Sentenza 4 maggio 2023
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre, nel caso di rideterminazione della pena da espiare in sede esecutiva, dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo e non dal momento della scarcerazione, eventualmente antecedente, dell'istante. (In motivazione, la Corte precisato che la "ratio" della disciplina di cui all'art. 315 cod. proc. pen. è quella di ancorare il "dies a quo" per la proposizione della domanda al riferimento certo della definitività del provvedimento esecutivo sopravvenuto e non ad un criterio variabile, quale quello della cessazione della custodia cautelare, che può intervenire anche in un momento antecedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 32349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32349 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
lette/s ite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 32349 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 13.12.2022, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per • ingiusta detenzione presentata da IA NO in data 22.2.2018 per tardività della domanda. I fatti addotti a sostegno della domanda erano i seguenti. Il ricorrente, arrestato in data 11.1.2012, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento n. 2073/2007 R.G.N.R. per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente;
per tale reato era condannato, in primo grado, con sentenza del Tribunale di Catanzaro, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione oltre alla multa (con separata contestuale declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen.); successivamente, in data 19.1.2018, era emessa in grado di appello sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Nel corso dell'esecuzione della predetta ordinanza, gli agenti di polizia rinvenivano nell'abitazione del ricorrente sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di gr. 189,9, procedendo al suo arresto in flagranza di reato nell'ambito del procedimento n. 259/2012 R.G.N.R; l'arresto veniva convalidato ed il IA, che si trovava già agli arresti domiciliari in ragione della precedente ordinanza, era sottoposto alla stessa misura nell'ambito del nuovo procedimento. Per tale ultimo fatto riportava condanna, con sentenza 15.03.2012 del Tribunale di Catanzaro, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza 5.11.2012, irrevocabile il 9.5.2013. In data 14.11.2013, a seguito di ordine di carcerazione per espiazione pena, veniva condotto in carcere. In seguito alla pubblicazione, in data 5.3.2014 della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza n. 47/2014 del 27/10/2014, rideterminava in anni 1, mesi 4 di reclusione ed eure74.000 di multa la pena irrogata con sentenza del 15.03.2012 dal Tribunale di Catanzaro;
in data 28.10.2014 il IA veniva scarcerato. A seguito di annullamento con rinvio della predetta ordinanza da parte della Corte di Cassazione, su impugnazione del P.M., il Tribunale di Catanzaro 9 rideterminava in anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa la pena irrogata con la sentenza del 15.03.2012. IA rappresentava di avere patito la carcerazione per complessivi anni 2, mesi 9 e giorni 17 (dall'11.01.2012, data dell'arresto, al 28.10.2014, data della scarcerazione), a fronte di anni 1 e mesi 6 risultanti dall'ultimo provvedimento di rideterminazione della pena. Sosteneva, pertanto, di avere diritto ad un indennizzo per l'intero periodo di ingiusta detenzione sofferta in eccesso (dal 12.07.2013 al 28.10.2014) o, in subordine, per il solo periodo successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale e fino alla scarcerazione (dal 6.03.2014 al 28.10.2014). 2. Il Giudice della riparazione ha dichiarato inammissibile la domanda, osservando che il dies a quo dal quale fare decorrere il termine di due anni per la richiesta doveva essere individuato nel giorno di scarcerazione (28.10.2014). All'uopo considerava che, a quella data, era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna ad anni 4 di reclusione (irrevocabilità del 9.5.2013) ed era già intervenuta l'ordinanza n. 47/2014 del Tribunale di Catanzaro di rideterminazione della pena. Si richiama in motivazione a sostegno dell'assunto Sez. 4 n. 20235 del 28/04/2010, Alampi, Rv. 247337, così massimata:"In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine biennale di decadenza per la presentazione della domanda decorre dalla data di cessazione effettiva della custodia cautelare, qualora questa sia successiva al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. (Fattispecie in cui il ricorrente era rimasto in custodia cautelare per circa otto anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza che l'aveva prosciolto per vizio totale di mente)"]. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 315 cod. proc. pen. La difesa dissente dalla ricostruzione operata dai giudici della riparazione in ordine alla individuazione del dies a quo, facendo osservare che il provvedimento di rideterminazione della pena emesso dal giudice dell'esecuzione n. 47/2014 del 27.10.2014 era stato impugnato dal P.M. e caducato dalla Corte di Cassazione. Solo in data 5.8.2016 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, aveva emesso un nuovo provvedimento di rideterminazione della pena (n. 76/14) divenuto definitivo. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Ai sensi dell'art. 315 Cod. proc. pen. "La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314". Nel presente caso non viene in rilievo alcuno dei provvedimenti indicati nel corpo della norma, tuttavia è evidente come la ratio della disciplina sia quella di fare coincidere il dies a quo con la definitività del provvedimento che ha riguardato lo stato cautelare e la pena da espiare, nel caso di specie l'ordinanza n. 76/14 R.G.E. di rideterminazione della pena emessa in data 5 agosto 2016 dal Tribunale di Catanzaro divenuta inoppugnabile. Diversamente opinando si introdurrebbero criteri variabili, in contrasto con la ratio della disposizione e a discapito di riferimenti certi (si vedano, sia pure in relazione ad altro tipo di provvedimento, Sez. 4, n. 22566 del 30/01/2019, Iacoboni, Rv. 276270 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine biennale per proporre la domanda decorre dal giorno in cui la sentenza di non luogo a procedere sia divenuta inoppugnabile, da individuarsi, nel caso in cui avverso la stessa sia stato proposto ricorso per cassazione, nella data di deliberazione della sentenza della Corte e non in quella di deposito della motivazione"; Sez. 4, n. 14936 del 21/03/2019, Innocenti, Rv. 275365:"Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento che, in caso di sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, deve identificarsi con la data dell'udienza"). 2. Nel presente caso il provvedimento di rideterminazione della pena, emesso in data 5 agosto 2016 - in seguito ad annullamento con rinvio della Corte di Cassazione - è divenuto inoppugnabile (al ricorso è allegata un'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro, n. 49/16, che riconosce efficacia al provvedimento di rideterminazione della pena emesso in data 5 agosto 2016). Questo consente di ritenere non intempestiva la domanda presentata dal richiedente in data 22.2.2018. Il precedente richiamato nella ordinanza impugnata non si attaglia al caso in esame [Sez. 4, n. 20235 del 28/04/2010, Alampi, Rv. 247337, così 4 Il Consigliere estensore Il Pres nte massimata:"In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine biennale di decadenza per la presentazione della domanda decorre dalla data di cessazione effettiva della custodia cautelare, qualora questa sia successiva al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. (Fattispecie in cui il ricorrente era rimasto in custodia cautelare per circa otto anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza che l'aveva prosciolto per vizio totale di mente)"]. Nel caso esaminato in quella sede si era verificata la perduranza dello stato restrittivo rispetto al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria. Questa Corte aveva ritenuto che non fosse possibile decadere dalla facoltà di azionare la richiesta d'indennizzo nel permanere della situazione che originava il diritto. Manca nel caso che occupa il presupposto che aveva dato luogo a quella pronuncia. Da tutto quanto precede può ricavarsi il seguente principio: "in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen. per proporre la domanda in caso di rideterminazione della pena da espiare in sede di esecuzione decorre dalla data di inoppugnabilità del provvedimento, non già dalla data di scarcerazione eventualmente intervenuta prima di detta inoppugnabilità". 3. Consegue all'accoglimento del ricorso l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame. In Roma, così deciso il 4 maggio 2023