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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.10.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3089/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Marisa Cristillo ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio del suo difensore in Casapulla (CE) alla via Vescovo Natale Vico VI, RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t.. rapp.to e difeso dal funzionario Carmine Martino ed CP_1 elettivamente domiciliato in via Arena – Località San Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ex art. 442 c.p.c. la ricorrente, come in epigrafe, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che sussistono in capo a le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente relativa al riconoscimento della percentuale superiore al 67 % di invalidità civile al fine di poter usufruire del diritto assistenziale in favore dei portatori di handicap (ex art. 21 Legge 104/92) - precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l che deduceva l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso e concludeva come in atti.
Ritenuta matura per la decisione la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza , celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********
Il ricorso ordinario proposto reca in oggetto, quale domanda principale, l'accertamento dello status di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa superiore al 67 %
Tale domanda domanda andava azionata con il rito speciale ex l'art. 445 bis c.p.c.
1 Difatti, ai sensi della richiamata normativa “l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma….il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo ovvero per il completamento dello stesso”
Quanto all'ambito di applicazione della disciplina, il legislatore ha, pertanto, previsto che il procedimento debba essere promosso "nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222", con l'intento di predisporre uno strumento alternativo al processo ordinario di cognizione - da attivarsi soltanto in una fase successiva ed eventuale - per la risoluzione di controversie fondate essenzialmente sulla sussistenza o meno di requisiti di natura sanitaria.
Tanto premesso, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, nella fattispecie in oggetto, vertendosi in materia di accertamento dello status di invalidità civile, trova certamente applicazione il rito speciale ex art. 445 bis c.p.c.
Ne consegue l'improcedibilità del ricorso con conseguente assegnazione del termine di legge per l'instaurazione del giudizio di accertamento tecnico preventivo
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto della natura della pronuncia resa
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso ed assegna alla parte ricorrente termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo
2) compensa le spese di lite
Si comunichi Il giudice
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Dott.ssa Roberta Gambardella
2
TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Marisa Cristillo ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio del suo difensore in Casapulla (CE) alla via Vescovo Natale Vico VI, RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t.. rapp.to e difeso dal funzionario Carmine Martino ed CP_1 elettivamente domiciliato in via Arena – Località San Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ex art. 442 c.p.c. la ricorrente, come in epigrafe, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che sussistono in capo a le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente relativa al riconoscimento della percentuale superiore al 67 % di invalidità civile al fine di poter usufruire del diritto assistenziale in favore dei portatori di handicap (ex art. 21 Legge 104/92) - precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l che deduceva l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso e concludeva come in atti.
Ritenuta matura per la decisione la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza , celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso ordinario proposto reca in oggetto, quale domanda principale, l'accertamento dello status di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa superiore al 67 %
Tale domanda domanda andava azionata con il rito speciale ex l'art. 445 bis c.p.c.
1 Difatti, ai sensi della richiamata normativa “l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma….il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo ovvero per il completamento dello stesso”
Quanto all'ambito di applicazione della disciplina, il legislatore ha, pertanto, previsto che il procedimento debba essere promosso "nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222", con l'intento di predisporre uno strumento alternativo al processo ordinario di cognizione - da attivarsi soltanto in una fase successiva ed eventuale - per la risoluzione di controversie fondate essenzialmente sulla sussistenza o meno di requisiti di natura sanitaria.
Tanto premesso, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, nella fattispecie in oggetto, vertendosi in materia di accertamento dello status di invalidità civile, trova certamente applicazione il rito speciale ex art. 445 bis c.p.c.
Ne consegue l'improcedibilità del ricorso con conseguente assegnazione del termine di legge per l'instaurazione del giudizio di accertamento tecnico preventivo
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto della natura della pronuncia resa
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso ed assegna alla parte ricorrente termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo
2) compensa le spese di lite
Si comunichi Il giudice
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Dott.ssa Roberta Gambardella
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