Art. 4. 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 , e' sostituito dal seguente: "La notizia di ciascun protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell' articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , e successive modificazioni, o dell' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 , e' sostituito dal seguente:
"3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l' articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , sono abrogati".
2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 , e' sostituito dal seguente:
"3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l' articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , sono abrogati".