assegnazione della casa familiare, in uso a in virtù della Controparte_1 sentenza di separazione personale dei coniugi;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di conSIlio, il 18.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 205/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ernestina Parte_1 C.F._1
Piscopo, presso il cui studio in Termoli (CB), al C.so Nazionale n. 75, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Loredana Totaro, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Delle Rose n.2/R, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione, il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte e rimesso la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario il 25.08.1990 in Termoli (CB) con , trascritto presso Controparte_1 l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli al N. 84, Parte II, Serie A del Registro degli atti di pagina 1 di 8 matrimonio dell'Anno 1990; che dalla loro unione sono nate due figlie, (32 anni) coniugata ed CP_1 economicamente indipendente e (27 anni), convivente e in stato di gravidanza;
che questo Per_1
Tribunale con sentenza n. 226/2011, pubblicata il 13.10.2011 (nrg 4/2010), ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito al - ha chiesto a questo Tribunale di:“- Pt_1
Pronunciare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la SI.ra , trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Termoli al n. Parte_2
84, p. II. S. A. anno 1990 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Termoli di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze. - Disporre che non si faccia luogo all'assegno divorzile a favore della SInora , per Controparte_1 insussistenza degli elementi che ne consentano l'attribuzione, avendo la stessa età e titolo per reperire una idonea occupazione, la predetta statuizione va considerata in funzione del mutato orientamento giurisprudenziale che intende interpretare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricomprendendo anche gli aspetti economici laddove non sussistano i requisiti per la sua attribuzione.
- Disporre che l'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento per la LI maggiorenne sia revocato dalla domanda per insussistenza dei requisiti che lo possano legittimare;
- Revocare l'assegnazione della casa familiare in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica e comunque della creazione di un nuovo nucleo familiare della LI;
- Con vittoria di spese, Per_1 diritti et onorari del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1 pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il SI. Parte_1
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Termoli al n.84, p II S.A. anno 1990 e,
[...] conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Termoli di provvedere all'annotazione della sentenza ed effettuare ogni ulteriore e dovuto adempimento;
b) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare, dalla domanda, la sussistenza in capo alla dei CP_1 presupposti previsti ex art. 5 comma 6 L.898/1970 e, per l'effetto, disporre a carico del Signor
l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile in favore di essa per € Parte_1 CP_1
500,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
c) disporre a carico del SInor Pt_1 l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della LI per € 200,00, Per_1 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
d) confermare/disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
e) con vittoria di spese di lite”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 26.06.2024, il Giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “trasformazione del rito da contenzioso a congiunto;
versamento della somma di €. 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, spese compensate”. Il non ha Pt_1 accettato la proposta, a differenza della . CP_1
Le parti hanno così chiesto un rinvio al fine di poter valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa.
Alla nuova udienza del 09.10.2024, non essendo stato raggiunto alcun accordo tra le parti per la trasformazione del rito, il Giudice relatore si è riservato e, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 31.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha fissato l'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
In quella sede, il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda dell'istante di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale non si è opposta la resistente, è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'insanabile pagina 2 di 8 dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa al riconoscimento o meno di un assegno divorzile in favore della e a carico del la conferma o la revoca del riconoscimento CP_1 Pt_1 di un assegno di mantenimento in favore della LI , nonché la conferma o la revoca Per_1 dell'assegnazione della casa coniugale (in comunione) in favore della resistente.
In merito alla prima questione, ossia quella del riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente e a carico del ricorrente, giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura, compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale. Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. I criteri di cui all'art. 5, comma 6 L. div. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur (Cass. civ., n. 7069/2024).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
Occorre dunque un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eSIenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale.
Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento pagina 3 di 8 dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., n.10016/2023).
Alla luce dei principi enunciati, l'assegno divorzile “perequativo” potrà essere riconosciuto solo qualora dagli atti di causa risulti che l'esistenza dello squilibrio reddituale fra i coniugi sia imputabile ai sacrifici effettuati dal richiedente in nome della vita familiare.
In assenza della prova del suddetto nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eSIenza strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli anche in una visione prospettica, per ragioni oggettive.
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Detto assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali/reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale obbligo assistenziale (Cass. civ.,
n.27948/2022).
Nella fattispecie in esame, deve in primo luogo considerarsi la durata della vita coniugale (21 anni), avviata nel 1990 (anno del matrimonio) – allorchè i coniugi avevano rispettivamente 23 anni il ricorrente e 22 anni la resistente - e protrattasi fino al 2011 (anno della separazione).
La ha dichiarato: di avere un titolo di studio di licenza media inferiore;
di essere CP_1 disoccupata;
che il non ha mai gradito che la stessa, durante il matrimonio, svolgesse qualsiasi Pt_1 tipo di attività lavorativa che la potesse distrarre dalla cura della casa e delle figlie;
che ella, essendosi sposata molto giovane (22 anni) ed essendo diventata mamma poco dopo (24 anni) non ha avuto la possibilità di acquisire specifiche competenze o qualifiche;
che dopo la separazione si è attivata nella ricerca di lavori anche se a carattere episodico ed occasionale (addetta alle vendite in un call center;
portantina in ospedale;
lavoro in un negozio di fiori), che tuttavia non le hanno consentito di conseguire un adeguato reddito;
che è riuscita ad andare avanti grazie alle sue forze e all'aiuto economico dell'anziano padre;
che negli ultimi anni, fino ad ottobre 2023, ha beneficiato del sussidio del reddito di cittadinanza, ma oggi, in virtù della sua età (57 anni), dell'obsoleta formazione, della mancata acquisizione di specifiche esperienze e professionalità, nonché dell'assenza prolungata dal mercato del lavoro, rientra in quella fascia di disoccupati per i quali il reinserimento nel mondo del lavoro appare estremamente complicato, tenuto conto anche della zona economicamente depressa in cui vive e nella quale le condizioni occupazionali sono particolarmente sfavorevoli;
che, di contro, il in virtù Pt_1 di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, percepisce uno stipendio di circa € 2.000,00 mensili, è intestatario di due conti correnti, è proprietario di un'automobile (si veda carta circolazione Opel Corsa) e di due motocicli (carta circolazione Piaggio e Yamaha) ed ha acceso un finanziamento per l'acquisto di un garage, che prevede il pagamento di una rata mensile di € 557,73.
Il dal canto suo, ha dichiarato: di avere un titolo di studio di licenza media e di essere un Pt_1 pescatore;
di aver avuto, da una relazione sentimentale tuttora in corso, altri due figli, minorenni (11 anni e 9 anni); che la propria condizione economica ha subito negli anni un netto peggioramento, dovendo egli affrontare le spese per la cura, educazione ed istruzione dei due figli minori, poiché la pagina 4 di 8 convivente, che lavora con un contratto part- time, percepisce uno stipendio minimo, dovendosi occupare da sola dei figli mentre egli è per mare durante la settimana;
che corrisponde mensilmente il canone di locazione per l'immobile in cui vive con la nuova famiglia pari ad € 550,00 mensili (di cui tuttavia non vi è traccia in atti); che la resistente, stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione dei coniugi, avvenuta nel 2011, ben avrebbe potuto adoperarsi al fine di trovare un'occupazione lavorativa che le consentisse di raggiungere un'indipendenza economica, nonostante avesse capacità, età e titolo;
che la stessa ha deliberatamente scelto di svolgere soltanto lavori saltuari, così da poter godere di sussidi statali;
che ella si è limitata da oltre 14 anni ad incamerare l'assegno di mantenimento;
che la ha ereditato il patrimonio del defunto padre, diventando CP_1 comproprietaria, insieme ai fratelli, di immobili in Termoli e in Casacalenda;
che la stessa, insieme ai fratelli, ha messo in vendita l'immobile in Termoli ereditato dal padre ad un prezzo di € 150.000,00, cosa che comporterebbe un incremento del patrimonio della resistente;
che l'inerzia della resistente non può essere a lui addossata con la previsione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, tanto più che rispetto all'epoca della separazione le proprie condizioni economiche sono mutate;
che l'attuale situazione di disoccupazione della resistente non può ritenersi in alcun modo incolpevole, non avendo ella dimostrato di aver cercato attivamente un lavoro.
Tutto ciò premesso, guardando al solo aspetto reddituale, è pacifica la consistenza di un divario nella situazione economica delle parti.
Dalla documentazione in atti (in particolare dalla Certificazione Unica 2021/2023, nonché dall'estratto conto Postepay Evolution depositata dal ricorrente), emerge che il percepisce uno stipendio in Pt_1 media di circa € 1800/1900 mensili;
che ha acceso un finanziamento per l'acquisto di un garage, che contempla il pagamento di una rata mensile di € 557,73, per un numero rate di 120 (si veda Prestito personale Compass datato 26.01.2024, in atti).
Nel caso in esame, ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile, deve senz'altro essere valorizzato, in primo luogo, il lungo periodo di convivenza tra i coniugi, protrattosi per oltre vent'anni, durante i quali il ricorrente ha potuto dedicarsi con maggiore impegno e serenità al proprio lavoro e alla propria realizzazione professionale (conseguendo, man mano, redditi sempre più crescenti), beneficiando effettivamente dell'attenzione e dell'accudimento prestato dalla coniuge alle figlie e all'ambiente domestico.
Pertanto, il contributo dato dalla (sposatasi a 22 anni e rimasta casalinga) alla formazione CP_1 del patrimonio del marito (pescatore) e/o di quello comune è derivato proprio dall'assunzione su di sé del peso prevalente della cura della casa e della prole, così da consentire all'altro coniuge di dedicarsi alla propria attività.
La prova del contributo offerto da un coniuge nella formazione del patrimonio familiare e/o di quello dell'altro coniuge, frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli all'interno della coppia, può essere fornito anche tramite presunzioni (Cass. civ., Sez. Un., n. 18287/2018). Del resto, l'accordo sul ménage familiare e sui ruoli assunti dai coniugi, solitamente, non viene espresso in forma scritta, per questo l'accertamento dello squilibrio che sia il risultato delle scelte comuni della coppia può avvenire anche mediante presunzioni.
Ad avviso del collegio, è possibile dunque presumere che l'apporto della alla conduzione CP_1 della vita familiare e all'allevamento delle figlie abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito (pescatore), ovvero per la formazione del patrimonio di costui.
Così come è possibile presumere che la decisione della resistente, assunta in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla vita casalinga, nonché alla cura e all'educazione delle figlie e non svolgere così alcuna attività lavorativa, sia riconducibile, da una parte, ad una scelta comune tra i coniugi, e dall'altra ad una scelta per così dire obbligata, tenuto conto del lavoro di pescatore da sempre svolto dal ricorrente, che pagina 5 di 8 lo portava - e lo porta ancora adesso, come dallo stesso affermato - , ad essere assente da casa per molto tempo, impossibilitato dunque a prendersi cura delle figlie e dell'intera famiglia.
È pur vero che la resistente non ha fornito in giudizio alcuna prova di aver sacrificato proprie aspettative professionali in nome della vita familiare;
tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza, il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno di mantenimento o divorzile, ma non azzerarla, ove risulti che il coniuge – nel caso de quo la - abbia con le proprie CP_1 maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell'altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge (Cass. civ., n. 29195/2021).
In definitiva, se lo squilibrio reddituale tra i coniugi dipende dall'organizzazione familiare che consente a un coniuge di dedicarsi in toto al lavoro, mentre l'altro (richiedente l'assegno) si è dedicato alla gestione della casa e alla cura e all'allevamento dei figli, è dovuto un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa (Cass. civ., n. 26520/2024).
Pertanto, avuto riguardo alla situazione economico-patrimoniale delle parti, come documentata in atti, considerato che la capacità lavorativa della resistente deve essere valutata tenendo conto dell'età della medesima (57 anni) e della lunga durata della vita matrimoniale (oltre vent'anni) - durante la quale la ha comunque apportato il proprio contributo alla conduzione della vita familiare -, questo CP_1
Collegio ritiene di riconoscere a un assegno divorzile in funzione Controparte_1 compensativa-perequativa, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere alla stessa Parte_1 la somma, ritenuta equa, di € 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Con riferimento poi all'assegno mensile dovuto dal a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 della LI maggiorenne , deve innanzitutto rilevarsi che dalla documentazione in atti Per_1
(Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia, rilasciato in data 14.03.2024 e certificato storico di residenza del 14.05.2024) emerge che la stessa risiede in un'abitazione differente rispetto a quella adibita a casa coniugale (sita in Termoli alla Venezia n.10), assegnata in uso, in virtù di sentenza di separazione dei coniugi, alla , collocataria all'epoca della prole minorenne. CP_1
La resistente ha giustificato il cambio di residenza della LI con l'eSIenza della stessa di prendersi cura del nonno malato, poi venuto a mancare. Il ha affermato che la LI convive Pt_1 Per_1 stabilmente con il proprio compagno (che lavora in fabbrica).
Dalla descrizione dei fatti risulta che la LI , non avendo voluto proseguire il percorso Per_1 scolastico, ha incominciato a svolgere dei lavori per poi frequentare un corso professionale di parrucchiera, in seguito interrotto, avendo ella iniziato una convivenza more uxorio con il compagno, dal quale ha di recente avuto un figlio. Dunque, per il avendo la LI scelto di creare un Pt_1 nuovo nucleo familiare con il proprio compagno, non ricorrono più le condizioni per continuare a versare un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della stessa.
Conseguentemente, venendo meno detto assegno, ha chiesto altresì la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla , disposta in sede di separazione. CP_1
La resistente ha invece affermato che ad oggi la LI è disoccupata e non economicamente Per_1 autosufficiente, circostanza questa che giustifica la corresponsione nei suoi confronti di un assegno mensile di mantenimento di € 200,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Per la giurisprudenza, in tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio
- che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,
pagina 6 di 8 ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (Cass. civ., n. 1830/2011).
Se è vero che il matrimonio – così come anche una convivenza more uxorio - di un figlio non esclude in automatico il suo diritto ad essere mantenuto dai genitori, in quanto occorre la prova dell'intervenuta indipendenza economica anche attraverso il lavoro svolto dal coniuge, è altresì vero che una convivenza potrebbe escludere l'assegno di mantenimento, se di carattere stabile ed autonoma finanziariamente.
L'avere il figlio contratto matrimonio – o anche aver intrapreso una convivenza more uxorio stabile - non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.
Nel caso in esame, il ricorrente ha espressamente dichiarato che la LI convive con il nuovo compagno, che lavora in fabbrica, e dalla loro unione è nato un bambino, circostanza quest'ultima non oggetto di contestazione tra le parti.
Alla luce di tali premesse, questo Collegio non può non rilevare come la convivenza more uxorio della LI maggiorenne con il di lei compagno, rafforzata dalla nascita di un figlio, sia indice di una Per_1 raggiunta maturità affettiva e personale.
Pertanto, in virtù di tale condizione, si ritiene non possa sopravvivere un obbligo di mantenimento della LI maggiorenne a carico del padre . Per_1 Parte_1
In merito alla questione ulteriore della conferma o revoca dell'assegnazione della casa coniugale in comunione, disposta in favore della resistente in sede di separazione dei coniugi, giova innanzitutto evidenziare che, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 1 c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
In caso separazione o di divorzio l'assegnazione della casa familiare è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, che convivono col genitore, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente.
Ciò premesso, in assenza di prole di minore età o di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e conviventi col genitore, nessuna statuizione può essere adottata in merito all'assegnazione dell'uso della casa familiare.
Nel caso in esame, come si è innanzi detto, la LI maggiorenne non risulta più convivere con Per_1 la madre nell'ex casa coniugale, ma convive more uxorio stabilmente con il proprio compagno, con il quale ha creato un nuovo nucleo familiare, e il figlio nato dalla loro relazione.
Pertanto, deve disporsi la revoca dell'assegnazione dell'uso della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) a . Controparte_1
In merito alle spese processuali, stante le ragioni della decisione esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così
[...] provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 25.08.1990 in Termoli
(CB) tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
[...] Comune di Termoli al N. 84, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1990;
2) pone a carico di , a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, ed Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 assegno di divorzio, la somma mensile di € 250,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere un assegno mensile per il Parte_1 mantenimento della LI maggiorenne;
Per_1
4) revoca l'assegnazione della casa familiare, in uso a in virtù della Controparte_1 sentenza di separazione personale dei coniugi;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di conSIlio, il 18.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 8 di 8