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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/08/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 681/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 681/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 03.04.2025, congiuntamente da:
, (C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1 il 23.11.1987, residente in [...], fraz. Gavinana, San
LO TE (PT)
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21.06.1986, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlita Del
Mira del Foro di Firenze, con studio in Firenze (FI), Piazza Vittorio
Veneto n. 4, presso la cui persona e studio eleggono domicilio, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Agliana (PT) il giorno 04.09.2015, precisavano che dall'unione erano nate le figlie (il 24.10.2019) e (il Persona_1 Persona_2
01.02.2013).
Le parti evidenziavano che, essendo sorti fatti tali da rendere assolutamente intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare, decidevano di addivenire alla separazione personale consensuale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I . CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, RESIDENZA E CASA
CONIUGALE:
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, reciprocamente, a rilasciarsi le autorizzazioni che si renderanno necessarie per il rinnovo di passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio e ciò anche con riferimento alle figlie minori.
La SI.ra si è trasferita presso l'abitazione sita in San Parte_1
LO TE (PT), via Orange n. 6, di proprietà del nuovo compagno, nella quale abiterà unitamente alle bambine nei giorni in cui queste saranno collocate presso la madre.
Il sig. parimenti si è trasferito presso l'abitazione della Pt_2 compagna sita in Casciana Terme Lari (Pi) Via della Fonte Vecchia
1, nella quale dimorerà unitamente alle bambine nei giorni in cui queste saranno collocate presso di lui.
II. RESPONSABILITA' GENITORIALE, AFFIDAMENTO E
CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE.
2 Le figlie minori ed vengono affidate, in forma condivisa Per_2 Per_1
e congiunta, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
entrambi i genitori si impegnano a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione-istruzione-formazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie stesse.
I genitori si impegnano reciprocamente, nell'esclusivo interesse delle figlie, a consultarsi ed adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti le figlie nonché a collaborare affinché la crescita delle stesse avvenga nel modo più sereno possibile.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente e ciascuno di loro assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana dei figli quando saranno presso ciascuno di loro.
Fermo il diritto di visita libero per il padre (anche in caso di malattia del padre e/o delle figlie), durante il periodo scolastico i genitori si impegnano ad osservare il seguente calendario di visita:
- il padre resterà con le bambine -nelle settimane in cui non trascorrerà con loro i week end- il pomeriggio del mercoledì senza pernottamento (nella fattispecie, il padre preleverà le bambine a casa dalla madre alle ore 16.00 circa) ed il venerdì
(quando preleverà le bambine dopo cena e le riporterà il sabato prima di cena);
- durante le settimane in cui il padre trascorrerà con le figlie il week end (allorquando le preleverà il venerdì dopo cena e le riporterà a casa della madre la domenica prima di cena), trascorrerà comunque con le figlie il pomeriggio del mercoledì (con le modalità sopra previste, ossia le preleverà da casa della madre alle ore 16 circa).
Nel periodo extrascolastico, fermi i turni di spettanza del padre, i genitori concorderanno di volta in volta l'accudimento dei figli, il tutto compatibilmente con gli impegni dei figli e con l'accordo dei genitori.
3 Durante le festività, ed in particolare per le cd. Vacanze di Natale le figlie trascorreranno con ciascun genitore il periodo pari alla metà della durata delle vacanze natalizie secondo il calendario scolastico, da concordarsi dettagliatamente di anno in anno, alternando annualmente il giorno della Vigilia e di Natale con il giorno di
Natale, la giornata del 31 dicembre ed il giorno 1 di gennaio;
Durante le Vacanze di Pasqua, le figlie trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasqua, e comunque per metà della durata del periodo delle vacanze pasquali secondo il calendario scolastico da concordarsi dettagliatamente di anno in anno;
Durante le ferie estive, ogni genitore potrà tenere con sé le figlie per due settimane, anche consecutive.
Tale periodo dovrà essere concordato dai genitori, entro la metà del mese di luglio di ciascun anno e comunque non appena gli stessi conosceranno e o determineranno i rispettivi periodi di ferie, salvo diverso accordo tra i genitori.
Le parti dovranno sempre comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con le figlie, rispettivamente trascorreranno i periodi di ferie e vacanze ed indicare un numero telefonico al quale saranno sempre reperibili quando le figlie saranno presso ciascuno di loro.
I genitori si impegnano reciprocamente a prestarsi massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nella ordinaria conduzione di vita delle figlie, rendendosi disponibili ad aiutarsi qualora si trovassero nella necessità di modificare e/o scambiare i giorni e gli orari di collocazione presso ciascuno di loro per esigenze delle figlie (quali ricorrenze, feste ed altri avvenimenti) o ragioni di lavoro, di salute o personali nonché delle richieste delle figlie.
Ad eccezione delle festività sopra menzionate: per tutte le restanti secondo calendario, i genitori convengono che le figlie trascorreranno le stesse presso ciascuno di loro, secondo il principio dell'alternanza (un anno con la madre e un anno con il padre, salvo diverso accordo tra di loro in relazione agli impegni lavorativi e delle ragazze).
4 III. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE
STRAORDINARIE.
Il sig. si impegna ed obbliga a versare, in favore della Parte_2 sig.ra – a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie minorenni – la somma totale mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta//00) [quindi Euro 350,00 mensili] da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate IBAN
[...] intestate alla madre, oltre rivalutazione ISTAT come per legge e ciò a far tempo dal 1.11.2023 allorquando il padre si impegna a trasferirsi altrove.
I genitori convengono che le spese di natura straordinaria concernenti le figlie verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, seguendo il protocollo previsto dal Tribunale di Pistoia e attualmente in vigore.
Sul cd. Assegno Unico: i genitori concordano che tale contributo sia fruito al 50 % ciascuno.
I genitori si obbligano quindi a sottoscrivere ogni documento inerente il presente impegno.
Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie sarà rimborsato in capo al padre nella misura del 100%, pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture / ricevute sempre a nome delle figlie.
IV. QUESTIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI
I coniugi, in considerazione dei redditi e dei loro patrimoni, si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti;
quindi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento personale.
Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere definitivamente regolato ogni rapporto di natura economico patrimoniale tra di loro e di non avere pertanto più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo ad eccezione di quanto ivi previsto.
5 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti in data 13.06.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
Pistoia il 21.06.1986, che hanno contratto matrimonio in Agliana
(PT) il giorno 04.09.2015, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
6 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 43, P.
II, Serie C, anno 2015);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 681/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 03.04.2025, congiuntamente da:
, (C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1 il 23.11.1987, residente in [...], fraz. Gavinana, San
LO TE (PT)
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21.06.1986, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlita Del
Mira del Foro di Firenze, con studio in Firenze (FI), Piazza Vittorio
Veneto n. 4, presso la cui persona e studio eleggono domicilio, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Agliana (PT) il giorno 04.09.2015, precisavano che dall'unione erano nate le figlie (il 24.10.2019) e (il Persona_1 Persona_2
01.02.2013).
Le parti evidenziavano che, essendo sorti fatti tali da rendere assolutamente intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare, decidevano di addivenire alla separazione personale consensuale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I . CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, RESIDENZA E CASA
CONIUGALE:
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, reciprocamente, a rilasciarsi le autorizzazioni che si renderanno necessarie per il rinnovo di passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio e ciò anche con riferimento alle figlie minori.
La SI.ra si è trasferita presso l'abitazione sita in San Parte_1
LO TE (PT), via Orange n. 6, di proprietà del nuovo compagno, nella quale abiterà unitamente alle bambine nei giorni in cui queste saranno collocate presso la madre.
Il sig. parimenti si è trasferito presso l'abitazione della Pt_2 compagna sita in Casciana Terme Lari (Pi) Via della Fonte Vecchia
1, nella quale dimorerà unitamente alle bambine nei giorni in cui queste saranno collocate presso di lui.
II. RESPONSABILITA' GENITORIALE, AFFIDAMENTO E
CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE.
2 Le figlie minori ed vengono affidate, in forma condivisa Per_2 Per_1
e congiunta, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
entrambi i genitori si impegnano a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione-istruzione-formazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie stesse.
I genitori si impegnano reciprocamente, nell'esclusivo interesse delle figlie, a consultarsi ed adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti le figlie nonché a collaborare affinché la crescita delle stesse avvenga nel modo più sereno possibile.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente e ciascuno di loro assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana dei figli quando saranno presso ciascuno di loro.
Fermo il diritto di visita libero per il padre (anche in caso di malattia del padre e/o delle figlie), durante il periodo scolastico i genitori si impegnano ad osservare il seguente calendario di visita:
- il padre resterà con le bambine -nelle settimane in cui non trascorrerà con loro i week end- il pomeriggio del mercoledì senza pernottamento (nella fattispecie, il padre preleverà le bambine a casa dalla madre alle ore 16.00 circa) ed il venerdì
(quando preleverà le bambine dopo cena e le riporterà il sabato prima di cena);
- durante le settimane in cui il padre trascorrerà con le figlie il week end (allorquando le preleverà il venerdì dopo cena e le riporterà a casa della madre la domenica prima di cena), trascorrerà comunque con le figlie il pomeriggio del mercoledì (con le modalità sopra previste, ossia le preleverà da casa della madre alle ore 16 circa).
Nel periodo extrascolastico, fermi i turni di spettanza del padre, i genitori concorderanno di volta in volta l'accudimento dei figli, il tutto compatibilmente con gli impegni dei figli e con l'accordo dei genitori.
3 Durante le festività, ed in particolare per le cd. Vacanze di Natale le figlie trascorreranno con ciascun genitore il periodo pari alla metà della durata delle vacanze natalizie secondo il calendario scolastico, da concordarsi dettagliatamente di anno in anno, alternando annualmente il giorno della Vigilia e di Natale con il giorno di
Natale, la giornata del 31 dicembre ed il giorno 1 di gennaio;
Durante le Vacanze di Pasqua, le figlie trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasqua, e comunque per metà della durata del periodo delle vacanze pasquali secondo il calendario scolastico da concordarsi dettagliatamente di anno in anno;
Durante le ferie estive, ogni genitore potrà tenere con sé le figlie per due settimane, anche consecutive.
Tale periodo dovrà essere concordato dai genitori, entro la metà del mese di luglio di ciascun anno e comunque non appena gli stessi conosceranno e o determineranno i rispettivi periodi di ferie, salvo diverso accordo tra i genitori.
Le parti dovranno sempre comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con le figlie, rispettivamente trascorreranno i periodi di ferie e vacanze ed indicare un numero telefonico al quale saranno sempre reperibili quando le figlie saranno presso ciascuno di loro.
I genitori si impegnano reciprocamente a prestarsi massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nella ordinaria conduzione di vita delle figlie, rendendosi disponibili ad aiutarsi qualora si trovassero nella necessità di modificare e/o scambiare i giorni e gli orari di collocazione presso ciascuno di loro per esigenze delle figlie (quali ricorrenze, feste ed altri avvenimenti) o ragioni di lavoro, di salute o personali nonché delle richieste delle figlie.
Ad eccezione delle festività sopra menzionate: per tutte le restanti secondo calendario, i genitori convengono che le figlie trascorreranno le stesse presso ciascuno di loro, secondo il principio dell'alternanza (un anno con la madre e un anno con il padre, salvo diverso accordo tra di loro in relazione agli impegni lavorativi e delle ragazze).
4 III. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE
STRAORDINARIE.
Il sig. si impegna ed obbliga a versare, in favore della Parte_2 sig.ra – a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie minorenni – la somma totale mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta//00) [quindi Euro 350,00 mensili] da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate IBAN
[...] intestate alla madre, oltre rivalutazione ISTAT come per legge e ciò a far tempo dal 1.11.2023 allorquando il padre si impegna a trasferirsi altrove.
I genitori convengono che le spese di natura straordinaria concernenti le figlie verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, seguendo il protocollo previsto dal Tribunale di Pistoia e attualmente in vigore.
Sul cd. Assegno Unico: i genitori concordano che tale contributo sia fruito al 50 % ciascuno.
I genitori si obbligano quindi a sottoscrivere ogni documento inerente il presente impegno.
Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie sarà rimborsato in capo al padre nella misura del 100%, pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture / ricevute sempre a nome delle figlie.
IV. QUESTIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI
I coniugi, in considerazione dei redditi e dei loro patrimoni, si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti;
quindi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento personale.
Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere definitivamente regolato ogni rapporto di natura economico patrimoniale tra di loro e di non avere pertanto più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo ad eccezione di quanto ivi previsto.
5 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti in data 13.06.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
Pistoia il 21.06.1986, che hanno contratto matrimonio in Agliana
(PT) il giorno 04.09.2015, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
6 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 43, P.
II, Serie C, anno 2015);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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