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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. N. 29720210007164567000
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 20/09/2023 e depositato in data 12/01/2024 Ricorrente_1, Data_nascita_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo
- mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29720210007164567000, notificata in data 21/06/2023, recante la somma complessiva di € 641,17 a titolo di quota consortile anni
2021 e 2016, oltre accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'impossibilità per i consorzi di procedere alla riscossione dei propri crediti attraverso ruolo esattoriale a decorrere dal 16/12/10;
● la mancata adozione delle comunicazioni previste dallo Statuto del Contribuente e la mancanza dell'atto amministrativo prodromico;
● la violazione dell'obbligo di corredare l'atto con idonea motivazione (mancando l'atto amministrativo presupposto che individua l'importo dovuto dal destinatario della pretesa, nonché le ragioni della stessa), atteso che non basta il semplice richiamo del foglio e della particella per identificare la consistenza del fondo soggetto al prelievo, dovendosi piuttosto richiamare necessariamente tutti i benefici che il fondo suddetto ricava dalle opere di bonifica, con l'indicazione, altresì, di quell'atto amministrativo presupposto che giustifica il prelievo gravante sul singolo consorziato;
● l'assenza del beneficio richiesto dalla norma, non godendo l'immobile di proprietà della ricorrente di un'utilità tale da far sì che la quota richiesta sia legittima;
● la violazione del principio di chiarezza e motivazione degli atti prescritto dagli artt. 7 legge 212/00 e 3 legge
241/90, poiché dalla cartella non è dato sapere in base a quale criterio di calcolo sono stati quantificati i tributi, manca l'indicazione del piano di classifica e del decreto di individuazione del perimetro di contribuenza, gli importi pretesi vengono quantificati in modi diversi, ed è omessa l'allegazione degli atti e delle norme poste a fondamento della pretesa;
● il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento, del difetto d'istruttoria e del conseguente sviamento;
● l'impossibilità di verificare le ragioni istitutive del prelievo e di ricavare il beneficio apportato al fondo dalla bonifica;
● il superamento della cosiddetta “presunzione di vantaggiosità” dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio, con onere probatorio circa l'esistenza di benefici in capo al Consorzio.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare la illegittimità della cartella opposta, disponendone l'annullamento, la revoca e/o la declaratoria di inefficacia o, con qualsiasi altra statuizione, dichiarare non dovute le somme pretese per le irregolarità verificatesi nella fase prodromica alla notifica della medesima, nonché la non debenza delle stesse, e per tutte le ragioni prospettate in atti condannare controparte alle spese del giudizio.
In data 29/01/2024 parte ricorrente deposita documentazione e istanza di correzione, provvedendo al deposito del corretto atto impugnato in luogo di quello depositato al momento della iscrizione a ruolo.
Con controdeduzioni depositate in data 18/06/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, controdeducendo e rilevando in particolare la carenza di legittimazione passiva per le doglianze che non attengono all'attività di riscossione e ai vizi degli atti, nonché per quelle relative al merito della vicenda ed alla motivazione.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori Consorzio_3 "Dell'agro di Donnalucata" e Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente;
il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 29/08/2025si costituisce il Consorzio Di Bonifica n. 8 di Ragusa, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, con sede in Ragusa, Indirizzo_1 .c., in persona del commissario straordinario pro tempore dr. Nominativo_2 , rappresentato di difeso dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● difetta la prova (che incombe su chi ricorre) della tempestiva proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 21
d.lgs. 546/1992, con conseguente sua inammissibilità;
● il Consorzio esercita in piena regolarità il proprio potere impositivo sui terreni posti all'interno del perimetro consortile, per l'attività rivolta prevalentemente alla conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, utilizzazione e tutela delle acque;
● con l'atto opposto viene preteso il pagamento del tributo “Consorzio di Bonifica e miglioramento fondiario” ruolo istituzionale cod. trib. 630 nonché il tributo “Consorzio_4” ruolo Consorzio_4 cod. trib. 750;
● è pienamente legittima la riscossione del tributo mediante ruolo dei tributi di competenza del Consorzio di Bonifica;
● è escluso il contraddittorio preventivo in materia, in quanto atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione;
● non sussiste alcun dovere per il Consorzio di Bonifica di emettere e notificare al contribuente un avviso di accertamento o altro atto amministrativo precedente alla formazione del ruolo;
● la cartella impugnata contiene tutti gli elementi sufficienti e necessari ai fini impositivi, tra i quali l'individuazione catastale dei terreni del ricorrente ricadenti nel perimetro del Consorzio di Bonifica 8 di
Ragusa, la tipologia del tributo dovuto e gli anni di riferimento, le superfici interessate e la specifica degli importi, e la articolata difesa svolta in ordine alla pretesa impositiva dimostra la perfetta conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'imposizione da parte del ricorrente, che non ha provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa;
comunque manca la legittimazione passiva del Consorzio, in quanto la carenza di motivazione attiene alla procedura di riscossione di competenza esclusiva dell'agente della riscossione;
● il beneficio è presunto stante l'inclusione nel perimetro di contribuenza degli immobili di proprietà di parte ricorrente, che non fornisce la prova contraria dell'insussistenza del beneficio;
l'attività istituzionale svolta dal Consorzio dimostra comunque la sussistenza del beneficio;
● è inammissibile ed infondata la lamentata non corrispondenza della cartella ad un non meglio precisato
“modello legale approvato con D.M.”
Conclude perché la Corte voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso proposto;
con vittoria di spese, compensi di giudizio, I.V.A., c.p.a. rimb. spese forfettario 15%.
In data 05/01/2026 il Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa deposita documentazione.
Con memoria difensiva depositata in data 16/01/2026 parte ricorrente rileva la tempestività del ricorso, contesta quanto dedotto da parte avversa ed insiste in domanda. In data 26/01/2026 parte ricorrente deposita la cartella di pagamento impugnata.
Non si costituisce, pur se regolarmente chiamato in giudizio da Agenzia delle Entrate Riscossione, il Consorzio_3 "Dell'agro di Donnalucata", di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va preliminarmente dichiarata, atteso che ER ha esplicitamente dato atto della data di notifica dell'atto impugnato (in data 21/06/2023), la tempestività del ricorso, proposto (in data 20/09/2023) nel termine di legge.
■ Nel merito va accolta la doglianza - da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale - relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente. Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli enti impositori Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa e Consorzio_3 "Dell'agro di Donnalucata", che hanno emesso i ruoli annullati.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, “essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e il Consorzio_3 "Dell'agro di Donnalucata", in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. N. 29720210007164567000
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 20/09/2023 e depositato in data 12/01/2024 Ricorrente_1, Data_nascita_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo
- mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29720210007164567000, notificata in data 21/06/2023, recante la somma complessiva di € 641,17 a titolo di quota consortile anni
2021 e 2016, oltre accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'impossibilità per i consorzi di procedere alla riscossione dei propri crediti attraverso ruolo esattoriale a decorrere dal 16/12/10;
● la mancata adozione delle comunicazioni previste dallo Statuto del Contribuente e la mancanza dell'atto amministrativo prodromico;
● la violazione dell'obbligo di corredare l'atto con idonea motivazione (mancando l'atto amministrativo presupposto che individua l'importo dovuto dal destinatario della pretesa, nonché le ragioni della stessa), atteso che non basta il semplice richiamo del foglio e della particella per identificare la consistenza del fondo soggetto al prelievo, dovendosi piuttosto richiamare necessariamente tutti i benefici che il fondo suddetto ricava dalle opere di bonifica, con l'indicazione, altresì, di quell'atto amministrativo presupposto che giustifica il prelievo gravante sul singolo consorziato;
● l'assenza del beneficio richiesto dalla norma, non godendo l'immobile di proprietà della ricorrente di un'utilità tale da far sì che la quota richiesta sia legittima;
● la violazione del principio di chiarezza e motivazione degli atti prescritto dagli artt. 7 legge 212/00 e 3 legge
241/90, poiché dalla cartella non è dato sapere in base a quale criterio di calcolo sono stati quantificati i tributi, manca l'indicazione del piano di classifica e del decreto di individuazione del perimetro di contribuenza, gli importi pretesi vengono quantificati in modi diversi, ed è omessa l'allegazione degli atti e delle norme poste a fondamento della pretesa;
● il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento, del difetto d'istruttoria e del conseguente sviamento;
● l'impossibilità di verificare le ragioni istitutive del prelievo e di ricavare il beneficio apportato al fondo dalla bonifica;
● il superamento della cosiddetta “presunzione di vantaggiosità” dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio, con onere probatorio circa l'esistenza di benefici in capo al Consorzio.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare la illegittimità della cartella opposta, disponendone l'annullamento, la revoca e/o la declaratoria di inefficacia o, con qualsiasi altra statuizione, dichiarare non dovute le somme pretese per le irregolarità verificatesi nella fase prodromica alla notifica della medesima, nonché la non debenza delle stesse, e per tutte le ragioni prospettate in atti condannare controparte alle spese del giudizio.
In data 29/01/2024 parte ricorrente deposita documentazione e istanza di correzione, provvedendo al deposito del corretto atto impugnato in luogo di quello depositato al momento della iscrizione a ruolo.
Con controdeduzioni depositate in data 18/06/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, controdeducendo e rilevando in particolare la carenza di legittimazione passiva per le doglianze che non attengono all'attività di riscossione e ai vizi degli atti, nonché per quelle relative al merito della vicenda ed alla motivazione.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori Consorzio_3 "Dell'agro di Donnalucata" e Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente;
il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 29/08/2025si costituisce il Consorzio Di Bonifica n. 8 di Ragusa, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, con sede in Ragusa, Indirizzo_1 .c., in persona del commissario straordinario pro tempore dr. Nominativo_2 , rappresentato di difeso dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● difetta la prova (che incombe su chi ricorre) della tempestiva proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 21
d.lgs. 546/1992, con conseguente sua inammissibilità;
● il Consorzio esercita in piena regolarità il proprio potere impositivo sui terreni posti all'interno del perimetro consortile, per l'attività rivolta prevalentemente alla conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, utilizzazione e tutela delle acque;
● con l'atto opposto viene preteso il pagamento del tributo “Consorzio di Bonifica e miglioramento fondiario” ruolo istituzionale cod. trib. 630 nonché il tributo “Consorzio_4” ruolo Consorzio_4 cod. trib. 750;
● è pienamente legittima la riscossione del tributo mediante ruolo dei tributi di competenza del Consorzio di Bonifica;
● è escluso il contraddittorio preventivo in materia, in quanto atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione;
● non sussiste alcun dovere per il Consorzio di Bonifica di emettere e notificare al contribuente un avviso di accertamento o altro atto amministrativo precedente alla formazione del ruolo;
● la cartella impugnata contiene tutti gli elementi sufficienti e necessari ai fini impositivi, tra i quali l'individuazione catastale dei terreni del ricorrente ricadenti nel perimetro del Consorzio di Bonifica 8 di
Ragusa, la tipologia del tributo dovuto e gli anni di riferimento, le superfici interessate e la specifica degli importi, e la articolata difesa svolta in ordine alla pretesa impositiva dimostra la perfetta conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'imposizione da parte del ricorrente, che non ha provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa;
comunque manca la legittimazione passiva del Consorzio, in quanto la carenza di motivazione attiene alla procedura di riscossione di competenza esclusiva dell'agente della riscossione;
● il beneficio è presunto stante l'inclusione nel perimetro di contribuenza degli immobili di proprietà di parte ricorrente, che non fornisce la prova contraria dell'insussistenza del beneficio;
l'attività istituzionale svolta dal Consorzio dimostra comunque la sussistenza del beneficio;
● è inammissibile ed infondata la lamentata non corrispondenza della cartella ad un non meglio precisato
“modello legale approvato con D.M.”
Conclude perché la Corte voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso proposto;
con vittoria di spese, compensi di giudizio, I.V.A., c.p.a. rimb. spese forfettario 15%.
In data 05/01/2026 il Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa deposita documentazione.
Con memoria difensiva depositata in data 16/01/2026 parte ricorrente rileva la tempestività del ricorso, contesta quanto dedotto da parte avversa ed insiste in domanda. In data 26/01/2026 parte ricorrente deposita la cartella di pagamento impugnata.
Non si costituisce, pur se regolarmente chiamato in giudizio da Agenzia delle Entrate Riscossione, il Consorzio_3 "Dell'agro di Donnalucata", di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va preliminarmente dichiarata, atteso che ER ha esplicitamente dato atto della data di notifica dell'atto impugnato (in data 21/06/2023), la tempestività del ricorso, proposto (in data 20/09/2023) nel termine di legge.
■ Nel merito va accolta la doglianza - da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale - relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente. Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli enti impositori Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa e Consorzio_3 "Dell'agro di Donnalucata", che hanno emesso i ruoli annullati.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, “essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e il Consorzio_3 "Dell'agro di Donnalucata", in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico