Art. 5.
La concessione d'importazione temporanea delle trecce di paglia cinese e giapponese per l'imbianchimento e la tintura, gia' estesa, con la legge 27 ottobre 1950, n. 1109 , alla fabbricazione di cappelli, e' ulteriormente estesa alla fabbricazione di altri lavori di paglia, quali: borse, cestini, sporte, ecc.
La concessione d'importazione temporanea delle trecce di paglia cinese e giapponese per l'imbianchimento e la tintura, gia' estesa, con la legge 27 ottobre 1950, n. 1109 , alla fabbricazione di cappelli, e' ulteriormente estesa alla fabbricazione di altri lavori di paglia, quali: borse, cestini, sporte, ecc.