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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 389/2023 R.G. promossa
DA
), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. VANNI DOMENICO ODDINO;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: indennizzo ex lege n. 210/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante – richiamato l'esito dell'iter amministrativo avviato presso la
Commissione Medico-Legale di Messina nonché l'esito del successivo ricorso
1 gerarchico azionato presso il odierno appellato – esponeva di Controparte_1
aver adito, con ricorso depositato il 30.07.2018, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania chiedendo di “accertare e dichiarare che la domanda ex lege n. 210/92 presentata in data 4.4.2013 dai genitori dell'odierna ricorrente a nome e per conto della loro figlia è tempestiva;
e per l'effetto: accertare e dichiarare Parte_1
che la paziente a causa delle vaccinazioni somministrate … ha Parte_1
riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; e, di conseguenza, condannare il , in persona del Ministro pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere l'indennità prevista dalla legge n. 210/1992 nonché l'assegno una tantum di cui alla legge n. 238 / 1997, nella misura determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo a favore della parte ricorrente;
ed inoltre, accertare e dichiarare che la parte ricorrente ha diritto all'ulteriore indennizzo ex art. 1 lege n. 229/2005 ed all'assegno una tantum ex art. 4 citata legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo;
con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 4100/2022 del 23.11.2022 il giudice adito rigettava il ricorso, compensava integralmente le spese di lite tra le parti e poneva definitivamente a carico di parte ricorrente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato in data 19.05.2023, cui resisteva il appellato. CP_1
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 13.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di appello, deduce che la conclusione Parte_1
cui è giunto il giudice di prime cure non risulta adeguatamente motivata e viola, altresì, le norme ex art. 40 e 41 c.p. in materia di prova civilistica. Lamenta la carente istruttoria espletata mediante la C.T.U., le cui considerazioni medico-legali sarebbero 2 parziali, contraddittorie, lacunose, errate e non idonee, pertanto, ad escludere il nesso causale esistente fra la somministrazione delle vaccinazioni e la patologia insorta in capo ad essa appellante. Rileva come la consulenza tecnica d'ufficio si limiterebbe ad alcune generiche affermazioni in punto di effetti collaterali della somministrazione delle vaccinazioni e di valutazione delle prove documentali. Precisa che il C.T.U. ha escluso solo due tipi di vaccinazioni quale causa della patologia lamentata e non anche le altre alle quali la stessa è stata sottoposta;
che, pertanto, tale generica conclusione non permette di escludere in maniera certa il danno da vaccinazione;
chiede la rinnovazione della C.T.U. medico legale;
ritiene decisivi, in punto di accertamento del nesso causale, tutti i documenti medici prodotti in atti nonché gli esami clinici, dai quali si evince la encefalopatia post-vaccinica. Lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure non avrebbe interpretato in modo corretto la legge n. 210/92, secondo cui il diritto all'indennità sorge per il solo fatto del danno irreversibile derivante dalla somministrazione del vaccino, nesso causale da accertare secondo la regola civilistica della preponderanza dell'evidenza o della probabilità relativa o del “più probabile che non”; richiama sul punto i precedenti della giurisprudenza di legittimità.
2. L'appello è infondato.
2.1. Va premesso che l'appellante, secondo quanto risulta dagli atti, è stata sottoposta alla somministrazione di diverse vaccinazioni e precisamente anti epatite b, anti difterite, tetano e pertosse in data 27.07.1998, 25.09.1998, 19.05.1998 e 27.10.2003; anti polio in data 27.07.1998, 25.09.1998, 19.05.1999 e 20.08.2001; contro morbillo, parotite e rosolia in data 29.10.1999 e 26.08.2009; anti varicella in data 26.08.2009 e
7.09.2011; anti hpv in data 10.02.2010,12.04.2010 e 10.08.2010; contro meningococco in data 4.01.2012 e contro pneumococco in data 18.07.2005 e
15.12.2010.
La sordità, per come pacifico, è stata riscontrata per la prima volta il 9 novembre 2004, presso la Clinica Odontoiatrica dell'Università degli Studi di Catania, a seguito di esame timpanometrico, cui è seguita, l'8 luglio 2005, la diagnosi di “sordità neurosensoriale bilaterale profonda” dell'Ospedale Casa di Cura “San Carlo” di
Milano. 3 2.2. Il Tribunale ha disposto apposita CTU al fine di “accertare il nesso causale tra la patologia che affligge la ricorrente (sordità neurosensoriale bilaterale) e le vaccinazioni cui è stata sottoposta per come documentate in atti”.
Il c.t.u., dott. specialista in medicina legale, dopo aver spiegato le possibili Per_1
cause dell'ipoacusia infantile, ha ritenuto di escludere la sussistenza del nesso causale tra la patologia in atto e la somministrazione del vaccino trivalente DTap (difterite, tetano, pertosse) e vaccino anti epatite B”.
2.3. Questa Corte, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16.05.2024, ritenuto che la consulenza tecnica di primo grado non offriva sufficienti elementi di giudizio ai fini della decisione, ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali affidando l'incarico al dott. , al fine di “accertare, tenuti presenti i motivi di Persona_2
appello e la documentazione in atti, se la patologia (sordità neurosensoriale bilaterale) da cui è affetta sia riconducibile eziologicamente in Parte_1
termini di ragionevole certezza (nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità della relazione tra patologia e le vaccinazioni, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)), alle vaccinazioni cui la stessa è stata sottoposta, valutata, altresì, la ricorrenza o meno di altri fattori causali alternativi o concorrenti”.
Il nominato consulente, nella relazione peritale depositata il 24.12.2024, esaminata la documentazione giuridica e sanitaria in atti, premesse le considerazioni medico legali sulle ipoacusie, in merito ai quesiti formulati dalla Corte ha osservato quanto segue:
“… le considerazioni degli appellanti, prendono spunto dalla consulenza di parte della Dott.ssa che ritiene che abbia sviluppato Persona_3 Parte_2
una neurite vestibolococleare post-vaccinazione. Tale patologia potrebbe essere conseguenza di una encefalite post-vaccinica›› […] Secondo il C.T.P., il 27.10.2003, all'età di 5 anni, la bambina effettuava il 4° richiamo anti-difterite, tetano-pertosse e 4 anti epatite B, e, successivamente iniziava ad accusare sintomatologia simil- influenzale, che veniva trattata con FANS. In seguito, si presentavano ulteriori episodi, e dopo alcune settimane i genitori si rendevano conto che la bambina era meno reattiva agli stimoli uditivi. La sordità diveniva manifesta nel corso del 2004, quando veniva posta per la prima volta la diagnosi di sordità neurosensoriale profonda presso la Clinica Odontoiatrica dell'Università degli studi di Catania […]
È evidente che per correlare la sordità agli atti vaccinali effettuati è necessaria la dimostrazione dell'antecedente in grado di danneggiare irreversibilmente il sistema nervoso. Secondo gli appellanti alla base dei danni accertati vi è l'encefalite post vaccinica causata dalle vaccinazioni cui la perizianda è stata sottoposta. Dalla documentazione allegata non risulta essere stata accertata la presenza della encefalite post vaccinica né i segni clinici conseguenti immediati e/o successivi. Non risultano riferimenti documentali relativi a reazioni avverse post-vaccinali o a stati riconducibili a manifestazioni encefalopatiche post-vaccinali. La sordità era accertata in data 09.11.2004 (dopo oltre 1 anno dal IV richiamo anti-difterite, tetano- pertosse e anti epatite B) e in un contesto clinico in cui la bambina ha avuto uno sviluppo linguistico nella norma fino all'incirca ai 5 anni e mezzo di vita e in anamnesi ricorrenti episodi faringite (cartella clinica relativa al ricovero del luglio 2005). Nel caso in esame non risultano rispettati i criteri di verifica del nesso causale, in particolare: - Criterio cronologico – non basta accertare che la vaccinazione sia stata somministrata prima delle manifestazioni cliniche (altrimenti tutti le manifestazioni successive potrebbero essere ricondotte alla vaccinazione), ma occorre accertare nell'immediatezze postsomministrazione vaccinale i segni clinicamente obiettivabili dell'encefalite post-vaccinica. Non sono stati accertati segni di disfunzione encefalica a insorgenza acuta, quali deficit focali, convulsioni e/o riflessi primitivi, alterazione acuta dello stato di coscienza e del sensorio, dei processi mentali, del comportamento, né segni di danno mediante esami strumentali. Inoltre, la diagnosi di sordità è avvenuta dopo oltre un anno dal IV richiamo in un contesto di infezioni ricorrenti trattate con farmaci non noti. - criterio topografico – non vi sono, nel caso che ci occupa, esami diagnostici e/o certificati che dimostrino la presenza di encefalopatia 5 immunomediata post vaccinica;
- criterio della efficienza lesiva – manca la dimostrazione di un'encefalopatia su base immunomediata e la letteratura scientifica internazionale esclude che i vaccini somministrati possano essere responsabili dell'ipoacusia accertata;
inoltre sono noti diverse cause di ipoacusia in età pediatrica sia congenite che acquisite con una elevata incidenza, come riportato nelle considerazioni medico legali;
- continuità fenomenologica - la patologia è stata diagnosticata dopo oltre un anno dal IV richiamo e in un contesto di infezioni ricorrenti e non specificati trattamenti farmacologici e non sono stati accertati segni e sintomi di encefalite, che qualora insorta avrebbe dato origine a segni e sintomi evidenti che avrebbero richiesto il ricorso a cure e trattamenti sanitari. - criterio di esclusione – sono note altre cause in grado di causare la sordità e la stessa documentazione allegata non ha escluso la possibilità di una eziologia su base genetica”.
Inoltre, in risposta alle controdeduzioni del C.T.P. dott. F. sulla manifestazione Per_4
di processi encefalitici anche con sintomi simil-influenzali, non di rado misconosciuti,
e sulla assenza di alterazioni genetiche quali altre possibili cause della patologia, come emerso dai test genetici, ha chiarito che: “tutti i criteri medico legali di verifica del nesso causale “impongono” una puntuale verifica dei dati di oggettivo riscontro, considerato ormai che è pacifico l'assunto che lo standard di certezza probabilistica, in materia civile, va fondamentalmente verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”; quindi, ha confermato le conclusioni della bozza di relazione, ribadendo che nella specie non risultano rispettati i criteri della per la verifica della Parte_3
correlazione causale tra la vaccinazione e l'ipoacusia neurosensoriale ovvero i criteri di verifica del nesso causale tipici della scienza medico legale.
Va soggiunto che nessuna prova riscontra quanto allegato dall'appellante in ordine alla insorgenza, successivamente alla somministrazione del 4° richiamo anti-difterite, tetano-pertosse e anti epatite B del 27.10.2003, di una encefalopatia con soli sintomi simil-influenzali, che trattati con terapia farmacologica (FANS) si sarebbero 6 ulteriormente attenuati;
sul punto rileva quanto precisato dallo stesso consulente, ovvero che “Dalla documentazione allegata non risulta essere stata accertata la presenza della encefalite post vaccinica né i segni clinici conseguenti immediati e/o successivi”; a tale fine lo stesso perito ha chiarito che “la diagnosi di encefalite riconosce tre livelli di evidenza:
Il livello 1 di certezza diagnostica consiste nella dimostrazione istopatologica di una infiammazione acuta del parenchima cerebrale (± delle meningi) per l'encefalite.
I livelli 2 e 3 di certezza diagnostica prevedono la diversa combinazione di un quadro di encefalopatia intesa come alterazione/riduzione del livello di coscienza, letargia o modificazioni della personalità per una durata > 24 ore, associato a sintomi diffusi
(globali) di interessamento del SNC (ridotta o assente risposta all'ambiente circostante ovvero a rumori intensi e stimoli dolorosi;
ridotto o assente contatto visivo;
minima o assente risposta agli stimoli esterni;
ridotta risvegliabilità; crisi epilettiche con perdita di coscienza) oppure a segni focali o multifocali riferibili al
SNC; segni corticali focali, inclusi ma non limitati a: afasia, alessia, agrafia, cecità corticale;
alterazioni/anomalie dei nervi cranici;
deficit semplici o complessi del campo visivo;
riflessi primitivi quali segno di riflesso glabellare, riflesso Per_5
del muso e di suzione;
deficit motori diffusi o focali, più spesso focali;
alterazioni della sensibilità sia positive che negative, compresa la presenza di un livello di sensibilità; alterazione dei riflessi osteotendinei con ipo, iperreflessia o asimmetria dei riflessi;
disfunzione cerebellare incluse atassia, dismetria e nistagmo cerebellare.
Al quadro clinico si associa la presenza di indici di infiammazione del SNC (uno o più indicatori per il livello 2, un indicatore per il livello 3) quali febbre con temperatura ≥ 38° C;
pleiocitosi liquorale con > 5 WBC/mm3 in bambini di età > 2 anni e > 15 WBC nei bambini di età < 2 mesi;
reperto EEG compatibile con encefalite come per esempio rallentamenti diffusi o multifocali del ritmo di fondo e scariche parossistiche periodiche o altre anomalie;
neuroimmagini compatibili con encefalite
(per esempio presenza alla TC di aree ipodense con potenziamento parenchimale o meningeo o girale al mezzo di contrasto), oppure presenza alla RMN di aree
7 iperintense diffuse o multifocali nelle immagini pesate in T2, Diffusione (DWI) o
FLAIR, suggestive di infiammazione/demielinizzazione.
Il livello 3A di certezza diagnostica prevede che le informazioni disponibili sono sufficienti per distinguere fra un'encefalite acuta e un'ADEM; il caso non può essere classificato in maniera definitiva.
Il criterio di esclusione per i livelli 2 e 3 di certezza diagnostica è rappresentato dalla possibilità di altre diagnosi”.
Ancora si evidenzia che nella consulenza genetica dell'Università degli Studi di
Catania, del 30.07.2012, non è esclusa l'origine genetica della patologia: “I risultati dei test molecolari eseguiti per la ricerca delle cause di sordità sono risultati tutti nella norma. Ciò non permette tuttavia di escludere l'origine genetica della patologia”; tanto conferma l'esito della consulenza genetica dell
[...]
Controparte_3
del 23.10.2007, secondo cui “I test molecolari eseguiti per la valutazione
[...]
del gene della connessina 26…e della mutazione della connessina 30 … non hanno evidenziato mutazioni del gene GJB2 e GJB6 responsabili di sordità. Tale risultato non ci permette di escludere che la paziente sia affetta da forme genetiche dovute a geni rari o che sia affetta da sordità non genetica. Non si esclude il ricorso ad ulteriori test genetici qualora questioni dovessero rendersi disponibili”.
Infine, come evidenziato dal consulente, l'ipoacusia in età pediatrica ha elevata incidenza e riconosce cause sia congenite che acquisite.
Il Collegio ritiene pertanto di condividere le conclusioni del nominato consulente, in quanto fondate sulla documentazione sanitaria in atti, sorrette da considerazioni logiche e basate sulle attuali conoscenze scientifiche;
sicché deve escludersi la sussistenza del nesso causale secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", ancorato sia alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), che all'ambito degli elementi disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (cfr.
Sez. L-, Ordinanza n. 2474 del 03/02/2021).
8 L'appello va, pertanto, rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche in punto di spese, in difetto di alcun appello incidentale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore del , delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
dichiara l'appellante tenuta a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis;
pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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