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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 276/2024 promossa da:
quale erede di rappresentato e Parte_1 Persona_1 difeso dall'avv. DAVIDE VENERE e dall'avv. FRANCESCO MILANESE elett. dom.to in Via
Pasquinelli 2/A 60035 Jesi
APPELLANTE/I contro contumace Controparte_1
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 24 luglio 2024 quale erede di Parte_1 Per_1
ha proposto appello avverso la sentenza n.412/2023, depositata il 1 dicembre 2023, con la
[...]
quale il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso formulato da
collaboratrice domestica, avverso , datrice di lavoro, Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 4 condannando quest'ultima al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 12.000,52 oltre al pagamento delle spese di lite.
La lavoratrice allegava che il rapporto di lavoro intercorso con la formalizzato in data Per_1
5/09/2008 e terminato nel 2012, era iniziato invero in data 1/04/2005 e che dopo la formalizzazione si era svolto per un numero di ore superiori a quelle contrattualizzate.
Il Tribunale di Ancona, ritenuta la regolare notificazione alla controparte del ricorso e del pedissequo decreto, con ordinanza del 20.10.2021 dichiarava la contumacia della convenuta e, istruita la causa, riteneva fondate le pretese della ricorrente.
, in qualità di erede di ha impugnato la decisione del Parte_1 Persona_1
Tribunale contestando anzitutto l'inesistenza della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in quanto l'azione giudiziaria è stata esercitata nei confronti della al momento in cui la stessa era già Per_1
deceduta. Contesta in ogni caso la nullità della sentenza in quanto mai notificata personalmente alla convenuta secondo la disciplina del rito contumaciale;
solleva la prescrizione del credito vantato e nel merito contesta la totale infondatezza della pretesa.
Ha concluso quindi rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro in secondo grado, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello:
- in via preliminare, disporre, si opus inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della sentenza impugnata in quanto pronunciata nei confronti di soggetto risultante deceduto al momento della introduzione del giudizio di primo grado, nonché per inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, nonché ulteriormente per violazione dell'art. 292 c.p.c. e degli artt. 101 e 24
Cost. e, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in relazione alla vicenda in esame;
- solo in via subordinata, nel merito, e previa eventuale rimessione dell'odierna appellante in termini ex art. 153
e 294 cpc:
-accertare e dichiarare la prescrizione del diritto della parte appellata rispetto a qualsivoglia pretesa avanzata mediante il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
-in via di ulteriore subordine, comunque riformare integralmente la sentenza impugnata nel senso della non debenza di qualsivoglia somma in favore della Sig.ra CP_1
Con vittoria di spese e competenze”.
benchè regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio di appello, Controparte_1
rimanendo contumace.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello denuncia l'inesistenza e/o nullità della Parte_1
sentenza impugnata in quanto pronunciata nei confronti di soggetto risultante già deceduto al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Il motivo è fondato.
È noto in punto di diritto che affinchè il processo possa essere legittimamente incardinato occorre che la parti abbiano capacità giuridica, intesa come attitudine alla titolarità di diritti e di doveri giuridici, ovvero capacità di essere soggetto di diritti e di obblighi. Ai sensi dell'art. 1 c.c. la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica.
Nel caso in esame risulta agli atti che il ricorso introduttivo del primo grado è stato notificato alla datrice di lavoro in data 8.04.2021 mediante deposito di copia dell'atto presso la Casa Comunale di Jesi in quanto non risultava possibile reperire il destinatario o altra persona che potesse riceverne copia.
Sono parimenti versati in atti il certificato di morte della signora che ne attesta il Per_1 decesso in data 21.08.2020, nonché l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di Parte_1
a mezzo dell'atto notarile del 18 settembre 2020 (rep. 5979).
Pertanto, al momento del deposito del ricorso di primo grado effettuato in data 03.03.2021 e successive notifiche di rito dell'8.04.2021, la signora era già deceduta e la nipote Per_1 Parte_1
aveva acquisito la qualità di erede, circostanze pacificamente accertabili mediante i pubblici
[...]
registri.
Ad avviso del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva è affetta da giuridica inesistenza: "Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell' inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile”. (Cass. Sez. I n. 11688/2001).
pagina 3 di 4 Da ultimo, la Corte ha, ancora, ribadito (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022) che “la morte dell'attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti”.
Trattandosi di un caso non espressamente previsto dall'art. 354 c.p.c. neppure va disposta la remissione della causa al primo grado (v. anche Cass. Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021 secondo cui
“In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”).
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello è fondato e il tenore della decisione comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di gravame.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello; 2) dichiara inesistente la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro
2.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare, addetta UPP di questa Corte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 276/2024 promossa da:
quale erede di rappresentato e Parte_1 Persona_1 difeso dall'avv. DAVIDE VENERE e dall'avv. FRANCESCO MILANESE elett. dom.to in Via
Pasquinelli 2/A 60035 Jesi
APPELLANTE/I contro contumace Controparte_1
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 24 luglio 2024 quale erede di Parte_1 Per_1
ha proposto appello avverso la sentenza n.412/2023, depositata il 1 dicembre 2023, con la
[...]
quale il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso formulato da
collaboratrice domestica, avverso , datrice di lavoro, Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 4 condannando quest'ultima al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 12.000,52 oltre al pagamento delle spese di lite.
La lavoratrice allegava che il rapporto di lavoro intercorso con la formalizzato in data Per_1
5/09/2008 e terminato nel 2012, era iniziato invero in data 1/04/2005 e che dopo la formalizzazione si era svolto per un numero di ore superiori a quelle contrattualizzate.
Il Tribunale di Ancona, ritenuta la regolare notificazione alla controparte del ricorso e del pedissequo decreto, con ordinanza del 20.10.2021 dichiarava la contumacia della convenuta e, istruita la causa, riteneva fondate le pretese della ricorrente.
, in qualità di erede di ha impugnato la decisione del Parte_1 Persona_1
Tribunale contestando anzitutto l'inesistenza della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in quanto l'azione giudiziaria è stata esercitata nei confronti della al momento in cui la stessa era già Per_1
deceduta. Contesta in ogni caso la nullità della sentenza in quanto mai notificata personalmente alla convenuta secondo la disciplina del rito contumaciale;
solleva la prescrizione del credito vantato e nel merito contesta la totale infondatezza della pretesa.
Ha concluso quindi rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro in secondo grado, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello:
- in via preliminare, disporre, si opus inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della sentenza impugnata in quanto pronunciata nei confronti di soggetto risultante deceduto al momento della introduzione del giudizio di primo grado, nonché per inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, nonché ulteriormente per violazione dell'art. 292 c.p.c. e degli artt. 101 e 24
Cost. e, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in relazione alla vicenda in esame;
- solo in via subordinata, nel merito, e previa eventuale rimessione dell'odierna appellante in termini ex art. 153
e 294 cpc:
-accertare e dichiarare la prescrizione del diritto della parte appellata rispetto a qualsivoglia pretesa avanzata mediante il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
-in via di ulteriore subordine, comunque riformare integralmente la sentenza impugnata nel senso della non debenza di qualsivoglia somma in favore della Sig.ra CP_1
Con vittoria di spese e competenze”.
benchè regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio di appello, Controparte_1
rimanendo contumace.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello denuncia l'inesistenza e/o nullità della Parte_1
sentenza impugnata in quanto pronunciata nei confronti di soggetto risultante già deceduto al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Il motivo è fondato.
È noto in punto di diritto che affinchè il processo possa essere legittimamente incardinato occorre che la parti abbiano capacità giuridica, intesa come attitudine alla titolarità di diritti e di doveri giuridici, ovvero capacità di essere soggetto di diritti e di obblighi. Ai sensi dell'art. 1 c.c. la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica.
Nel caso in esame risulta agli atti che il ricorso introduttivo del primo grado è stato notificato alla datrice di lavoro in data 8.04.2021 mediante deposito di copia dell'atto presso la Casa Comunale di Jesi in quanto non risultava possibile reperire il destinatario o altra persona che potesse riceverne copia.
Sono parimenti versati in atti il certificato di morte della signora che ne attesta il Per_1 decesso in data 21.08.2020, nonché l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di Parte_1
a mezzo dell'atto notarile del 18 settembre 2020 (rep. 5979).
Pertanto, al momento del deposito del ricorso di primo grado effettuato in data 03.03.2021 e successive notifiche di rito dell'8.04.2021, la signora era già deceduta e la nipote Per_1 Parte_1
aveva acquisito la qualità di erede, circostanze pacificamente accertabili mediante i pubblici
[...]
registri.
Ad avviso del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva è affetta da giuridica inesistenza: "Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell' inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile”. (Cass. Sez. I n. 11688/2001).
pagina 3 di 4 Da ultimo, la Corte ha, ancora, ribadito (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022) che “la morte dell'attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti”.
Trattandosi di un caso non espressamente previsto dall'art. 354 c.p.c. neppure va disposta la remissione della causa al primo grado (v. anche Cass. Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021 secondo cui
“In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”).
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello è fondato e il tenore della decisione comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di gravame.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello; 2) dichiara inesistente la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro
2.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare, addetta UPP di questa Corte
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