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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1746/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NO CLAUDIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3807/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1752 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22031/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: 1 Annullamento delle intimazioni impugnate per:
◦ Violazione di legge
◦ Intervenuta prescrizione
◦ Decadenza della pretesa tributaria
2 Condanna dell'Ufficio alle spese ex art. 15 D.Lgs. 546/92 con distrazione ai difensori antistatari
3 Discussione in pubblica udienza (ex art. 33 D.Lgs. 546/92)
Resistente/Appellato:
1 Sull'intimazione AIP/4072-2024-1752: Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione (atto indirizzato a soggetto diverso)
2 Sull'intimazione AIP/4381-2024-1752:
◦ In via principale: Inammissibilità per tardività del ricorso
◦ In subordine: Infondatezza nel merito
3 Condanna del ricorrente alle spese di lite
4 Nominativo_1 di trattazione da remoto (difensore domiciliato a Pesaro)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ATTI IMPUGNATI
1) Intimazione di pagamento n. AIP/4381-2024-1752
• Data: 12.11.2024
• Notificata: 02.12.2024
• Destinatario: Ricorrente_1 (C.F. CF_1)
• Importo: Euro 672,83
◦ Debito principale: Euro 590,00
◦ Interessi: Euro 36,75
◦ Spese notifica: Euro 8,50
◦ Oneri accessori: Euro 37,58
• Tributo: TARI 2017 • Atto sotteso: Avviso di accertamento n. 158 del 19.01.2023
2) Intimazione di pagamento n. AIP/4072-2024-1752
• Data: 12.11.2024
• Notificata: 06.12.2024
• Destinatario: Nominativo_2 (C.F. CF_2)
• Importo: Euro 1.662,33 (erroneamente incluso nel ricorso)
◦ Debito principale: Euro 1.465,00
◦ Interessi: Euro 95,27
◦ Spese notifica: Euro 8,50
◦ Oneri accessori: Euro 93,56
• Tributo: TARI 2017
Importo totale richiesto nel ricorso: Euro 2.137,33
MOTIVAZIONI DEL RICORSO
Il ricorrente contesta entrambe le intimazioni di pagamento per i seguenti motivi:
1. ILLEGITTIMITÀ PER OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI SOTTESI
Il ricorrente sostiene che:
• Le intimazioni n. AIP/4072-2024-1752 e n. AIP/4381-2024-1752 non sono state precedute da alcun atto sotteso (avviso di accertamento)
• Mancando l'atto presupposto, il successivo è nullo
• L'omessa notifica degli avvisi di addebito determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria
• Richiama la giurisprudenza della CTP di Caserta (sentenze nn. 3684 e 3685/2011) secondo cui la mera produzione del dettaglio della cartella non supera l'eccezione di mancata notifica
2. ILLEGITTIMITÀ PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
Il ricorrente sostiene che:
• Si richiede in data 05.12.2024 il pagamento della TARI 2017
• Sono decorsi oltre 7 anni
• La mancata notifica degli atti sottesi ha determinato la prescrizione del diritto di riscossione • Il termine di prescrizione sarebbe di due anni
CONTRODEDUZIONI DEI CONVENUTI
Andreani Tributi S.r.l. e il Comune di Quarto si sono costituiti in giudizio sostenendo:
I. SULL'INTIMAZIONE N. AIP/4072-2024-1752
INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
• L'intimazione è indirizzata al Sig. Nominativo_2 (C.F. CF_2)
• Il ricorrente è il Sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_1)
• Si tratta di soggetti diversi
• Il ricorrente non ha alcun interesse a impugnare un atto indirizzato ad altri
• Il ricorso è inammissibile per questa intimazione
II. SULL'INTIMAZIONE N. AIP/4381-2024-1752
A) INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ DEL RICORSO
1 Notifica dell'avviso di accertamento sotteso:
◦ Avviso di accertamento n. 158 del 19.01.2023 per TARI 2017
◦ Notificato il 17.03.2023
◦ Ricevuto il 23.03.2023 dalla Sig.ra Nominativo-3 (coniuge del ricorrente)
◦ Nessuna opposizione entro 60 giorni
◦ Provvedimento divenuto definitivo
2 Notifica dell'intimazione di pagamento:
◦ Notificata il 02.12.2024
◦ Ricorso notificato il 03.02.2025
◦ Termine di 60 giorni per impugnazione: scaduto il 31.01.2025
◦ Il ricorso è stato notificato 3 giorni dopo la scadenza
◦ RICORSO TARDIVO E INAMMISSIBILE
B) INFONDATEZZA NEL MERITO (IN SUBORDINE)
3 Sull'omessa notifica dell'avviso sotteso:
◦ L'avviso di accertamento n. 158 del 19.01.2023 è stato regolarmente notificato il 17.03.2023 ◦ Ricevuto dalla coniuge il 23.03.2023
◦ La contestazione è infondata
4 Sulla prescrizione:
◦ Il ricorrente sostiene erroneamente che la TARI si prescrive in due anni
◦ Il termine di prescrizione è quinquennale (art. 1, comma 161, L. 296/2006)
◦ Sia l'avviso di accertamento (17.03.2023) che l'intimazione (02.12.2024) sono stati notificati tempestivamente
◦ La prescrizione non è intervenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'intimazione AIP/4072-2024-1752
Si propone la dichiarazione di INAMMISSIBILITÀ del ricorso per difetto di legittimazione attiva, in quanto l'atto è intestato a soggetto diverso dal ricorrente (Nominativo_2 anziché Ricorrente_1).
Sull'intimazione AIP/4381-2024-1752
QUESTIONE PRELIMINARE - TARDIVITÀ:
Il ricorso è stato notificato il 03.02.2025, mentre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione
(02.12.2024) scadeva il 31.01.2025.
Il ricorso è TARDIVO di 3 giorni e dovrebbe essere dichiarato INAMMISSIBILE.
TUTTAVIA - QUESTIONE RILEVABILE D'UFFICIO:
La Corte deve rilevare d'ufficio che la pretesa tributaria è prescritta:
• TARI 2017: prescrizione quinquennale al 31.12.2022
• Avviso di accertamento notificato il 17.03.2023: OLTRE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE
• La prescrizione determina l'ESTINZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO
PROPOSTA DI DECISIONE:
Nonostante l'inammissibilità del ricorso per tardività, si propone l'ACCOGLIMENTO per il seguente motivo:
La prescrizione della pretesa tributaria, rilevabile d'ufficio, determina l'illegittimità sia dell'avviso di accertamento che dell'intimazione di pagamento.
Il ricorrente ha ragione nel merito (prescrizione), anche se ha sbagliato il termine (indicando due anni invece di cinque) e ha presentato ricorso tardivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, sull'intimazione AIP/4072-2024-1752 dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Sull'intimazione AIP/4381- 2024 -1752 si rileva la prescrzione della pretesa tributaria (TARI
2017) , accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento e l'avviso di accertamento. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative all'intimazione inammissibile per l'importo di euro 100,00 oltre oneri di legge. Condanna la convenuta alle spese di lite di euro 100,00 oltre oneri di legge per l'intimazione accolta.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NO CLAUDIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3807/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1752 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22031/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: 1 Annullamento delle intimazioni impugnate per:
◦ Violazione di legge
◦ Intervenuta prescrizione
◦ Decadenza della pretesa tributaria
2 Condanna dell'Ufficio alle spese ex art. 15 D.Lgs. 546/92 con distrazione ai difensori antistatari
3 Discussione in pubblica udienza (ex art. 33 D.Lgs. 546/92)
Resistente/Appellato:
1 Sull'intimazione AIP/4072-2024-1752: Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione (atto indirizzato a soggetto diverso)
2 Sull'intimazione AIP/4381-2024-1752:
◦ In via principale: Inammissibilità per tardività del ricorso
◦ In subordine: Infondatezza nel merito
3 Condanna del ricorrente alle spese di lite
4 Nominativo_1 di trattazione da remoto (difensore domiciliato a Pesaro)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ATTI IMPUGNATI
1) Intimazione di pagamento n. AIP/4381-2024-1752
• Data: 12.11.2024
• Notificata: 02.12.2024
• Destinatario: Ricorrente_1 (C.F. CF_1)
• Importo: Euro 672,83
◦ Debito principale: Euro 590,00
◦ Interessi: Euro 36,75
◦ Spese notifica: Euro 8,50
◦ Oneri accessori: Euro 37,58
• Tributo: TARI 2017 • Atto sotteso: Avviso di accertamento n. 158 del 19.01.2023
2) Intimazione di pagamento n. AIP/4072-2024-1752
• Data: 12.11.2024
• Notificata: 06.12.2024
• Destinatario: Nominativo_2 (C.F. CF_2)
• Importo: Euro 1.662,33 (erroneamente incluso nel ricorso)
◦ Debito principale: Euro 1.465,00
◦ Interessi: Euro 95,27
◦ Spese notifica: Euro 8,50
◦ Oneri accessori: Euro 93,56
• Tributo: TARI 2017
Importo totale richiesto nel ricorso: Euro 2.137,33
MOTIVAZIONI DEL RICORSO
Il ricorrente contesta entrambe le intimazioni di pagamento per i seguenti motivi:
1. ILLEGITTIMITÀ PER OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI SOTTESI
Il ricorrente sostiene che:
• Le intimazioni n. AIP/4072-2024-1752 e n. AIP/4381-2024-1752 non sono state precedute da alcun atto sotteso (avviso di accertamento)
• Mancando l'atto presupposto, il successivo è nullo
• L'omessa notifica degli avvisi di addebito determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria
• Richiama la giurisprudenza della CTP di Caserta (sentenze nn. 3684 e 3685/2011) secondo cui la mera produzione del dettaglio della cartella non supera l'eccezione di mancata notifica
2. ILLEGITTIMITÀ PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
Il ricorrente sostiene che:
• Si richiede in data 05.12.2024 il pagamento della TARI 2017
• Sono decorsi oltre 7 anni
• La mancata notifica degli atti sottesi ha determinato la prescrizione del diritto di riscossione • Il termine di prescrizione sarebbe di due anni
CONTRODEDUZIONI DEI CONVENUTI
Andreani Tributi S.r.l. e il Comune di Quarto si sono costituiti in giudizio sostenendo:
I. SULL'INTIMAZIONE N. AIP/4072-2024-1752
INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
• L'intimazione è indirizzata al Sig. Nominativo_2 (C.F. CF_2)
• Il ricorrente è il Sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_1)
• Si tratta di soggetti diversi
• Il ricorrente non ha alcun interesse a impugnare un atto indirizzato ad altri
• Il ricorso è inammissibile per questa intimazione
II. SULL'INTIMAZIONE N. AIP/4381-2024-1752
A) INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ DEL RICORSO
1 Notifica dell'avviso di accertamento sotteso:
◦ Avviso di accertamento n. 158 del 19.01.2023 per TARI 2017
◦ Notificato il 17.03.2023
◦ Ricevuto il 23.03.2023 dalla Sig.ra Nominativo-3 (coniuge del ricorrente)
◦ Nessuna opposizione entro 60 giorni
◦ Provvedimento divenuto definitivo
2 Notifica dell'intimazione di pagamento:
◦ Notificata il 02.12.2024
◦ Ricorso notificato il 03.02.2025
◦ Termine di 60 giorni per impugnazione: scaduto il 31.01.2025
◦ Il ricorso è stato notificato 3 giorni dopo la scadenza
◦ RICORSO TARDIVO E INAMMISSIBILE
B) INFONDATEZZA NEL MERITO (IN SUBORDINE)
3 Sull'omessa notifica dell'avviso sotteso:
◦ L'avviso di accertamento n. 158 del 19.01.2023 è stato regolarmente notificato il 17.03.2023 ◦ Ricevuto dalla coniuge il 23.03.2023
◦ La contestazione è infondata
4 Sulla prescrizione:
◦ Il ricorrente sostiene erroneamente che la TARI si prescrive in due anni
◦ Il termine di prescrizione è quinquennale (art. 1, comma 161, L. 296/2006)
◦ Sia l'avviso di accertamento (17.03.2023) che l'intimazione (02.12.2024) sono stati notificati tempestivamente
◦ La prescrizione non è intervenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'intimazione AIP/4072-2024-1752
Si propone la dichiarazione di INAMMISSIBILITÀ del ricorso per difetto di legittimazione attiva, in quanto l'atto è intestato a soggetto diverso dal ricorrente (Nominativo_2 anziché Ricorrente_1).
Sull'intimazione AIP/4381-2024-1752
QUESTIONE PRELIMINARE - TARDIVITÀ:
Il ricorso è stato notificato il 03.02.2025, mentre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione
(02.12.2024) scadeva il 31.01.2025.
Il ricorso è TARDIVO di 3 giorni e dovrebbe essere dichiarato INAMMISSIBILE.
TUTTAVIA - QUESTIONE RILEVABILE D'UFFICIO:
La Corte deve rilevare d'ufficio che la pretesa tributaria è prescritta:
• TARI 2017: prescrizione quinquennale al 31.12.2022
• Avviso di accertamento notificato il 17.03.2023: OLTRE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE
• La prescrizione determina l'ESTINZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO
PROPOSTA DI DECISIONE:
Nonostante l'inammissibilità del ricorso per tardività, si propone l'ACCOGLIMENTO per il seguente motivo:
La prescrizione della pretesa tributaria, rilevabile d'ufficio, determina l'illegittimità sia dell'avviso di accertamento che dell'intimazione di pagamento.
Il ricorrente ha ragione nel merito (prescrizione), anche se ha sbagliato il termine (indicando due anni invece di cinque) e ha presentato ricorso tardivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, sull'intimazione AIP/4072-2024-1752 dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Sull'intimazione AIP/4381- 2024 -1752 si rileva la prescrzione della pretesa tributaria (TARI
2017) , accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento e l'avviso di accertamento. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative all'intimazione inammissibile per l'importo di euro 100,00 oltre oneri di legge. Condanna la convenuta alle spese di lite di euro 100,00 oltre oneri di legge per l'intimazione accolta.