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Articolo 5 della Legge 19 dicembre 1983, n. 696
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Legge 19 dicembre 1983, n. 696
Articolo 5 della Legge 19 dicembre 1983, n. 696
Versione
22 dicembre 1983
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1983
Vedi fonte istituzionale
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