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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'LE AN, Presidente CAPOLUPO SAVERIO, Relatore MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 409/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - 0000000000000000
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Nome_Rappr.. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO RIT DIV 2011
- DINIEGO RIMBORSO RIT DIV 2012
- sul ricorso n. 410/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Active Strategy - 0000000000000000
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da SH GA FI (luxemburg) S.a. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO RIT DIV 2011
- DINIEGO RIMBORSO RIT DIV 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Ricorrente_1 è una società di diritto lussemburghese, ed ivi fiscalmente residente, costituita come SICAV (in conformità con le disposizioni della Direttiva 2009/65/CEE, avente come oggetto lo svolgimento dell'attività di investimento collettivo del risparmio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni. La Società, durante gli anni 2011 e 2012, ha detenuto delle partecipazioni in società residenti in Italia con azioni quotate in Borsa e relativamente alle suddette partecipazioni, la Società ha percepito dei dividendi che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, ai sensi degli artt. 27, comma 3, e 27-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, è stata operata una ritenuta nella misura domestica del 20%, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 138/2011. Le ritenute a titolo di imposta subite dalla Società ammontavano con riferimento agli anni 2011 e 2012 ad euro 3.261.921,80 ed € 326.448,72. La ricorrente con due distinti ricorsi – RGR n. 409/2024 e 410/ 2024 - impugna il silenzio rifiuto dell'ufficio, deducendone la illegittimità, eccependo plurimi motivi di censura. Stante la identità soggettiva ed oggettiva delle parti i due procedimenti sono stati riuniti con il n. R.G.R. 409/2024 con decreto del Presidente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 546 del 1982. 2. Parte ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, comma 1 e 2, del Trattato UE, ora artt. 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TUE) – Libera circolazione dei capitali. In merito, infatti, evidenzia che nel corso del tempo, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE o Corte di giustizia) – per casi del tutto analoghi a quello in esame- ha già dichiarato, in più occasioni, che le disposizioni di cui si discute si pongono in palese contrasto con le libertà sancite dal Trattato UE. Ricorda che, in materia si è vista costretta più volte a modificare la propria normativa interna proprio perché in contrasto con i principi comunitari sottoposta a due procedure di infrazione avviate dalla Commissione UE con riferimento ai dividendi pagati a Società ed enti residenti nella UE e SEE e a Fondi pensione residenti nella UE e SEE. Richiama, al riguardo, la modifica normativa all'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, per opera della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), con la quale è stato allineato il trattamento fiscale dei dividendi (e delle plusvalenze) conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, istituiti negli Stati dell'Unione Europea ed in Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi percepiti (e delle plusvalenze realizzate) da OICR istituiti in Italia. Cita la giurisprudenza comunitaria, ormai consolidata, della Corte di giustizia che ha dichiarato che le ritenute in uscita costituiscono restrizione, a fronte di un trattamento di esenzione a beneficio degli OICVM/OICR residenti. Richiama particolare, la sentenza n. 21479 del 2022 della Corte di cassazione che ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d'investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia U.S.A. , per il quale l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi “non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo”, va interpretato - il canone di buona fede ex art. 31 del Trattato di Vienna ed i principi della fiscalità comunitaria ed internazionale, per evitare la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi- nel senso che anche ai dividendi pagati da società residenti ai fondi d'investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l'aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettati ratione temporis, sul risultato della gestione, i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 77 del 1983”. Chiede di riconoscere il diritto al rimborso della somma richiesta, con vittoria delle spese di giudizio.
3. Si è costituita l'Agenzia delle entrate che ha prodotto articolate controdeduzioni. In particolare, sostiene che la discriminazione prospettata, tuttavia, è (se del caso) solamente formale ed astratta e non sostanziale, in quanto carente della prova della discriminazione in concreto. Afferma che una disparità di trattamento operata in funzione esclusivamente della residenza costituisce una violazione dei principi comunitari della libertà di circolazione dei capitali e/o della libertà di stabilimento mentre non lo è, alla luce dell'articolo 65 del TFUE, se scaturisce da situazioni che non sono oggettivamente comparabili oppure se è giustificata da una ragione imperativa di interesse generale. La considerazione in merito alla “non comparabilità” delle situazioni non verrebbe comunque meno, anche in caso di recepimento delle direttive comunitarie da parte degli altri Stati Membri di costituzione dell'OICR, tenuto conto della possibilità riconosciuta agli Stati Membri di emanare norme più rigorose rispetto a quelle stabilite nelle direttive stesse, come evidenziato precedentemente. Richiama la giurisprudenza della CGUE anche in ordine alla perimetrazione dell'art. 65 TUFUE. In altri termini, la giurisprudenza comunitaria esclude la comparazione (meglio, la comparabilità) tra soggetti residenti e soggetti non residenti, stante la predominanza di elementi di differenziazione delle relative situazioni giuridiche, con particolare riguardo per l'apprezzamento complessivo delle rispettive capacità contributive. Richiama i principi enunciati dalla giurisprudenza circa i motivi imperativi di interesse generale del singolo Stato, alla luce dei quali effettuare il giudizio sull'ammissibilità di deroghe al principio di non discriminazione costituiti dalla coerenza del sistema fiscale interno;
contenimento dell'elusione e dell'evasione fiscale, effettività dei controlli, ripartizione equilibrata del potere impositivo tra Stati membri. Sostiene che parte ricorrente non abbia fornito la prova dell'asserita discriminazione, la quale, come chiarito dalla giurisprudenza, deve essere dimostrata in concreto e non in astratto come vorrebbe controparte. Richiama, a sostegno, copiosa giurisprudenza di merito (anche di questa Corte di Giustizia) e di legittimità, oltre alla giurisprudenza comunitaria. Cita le istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate di cui alla circolare n. 32/2011. Evidenzia le seguenti carenze: la Sicav è esente da tassazione in Lussemburgo;
il certificato di residenza, non convenzionale, è reso ai sensi della legge interna del Lussemburgo e non attesta l'assoggettamento ad imposizione;
i credit advice sono tutti intestati a soggetti diversi in relazione ai quali non è stata fornita la prova della residenza né dell'assoggettamento; non vi è prova della qualità di beneficiario effettivo, intendendosi tale il soggetto avente potere di godimento e potere di disposizione del reddito. Richiama, infine, l'obbligo dell'onere della prova in materia di rimborsi a carico del richiedente. Chiede di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
4. Con successive memorie parte ricorrente ha fornito precise censure ai motivi dedotti dall'Ufficio. In particolare, ha evidenziato che:
lo Stato italiano ha riconosciuto il contrasto della disciplina domestica con i principi comunitari lamentato da Ricorrente_1, con conseguente adeguamento della normativa interna con la legge n. 178 del 30.12.2020;
la pronuncia favorevole di una precedente sentenza di questa Corte (sentenza n. 677/1/2023;
anche per l'anno 2011 e 2012, la ricorrente soddisfa pienamente tutti i requisiti per il quale il legislatore italiano ha ritenuto di concedere l'esenzione per superare l'evidente contrasto con i principi comunitari;
l'attestazione UCITS rilasciata dall'organismo di vigilanza (CSSF lussemburghese), attesta che la ricorrente “soddisfa le condizioni stabilite dalla direttiva 2009/65/CE”; ll Fondo è qualificato come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) e ha ottenuto il riconoscimento ai sensi della direttiva 2009/65/C;
è possibile la comparabilità delle situazioni per cui, allorché una normativa nazionale fissa un criterio distintivo per l'assoggettamento ad imposta degli utili distribuiti, la valutazione della comparabilità delle situazioni va effettuata tenendo conto di tale criterio;
la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il diverso trattamento - in termini di ritenuta/imposta sostitutiva - applicato ai dividendi pagati da società italiane a fondi statunitensi rispetto a quello che sarebbe stato applicato alle stesse entità se residenti in Italia rappresenta una discriminazione contraria all'articolo 63 del TFUE;
la differenza di trattamento deriva dal confronto tra due regimi fiscali e non necessita di alcuna dimostrazione fattuale,
possono fruire della ritenuta ridotta o l'esenzione tutte le società o enti ai quali è riconosciuta soggettività passiva ai fini delle imposte societarie, inclusi quelli che non pagano imposte in virtù di particolari esenzioni oggettive collegate alla tipologia del reddito da loro prodotto;
è necessario e sufficiente che la società percipiente dimostri di essere astrattamente assoggettabile ad imposta sul reddito nel proprio Paese di residenza, senza dover provare di aver subito sui dividendi un effettivo prelievo fiscale;
il concetto di beneficiario effettivo esula totalmente dalla controversia in quanto nel caso degli OICR specialmente, come nel caso di specie, trattandosi di SICAV armonizzate e conseguentemente vigilate nonché autorizzate alla commercializzazione nei paesi UE;
ne consegue che non ha mai senso ex se ragionare in termini di beneficiario effettivo in quanto nessuna operazione di tipo elusivo (di mero artificio) può essere attuata da un OICR armonizzato/vigilato che opera all'interno delle stringenti regole previste dalle Direttive U;
ha prodotto tutti i documenti tale da provare indiscutibilmente il proprio diritto al rimborso e la discriminazione in concreto. Chiede di accogliere il ricorso e rigettare le eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate.
5. Conclusa l'esposizione del relatore, sentite le parti in causa, la Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione la Corte ritiene di dover, in via preliminare, richiamare l'evoluzione del quadro giuridico domestico, per i peridi d'imposta oggetto dell'odierno gravame, in materia di tassazione di dividendi. La disciplina di cui agli artt. 27, comma 3, e 27-ter, comma1, del D.P.R. 29 n. 600 del 1973, ha subito rilevanti modifiche atteso che fino all'emanazione della legge n. 178 del 2020 operava un differente trattamento fiscale in materia di ritenute sui dividendi ed interessi in funzione della residenza fiscale del percipiente. In particolare, sui dividendi distribuiti da società italiane a fondi di investimento non residenti nel territorio dello Stato veniva prima della modifica introdotta con il D.L. 138 del 2011 “art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 disponeva che “La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 20 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota è stata fissata nella misura 20% a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 sui dividendi percepiti fino al 30 giugno 2014 e del 26% in applicazione del D.L. 66/2014, sui dividendi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2014. Per contro, ai fondi di investimento residenti nella forma di SICAV, non era operata alcuna ritenuta sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni detenute in società residenti con azioni quotate alla Borsa di Milano. A decorrere dal 1° luglio 2011, l'art. 2, commi da 62 a 84, del decreto leggete 29 dicembre 2010 n. 255, convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha modificato il regime di tassazione dei fondi di investimento italiani esentando quest'ultimi anche dall'imposta sostitutiva del 12,50%. Nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 (fino al 30 giugno) l'OICR residente era assoggettato al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata sul risultato netto maturato nella misura pari a 1,35% ossia sulla differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare e il valore del patrimonio stesso all'inizio dello stesso anno. Il citato comma 62 dell'art. 2 ha introdotto il comma 5 - quinquies nell'art. 73 del TUIR il quale statuisce che gli organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi da quelli immobiliari, aventi sede in sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. A decorrere dal 1° luglio 2011, pertanto, i dividendi distribuiti a soggetti residenti hanno beneficiato del regime di esenzione dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5 quinquies del TUIR. Successivamente, il comma 3 ter è stato modificato dall'art. 1, comma 62, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 prevedendo che la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. L'art. 1, comma 631 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha integrato, il comma 3 ter dell'art. 27 del D.P.R, n. 600 del 1973 prevedendo l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi di investimento non residenti conformi alla direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS) e istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea che consenta un adeguato scambio di informazioni.
2. Con riferimento alla normativa comunitaria, l'art. 63 del Trattato Int. 25/03/1957 (TUFE) dispone che “Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi”. Il successivo art. 65, comma 1, dispone che” Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
3. Le misure vietate dall'art. 63, paragrafo 1, TFUE, riguardano in generale le restrizioni ai movimenti di capitali. Ed è evidente che una differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra soggetti residenti e soggetti non residenti è tale da dissuadere, da un lato, i fondi di investimento stabiliti in un Paese terzo dall'assunzione di partecipazioni in società stabilite nel Paese comunitario e, dall'altro, gli investitori residenti in tale Stato membro dall'acquisizione di quote in soggetti non residenti. Sull'esistenza di una restrizione ai sensi dell'art. 63 TFUE esiste una copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in reiterate occasioni, ha chiaramente perimetrato l'area operativa della disposizione chiarendo che detta norma vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri (C. Giustizia, sent. del 16 settembre 2020, C-339/19, EU:C:2020:709, punto 31 e giurisprudenza ivi citata) che comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall'effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dall'effettuarne in altri Stati (C. Giustizia, sent. del 30 aprile 2020, C-565/18, EU:C:2020:318, punto 22). In particolare, una differenza di trattamento, quando dà luogo a un trattamento meno favorevole dei redditi di un residente di uno Stato membro che hanno origine in un altro Stato membro, rispetto al trattamento dei redditi che hanno origine nel primo Stato membro, ha l'effetto di dissuadere un siffatto residente dall'investire i suoi capitali in un altro Stato membro. Al trattamento meno favorevole, cui sono assoggettati i dividendi versati a percipienti non residenti, di un onere fiscale maggiore di quello sostenuto dai fondi è stata equiparata anche l'ipotesi dell'esenzione (Corte di Giustizia, 17 settembre 2015, Sogg_4 e a., cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14). Indubbiamente, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l'articolo 63 TFUE non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale sebbene tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, debba essere oggetto di interpretazione restrittiva. Sul piano generale, pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE. Infatti, la deroga prevista all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE subisce essa stessa una limitazione per effetto dell'articolo 65, paragrafo 3, TFUE il quale stabilisce che le disposizioni nazionali di cui al precedente paragrafo 1 "non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63 TFU" (C. Giustizia, sent. del 21 giugno 2018, C-480/16, EU:C:2018:480, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). Occorre, quindi, distinguere le differenze di trattamento consentite dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE dalle discriminazioni vietate dall'articolo 65, paragrafo 3, TFUE. È incontestato che, affinché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento che ne risulta riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d'interesse generale (CGUE, sent. del 30 aprile 2020, Sogg_3, C-565/18, EU:C:2020:318, punto 24; idem, Sez. II, Sent., 29/04/2021, n. 480/19). Le SICAV, insieme ai fondi comuni di investimento, sono Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliare (OICVM), che rientrano nella più ampia categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Gli OICVM (compresi quelli italiani) operano nello stesso mercato dei capitali e sono autorizzati alla negoziazione dalle autorità di vigilanza locali, ai sensi della stessa normativa europea contenuta nella Direttiva 85/611/CEE (come sostituita dalla Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche). Gli OICR e, pertanto gli OICVM e le SICA V, ai sensi dell'art.73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), sono considerati soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES); lo stesso articolo, al comma 5 quinquies, stabilisce che gli OICR mobiliari, istituiti in Italia, sono esenti dall'IRES, a condizione che gli stessi siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, mentre gli OICR immobiliari sono esenti dall'imposizione reddituale per effetto dell'art. 6 D.L. n.351/2001.
Coerentemente, l'art. 27 del D.P.R. n.600/1973 non prevede l'applicazione di alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a OICR domestici. Le SICAV lussemburghesi, di conseguenza, anche se sottoposti a forme di vigilanza prudenziale da parte del proprio Stato, come nel caso di specie, non godono dell'esenzione e sono soggette ad imposizione, mediante ritenuta/ imposta sostitutiva. Appare evidente che l'imposizione fiscale applicata alla ricorrente è derivata esclusivamente dalla diversa sede, dato che le SICAV istituite in Italia e la SICAV ricorrente, come ampiamente dimostrato dalla stessa nelle richiamate memorie, sono oggettivamente paragonabili e sovrapponibili essendo tutte soggette a forme di vigilanza prudenziale;
al riguardo, la legge non prevede una forma di vigilanza "capillare e stringente" per cui la stessa non può essere invocata da parte resistente né è in potere di questa Corte esigerla. La disparità di trattamento, incontestata anche dalla resistente, fa ravvisare una oggettiva discriminazione che contrasta sicuramente con la libertà di circolazione dei capitali, sancita dall'art.63 del Trattato UE (ex art.56 del Trattato che istituisce la Comunità europea -TCE) e con la libertà di stabilimento di cui all'art.49 del Trattato UE (ex art. 43 del TCE) non avendo l'Ufficio fornito prove adeguate a sostegno della sussistenza di “una ragione imperativa di interesse generale” richiesta dall'art. 65 TUFUE. La Corte di Giustizia Europea (CGUE), in tema di discriminazione, come evidenziato in precedenza ha, in molte occasioni, censurato quegli Stati membri la cui normativa imponeva trattamenti fiscali penalizzanti gli OICR non residenti, rispetto agli omologhi OICR residenti, ritenendo tale penalizzazione lesiva del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 TFUE (C. Giustizia UE sent. 30 gennaio 20'20, C.156/17, Sogg_6; idem, 19 novembre2020, C-4/1980/19). La normativa fiscale italiana, così come formulata nei periodi d'imposta interessati dall'istanza di rimborso, garantendo un regime di tassazione diversificato nel tra SICAV residenti e SICAV non residenti –imponendo, al contempo, una ritenuta alla fonte ai dividendi in uscita nelle misure applicate alla ricorrente, ha introdotto una tipica quanto ingiustificata restrizione determinando una oggettiva sperequazione di trattamento, Infatti, la violazione della libertà fondamentale può prodursi non solo laddove il sistema tributario di uno Stato membro preveda trattamenti discriminatori sulla base della residenza fiscale dei soggetti coinvolti, ma anche allorquando i requisiti per accedere a taluni regimi di favore siano talmente stringenti per i soggetti esteri da dissuaderli dall'effettuare investimenti nello Stato membro, limitando quindi la libera circolazione dei capitali garantita dall'art.63 TFUE. Coglie nel segno parte ricorrente laddove evidenzia che l'esistenza di un contrasto tra la normativa nazionale e gli articoli 49 e 63 del TFUE, è provata dal fatto che la Commissione Europea ha, da tempo, denunciato la lesione delle libertà sancite dal Trattato, intrinseca nel trattamento discriminatorio di cui si è già fatta menzione. Comprova tale circostanza l'iniziativa delle Istituzioni comunitarie che hanno avviato, a suo tempo, un'indagine investigativa (EU: Pilot 8105/15/T AXU) proprio al fine di verificare la disponibilità dello Stato a procedere spontaneamente a adeguare la normativa interna, prima di dare inizio ad una procedura di infrazione. Il legislatore nazionale – tenuto conto dell'orientamento della Corte di giustizia e della giurisprudenza di legittimità - ha inteso porre rimedio alla persistente discriminazione, passibile peraltro di censura in sede europea, volta a penalizzare gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti all'estero rispetto agli omologhi organismi italiani, introducendo, come ricordato dall'istante, con i commi 631 e 633 della legge n.178 del 30 dicembre 2020, una disposizione mirante ad uniformare il regime fiscale dei dividendi di fonte italiana, distribuiti da soggetti IRES, percepiti da OICR esteri rispetto al più favorevole trattamento riconosciuto in occasione delle predette distribuzioni effettuate nei confronti di OICR istituiti nel territorio dello Stato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte, sez. V, n. 21587, 21598, 21599, 21610, 21641, 21642, 21643, 21645, 21647 del 7 luglio 2022 e 21882 dell'11 luglio 2022) ha definitivamente affermato il diritto degli OICR UE a beneficiare del medesimo trattamento spettante, in analoghe condizioni, a un OICR italiano. La diversità di trattamento è stata riconosciuta anche dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 327 del 10 maggio 2023 ove si avverte che il “diverso trattamento era stato oggetto di indagine da parte della Commissione europea (EU Pilot 8105/15/TAXU) e considerato contrario ai principi di libera circolazione dei capitali e sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU). Pertanto, al fine di prevenire una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE da parte della Commissione europea, con la legge di bilancio 2021 è stato introdotto un nuovo regime impositivo per gli utili distribuiti da emittenti italiani e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti conseguiti da OICR di diritto estero istituiti in Stati membri UE e in Stati SEE, al pari di quanto previsto per gli OICR residenti”. Accertata, in modo incontrovertibile, la diversità di trattamento fiscale più favorevole ai soggetti residenti questa Corte deve verificare se la evidenziata diversità di trattamento tributario derivi esclusivamente dalla differente sede di esercizio dell'attività ovvero dalla sussistenza di uno dei presupposti indicati dalla stessa normativa comunitaria per la sua legittimazione considerato che gli OICVM i residenti e non residenti sono paragonabili e sovrapponibili essendo tutti soggetti a forme di vigilanza prudenziale, ancorché da Autorità diverse e, verosimilmente, in forme differenti. Dagli atti, invero, risulta che la ricorrente sia una SICAV, conforme alla direttiva comunitaria 2009/65/CE e soggetta a vigilanza da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese ed è sempre stata residente, ai fini fiscali, in Lussemburgo. Il Collegio è perfettamente consapevole del pregresso contrasto giurisprudenziale, di legittimità e di merito, registrato circa il trattamento fiscale degli OICR non residenti. Sennonché tale contrasto deve ritenersi definitivamente superato alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, richiamata anche dalla ricorrente, in tema di discriminazione nonché di questa stessa Corte di giustizia tributaria. Di contro, deve considerarsi superato l'iniziale orientamento di questa Corte di Giustizia in quanto superato proprio dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Ritiene, però, di dover aderire al più recente filone giurisprudenziale secondo cui, in mancanza di prove da parte dell'Agenzia delle entrate comprovante i presupposti legittimanti la discriminazione di trattamento fiscale tra SICAV residenti e non residenti ex art. 65 T.F.U.E., - che nel caso di specie non sono stati fornite – la normativa domestica, antecedente alla riforma introdotta dalla legge n. 178 del 2020 era in contrasto con i principi comunitari. In conformità a quanto questa Corte ha già affermato recentemente per casi analoghi con le sentenze richiamate dalla ricorrente nel ricorso– dai quali, in questa sede, non vi sono validi motivi per discostarsi - tale disparità di trattamento non trova una legittimazione nel quadro giuridico di riferimento né nelle controdeduzioni dell'Ufficio facendo, per contro, ravvisare una discriminazione che contrasta oggettivamente con la libertà di circolazione dei capitali, sancita dall'art. 63 del Trattato UE (ex art.56 del Trattato che istituisce la Comunità europea -TCE) e con la libertà di stabilimento di cui all'art.49 del Trattato UE (ex art. 43 del TCE).
5.Per quanto concerne gli effetti delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, è principio ampiamente consolidato secondo cui le stesse vanno immediatamente applicate da parte del Giudice nazionale in quanto costituenti vera e propria fonte normativa di origine comunitaria e, come tale, suscettibile di applicazione diretta, finanche in difetto di richiamo ad opera della parte interessata, e ciò anche in sede di disapplicazione di quella disciplina interna che risultasse in contrasto, per i suoi effetti discriminatori, con i principi UE da essa individuati. In sostanza, esse hanno efficacia vincolante retroattiva erga omnes (Cass. 08/02/2016, n. 2468). La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5152 del 2022) ha addirittura ribadito che la pronuncia della Corte di Giustizia impone la disapplicazione della norma domestica e non della Convenzione ratificata dagli Stati in quanto questa si innesta proprio sul contenuto sostanziale della norma interna.
6. Circa l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle entrate per non aver provato parte ricorrente la qualità di "beneficiario effettivo", è appena il caso di evidenziare che tale qualità è frutto di una nozione elaborata dalla prassi internazionale-tributaria e successivamente adottata dai vari trattati sottoscritti ed ha il fine di contrastare le pratiche volte a trarre profitto dalla autolimitazione della potestà impositiva statale, ovvero ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di treaty shopping, con lo scopo di ottenere una protezione cui non avrebbero avuto diritto, ovvero di subire un trattamento fiscale più favorevole (Cass. n. 24287/2019; Cass. n. 27112/2016; Cass. n. 25281/2015). Di conseguenza, in virtù di tale clausola, può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione (fra le altre, Cass. n. 32840/2018). Cass. civ. Sez. V, 24/08/2022, n. 2519). Sennonché, con riferimento al caso in esame, l'eccezione sollevata dall'Ufficio non è pertinente in quanto, come già precisato da questa Corte in precedenti occasioni – dalle quali non vi è motivo di discostarsi in questa sede - esula dalla fattispecie che ci occupa il concetto di “beneficiario effettivo”, utilizzato abitualmente dall'Ufficio a scopo
“antielusivo” ed esclusivamente riconducibile ad transazioni aventi ad oggetto distribuzioni di utili a società (in genere holding) non residenti con applicazione di ritenute ridotte (rispetto a quella domestica), in ossequio alle disposizioni previste dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con altri Stati o, eventualmente, alla cosiddetta Direttiva UE Madre-figlia (che prevede la non applicazione della ritenuta). Tale concetto esula totalmente dalla presente controversia in quanto nel caso dei fondi comuni/OICR specialmente se, come nel caso di specie, si tratta di fondi vigilati, non ha mai senso ex se ragionare in termini di beneficiario effettivo in quanto nessuna operazione di tipo elusivo (di mero artificio) può essere realizzata da un OICR vigilato che opera all'interno delle stringenti regole previste dalle Direttive UE.”.
6. Conclusivamente il Collegio, alla luce delle risultanze in atti e di quanto emerso nel corso dell'udienza, rileva che vi è stata una discriminazione con riferimento al trattamento tributario sui dividendi percepiti da parte ricorrente in violazione dell'art. 63 TFUE. Pertanto, tenuto conto che la Sicav ricorrente rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/Ce; è soggetta alla vigilanza della Commission de Surveillance;
è stata istituita ed opera in conformità alla direttiva UCITS;
è soggetta a specifici obblighi di differenziazione del rischio e restrizioni agli investimenti in conformità con la Direttiva UCITS;
opera secondo la legge di recepimento della Direttiva UCITS;
che la documentazione in atti comprova la sussistenza di tali requisiti;
che l'Amministrazione non ha fornito, come avrebbe dovuto, prove contrarie al di là di mere affermazioni di principio, corrette sul piano potenziale ma priva di adeguati riferimenti al caso in esame, il ricorso va accolto. Spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sez. I, pronunciandosi nei giudizi iscritti al n. 409/2024 R.G.R., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa accoglie il ricorso e dispone il rimborso delle somme richieste, maggiorate degli interessi di legge.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Pescara nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Saverio CAPOLUPO Dott. Antonio D'LE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'LE AN, Presidente CAPOLUPO SAVERIO, Relatore MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 409/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - 0000000000000000
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Nome_Rappr.. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO RIT DIV 2011
- DINIEGO RIMBORSO RIT DIV 2012
- sul ricorso n. 410/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Active Strategy - 0000000000000000
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da SH GA FI (luxemburg) S.a. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO RIT DIV 2011
- DINIEGO RIMBORSO RIT DIV 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Ricorrente_1 è una società di diritto lussemburghese, ed ivi fiscalmente residente, costituita come SICAV (in conformità con le disposizioni della Direttiva 2009/65/CEE, avente come oggetto lo svolgimento dell'attività di investimento collettivo del risparmio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni. La Società, durante gli anni 2011 e 2012, ha detenuto delle partecipazioni in società residenti in Italia con azioni quotate in Borsa e relativamente alle suddette partecipazioni, la Società ha percepito dei dividendi che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, ai sensi degli artt. 27, comma 3, e 27-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, è stata operata una ritenuta nella misura domestica del 20%, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 138/2011. Le ritenute a titolo di imposta subite dalla Società ammontavano con riferimento agli anni 2011 e 2012 ad euro 3.261.921,80 ed € 326.448,72. La ricorrente con due distinti ricorsi – RGR n. 409/2024 e 410/ 2024 - impugna il silenzio rifiuto dell'ufficio, deducendone la illegittimità, eccependo plurimi motivi di censura. Stante la identità soggettiva ed oggettiva delle parti i due procedimenti sono stati riuniti con il n. R.G.R. 409/2024 con decreto del Presidente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 546 del 1982. 2. Parte ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, comma 1 e 2, del Trattato UE, ora artt. 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TUE) – Libera circolazione dei capitali. In merito, infatti, evidenzia che nel corso del tempo, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE o Corte di giustizia) – per casi del tutto analoghi a quello in esame- ha già dichiarato, in più occasioni, che le disposizioni di cui si discute si pongono in palese contrasto con le libertà sancite dal Trattato UE. Ricorda che, in materia si è vista costretta più volte a modificare la propria normativa interna proprio perché in contrasto con i principi comunitari sottoposta a due procedure di infrazione avviate dalla Commissione UE con riferimento ai dividendi pagati a Società ed enti residenti nella UE e SEE e a Fondi pensione residenti nella UE e SEE. Richiama, al riguardo, la modifica normativa all'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, per opera della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), con la quale è stato allineato il trattamento fiscale dei dividendi (e delle plusvalenze) conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, istituiti negli Stati dell'Unione Europea ed in Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi percepiti (e delle plusvalenze realizzate) da OICR istituiti in Italia. Cita la giurisprudenza comunitaria, ormai consolidata, della Corte di giustizia che ha dichiarato che le ritenute in uscita costituiscono restrizione, a fronte di un trattamento di esenzione a beneficio degli OICVM/OICR residenti. Richiama particolare, la sentenza n. 21479 del 2022 della Corte di cassazione che ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d'investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia U.S.A. , per il quale l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi “non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo”, va interpretato - il canone di buona fede ex art. 31 del Trattato di Vienna ed i principi della fiscalità comunitaria ed internazionale, per evitare la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi- nel senso che anche ai dividendi pagati da società residenti ai fondi d'investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l'aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettati ratione temporis, sul risultato della gestione, i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 77 del 1983”. Chiede di riconoscere il diritto al rimborso della somma richiesta, con vittoria delle spese di giudizio.
3. Si è costituita l'Agenzia delle entrate che ha prodotto articolate controdeduzioni. In particolare, sostiene che la discriminazione prospettata, tuttavia, è (se del caso) solamente formale ed astratta e non sostanziale, in quanto carente della prova della discriminazione in concreto. Afferma che una disparità di trattamento operata in funzione esclusivamente della residenza costituisce una violazione dei principi comunitari della libertà di circolazione dei capitali e/o della libertà di stabilimento mentre non lo è, alla luce dell'articolo 65 del TFUE, se scaturisce da situazioni che non sono oggettivamente comparabili oppure se è giustificata da una ragione imperativa di interesse generale. La considerazione in merito alla “non comparabilità” delle situazioni non verrebbe comunque meno, anche in caso di recepimento delle direttive comunitarie da parte degli altri Stati Membri di costituzione dell'OICR, tenuto conto della possibilità riconosciuta agli Stati Membri di emanare norme più rigorose rispetto a quelle stabilite nelle direttive stesse, come evidenziato precedentemente. Richiama la giurisprudenza della CGUE anche in ordine alla perimetrazione dell'art. 65 TUFUE. In altri termini, la giurisprudenza comunitaria esclude la comparazione (meglio, la comparabilità) tra soggetti residenti e soggetti non residenti, stante la predominanza di elementi di differenziazione delle relative situazioni giuridiche, con particolare riguardo per l'apprezzamento complessivo delle rispettive capacità contributive. Richiama i principi enunciati dalla giurisprudenza circa i motivi imperativi di interesse generale del singolo Stato, alla luce dei quali effettuare il giudizio sull'ammissibilità di deroghe al principio di non discriminazione costituiti dalla coerenza del sistema fiscale interno;
contenimento dell'elusione e dell'evasione fiscale, effettività dei controlli, ripartizione equilibrata del potere impositivo tra Stati membri. Sostiene che parte ricorrente non abbia fornito la prova dell'asserita discriminazione, la quale, come chiarito dalla giurisprudenza, deve essere dimostrata in concreto e non in astratto come vorrebbe controparte. Richiama, a sostegno, copiosa giurisprudenza di merito (anche di questa Corte di Giustizia) e di legittimità, oltre alla giurisprudenza comunitaria. Cita le istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate di cui alla circolare n. 32/2011. Evidenzia le seguenti carenze: la Sicav è esente da tassazione in Lussemburgo;
il certificato di residenza, non convenzionale, è reso ai sensi della legge interna del Lussemburgo e non attesta l'assoggettamento ad imposizione;
i credit advice sono tutti intestati a soggetti diversi in relazione ai quali non è stata fornita la prova della residenza né dell'assoggettamento; non vi è prova della qualità di beneficiario effettivo, intendendosi tale il soggetto avente potere di godimento e potere di disposizione del reddito. Richiama, infine, l'obbligo dell'onere della prova in materia di rimborsi a carico del richiedente. Chiede di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
4. Con successive memorie parte ricorrente ha fornito precise censure ai motivi dedotti dall'Ufficio. In particolare, ha evidenziato che:
lo Stato italiano ha riconosciuto il contrasto della disciplina domestica con i principi comunitari lamentato da Ricorrente_1, con conseguente adeguamento della normativa interna con la legge n. 178 del 30.12.2020;
la pronuncia favorevole di una precedente sentenza di questa Corte (sentenza n. 677/1/2023;
anche per l'anno 2011 e 2012, la ricorrente soddisfa pienamente tutti i requisiti per il quale il legislatore italiano ha ritenuto di concedere l'esenzione per superare l'evidente contrasto con i principi comunitari;
l'attestazione UCITS rilasciata dall'organismo di vigilanza (CSSF lussemburghese), attesta che la ricorrente “soddisfa le condizioni stabilite dalla direttiva 2009/65/CE”; ll Fondo è qualificato come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) e ha ottenuto il riconoscimento ai sensi della direttiva 2009/65/C;
è possibile la comparabilità delle situazioni per cui, allorché una normativa nazionale fissa un criterio distintivo per l'assoggettamento ad imposta degli utili distribuiti, la valutazione della comparabilità delle situazioni va effettuata tenendo conto di tale criterio;
la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il diverso trattamento - in termini di ritenuta/imposta sostitutiva - applicato ai dividendi pagati da società italiane a fondi statunitensi rispetto a quello che sarebbe stato applicato alle stesse entità se residenti in Italia rappresenta una discriminazione contraria all'articolo 63 del TFUE;
la differenza di trattamento deriva dal confronto tra due regimi fiscali e non necessita di alcuna dimostrazione fattuale,
possono fruire della ritenuta ridotta o l'esenzione tutte le società o enti ai quali è riconosciuta soggettività passiva ai fini delle imposte societarie, inclusi quelli che non pagano imposte in virtù di particolari esenzioni oggettive collegate alla tipologia del reddito da loro prodotto;
è necessario e sufficiente che la società percipiente dimostri di essere astrattamente assoggettabile ad imposta sul reddito nel proprio Paese di residenza, senza dover provare di aver subito sui dividendi un effettivo prelievo fiscale;
il concetto di beneficiario effettivo esula totalmente dalla controversia in quanto nel caso degli OICR specialmente, come nel caso di specie, trattandosi di SICAV armonizzate e conseguentemente vigilate nonché autorizzate alla commercializzazione nei paesi UE;
ne consegue che non ha mai senso ex se ragionare in termini di beneficiario effettivo in quanto nessuna operazione di tipo elusivo (di mero artificio) può essere attuata da un OICR armonizzato/vigilato che opera all'interno delle stringenti regole previste dalle Direttive U;
ha prodotto tutti i documenti tale da provare indiscutibilmente il proprio diritto al rimborso e la discriminazione in concreto. Chiede di accogliere il ricorso e rigettare le eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate.
5. Conclusa l'esposizione del relatore, sentite le parti in causa, la Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione la Corte ritiene di dover, in via preliminare, richiamare l'evoluzione del quadro giuridico domestico, per i peridi d'imposta oggetto dell'odierno gravame, in materia di tassazione di dividendi. La disciplina di cui agli artt. 27, comma 3, e 27-ter, comma1, del D.P.R. 29 n. 600 del 1973, ha subito rilevanti modifiche atteso che fino all'emanazione della legge n. 178 del 2020 operava un differente trattamento fiscale in materia di ritenute sui dividendi ed interessi in funzione della residenza fiscale del percipiente. In particolare, sui dividendi distribuiti da società italiane a fondi di investimento non residenti nel territorio dello Stato veniva prima della modifica introdotta con il D.L. 138 del 2011 “art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 disponeva che “La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 20 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota è stata fissata nella misura 20% a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 sui dividendi percepiti fino al 30 giugno 2014 e del 26% in applicazione del D.L. 66/2014, sui dividendi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2014. Per contro, ai fondi di investimento residenti nella forma di SICAV, non era operata alcuna ritenuta sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni detenute in società residenti con azioni quotate alla Borsa di Milano. A decorrere dal 1° luglio 2011, l'art. 2, commi da 62 a 84, del decreto leggete 29 dicembre 2010 n. 255, convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha modificato il regime di tassazione dei fondi di investimento italiani esentando quest'ultimi anche dall'imposta sostitutiva del 12,50%. Nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 (fino al 30 giugno) l'OICR residente era assoggettato al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata sul risultato netto maturato nella misura pari a 1,35% ossia sulla differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare e il valore del patrimonio stesso all'inizio dello stesso anno. Il citato comma 62 dell'art. 2 ha introdotto il comma 5 - quinquies nell'art. 73 del TUIR il quale statuisce che gli organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi da quelli immobiliari, aventi sede in sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. A decorrere dal 1° luglio 2011, pertanto, i dividendi distribuiti a soggetti residenti hanno beneficiato del regime di esenzione dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5 quinquies del TUIR. Successivamente, il comma 3 ter è stato modificato dall'art. 1, comma 62, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 prevedendo che la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. L'art. 1, comma 631 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha integrato, il comma 3 ter dell'art. 27 del D.P.R, n. 600 del 1973 prevedendo l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi di investimento non residenti conformi alla direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS) e istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea che consenta un adeguato scambio di informazioni.
2. Con riferimento alla normativa comunitaria, l'art. 63 del Trattato Int. 25/03/1957 (TUFE) dispone che “Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi”. Il successivo art. 65, comma 1, dispone che” Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
3. Le misure vietate dall'art. 63, paragrafo 1, TFUE, riguardano in generale le restrizioni ai movimenti di capitali. Ed è evidente che una differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra soggetti residenti e soggetti non residenti è tale da dissuadere, da un lato, i fondi di investimento stabiliti in un Paese terzo dall'assunzione di partecipazioni in società stabilite nel Paese comunitario e, dall'altro, gli investitori residenti in tale Stato membro dall'acquisizione di quote in soggetti non residenti. Sull'esistenza di una restrizione ai sensi dell'art. 63 TFUE esiste una copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in reiterate occasioni, ha chiaramente perimetrato l'area operativa della disposizione chiarendo che detta norma vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri (C. Giustizia, sent. del 16 settembre 2020, C-339/19, EU:C:2020:709, punto 31 e giurisprudenza ivi citata) che comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall'effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dall'effettuarne in altri Stati (C. Giustizia, sent. del 30 aprile 2020, C-565/18, EU:C:2020:318, punto 22). In particolare, una differenza di trattamento, quando dà luogo a un trattamento meno favorevole dei redditi di un residente di uno Stato membro che hanno origine in un altro Stato membro, rispetto al trattamento dei redditi che hanno origine nel primo Stato membro, ha l'effetto di dissuadere un siffatto residente dall'investire i suoi capitali in un altro Stato membro. Al trattamento meno favorevole, cui sono assoggettati i dividendi versati a percipienti non residenti, di un onere fiscale maggiore di quello sostenuto dai fondi è stata equiparata anche l'ipotesi dell'esenzione (Corte di Giustizia, 17 settembre 2015, Sogg_4 e a., cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14). Indubbiamente, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l'articolo 63 TFUE non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale sebbene tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, debba essere oggetto di interpretazione restrittiva. Sul piano generale, pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE. Infatti, la deroga prevista all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE subisce essa stessa una limitazione per effetto dell'articolo 65, paragrafo 3, TFUE il quale stabilisce che le disposizioni nazionali di cui al precedente paragrafo 1 "non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63 TFU" (C. Giustizia, sent. del 21 giugno 2018, C-480/16, EU:C:2018:480, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). Occorre, quindi, distinguere le differenze di trattamento consentite dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE dalle discriminazioni vietate dall'articolo 65, paragrafo 3, TFUE. È incontestato che, affinché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento che ne risulta riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d'interesse generale (CGUE, sent. del 30 aprile 2020, Sogg_3, C-565/18, EU:C:2020:318, punto 24; idem, Sez. II, Sent., 29/04/2021, n. 480/19). Le SICAV, insieme ai fondi comuni di investimento, sono Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliare (OICVM), che rientrano nella più ampia categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Gli OICVM (compresi quelli italiani) operano nello stesso mercato dei capitali e sono autorizzati alla negoziazione dalle autorità di vigilanza locali, ai sensi della stessa normativa europea contenuta nella Direttiva 85/611/CEE (come sostituita dalla Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche). Gli OICR e, pertanto gli OICVM e le SICA V, ai sensi dell'art.73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), sono considerati soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES); lo stesso articolo, al comma 5 quinquies, stabilisce che gli OICR mobiliari, istituiti in Italia, sono esenti dall'IRES, a condizione che gli stessi siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, mentre gli OICR immobiliari sono esenti dall'imposizione reddituale per effetto dell'art. 6 D.L. n.351/2001.
Coerentemente, l'art. 27 del D.P.R. n.600/1973 non prevede l'applicazione di alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a OICR domestici. Le SICAV lussemburghesi, di conseguenza, anche se sottoposti a forme di vigilanza prudenziale da parte del proprio Stato, come nel caso di specie, non godono dell'esenzione e sono soggette ad imposizione, mediante ritenuta/ imposta sostitutiva. Appare evidente che l'imposizione fiscale applicata alla ricorrente è derivata esclusivamente dalla diversa sede, dato che le SICAV istituite in Italia e la SICAV ricorrente, come ampiamente dimostrato dalla stessa nelle richiamate memorie, sono oggettivamente paragonabili e sovrapponibili essendo tutte soggette a forme di vigilanza prudenziale;
al riguardo, la legge non prevede una forma di vigilanza "capillare e stringente" per cui la stessa non può essere invocata da parte resistente né è in potere di questa Corte esigerla. La disparità di trattamento, incontestata anche dalla resistente, fa ravvisare una oggettiva discriminazione che contrasta sicuramente con la libertà di circolazione dei capitali, sancita dall'art.63 del Trattato UE (ex art.56 del Trattato che istituisce la Comunità europea -TCE) e con la libertà di stabilimento di cui all'art.49 del Trattato UE (ex art. 43 del TCE) non avendo l'Ufficio fornito prove adeguate a sostegno della sussistenza di “una ragione imperativa di interesse generale” richiesta dall'art. 65 TUFUE. La Corte di Giustizia Europea (CGUE), in tema di discriminazione, come evidenziato in precedenza ha, in molte occasioni, censurato quegli Stati membri la cui normativa imponeva trattamenti fiscali penalizzanti gli OICR non residenti, rispetto agli omologhi OICR residenti, ritenendo tale penalizzazione lesiva del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 TFUE (C. Giustizia UE sent. 30 gennaio 20'20, C.156/17, Sogg_6; idem, 19 novembre2020, C-4/1980/19). La normativa fiscale italiana, così come formulata nei periodi d'imposta interessati dall'istanza di rimborso, garantendo un regime di tassazione diversificato nel tra SICAV residenti e SICAV non residenti –imponendo, al contempo, una ritenuta alla fonte ai dividendi in uscita nelle misure applicate alla ricorrente, ha introdotto una tipica quanto ingiustificata restrizione determinando una oggettiva sperequazione di trattamento, Infatti, la violazione della libertà fondamentale può prodursi non solo laddove il sistema tributario di uno Stato membro preveda trattamenti discriminatori sulla base della residenza fiscale dei soggetti coinvolti, ma anche allorquando i requisiti per accedere a taluni regimi di favore siano talmente stringenti per i soggetti esteri da dissuaderli dall'effettuare investimenti nello Stato membro, limitando quindi la libera circolazione dei capitali garantita dall'art.63 TFUE. Coglie nel segno parte ricorrente laddove evidenzia che l'esistenza di un contrasto tra la normativa nazionale e gli articoli 49 e 63 del TFUE, è provata dal fatto che la Commissione Europea ha, da tempo, denunciato la lesione delle libertà sancite dal Trattato, intrinseca nel trattamento discriminatorio di cui si è già fatta menzione. Comprova tale circostanza l'iniziativa delle Istituzioni comunitarie che hanno avviato, a suo tempo, un'indagine investigativa (EU: Pilot 8105/15/T AXU) proprio al fine di verificare la disponibilità dello Stato a procedere spontaneamente a adeguare la normativa interna, prima di dare inizio ad una procedura di infrazione. Il legislatore nazionale – tenuto conto dell'orientamento della Corte di giustizia e della giurisprudenza di legittimità - ha inteso porre rimedio alla persistente discriminazione, passibile peraltro di censura in sede europea, volta a penalizzare gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti all'estero rispetto agli omologhi organismi italiani, introducendo, come ricordato dall'istante, con i commi 631 e 633 della legge n.178 del 30 dicembre 2020, una disposizione mirante ad uniformare il regime fiscale dei dividendi di fonte italiana, distribuiti da soggetti IRES, percepiti da OICR esteri rispetto al più favorevole trattamento riconosciuto in occasione delle predette distribuzioni effettuate nei confronti di OICR istituiti nel territorio dello Stato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte, sez. V, n. 21587, 21598, 21599, 21610, 21641, 21642, 21643, 21645, 21647 del 7 luglio 2022 e 21882 dell'11 luglio 2022) ha definitivamente affermato il diritto degli OICR UE a beneficiare del medesimo trattamento spettante, in analoghe condizioni, a un OICR italiano. La diversità di trattamento è stata riconosciuta anche dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 327 del 10 maggio 2023 ove si avverte che il “diverso trattamento era stato oggetto di indagine da parte della Commissione europea (EU Pilot 8105/15/TAXU) e considerato contrario ai principi di libera circolazione dei capitali e sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU). Pertanto, al fine di prevenire una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE da parte della Commissione europea, con la legge di bilancio 2021 è stato introdotto un nuovo regime impositivo per gli utili distribuiti da emittenti italiani e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti conseguiti da OICR di diritto estero istituiti in Stati membri UE e in Stati SEE, al pari di quanto previsto per gli OICR residenti”. Accertata, in modo incontrovertibile, la diversità di trattamento fiscale più favorevole ai soggetti residenti questa Corte deve verificare se la evidenziata diversità di trattamento tributario derivi esclusivamente dalla differente sede di esercizio dell'attività ovvero dalla sussistenza di uno dei presupposti indicati dalla stessa normativa comunitaria per la sua legittimazione considerato che gli OICVM i residenti e non residenti sono paragonabili e sovrapponibili essendo tutti soggetti a forme di vigilanza prudenziale, ancorché da Autorità diverse e, verosimilmente, in forme differenti. Dagli atti, invero, risulta che la ricorrente sia una SICAV, conforme alla direttiva comunitaria 2009/65/CE e soggetta a vigilanza da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese ed è sempre stata residente, ai fini fiscali, in Lussemburgo. Il Collegio è perfettamente consapevole del pregresso contrasto giurisprudenziale, di legittimità e di merito, registrato circa il trattamento fiscale degli OICR non residenti. Sennonché tale contrasto deve ritenersi definitivamente superato alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, richiamata anche dalla ricorrente, in tema di discriminazione nonché di questa stessa Corte di giustizia tributaria. Di contro, deve considerarsi superato l'iniziale orientamento di questa Corte di Giustizia in quanto superato proprio dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Ritiene, però, di dover aderire al più recente filone giurisprudenziale secondo cui, in mancanza di prove da parte dell'Agenzia delle entrate comprovante i presupposti legittimanti la discriminazione di trattamento fiscale tra SICAV residenti e non residenti ex art. 65 T.F.U.E., - che nel caso di specie non sono stati fornite – la normativa domestica, antecedente alla riforma introdotta dalla legge n. 178 del 2020 era in contrasto con i principi comunitari. In conformità a quanto questa Corte ha già affermato recentemente per casi analoghi con le sentenze richiamate dalla ricorrente nel ricorso– dai quali, in questa sede, non vi sono validi motivi per discostarsi - tale disparità di trattamento non trova una legittimazione nel quadro giuridico di riferimento né nelle controdeduzioni dell'Ufficio facendo, per contro, ravvisare una discriminazione che contrasta oggettivamente con la libertà di circolazione dei capitali, sancita dall'art. 63 del Trattato UE (ex art.56 del Trattato che istituisce la Comunità europea -TCE) e con la libertà di stabilimento di cui all'art.49 del Trattato UE (ex art. 43 del TCE).
5.Per quanto concerne gli effetti delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, è principio ampiamente consolidato secondo cui le stesse vanno immediatamente applicate da parte del Giudice nazionale in quanto costituenti vera e propria fonte normativa di origine comunitaria e, come tale, suscettibile di applicazione diretta, finanche in difetto di richiamo ad opera della parte interessata, e ciò anche in sede di disapplicazione di quella disciplina interna che risultasse in contrasto, per i suoi effetti discriminatori, con i principi UE da essa individuati. In sostanza, esse hanno efficacia vincolante retroattiva erga omnes (Cass. 08/02/2016, n. 2468). La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5152 del 2022) ha addirittura ribadito che la pronuncia della Corte di Giustizia impone la disapplicazione della norma domestica e non della Convenzione ratificata dagli Stati in quanto questa si innesta proprio sul contenuto sostanziale della norma interna.
6. Circa l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle entrate per non aver provato parte ricorrente la qualità di "beneficiario effettivo", è appena il caso di evidenziare che tale qualità è frutto di una nozione elaborata dalla prassi internazionale-tributaria e successivamente adottata dai vari trattati sottoscritti ed ha il fine di contrastare le pratiche volte a trarre profitto dalla autolimitazione della potestà impositiva statale, ovvero ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di treaty shopping, con lo scopo di ottenere una protezione cui non avrebbero avuto diritto, ovvero di subire un trattamento fiscale più favorevole (Cass. n. 24287/2019; Cass. n. 27112/2016; Cass. n. 25281/2015). Di conseguenza, in virtù di tale clausola, può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione (fra le altre, Cass. n. 32840/2018). Cass. civ. Sez. V, 24/08/2022, n. 2519). Sennonché, con riferimento al caso in esame, l'eccezione sollevata dall'Ufficio non è pertinente in quanto, come già precisato da questa Corte in precedenti occasioni – dalle quali non vi è motivo di discostarsi in questa sede - esula dalla fattispecie che ci occupa il concetto di “beneficiario effettivo”, utilizzato abitualmente dall'Ufficio a scopo
“antielusivo” ed esclusivamente riconducibile ad transazioni aventi ad oggetto distribuzioni di utili a società (in genere holding) non residenti con applicazione di ritenute ridotte (rispetto a quella domestica), in ossequio alle disposizioni previste dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con altri Stati o, eventualmente, alla cosiddetta Direttiva UE Madre-figlia (che prevede la non applicazione della ritenuta). Tale concetto esula totalmente dalla presente controversia in quanto nel caso dei fondi comuni/OICR specialmente se, come nel caso di specie, si tratta di fondi vigilati, non ha mai senso ex se ragionare in termini di beneficiario effettivo in quanto nessuna operazione di tipo elusivo (di mero artificio) può essere realizzata da un OICR vigilato che opera all'interno delle stringenti regole previste dalle Direttive UE.”.
6. Conclusivamente il Collegio, alla luce delle risultanze in atti e di quanto emerso nel corso dell'udienza, rileva che vi è stata una discriminazione con riferimento al trattamento tributario sui dividendi percepiti da parte ricorrente in violazione dell'art. 63 TFUE. Pertanto, tenuto conto che la Sicav ricorrente rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/Ce; è soggetta alla vigilanza della Commission de Surveillance;
è stata istituita ed opera in conformità alla direttiva UCITS;
è soggetta a specifici obblighi di differenziazione del rischio e restrizioni agli investimenti in conformità con la Direttiva UCITS;
opera secondo la legge di recepimento della Direttiva UCITS;
che la documentazione in atti comprova la sussistenza di tali requisiti;
che l'Amministrazione non ha fornito, come avrebbe dovuto, prove contrarie al di là di mere affermazioni di principio, corrette sul piano potenziale ma priva di adeguati riferimenti al caso in esame, il ricorso va accolto. Spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sez. I, pronunciandosi nei giudizi iscritti al n. 409/2024 R.G.R., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa accoglie il ricorso e dispone il rimborso delle somme richieste, maggiorate degli interessi di legge.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Pescara nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Saverio CAPOLUPO Dott. Antonio D'LE