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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2456/2025 R.G. LAVORO
TRA
E , nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da Persona_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
LI e ID LA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/02/2025, i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe esponevano di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di frequenza in favore della figlia minore ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestavano le risultanze della ctu e chiedevano l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa il giudice richiedeva al CTU nominato nella prima fase un supplemento di perizia, sulla base della nuova documentazione medica versata in atti dai ricorrenti.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti dal CTU risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della integrazione della consulenza in atti.
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di frequenza in favore della minore anche se solo con decorrenza dal mese di Maggio 2025 (v. supplemento di perizia, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di frequenza in favore della minore anche se con la decorrenza differita riconosciuta dal CTU
(cfr. conclusioni del CTU contenute nella integrazione della perizia del 26.10.2025, con le quale il dott. ha, condivisibilmente scritto che: “……Alla luce dello studio della Per_2 nuova documentazione sanitaria si è evidenziato un netto peggioramento del quadro clinico rispetto alle operazioni peritali già espletate dal Sottoscritto in data 19/11/2024, tale da rendere necessaria un'ablazione transcatetere con radiofrequenza. Sono pertanto risultate infermità tali da riconoscere l'indennità di frequenza, nelle condizioni previste dalla legge 11 Ottobre del 1990 n. 289, in quanto il minore ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data del ricovero presso zienda CP_2
Ospedaliera dei Colli”, Napoli, C.C. n° con dimissione in data 13/07/2025, alla P.IVA_1 quale andrà applicata una retrodatazione di almeno 3 mesi, datazione della presumibile insorgenza degli aggravamenti documentati, in quanto un siffatto decadimento delle funzioni cardiologiche non può certamente essere insorto ex abrupto alla data del riscontro specialistico, ma sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione, pertanto dal Maggio
2025. Altresì appare congrua una revisione nel Maggio 2027, in considerazione di
2 eventuali miglioramenti del quadro cardiologico a seguito della terapia farmacologica effettuata dalla ricorrente. In conclusione si può ritenere la minore Persona_1 bisognevole dell'indennità di frequenza a decorrere dal Maggio 2025 e revisione nel
Maggio 2027.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un rinnovo della CTU o un ulteriore supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la minore invalida bisognevole dell'indennità di frequenza a decorrere dal Maggio 2025 secondo quanto rilevato nella integrazione della CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, stante la decorrenza dell'accertamento in epoca successiva alla domanda amministrativa, all'istanza di ATPO e al ricorso in opposizione.
Le spese di CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara la minore
bisognevole dell'indennità di frequenza a decorrere da Maggio Persona_1
2025;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
3 Così deciso in Aversa, il 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2456/2025 R.G. LAVORO
TRA
E , nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da Persona_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
LI e ID LA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/02/2025, i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe esponevano di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di frequenza in favore della figlia minore ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestavano le risultanze della ctu e chiedevano l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa il giudice richiedeva al CTU nominato nella prima fase un supplemento di perizia, sulla base della nuova documentazione medica versata in atti dai ricorrenti.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti dal CTU risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della integrazione della consulenza in atti.
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di frequenza in favore della minore anche se solo con decorrenza dal mese di Maggio 2025 (v. supplemento di perizia, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di frequenza in favore della minore anche se con la decorrenza differita riconosciuta dal CTU
(cfr. conclusioni del CTU contenute nella integrazione della perizia del 26.10.2025, con le quale il dott. ha, condivisibilmente scritto che: “……Alla luce dello studio della Per_2 nuova documentazione sanitaria si è evidenziato un netto peggioramento del quadro clinico rispetto alle operazioni peritali già espletate dal Sottoscritto in data 19/11/2024, tale da rendere necessaria un'ablazione transcatetere con radiofrequenza. Sono pertanto risultate infermità tali da riconoscere l'indennità di frequenza, nelle condizioni previste dalla legge 11 Ottobre del 1990 n. 289, in quanto il minore ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data del ricovero presso zienda CP_2
Ospedaliera dei Colli”, Napoli, C.C. n° con dimissione in data 13/07/2025, alla P.IVA_1 quale andrà applicata una retrodatazione di almeno 3 mesi, datazione della presumibile insorgenza degli aggravamenti documentati, in quanto un siffatto decadimento delle funzioni cardiologiche non può certamente essere insorto ex abrupto alla data del riscontro specialistico, ma sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione, pertanto dal Maggio
2025. Altresì appare congrua una revisione nel Maggio 2027, in considerazione di
2 eventuali miglioramenti del quadro cardiologico a seguito della terapia farmacologica effettuata dalla ricorrente. In conclusione si può ritenere la minore Persona_1 bisognevole dell'indennità di frequenza a decorrere dal Maggio 2025 e revisione nel
Maggio 2027.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un rinnovo della CTU o un ulteriore supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la minore invalida bisognevole dell'indennità di frequenza a decorrere dal Maggio 2025 secondo quanto rilevato nella integrazione della CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, stante la decorrenza dell'accertamento in epoca successiva alla domanda amministrativa, all'istanza di ATPO e al ricorso in opposizione.
Le spese di CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara la minore
bisognevole dell'indennità di frequenza a decorrere da Maggio Persona_1
2025;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
3 Così deciso in Aversa, il 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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