Articolo 5 della Legge 11 marzo 1953, n. 207
Articolo 4Articolo 6
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29 aprile 1953
Art. 5.
La concessione d'importazione temporanea delle trecce di paglia cinese e giapponese per l'imbianchimento e la tintura, gia' estesa, con la legge 27 ottobre 1950, n. 1109 , alla fabbricazione di cappelli, e' ulteriormente estesa alla fabbricazione di altri lavori di paglia, quali: borse, cestini, sporte, ecc.
Entrata in vigore il 29 aprile 1953