2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o piu' punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 .
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile .
((14)) -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , ha disposto:
- (con l'art. 119, comma 8) che "Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all' articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo";
- (con l'art. 119, comma 9) che la presente modifica si applica agli interventi previsti dal comma 9 dell'art. 119 del medesimo D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- (con l'art. 119, comma 15-bis) che la presente modifica non si applica alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.