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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. PESENTI LIVIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MAESTRONI PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per : “
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per Parte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
1
2. nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi”;
per : “
1. Disporre la separazione dei coniugi ed autorizzarli a vivere separatamente con CP_1 obbligo di reciproco rispetto;
2.Nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi.
In ogni caso: spese compensate”;
per il PUBBLICO MIISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile con in ALBANIA, in data 30/11/1994 (anno 2019, atto n. 13, reg. VILLA DI SERIO, CP_1 parte II, serie C), dalla cui unione nasceva la figlia in data 20.06.1995, maggiorenne Per_1 economicamente autosufficiente, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e formulava le domande accessorie.
Con comparsa di risposta del 27 settembre 2024, si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla CP_1 pronuncia sullo status.
All'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 29 ottobre 2024, il Giudice relatore sentiva ampiamente la parte attrice e il difensore del convenuto dichiarava di aderire alla domanda di addebito della separazione;
il difensore dell'attrice dichiarava di insistere per la domanda di addebito e per l'ammissione delle istanze istruttorie. Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, invitava la parte attrice a depositare in giudizio l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare nei confronti del convenuto, nonché le motivazioni della sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia all'esito del procedimento R.G. 606/2024 entro il 2.12.2024 e riservava all'esito la decisione sulle istanze istruttorie. Con riservata ordinanza del 6-9 dicembre 2024, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 27 febbraio 2025, successivamente differita al 19 marzo 2025.
All'udienza del 19 marzo 2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, il Giudice ordinava la discussione orale della causa e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE)
2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE 2201/2003, e dell'art. 17 della
2 Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07,
, e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_2
Deve premettersi che e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
ALBANIA, in data 30/11/1994 (anno 2019, atto n. 13, reg. VILLA DI SERIO, parte II, serie C).
Dall'unione delle parti è nata la figlia in data 20.06.1995, maggiorenne economicamente Per_1 indipendente.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda di separazione e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, e ciò anche a fronte della domanda congiunta delle parti in punto di status, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c., come richiesto dalla parte attrice.
Sull'addebito della separazione
ha formulato domanda di addebito della separazione a , adducendo che Parte_1 CP_1 questi, durante il matrimonio, aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri famigliari, per aver commesso in danno della moglie il reato di maltrattamenti in famiglia. L'attrice ha rilevato che la fondatezza della domanda di addebito per la commissione di condotte di violenza fisica e psicologica da parte del marito emergeva dalla sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo n. 411/2024 del 13 febbraio 2024, depositata in cancelleria il
21 febbraio 2024 all'esito del procedimento n. 4378/2023 R.G.N.R., precisando che, avverso tale sentenza,
3 aveva proposto appello e che la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 1148/2024 del CP_1
25 giugno 2024, depositata in cancelleria l'11 luglio 2024, aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado soltanto in punto di quantificazione della pena, confermando pertanto la condanna. Il convenuto, in sede di comparsa di risposta, non ha domandato il rigetto della domanda di addebito e, all'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2025, ha dichiarato di aderire alla domanda di addebito (v. verbale udienza 29 ottobre 2025).
La domanda di addebito della separazione formulata dalla parte attrice è fondata.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione, vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, si osserva che affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei
coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (v.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale rispetto al fallimento del matrimonio.
Con particolare riguardo, poi, all'addebito della separazione a fronte delle condotte violente perpetrate da un coniuge in danno dell'altro, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (v. Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351) e che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona” (v. Cassazione civile sez. I,
4 30/05/2016, n.11142), orientamento a cui si è conformato anche la giurisprudenza di merito (v. Tribunale
Bergamo sez. I, 06/10/2023, n.2035, secondo cui “le violenze fisiche e psicologiche inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare, di per sé, non solo la separazione - in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza -, ma anche
l'addebitabilità della stessa all'autore di tali comportamenti, esonerando il giudice dal dovere di comparare le condotte di entrambi i coniugi”; v. Tribunale Pisa sez. I, 29/09/2023, n.1195, secondo cui “gli atti di violenza fisica costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare già da soli la pronuncia di separazione personale con addebito al coniuge che li ha perpetrati e ciò anche se si sia trattato di un unico episodio”; v. Corte appello Bari sez. I, 09/11/2022, n.1628, secondo cui “in materia di separazione dei coniugi, in caso di violenze fisiche, queste anche se si concretano in un unico episodio di percosse giustificano oltre che la pronuncia di separazione personale anche la declaratoria di addebitabilità all'autore. Anzi in tal caso il giudice non deve nemmeno valutare la condotta del coniuge vittima delle violenze,
e rimane irrilevante anche il fatto della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”).
Ciò premesso, nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito della separazione, l'attrice ha prodotto la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 411/2024 del 13 febbraio 2024, depositata in cancelleria il 21 febbraio 2024 all'esito del procedimento n. 4378/2023 R.G.N.R. (v. doc. 5, attrice), la sentenza della Corte di
Appello di Brescia n. 1148/2024 del 25 giugno 2024, depositata in cancelleria l'11 luglio 2024 (v. doc. 13, attrice), nonché l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo del 6 maggio 2023 di applicazione nei confronti del convenuto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare, con la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da (v. Parte_1 doc. 12, attrice).
Orbene, ritiene il Collegio che dalle produzioni documentali della parte attrice, tenuto conto dell'adesione alla pronuncia di addebito dichiarata in udienza dal convenuto, il quale, a dire il vero, non si è opposto alla domanda di addebito neppure nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di risposta, né ha specificamente contestato i fatti posti dall'attrice a fondamento della domanda di addebito, possa ritenersi dimostrata la grave violazione dei doveri coniugali perpetrata dal convenuto e che conseguentemente la causa della crisi coniugale sia rappresentata, nel caso concreto, dalle reiterate condotte di violenza fisica e psicologica commesse da CP_1
in danno di .
[...] Parte_1
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda di addebito della separazione formulata dall'attrice risulta fondata, dovendosi pertanto pronunciare l'addebito della separazione a . CP_1
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento, in assenza di ulteriori domande anche di natura economica.
Sulle spese di lite
5 Attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status, tenuto conto del fatto che il convenuto non si è opposto alla domanda di addebito, né ha specificamente contestato i fatti posti dall'attrice a fondamento di tale domanda, ritiene il Collegio che il convenuto non possa essere considerato soccombente. Di conseguenza, non ravvisandosi alcuna soccombenza rispetto alla domanda di addebito, ritiene il Collegio doversi disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in ALBANIA, in data 30/11/1994 (anno 2019, atto n. 13, reg. VILLA DI SERIO, parte II, serie C);
addebita la responsabilità della separazione ex art. 151, comma secondo, c.c. al marito ; CP_1
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di VILLA DI SERIO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. PESENTI LIVIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MAESTRONI PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per : “
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per Parte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
1
2. nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi”;
per : “
1. Disporre la separazione dei coniugi ed autorizzarli a vivere separatamente con CP_1 obbligo di reciproco rispetto;
2.Nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi.
In ogni caso: spese compensate”;
per il PUBBLICO MIISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile con in ALBANIA, in data 30/11/1994 (anno 2019, atto n. 13, reg. VILLA DI SERIO, CP_1 parte II, serie C), dalla cui unione nasceva la figlia in data 20.06.1995, maggiorenne Per_1 economicamente autosufficiente, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e formulava le domande accessorie.
Con comparsa di risposta del 27 settembre 2024, si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla CP_1 pronuncia sullo status.
All'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 29 ottobre 2024, il Giudice relatore sentiva ampiamente la parte attrice e il difensore del convenuto dichiarava di aderire alla domanda di addebito della separazione;
il difensore dell'attrice dichiarava di insistere per la domanda di addebito e per l'ammissione delle istanze istruttorie. Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, invitava la parte attrice a depositare in giudizio l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare nei confronti del convenuto, nonché le motivazioni della sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia all'esito del procedimento R.G. 606/2024 entro il 2.12.2024 e riservava all'esito la decisione sulle istanze istruttorie. Con riservata ordinanza del 6-9 dicembre 2024, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 27 febbraio 2025, successivamente differita al 19 marzo 2025.
All'udienza del 19 marzo 2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, il Giudice ordinava la discussione orale della causa e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE)
2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE 2201/2003, e dell'art. 17 della
2 Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07,
, e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_2
Deve premettersi che e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
ALBANIA, in data 30/11/1994 (anno 2019, atto n. 13, reg. VILLA DI SERIO, parte II, serie C).
Dall'unione delle parti è nata la figlia in data 20.06.1995, maggiorenne economicamente Per_1 indipendente.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda di separazione e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, e ciò anche a fronte della domanda congiunta delle parti in punto di status, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c., come richiesto dalla parte attrice.
Sull'addebito della separazione
ha formulato domanda di addebito della separazione a , adducendo che Parte_1 CP_1 questi, durante il matrimonio, aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri famigliari, per aver commesso in danno della moglie il reato di maltrattamenti in famiglia. L'attrice ha rilevato che la fondatezza della domanda di addebito per la commissione di condotte di violenza fisica e psicologica da parte del marito emergeva dalla sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo n. 411/2024 del 13 febbraio 2024, depositata in cancelleria il
21 febbraio 2024 all'esito del procedimento n. 4378/2023 R.G.N.R., precisando che, avverso tale sentenza,
3 aveva proposto appello e che la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 1148/2024 del CP_1
25 giugno 2024, depositata in cancelleria l'11 luglio 2024, aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado soltanto in punto di quantificazione della pena, confermando pertanto la condanna. Il convenuto, in sede di comparsa di risposta, non ha domandato il rigetto della domanda di addebito e, all'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2025, ha dichiarato di aderire alla domanda di addebito (v. verbale udienza 29 ottobre 2025).
La domanda di addebito della separazione formulata dalla parte attrice è fondata.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione, vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, si osserva che affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei
coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (v.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale rispetto al fallimento del matrimonio.
Con particolare riguardo, poi, all'addebito della separazione a fronte delle condotte violente perpetrate da un coniuge in danno dell'altro, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (v. Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351) e che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona” (v. Cassazione civile sez. I,
4 30/05/2016, n.11142), orientamento a cui si è conformato anche la giurisprudenza di merito (v. Tribunale
Bergamo sez. I, 06/10/2023, n.2035, secondo cui “le violenze fisiche e psicologiche inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare, di per sé, non solo la separazione - in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza -, ma anche
l'addebitabilità della stessa all'autore di tali comportamenti, esonerando il giudice dal dovere di comparare le condotte di entrambi i coniugi”; v. Tribunale Pisa sez. I, 29/09/2023, n.1195, secondo cui “gli atti di violenza fisica costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare già da soli la pronuncia di separazione personale con addebito al coniuge che li ha perpetrati e ciò anche se si sia trattato di un unico episodio”; v. Corte appello Bari sez. I, 09/11/2022, n.1628, secondo cui “in materia di separazione dei coniugi, in caso di violenze fisiche, queste anche se si concretano in un unico episodio di percosse giustificano oltre che la pronuncia di separazione personale anche la declaratoria di addebitabilità all'autore. Anzi in tal caso il giudice non deve nemmeno valutare la condotta del coniuge vittima delle violenze,
e rimane irrilevante anche il fatto della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”).
Ciò premesso, nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito della separazione, l'attrice ha prodotto la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 411/2024 del 13 febbraio 2024, depositata in cancelleria il 21 febbraio 2024 all'esito del procedimento n. 4378/2023 R.G.N.R. (v. doc. 5, attrice), la sentenza della Corte di
Appello di Brescia n. 1148/2024 del 25 giugno 2024, depositata in cancelleria l'11 luglio 2024 (v. doc. 13, attrice), nonché l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo del 6 maggio 2023 di applicazione nei confronti del convenuto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare, con la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da (v. Parte_1 doc. 12, attrice).
Orbene, ritiene il Collegio che dalle produzioni documentali della parte attrice, tenuto conto dell'adesione alla pronuncia di addebito dichiarata in udienza dal convenuto, il quale, a dire il vero, non si è opposto alla domanda di addebito neppure nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di risposta, né ha specificamente contestato i fatti posti dall'attrice a fondamento della domanda di addebito, possa ritenersi dimostrata la grave violazione dei doveri coniugali perpetrata dal convenuto e che conseguentemente la causa della crisi coniugale sia rappresentata, nel caso concreto, dalle reiterate condotte di violenza fisica e psicologica commesse da CP_1
in danno di .
[...] Parte_1
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda di addebito della separazione formulata dall'attrice risulta fondata, dovendosi pertanto pronunciare l'addebito della separazione a . CP_1
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento, in assenza di ulteriori domande anche di natura economica.
Sulle spese di lite
5 Attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status, tenuto conto del fatto che il convenuto non si è opposto alla domanda di addebito, né ha specificamente contestato i fatti posti dall'attrice a fondamento di tale domanda, ritiene il Collegio che il convenuto non possa essere considerato soccombente. Di conseguenza, non ravvisandosi alcuna soccombenza rispetto alla domanda di addebito, ritiene il Collegio doversi disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in ALBANIA, in data 30/11/1994 (anno 2019, atto n. 13, reg. VILLA DI SERIO, parte II, serie C);
addebita la responsabilità della separazione ex art. 151, comma secondo, c.c. al marito ; CP_1
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di VILLA DI SERIO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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