Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1746
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione attiva

    L'atto è intestato a soggetto diverso dal ricorrente, pertanto il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato notificato in ritardo di 3 giorni rispetto alla scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte rileva d'ufficio che la pretesa tributaria è prescritta, in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato oltre il termine di prescrizione quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1746
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1746
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo