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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro n. 2008/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. AL DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via Valdinievole n. 8, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Ceci che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Cinzia Eutizi, in virtù di procura generale in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.4.2024, ha dedotto Parte_1
l'illegittimità della nota del 19.09.2023 con la quale gli è stata contestata CP_1 la percezione indebita:
- del rateo di assegno ordinario di invalidità nel mese di ottobre 2023;
- degli assegni familiari per il periodo da aprile 2022 e settembre 2023.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto di non aver mai percepito il rateo di assegno ordinario di invalidità per il mese di ottobre 2023 e ha affermato che gli assegni familiari sono stati legittimamente percepiti poiché si trovava in possesso dei requisiti di legge per fruire dell trattamento.
1 L' nel costituirsi in giudizio, ha affermato che il trattamento di famiglia CP_1
è “in corso di erogazione” e, nel resto, ha chiesto il rigetto della domanda.
Con decreto del 6.11.2025 è stata disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I procuratori delle parti hanno presentato le note di trattazione scritta e la controversia viene quindi decisa con la presente sentenza emessa ai sensi della predetta disposizione.
Per quanto riguarda la domanda con la quale il ha chiesto il Pt_1
pagamento degli assegni familiari per il periodo da aprile 2022 e settembre
2023, va rilevato che è venuto meno l'interesse del ricorrente, in quanto l' CP_1
ha dimostrato di aver provveduto alla corresponsione di tali spettanze in data
2.11.2024 (vedi nota di deposito del 12.11.2025).
Va dichiarata pertanto la cessazione della materia in ordine a tale domanda.
Con riferimento alla percezione del rateo di assegno ordinario di invalidità per il mese di ottobre 2023, deve notarsi che l' ha provato che tale rateo è CP_1
stato effettivamente incassato dal ricorrente (vedi cedolino pensione prodotto sub. doc. 4 fascicolo parte convenuta); contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
lo stesso rateo non è stato trattenuto poi dalla liquidazione degli arretrati Pt_1 riconosciutigli a titolo di pensione di inabilità con decorrenza da aprile 2022, atteso che il provvedimento di liquidazione del 19.9.2023 con cui è stata concessa siffatta prestazione indica chiaramente che gli arretrati liquidati sono quelli da aprile 2022 sino a settembre 2023 (doc. 1 fascicolo parte convenuta).
Sicché risulta provato che, in riferimento al mese di ottobre 2023, il ricorrente ha percepito indebitamento l'assegno ordinario di invalidità.
Tenuto conto dell'infondatezza della domanda da ultimo esaminata e considerato il ritardo con il quale l' ha corrisposto al ricorrente gli assegni CP_1
familiari, le spese del procedimento vanno compensate per metà e l' va CP_2 condannato alla rifusione della restante metà, liquidata come in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda con la quale ha chiesto il pagamento degli assegni familiari per il Parte_1
periodo da aprile 2022 e settembre 2023; rigetta, per il resto, il ricorso: compensa per metà le spese processuali e condanna l' alla rifusione, in CP_1 favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, della che liquida in euro
450,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso il 26.11.2025
Il giudice
AL Di ET
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