Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3696 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: solo danni a cose vertente
TRA
C.F. E P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via A. Villari n. 44, presso lo studio dell'avv.
Gennaro Tuccillo, che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce dell'atto di citazione in appello
Appellante
CONTRO
(CF: ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Arenella n.12, presso lo studio dell'avv. Sabrina Montuoro, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
E
(C.F. ) da ultimo CP_2 C.F._2
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
risultante residente in [...]di Napoli (NA) alla Corso Europa n.383
Appellato - Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa depositati dalle parti costituite che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato a e Controparte_1 [...]
, la in persona del legale CP_2 Parte_1
rappresentante pro tempore, impugnava la sentenza n. 6900/2020, emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 28.09.2020 e pubblicata il 01.10.2020 all'esito del giudizio recante R.G. 11380/2018.
Con tale pronuncia, accogliendo la domanda proposta da CP
, il Giudice di prime cure aveva condannato la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
in solido con il sig. , al pagamento in favore del sig. CP_2 della somma di €.3.779,68, a titolo di risarcimento Controparte_1
per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà a seguito del prospettato sinistro stradale, oltre agli interessi dalla data del fatto fino al soddisfo.
A fondamento della propria pretesa, il sig. aveva esposto in CP
primo grado: - di essere proprietario del veicolo Fiat Punto tg.
CJ221WR; - che il giorno 17.11.2013, alle ore 05.00 circa, il conducente il veicolo tg. CV280BF, assicurato con Controparte_3
aveva tamponato il veicolo Fiat Punto tg. CJ221WR, che stava procedendo regolarmente alla via Roma verso Scampia in Napoli;
- che,
a seguito dell'impatto, il veicolo Fiat Punto aveva riportato danni alla parte anteriore destra, paraurti, parafango ed altri particolari, come da relazione tecnica ivi prodotta;
- che il veicolo di proprietà del sig.
[...]
al momento del sinistro esponeva contrassegno assicurativo CP_2
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della convenuta compagnia.
Quali motivi di appello la compagnia assicurativa deduceva: - che il
Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto, ancorché in modo implicito, che il contratto assicurativo tra la Parte_1
ed il sig. fosse valido ed operativo, nonostante
[...] CP_2
dalle evidenze documentali portate alla sua attenzione fosse facilmente accertabile la dedotta nullità/inoperatività, in ragione del combinato disposto degli artt. 640 c.p. e 1325 c.c.; - che, in ogni caso, anche a voler ammettere per assurdo che la richiamata polizza assicurativa fosse valida ed efficace, il Giudice di Pace aveva comunque errato nel non accogliere la domanda riconvenzionale formulata dalla ai fini Parte_1
della rideterminazione del premio assicurativo da corrispondersi da parte dell'assicurato , omettendo di assumere in debita CP_2
considerazione le evidenze risultanti dalla documentazione versata in atti, e segnatamente la circostanza del trasferimento del soggetto verso altra provincia sin da prima della sottoscrizione della polizza;
-
l'erroneità della sentenza con riferimento anche al governo delle spese.
Concludeva, pertanto, come segue: “1) Accertare e dichiarare la invalidità ed inefficacia della polizza assicurativa n. 50/P09161667 sottoscritta da presso l'Agenzia Val Piave CP_2
Assicurazioni S.p.A. in data 10/09/2013, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, e segnatamente della parte in cui il Giudice di prime cure condanna i convenuti Sig. e la CP_2 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., in Controparte_4
solido tra loro, in favore del Sig. al pagamento di Controparte_1
€.3.779, 68 oltre interessi dal fatto al soddisfo per il danno all'auto Fiat
Punto targata CJ221WR, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Compagnia appellante rispetto ai fatti di causa, e in ogni caso accertare e dichiarare che quest'ultima non sia tenuta a
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corrispondere alcuna somma a titolo di indennizzo dei danni provocati da in relazione al sinistro del 17/11/2013 occorso con CP_2
il veicolo Fiat Punto tg. CJ221WR di proprietà di Controparte_1 sì condannando quest'ultimo alla restituzione di quanto percepito a detto titolo in virtù della esecuzione della pronuncia appellata da parte della;
2) in riforma della sentenza impugnata, e segnatamente Parte_1
della parte in cui il Giudice di prime cure condanna i convenuti Sig.
e la in persona CP_2 Controparte_4
del suo legale rapp.te p.t. in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'Avv. Sabrina Montuori in complessivi €.2.075,00, dei quali €.575,00 per spese, ivi comprese quelle di CTU tecnica come da decreto di liquidazione allegato in atti;
ed I restanti €.1.500,00 per compenso in considerazione della complessità dell'istruttoria che richiesto un maggior numero di udienza oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Sabrina
Montuoro, accertare e dichiarare che la Compagnia appellante non sia tenuta a corrispondere alcuna somma a titolo di spese legali, nè di
CTU, sì condannando il difensore della parte attrice Avv. Sabrina
Montuori alla restituzione di quanto percepito in virtù della esecuzione della pronuncia appellata da parte della 3) in via del tutto Parte_1
subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di riforma della sentenza in relazione alla nullità della polizza, accogliere la domanda riconvenzionale formulata, e per l'effetto adeguare il premio assicurativo dovuto da in relazione CP_2
alla polizza n. 50/P09161667, dalla data della stipula ad oggi, alle tariffe corrispondenti all'effettivo luogo di residenza dell'assicurato, ovvero al Comune di Melito di Napoli. 4) condannare, altresì, in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.” (cfr. pag.
9-10 dell'atto di appello).
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Si costituiva in giudizio che eccepiva: - Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, atteso il passaggio in giudicato della sentenza in quanto notificata in data 17.11.2020 alla
[...]
mentre la citazione in appello era stata notificata Controparte_5
solo il 25.02.2021; - l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi richiesti dal novellato art. 342 c.p.c. non essendo stati esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza;
- la nullità dell'atto di appello per errore nella vocatio in ius atteso che l'appellante aveva indicato in modo contraddittorio l'autorità giudiziaria competente individuando dapprima il Tribunale di Napoli Nord e successivamente chiamando in giudizio gli appellati dinanzi al Tribunale di Napoli;
-
l'infondatezza dei motivi di appello.
Chiedeva, quindi, a codesto Tribunale di: “Piaccia all'On le Tribunale, acclarata l'assoluta infondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti dall'appellante, rigettare l'avverso atto di appello per i motivi suesposti e la domanda riconvenzionale confermando in toto
l'impugnata sentenza di primo grado e condannando il proponente alle spese per il presente grado di giudizio”. (cfr. pag.6 della comparsa di costituzione e risposta)
Non si costituiva in giudizio che rimaneva CP_2
contumace.
Esaminati gli atti e lette le note depositate dalle parti costituite, all'udienza del 22.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la stessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Non veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile, non ostando a tale conclusione la
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mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, risultando la causa pronta per la decisione sulla base della documentazione in atti.
L'esame delle questioni prospettate dalla compagnia assicurativa nell'atto introduttivo del presente giudizio è stato condotto secondo il principio della cd. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante,
Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato) (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Ciò precisato, riveste carattere dirimente ai fini della decisione l'evidente errore nella vocatio in ius commesso dall'appellante il quale, nell'intestazione dell'atto, ha fatto riferimento al Tribunale di Napoli
Nord, salvo poi citare in giudizio gli appellati dinanzi al Tribunale di
Napoli. Tale vizio, oggetto di specifica e puntuale contestazione anche
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da parte dell'appellato costituito, sig. determina la Controparte_1
nullità dell'atto di appello e, dunque, l'invalidità dell'impugnazione.
In merito, invero, giova rammentare che “stante l'inapplicabilità dell'art. 164 cod. proc. civ. - sia nel testo precedente che in quello attuale - al giudizio di appello, la nullità dell'atto di citazione in appello dipendente da vizi della "vocatio in ius" non può essere sanata con la costituzione dell'appellato né con la rinnovazione della citazione, ed è rilevabile anche d'ufficio, in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 cod. proc. civ. è idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
ne consegue che il giudizio di appello introdotto a mezzo di un atto di citazione nullo deve essere dichiarato inammissibile.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3809 del 25/02/2004).
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, l'appello è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e si liquidano
[...] come in dispositivo a favore dell' appellato costituito, in assenza di nota spese di parte e non essendosi svolta la fase di trattazione/istruttoria, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione “tra €.1.100,01 ed €.5.200,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine
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che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato rimasto contumace.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_2
2) DICHIARA inammissibile l'appello qui proposto, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Marano di
Napoli n. 6900/2020;
3) CONDANNA la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti di
, delle spese del presente giudizio di appello, che si Controparte_1
liquidano in €.1.701,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
5) NULLA per le spese nei confronti del contumace;
4) SUSSISTONO a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Aversa il 31/03/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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