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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Federica
Izzo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, ha depositato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 7878/2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Parte_1
IN, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso ed
GO Di Feo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli in Via de Gasperi n. 55, come procura in atti
- resistente -
Oggetto: opposizione Atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3
L. 104/92).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu la dott.ssa , disposta la trattazione Persona_1 scritta della causa per l'udienza ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate dalle parti, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione di parte resistente costituita l' circa CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei ratei della prestazione, atteso che l'oggetto del procedimento di A.T.P. e della conseguente opposizione è da identificarsi esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario e non nella spettanza della prestazione
(principio confermato dalla recente Corte di Cassazione, sez. Lavoro n. 9876/2019).
Nel merito, si osserva che il ctu dott.ssa , nominato nella presente fase, in seguito Persona_1 all'esame obiettivo sulla persona del ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che lo stesso, di anni 75 al momento della visita, risulta affetto da: vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo, esiti di craniotomia parietale destra per evacuazione di ematoma subdurale
(12.2024), cardiopatia ipertensiva, artrosi polidistrettuale, osas in terapia con cpap, incontinenza urinaria stabilizzata.
In relazione a tali patologie in sede di esame obiettivo il ctu ha precisato che, con riferimento all'apparato neurologico, “la deambulazione possibile con aiuto di terzi o con appoggio. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c.
Motilità estrinseca indenne. Disartria. Arti: tono e trofismo nella norma ai quattro arti. Alla prova di non si evidenziano slivellamento agli arti superiori, non effettuato per gli arti inferiori. Parte_2
Riflessi o.t. non valutabili. non eseguito. Prove di coordinazione motoria: non eseguite. CP_2
Presenza di lieve tremore distale agli arti superiori”. Ancora, all'apparato osteoarticolare la ctu ha affermato che “Morfologicamente e funzionalmente nella norma il tratto cervicale, in relazione all'età. Si evoca dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare e lombosacrale. Non valutabile il tratto lombare. Arti superiori: i movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sono nella norma, bilateralmente. Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano bilateralmente. Arti inferiori: limitazione funzionale dell'articolazione coxofemorale. Dolore alla digitopressione delle emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia in assenza di ballottamento rotuleo. Riduzione della flesso- estensione. Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente”.
In riferimento alla sussistenza del presupposto iniziale per l'indennità di accompagnamento il CTU nominato nella presente fase ha ritenuto il ricorrente totalmente inabile a partire dal mese di settembre
2023 e, precisamente, dal certificato di geriatria eseguito in data 20.09.2023 presso l'ASL NA2 Nord.
Con riferimento all'ulteriore requisito per il riconoscimento della prestazione richiesta, vale a dire l'impossibilità a deambulare senza aiuto continuo oppure l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, nonché all'analisi dell'incidenza delle suddette patologie il CTU ha rilevato che: “[…] Nel caso de quo, il quadro patologico è caratterizzato da patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomici. Nello specifico, il ricorrente presenta un quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con esiti di craniotomia per evacuazione di ematoma sub-durale in sede fronto-temporale destro secondario ad evento traumatico. In letteratura, la patologia degenerativa si caratterizza per una sofferenza ischemica cerebrale che nelle forme avanzate può provocare alterazione delle funzioni intellettive, caratterizzato da compromissione della memoria a breve e a lungo termine e, almeno, di una delle attività mentali primarie, cioè il pensiero astratto, la capacità critica, il linguaggio, l'orientamento topografico, in assenza di alterazioni della coscienza. A riguardo, in atti sono depositate diverse valutazioni specialistiche di cui ultima datata 02.05.24, effettuata presso l'ambulatorio di Neurologia del DS 39 ASL NA2 Nord, in cui si descrive un soggetto affetto da demenza mista in terapia medica con esame neurologico caratterizzato da rallentamento ideomotorio, disorientato nel tempo e nello spazio. Mentre sul versante strumentale il referto RM Encefalo del 01.12.24 descrive sia la patologia degenerativa identificandola in segni di vasculopatia cronica che la componente acuta caratterizzata da ematoma subdurale cronico con compressione del parenchima cerebrale e shift della linea mediana. Par tale vento vi è la relazione di dimissione ospedaliera del 05.12.24 in cui oltre a descrive il trattamento chirurgico a cui il ricorrente si è sottoposto, fa riferimento ad un soggetto affetto da declino cognitivo. Infine, vi è il la prescrizione del trattamento neuroriabilitativo, datato 20.01.25, in cui si descrive nella voce “Comorbosità” una VCC con declino cognitivo. Confrontando quanto scritto con l'esame clinico personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto vigile, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. Conservati i normali rapporti cranio-facciali. Si rileva cicatrice chirurgica in sede parietale destra da esiti di craniotomia con volet osseo ben posizionato. Si mostra poco collaborante e, pertanto, non è stato possibile effettuare tutti i test neurologici. Tuttavia, da quelli somministrati non si evidenzia uno slivellamento agli arti superiori alla prova del Si segnala lieve Parte_2 tremore distale agli arti superiori. Non somministrato il test di Romberg. Si segnala un deficit delle funzioni cognitive con particolare interesse alla memoria di fissazione. Presenta linguaggio disartrico. Si rileva una difficoltà nell'orientamento temporo/spaziale. Attualmente, è in trattamento farmacologico con IN e Quetiapina. Per quanto riguarda l'apparato cardio1respiratorio, il ricorrente presenta un quadro clinico di cardiopatia ipertensiva in soggetto con disturbo respiratorio sonno-correlato (OSAS). Dalla relazione di dimissione ospedaliera presso la UOC di Pneumologica del 06.04.24 si evidenzia un esame spirometrico nella norma, con radiografia toracica suggestiva di relaxio diaframmatica destra e con esame polisonnografico indicativi di OSA di grado moderato.
Mentre, dalla valutazione cardiologica del 19.01.23 si rileva un esame obiettivo caratterizzato da eupnea a riposo, euritmico, toni parafonici, soffio protomesosistolico e un ECG nei limiti. A seguire si è sottoposto anche a valutazione ecocardiografica (26.01.23) in cui si descrive una lieve insufficienza aortica e mitralica. All'anamnesi, il ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo, viceversa, fa riferimento ad esposizione lavorativa all'amianto e storia di ex fumatore.
Clinicamente, non si evidenziano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo.
Presenta un torace di forma tronco-conica con emitoraci simmetrici. All'auscultazione, si segnala una riduzione dell'espansione polmonare di destra riconducibile ad esiti di ascesso sub-frenico trattato chirurgicamente (1991), mentre a sinistra il polmone risulta normo-espanso. Si evidenzia MV aspro su tutto l'ambito polmonare. Presenza di soffio sistolico 1/6, con toni parafonici. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere.
L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate farmacologicamente. Attualmente, è in trattamento con In merito all'apparato osteoarticolare, il ricorrente presenta un quadro CP_3 clinico di artrosi polidistrettuale: per tale patologia non vi sono certificazioni clinico-strumentali che attestino una limitazione funzionale, eccetto una valutazione generica contenuta nelle certificazioni geriatriche depositate in atti in cui si descrive una poliartrosi diffusa, spondiloartrosi e periatrite spalla sinistra. All'anamnesi, il ricorrente non riferisce interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Si evoca dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare e lombosacrale. Non valutabile il tratto lombare, mentre nella norma, per l'età, il tratto cervicale. Bilateralmente, nella norma le articolazioni comprendenti l'arto superiore. Conservata la capacità di presa e forza. A livello degli arti inferiori si segnala una limitazione funzionale dell'articolazione coxofemorale. Dolore alla digitopressione delle emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia in assenza di ballottamento rotuleo. Riduzione della flesso-estensione. Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio- tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. Orbene, in virtù di quanto scritto, il complesso patologico evidenziato va contestualizzato in funzione della normativa vigente, ed in particolare in merito alla capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, inteso come il complesso di funzioni basilari, precedentemente citate il cui soddisfacimento risultano essenziali affinché si possa condurre una vita dignitosa. Di queste azioni sopra citate, il ricorrente non è in grado autonomamente di provvedere al proprio fabbisogno quotidiano in quanto risulta oggettivamente impossibilitato nel gestire le più semplici operazioni atte al mantenimento di una propria autonomia gestionale. Difatti, durante la valutazione medico-legale la scrivente ha constatato, nel ricorrente, la possibilità di poter svolgere solo compiti semplici che non richiedono una particolare attenzione nello svolgimento. Anche le operazioni più complesse di igiene personale sono subordinate alla presenza di terze persone.
Pertanto, è da ritenersi totalmente dipendente dal caregiver. Per quanto concerne il concetto dell'impossibilità alla deambulazione autonoma, la normativa identifica il minorato in colui che si trovi in una condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ossia in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore. Nello specifico, il ricorrente appronta una deambulazione possibile con aiuto di terzi o appoggio. Lo stesso dicasi per i cambi posturali. In conclusione, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente al resoconto fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente è impossibilitato, prevalentemente, a Parte_1 compiere gli atti quotidiani della vita, per cui vi è la necessità di assistenza continua con decorrenza a far data dalla data di dimissione ospedaliera relativo al ricovero per ematoma subdurale, ossia dal
05.12.24, periodo in cui si è constatato un effettivo peggioramento clinico in linea con i dettami della normativa vigente”. Con riferimento alla domanda per il riconoscimento dello status di cui all'articolo 3 comma 3 della
L. 104/92, preliminarmente esposti gli scopi ed i presupposti necessari per la valutazione dello stesso il CTU ha ritenuto che “la valutazione del complesso patologico di cui è affetto il ricorrente, è basato essenzialmente su patologie cronicizzate che allo stato determinano una limitazione della sfera sociocomunicativo-relazionale, talmente grave, come si rileva dalla normativa, da precluderle qualunque forma di relazione interpersonale. Pertanto, dopo un'attenta esamina della documentazione clinica della ricorrente in relazione alla visita medica personalmente eseguita ed in virtù della normativa vigente, si può univocamente affermare che il complesso patologico di cui è affetto rientra nel concetto di gravità di cui al comma 3, con decorrenza a far data da 05.12.24, per le stesse motivazioni precedentemente scritte, senza obbligo di revisione”.
In conclusione, per quanto esposto il CTU ha ritenuto il ricorrente: “paziente invalido ultrasessantacinquenne grave 100% da settembre 2023. Il complesso patologico descritto, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 18/80, determina il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza a far data 05 dicembre 2024, senza obbligo di revisione. Infine, si può riconoscere il ricorrente portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3), con decorrenza a far data dal 05 dicembre 2024, senza obbligo di revisione”.
Tanto affermato è stato oggetto di osservazioni di parte istante per il tramite di invio di comunicazione del 04.06.2025 in risposta alla bozza dell'elaborato peritale. In tal sede il CTU ha confermato quanto precedentemente accertato precisando che: “In riferimento alle note di dissenso presentate dall'Avv.
Elvira IN in data 04.06.25 si fornisce la presente risposta tecnica confermando le conclusioni peritali già formulate, con particolare riferimento alla decorrenza dell'indennità di accompagnamento fissata al 05 dicembre 2024. La difesa del ricorrente contesta la decorrenza delle prestazioni riconosciute, sostenendo che il complesso morboso determinante il diritto all'indennità di accompagnamento fosse già presente al momento della domanda amministrativa, citando documentazione clinica precedente. La valutazione medico-legale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento richiede la dimostrazione di una impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure di una necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 L. 508/1988). La mera presenza di patologie croniche evolutive non determina automaticamente il diritto alla prestazione;
è necessario valutare il momento in cui tali patologie raggiungono una gravità tale da comportare la perdita completa dell'autonomia funzionale. Le certificazioni mediche, menzionate dal legale di parte, non hanno consentito al lettore di estrapolare gli elementi funzionali indispensabili al riconoscimento dei requisiti che la norma impone ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. In particolare, si è evidenziato che gli atti documentali non hanno descritto il paziente non in grado di deambulare autonomamente, né tanto meno bisognevole di assistenza continuativa. In definitiva, il quadro clinico dell'istante inficiava le capacità attitudinali dello stesso ma non nella misura prevista dalla legge, poiché tale quadro clinico, benché severo, non realizzava il requisito sanitario della necessità di assistenza per la deambulazione e/o per il compimento degli atti quotidiani in autonomia. La decorrenza dell'indennità di accompagnamento al 05 dicembre 2024 è determinata dai seguenti elementi: la documentazione antecedente al dicembre 2024 evidenzia una compromissione funzionale graduale ma non completa. La capacità di deambulazione autonoma risulta conservata fino all'evento acuto del dicembre 2024. Il verificarsi dell'ematoma subdurale con necessità di craniotomia ha rappresentato un aggravamento acuto del quadro neurologico. Tale evento ha determinato il definitivo scompenso funzionale con perdita completa dell'autonomia, quindi è lecito affermare che la vasculopatia cerebrale preesistente ha costituito il substrato predisponente ma non la causa diretta della totale perdita di autonomia. Pertanto si confermano le conclusioni peritali originarie per i seguenti criteri:
1. Criterio temporale: La perdita completa dell'autonomia funzionale si è verificata in concomitanza dell'evento acuto del dicembre 2024 2. Criterio causale:
L'ematoma subdurale ha rappresentato la causa efficiente della totale compromissione funzionale 3.
Criterio normativo: L'indennità di accompagnamento richiede la dimostrazione di impossibilità di deambulare o necessità di assistenza continua, condizioni pienamente realizzate solo dopo l'intervento neurochirurgico Si ribadisce, pertanto, che la documentazione antecedente evidenzia una compromissione funzionale progressiva ma non completa, incompatibile con i requisiti normativi per il riconoscimento della prestazione. La decorrenza stabilita al 05 dicembre 2024 risulta pertanto tecnicamente corretta e giuridicamente fondata. Nel rifarmi a quanto già precedentemente relazionato confermo quanto descritto precedentemente”.
Tanto esposto in conclusione il CTU ha ritenuto il ricorrente: “paziente invalido ultrasessantacinquenne grave 100% da settembre 2023. Il complesso patologico descritto, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 18/80, determina il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza a far data 05 dicembre 2024, senza obbligo di revisione. Infine, si può riconoscere il ricorrente portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3), con decorrenza a far data dal 05 dicembre 2024, senza obbligo di revisione”.
Le conclusioni rese dal CTU dott.ssa sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e Per_1 vengono pertanto qui integralmente recepite e fatte proprie. Non sussistono ragioni, pertanto, per procedere ad un ulteriore rinnovo della Consulenza.
Si osserva infine che le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella presente fase, più favorevoli rispetto a quelle a cui è giunto il precedente consulente nominato nella fase di ATP, non contrastano tuttavia con quelle cui era pervenuto il precedente ctu, atteso il carattere ingravescente della patologie da cui
è affetto il ricorrente.
L'opposizione va pertanto accolta per quanto in motivazione esposto.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono integralmente compensate, stante il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento delle prestazioni richieste a partire da data successiva a quella della domanda amministrativa, nonché a quella del deposito della domanda della fase di opposizione ATP.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 11478/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido grave al 100% a far data da settembre 2023 e con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 5.12.2024, senza obbligo di revisione, e che è in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art.3 comma 3 L. 104/92 a far data dal
05.12.2024, senza obbligo di revisione;
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi;
- Spese di C.T.U. come da separato decreto.
Aversa, 27/10/2025.
Si comunichi.
Il giudice del Lavoro dott.ssa Federica Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Federica
Izzo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, ha depositato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 7878/2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Parte_1
IN, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso ed
GO Di Feo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli in Via de Gasperi n. 55, come procura in atti
- resistente -
Oggetto: opposizione Atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3
L. 104/92).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu la dott.ssa , disposta la trattazione Persona_1 scritta della causa per l'udienza ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate dalle parti, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione di parte resistente costituita l' circa CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei ratei della prestazione, atteso che l'oggetto del procedimento di A.T.P. e della conseguente opposizione è da identificarsi esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario e non nella spettanza della prestazione
(principio confermato dalla recente Corte di Cassazione, sez. Lavoro n. 9876/2019).
Nel merito, si osserva che il ctu dott.ssa , nominato nella presente fase, in seguito Persona_1 all'esame obiettivo sulla persona del ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che lo stesso, di anni 75 al momento della visita, risulta affetto da: vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo, esiti di craniotomia parietale destra per evacuazione di ematoma subdurale
(12.2024), cardiopatia ipertensiva, artrosi polidistrettuale, osas in terapia con cpap, incontinenza urinaria stabilizzata.
In relazione a tali patologie in sede di esame obiettivo il ctu ha precisato che, con riferimento all'apparato neurologico, “la deambulazione possibile con aiuto di terzi o con appoggio. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c.
Motilità estrinseca indenne. Disartria. Arti: tono e trofismo nella norma ai quattro arti. Alla prova di non si evidenziano slivellamento agli arti superiori, non effettuato per gli arti inferiori. Parte_2
Riflessi o.t. non valutabili. non eseguito. Prove di coordinazione motoria: non eseguite. CP_2
Presenza di lieve tremore distale agli arti superiori”. Ancora, all'apparato osteoarticolare la ctu ha affermato che “Morfologicamente e funzionalmente nella norma il tratto cervicale, in relazione all'età. Si evoca dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare e lombosacrale. Non valutabile il tratto lombare. Arti superiori: i movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sono nella norma, bilateralmente. Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano bilateralmente. Arti inferiori: limitazione funzionale dell'articolazione coxofemorale. Dolore alla digitopressione delle emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia in assenza di ballottamento rotuleo. Riduzione della flesso- estensione. Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente”.
In riferimento alla sussistenza del presupposto iniziale per l'indennità di accompagnamento il CTU nominato nella presente fase ha ritenuto il ricorrente totalmente inabile a partire dal mese di settembre
2023 e, precisamente, dal certificato di geriatria eseguito in data 20.09.2023 presso l'ASL NA2 Nord.
Con riferimento all'ulteriore requisito per il riconoscimento della prestazione richiesta, vale a dire l'impossibilità a deambulare senza aiuto continuo oppure l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, nonché all'analisi dell'incidenza delle suddette patologie il CTU ha rilevato che: “[…] Nel caso de quo, il quadro patologico è caratterizzato da patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomici. Nello specifico, il ricorrente presenta un quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con esiti di craniotomia per evacuazione di ematoma sub-durale in sede fronto-temporale destro secondario ad evento traumatico. In letteratura, la patologia degenerativa si caratterizza per una sofferenza ischemica cerebrale che nelle forme avanzate può provocare alterazione delle funzioni intellettive, caratterizzato da compromissione della memoria a breve e a lungo termine e, almeno, di una delle attività mentali primarie, cioè il pensiero astratto, la capacità critica, il linguaggio, l'orientamento topografico, in assenza di alterazioni della coscienza. A riguardo, in atti sono depositate diverse valutazioni specialistiche di cui ultima datata 02.05.24, effettuata presso l'ambulatorio di Neurologia del DS 39 ASL NA2 Nord, in cui si descrive un soggetto affetto da demenza mista in terapia medica con esame neurologico caratterizzato da rallentamento ideomotorio, disorientato nel tempo e nello spazio. Mentre sul versante strumentale il referto RM Encefalo del 01.12.24 descrive sia la patologia degenerativa identificandola in segni di vasculopatia cronica che la componente acuta caratterizzata da ematoma subdurale cronico con compressione del parenchima cerebrale e shift della linea mediana. Par tale vento vi è la relazione di dimissione ospedaliera del 05.12.24 in cui oltre a descrive il trattamento chirurgico a cui il ricorrente si è sottoposto, fa riferimento ad un soggetto affetto da declino cognitivo. Infine, vi è il la prescrizione del trattamento neuroriabilitativo, datato 20.01.25, in cui si descrive nella voce “Comorbosità” una VCC con declino cognitivo. Confrontando quanto scritto con l'esame clinico personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto vigile, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. Conservati i normali rapporti cranio-facciali. Si rileva cicatrice chirurgica in sede parietale destra da esiti di craniotomia con volet osseo ben posizionato. Si mostra poco collaborante e, pertanto, non è stato possibile effettuare tutti i test neurologici. Tuttavia, da quelli somministrati non si evidenzia uno slivellamento agli arti superiori alla prova del Si segnala lieve Parte_2 tremore distale agli arti superiori. Non somministrato il test di Romberg. Si segnala un deficit delle funzioni cognitive con particolare interesse alla memoria di fissazione. Presenta linguaggio disartrico. Si rileva una difficoltà nell'orientamento temporo/spaziale. Attualmente, è in trattamento farmacologico con IN e Quetiapina. Per quanto riguarda l'apparato cardio1respiratorio, il ricorrente presenta un quadro clinico di cardiopatia ipertensiva in soggetto con disturbo respiratorio sonno-correlato (OSAS). Dalla relazione di dimissione ospedaliera presso la UOC di Pneumologica del 06.04.24 si evidenzia un esame spirometrico nella norma, con radiografia toracica suggestiva di relaxio diaframmatica destra e con esame polisonnografico indicativi di OSA di grado moderato.
Mentre, dalla valutazione cardiologica del 19.01.23 si rileva un esame obiettivo caratterizzato da eupnea a riposo, euritmico, toni parafonici, soffio protomesosistolico e un ECG nei limiti. A seguire si è sottoposto anche a valutazione ecocardiografica (26.01.23) in cui si descrive una lieve insufficienza aortica e mitralica. All'anamnesi, il ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo, viceversa, fa riferimento ad esposizione lavorativa all'amianto e storia di ex fumatore.
Clinicamente, non si evidenziano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo.
Presenta un torace di forma tronco-conica con emitoraci simmetrici. All'auscultazione, si segnala una riduzione dell'espansione polmonare di destra riconducibile ad esiti di ascesso sub-frenico trattato chirurgicamente (1991), mentre a sinistra il polmone risulta normo-espanso. Si evidenzia MV aspro su tutto l'ambito polmonare. Presenza di soffio sistolico 1/6, con toni parafonici. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere.
L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate farmacologicamente. Attualmente, è in trattamento con In merito all'apparato osteoarticolare, il ricorrente presenta un quadro CP_3 clinico di artrosi polidistrettuale: per tale patologia non vi sono certificazioni clinico-strumentali che attestino una limitazione funzionale, eccetto una valutazione generica contenuta nelle certificazioni geriatriche depositate in atti in cui si descrive una poliartrosi diffusa, spondiloartrosi e periatrite spalla sinistra. All'anamnesi, il ricorrente non riferisce interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Si evoca dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare e lombosacrale. Non valutabile il tratto lombare, mentre nella norma, per l'età, il tratto cervicale. Bilateralmente, nella norma le articolazioni comprendenti l'arto superiore. Conservata la capacità di presa e forza. A livello degli arti inferiori si segnala una limitazione funzionale dell'articolazione coxofemorale. Dolore alla digitopressione delle emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia in assenza di ballottamento rotuleo. Riduzione della flesso-estensione. Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio- tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. Orbene, in virtù di quanto scritto, il complesso patologico evidenziato va contestualizzato in funzione della normativa vigente, ed in particolare in merito alla capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, inteso come il complesso di funzioni basilari, precedentemente citate il cui soddisfacimento risultano essenziali affinché si possa condurre una vita dignitosa. Di queste azioni sopra citate, il ricorrente non è in grado autonomamente di provvedere al proprio fabbisogno quotidiano in quanto risulta oggettivamente impossibilitato nel gestire le più semplici operazioni atte al mantenimento di una propria autonomia gestionale. Difatti, durante la valutazione medico-legale la scrivente ha constatato, nel ricorrente, la possibilità di poter svolgere solo compiti semplici che non richiedono una particolare attenzione nello svolgimento. Anche le operazioni più complesse di igiene personale sono subordinate alla presenza di terze persone.
Pertanto, è da ritenersi totalmente dipendente dal caregiver. Per quanto concerne il concetto dell'impossibilità alla deambulazione autonoma, la normativa identifica il minorato in colui che si trovi in una condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ossia in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore. Nello specifico, il ricorrente appronta una deambulazione possibile con aiuto di terzi o appoggio. Lo stesso dicasi per i cambi posturali. In conclusione, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente al resoconto fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente è impossibilitato, prevalentemente, a Parte_1 compiere gli atti quotidiani della vita, per cui vi è la necessità di assistenza continua con decorrenza a far data dalla data di dimissione ospedaliera relativo al ricovero per ematoma subdurale, ossia dal
05.12.24, periodo in cui si è constatato un effettivo peggioramento clinico in linea con i dettami della normativa vigente”. Con riferimento alla domanda per il riconoscimento dello status di cui all'articolo 3 comma 3 della
L. 104/92, preliminarmente esposti gli scopi ed i presupposti necessari per la valutazione dello stesso il CTU ha ritenuto che “la valutazione del complesso patologico di cui è affetto il ricorrente, è basato essenzialmente su patologie cronicizzate che allo stato determinano una limitazione della sfera sociocomunicativo-relazionale, talmente grave, come si rileva dalla normativa, da precluderle qualunque forma di relazione interpersonale. Pertanto, dopo un'attenta esamina della documentazione clinica della ricorrente in relazione alla visita medica personalmente eseguita ed in virtù della normativa vigente, si può univocamente affermare che il complesso patologico di cui è affetto rientra nel concetto di gravità di cui al comma 3, con decorrenza a far data da 05.12.24, per le stesse motivazioni precedentemente scritte, senza obbligo di revisione”.
In conclusione, per quanto esposto il CTU ha ritenuto il ricorrente: “paziente invalido ultrasessantacinquenne grave 100% da settembre 2023. Il complesso patologico descritto, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 18/80, determina il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza a far data 05 dicembre 2024, senza obbligo di revisione. Infine, si può riconoscere il ricorrente portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3), con decorrenza a far data dal 05 dicembre 2024, senza obbligo di revisione”.
Tanto affermato è stato oggetto di osservazioni di parte istante per il tramite di invio di comunicazione del 04.06.2025 in risposta alla bozza dell'elaborato peritale. In tal sede il CTU ha confermato quanto precedentemente accertato precisando che: “In riferimento alle note di dissenso presentate dall'Avv.
Elvira IN in data 04.06.25 si fornisce la presente risposta tecnica confermando le conclusioni peritali già formulate, con particolare riferimento alla decorrenza dell'indennità di accompagnamento fissata al 05 dicembre 2024. La difesa del ricorrente contesta la decorrenza delle prestazioni riconosciute, sostenendo che il complesso morboso determinante il diritto all'indennità di accompagnamento fosse già presente al momento della domanda amministrativa, citando documentazione clinica precedente. La valutazione medico-legale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento richiede la dimostrazione di una impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure di una necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 L. 508/1988). La mera presenza di patologie croniche evolutive non determina automaticamente il diritto alla prestazione;
è necessario valutare il momento in cui tali patologie raggiungono una gravità tale da comportare la perdita completa dell'autonomia funzionale. Le certificazioni mediche, menzionate dal legale di parte, non hanno consentito al lettore di estrapolare gli elementi funzionali indispensabili al riconoscimento dei requisiti che la norma impone ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. In particolare, si è evidenziato che gli atti documentali non hanno descritto il paziente non in grado di deambulare autonomamente, né tanto meno bisognevole di assistenza continuativa. In definitiva, il quadro clinico dell'istante inficiava le capacità attitudinali dello stesso ma non nella misura prevista dalla legge, poiché tale quadro clinico, benché severo, non realizzava il requisito sanitario della necessità di assistenza per la deambulazione e/o per il compimento degli atti quotidiani in autonomia. La decorrenza dell'indennità di accompagnamento al 05 dicembre 2024 è determinata dai seguenti elementi: la documentazione antecedente al dicembre 2024 evidenzia una compromissione funzionale graduale ma non completa. La capacità di deambulazione autonoma risulta conservata fino all'evento acuto del dicembre 2024. Il verificarsi dell'ematoma subdurale con necessità di craniotomia ha rappresentato un aggravamento acuto del quadro neurologico. Tale evento ha determinato il definitivo scompenso funzionale con perdita completa dell'autonomia, quindi è lecito affermare che la vasculopatia cerebrale preesistente ha costituito il substrato predisponente ma non la causa diretta della totale perdita di autonomia. Pertanto si confermano le conclusioni peritali originarie per i seguenti criteri:
1. Criterio temporale: La perdita completa dell'autonomia funzionale si è verificata in concomitanza dell'evento acuto del dicembre 2024 2. Criterio causale:
L'ematoma subdurale ha rappresentato la causa efficiente della totale compromissione funzionale 3.
Criterio normativo: L'indennità di accompagnamento richiede la dimostrazione di impossibilità di deambulare o necessità di assistenza continua, condizioni pienamente realizzate solo dopo l'intervento neurochirurgico Si ribadisce, pertanto, che la documentazione antecedente evidenzia una compromissione funzionale progressiva ma non completa, incompatibile con i requisiti normativi per il riconoscimento della prestazione. La decorrenza stabilita al 05 dicembre 2024 risulta pertanto tecnicamente corretta e giuridicamente fondata. Nel rifarmi a quanto già precedentemente relazionato confermo quanto descritto precedentemente”.
Tanto esposto in conclusione il CTU ha ritenuto il ricorrente: “paziente invalido ultrasessantacinquenne grave 100% da settembre 2023. Il complesso patologico descritto, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 18/80, determina il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza a far data 05 dicembre 2024, senza obbligo di revisione. Infine, si può riconoscere il ricorrente portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3), con decorrenza a far data dal 05 dicembre 2024, senza obbligo di revisione”.
Le conclusioni rese dal CTU dott.ssa sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e Per_1 vengono pertanto qui integralmente recepite e fatte proprie. Non sussistono ragioni, pertanto, per procedere ad un ulteriore rinnovo della Consulenza.
Si osserva infine che le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella presente fase, più favorevoli rispetto a quelle a cui è giunto il precedente consulente nominato nella fase di ATP, non contrastano tuttavia con quelle cui era pervenuto il precedente ctu, atteso il carattere ingravescente della patologie da cui
è affetto il ricorrente.
L'opposizione va pertanto accolta per quanto in motivazione esposto.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono integralmente compensate, stante il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento delle prestazioni richieste a partire da data successiva a quella della domanda amministrativa, nonché a quella del deposito della domanda della fase di opposizione ATP.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 11478/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido grave al 100% a far data da settembre 2023 e con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 5.12.2024, senza obbligo di revisione, e che è in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art.3 comma 3 L. 104/92 a far data dal
05.12.2024, senza obbligo di revisione;
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi;
- Spese di C.T.U. come da separato decreto.
Aversa, 27/10/2025.
Si comunichi.
Il giudice del Lavoro dott.ssa Federica Izzo