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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DAKA AFRIM nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottoressa CINZIA PARASPORO, che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 1934 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/07/2025, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di KA AF avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale interdittiva di cui all'art. 290 cod. proc. pen. del divieto di esercitare attività di impresa e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per dodici mesi, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 5 cod. pen, con l'aggravante del numero dei partecipi superiori a 10, per aver partecipato ad un'associazione a delinquere, facente capo a IA BA e RA TI, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché di altri reati tributari, autoriciclaggio e riciclaggio dal 2019 al 2023. In particolare, si contesta al DAKA, nella qualità di legale rappresentante della società Ristrutturazioni e tinteggiature di KA AF, di aver partecipato continuativamente al sodalizio quale "stabile utilizzatore", avendo richiesto e utilizzato numerosissime fatture per operazioni inesistenti, emesse da società cartiere appartenenti alla "holding BA", medrante il meccanismo del pagamento effettivo con bonifico dell'importo fatturato e della restituzione in contanti della somma bonificata, decurtata della provvigione riconosciuta all'emittente e ai vertici del sodalizio. In relazione ai suddetti fatti al KA è altresì contestato il reato di cui all'art. 8 d.lgs.74/2000 (capi di imputazione 120, 121 e 121 bis). 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione KA AF affidando il ricorso a due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al fumus del reato associativo. Il giudice a quo ha ritenuto sussistente il fumus del reato contestato essendo il KA un partecipe all'accordo stabile e duraturo avente ad oggetto l'emissione di un numero indeterminato di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere riconducibili a TI BA al fine di evadere le imposte. Tuttavia, il ricorrente evidenzia di aver assunto un ruolo marginale nella vicenda in contestazione, come emerge evidentemente dalla conversazione telefonica intercorsa con il vertice del sodalizio, TI BA, a cui il KA, nell'instaurare contatti telefonici, si presentava come "amico di Edward", chiedendogli un incontro. Il fatto che il AK si sia presentato facendo richiamo ad un conoscente comune è evidentemente sintomatico dell'assenza di un rapporto diretto con i vertici dell'associazione. Inoltre, si evidenzia che, a fronte di un totale di fatture emesse pari ad euro 152.000 circa, la ditta individuale Ristrutturazioni e Tinteggiature di KA AF aveva disposto un bonifico di un importo assai ridotto, prossimo a euro 72.000, effettuando pertanto un saldo parziale. Tali elementi sono sintomatici del fatto che il KA, lungi dal partecipare al sodalizio criminale, si limitava ad acquistare sporadicamente le fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte, senza alcuna consapevolezza dell'esistenza di una organizzazione né con 1 la coscienza e la volontà di fornire un contributo al mantenimento della consorteria criminale, LA cui ricorrente è totalmente estraneo, come dimostra l'assenza di contatti diretti con gli altri coimputati e il fatto che lo stesso BA non ricordava neppure il suo nome;
pertanto, non sussiste il fumus della condotta di partecipe contestata. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non sussistendo alcun pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato. Lo stesso giudice a quo ha ritenuto insussistente il pericolo di inquinamento probatorio a seguito della esecuzione dei sequestri probatori nei confronti degli altri indagati, senza tuttavia adeguatamente motivare in ordine al pericolo di reiterazione del reato, considerato che nel corso dell'anno 2024 il ricorrente non ha emesso né utilizzato fatture per operazioni inesistenti. Il giudice a quo non ha considerato il periodo intercorso tra i fatti contestati, commessi dal 2019 al 2023, e l'applicazione della misura cautelare, disposta a marzo del 2025. Le condotte illecite sono definitivamente cessate nel 2023, da oltre un anno, e non sussistono elementi che possano far ipotizzare che il ricorrente possa aderire a strutture criminali a sodalizi delinquenziali simili a quello contestato. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria il difensore del ricorrente, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso ed evidenziato l'assenza di contatti con altri sodali, e l'assenza di prove in ordine alla partecipazione al sodalizio, posto che, "a fronte di un totale di fatture emesse pari a euro 152.376 dalla "Edil Costruzioni s.r.l.s.", la Ditta Individuale "Ristrutturazioni e Tinteggiature di KA AF" disponeva bonifici per un importo totale di euro 72.447 sul c/c della società emittente, quindi per un saldo soltanto parziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.Si premette, in linea generale che, in tema di misure cautelari personali, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali 2 è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino;
Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504). Quanto precipuamente in ordine alla prova dell'appartenenza di un soggetto all'associazione per delinquere, essa può essere anche desunta dalla partecipazione a un solo reato -fine, purché, in questo caso, si accerti che il ruolo svolto dal soggetto e le modalità dell'azione posta in essere costituiscano conseguenza della sussistenza del vincolo. Ciò si verifica allorché il predetto ruolo dimostri che esso è stato affidato proprio a quel soggetto- e non ad altri- in modo non occasionale (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, Rv. 262662; Sez 3, n. 43822 del 16/10/2008, Rv.241628). Infine, in ordine alla astratta configurabilità del reato associativo finalizzato al compimento di reati fiscali, in giurisprudenza si è affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti il costante e continuo ricorso alla copertura fiscale assicurata dal rilascio di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere costituite e organizzate da un'associazione per delinquere, la cui operatività sia finanziata dalle illecite provvigioni versate dagli apparenti acquirenti su ogni transazione, trattandosi di condotta che determina uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'utilizzo del pianificato meccanismo fraudolento, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (sez. 3, n. 8472 del 17/01/2023, Rv. 284201 - 01). Si è altresì specificato che non costituisce ostacolo alla configurazione del reato associativo la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816 - 02). Tanto premesso, nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza è inconfutabilmente emerso che IA BA era ai vertici del sodalizio criminale, unitamente al TI RA, nonché l'amministratore di fatto di una serie di società cartiere che venivano utilizzate esclusivamente per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, il BA interloquiva direttamente con gli imprenditori utilizzatori ed acquirenti delle fatture fittizie, determinando le percentuali di guadagno pretese di volta in volta a titolo di compenso ed organizzando le modalità di prelievo dai contanti e y 3 provvedendo alla redistribuzione dei profitti conseguiti. All'atto dei controlli, si evidenzia che il BA è stato rinvenuto in possesso di una somma ingente di denaro in contante mentre viaggiava in auto. A seguito dell'allontanamento di TI RA dal 2021, il BA ha agito quale unico capo dell'associazione criminosa occupandosi personalmente dell'attività di restituzione e di riconsegna del denaro pagato fittiziamente dagli imprenditori clienti utilizzatori delle fatture false. In tale quadro, il ricorrente, quale titolare di una ditta individuale, risultava essere uno degli imprenditori locali che, per le annualità del 2022 - 2023, ha reiteratamente richiesto, ricevuto e utilizzato stabilmente numerose fatture per operazioni inesistenti da parte delle società cartiere appartenenti alla "Holding BA", partecipando al sodalizio quale acquirente delle fatture per operazioni inesistenti da parte di società a cui sono state contestati i reati di cui all'art. 8 d.lgvo 74/2000, a fronte del pagamento di un corrispettivo decurtato dalla provvigione. Il giudice ha evidenziato che nell'interrogatorio di garanzia innanzi al GIP il IA BA, promotore della suddetta associazione a delinquere e artefice del sistema organizzato di frode fiscale, ha riconosciuto i fatti ascritti fornendo elementi sia a proprio carico che a carico degli altri coindagati coinvolti, illustrandone i ruoli e le condotte. In particolare, il BA ha confermato che tutte le fatture emesse dalle proprie società nei confronti della ditta individuale di cui il KA è il rappresentante legale erano fittizie e che per tale servizio il ricorrente gli corrispondeva il 10% del valore delle fatture. Pertanto, il ricorrente, lungi dall'essere un semplice ed occasionale utilizzatore finale dei servizi illeciti di false fatturazioni forniti dal sodalizio criminoso, ha fornito un sistematico e stabile contributo al sodalizio medesimo, svolgendo il ruolo di acquirente-utilizzatore delle fatture fittizie, come si inferisce dal fatto di aver ricevuto e utilizzato da ben tre società cartiere e per un significativo arco temporale di tempo ben 19 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorrente, lungi dall'assolvere un ruolo meramente formale o) occasionale, ha utilizzato per un lasso di tempo abbastanza esteso, pari a due anni, fatture per operazioni inesistenti, per un imponibile IVA complessivamente superiore a euro 259.000, ponendo in essere, dunque, una condotta continuativa stabile e duratura. Quanto al profilo evidenziato dal ricorrente con la memoria, concernente il pagamento solo parziale della fatture per operazioni inesistenti utilizzate, si osserva che tale circostanza, lungi dall'inficiare il quadro indiziario descritto dal giudice a quo, al contrario lo rafforza, confermando la natura fittizia delle fatture utilizzate. 1.2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Sez.1, n. 2523 del 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono 4 infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304) rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Naturalmente, l'obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387). 1.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che in ordine ai fatti contestati non risulta una effettiva interruzione dei rapporti illeciti con il sodalizio criminoso, che ha proseguito nello svolgimento della sua attività illecita fino all'attualità ovvero fino al momento dell'arresto del BA, essendo emerse nuove società e strutture criminali appartenenti alla sodalizio che sono state costituite dopo il 2023, ed ha affermato la sussistenza del concreto attuale pericolo di reiterazione del reato, per nulla superato dalle argomentazioni prospettate dal ricorrente, il quale non ha fornito alcun elemento di rilievo tale da imporre una rivalutazione del pericolo di reiterazione criminosa. Il ricorrente annovera, infatti, solo elementi di valenza neutra, quali il mero decorso del tempo dal momento dell'applicazione della misura cautelare, ma non ha addotto elementi significativi di distacco dalle logiche delinquenziali e associative, non avendo mai fornito alcun contributo alla chiarificazione della vicenda in contestazione o dato alcun segnale tangibile di rivisitazione critica del proprio operato illecito. Ed infatti l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della ditta del ricorrente è avvenuta per oltre un biennio e fino a tutto il 2023, non risultando provata la circostanza, addotta dalla difesa, secondo cui il KA avrebbe interrotto i rapporti illeciti - protratti stabilmente per un biennio - con il BA con l'emissione dell'ultima fattura di fine 2023. Ad ogni modo, la pericolosità specifica può estrinsecarsi anche nell'adesione ad altre strutture criminali o a altri sodalizi criminali, anche gestiti da altri soggetti non indagati nel presente procedimento. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Sez.4, n.1379 del 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306; Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. 5 í),) Il consigliere estensore 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Presidente
lette le conclusioni del PG dottoressa CINZIA PARASPORO, che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 1934 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/07/2025, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di KA AF avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale interdittiva di cui all'art. 290 cod. proc. pen. del divieto di esercitare attività di impresa e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per dodici mesi, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 5 cod. pen, con l'aggravante del numero dei partecipi superiori a 10, per aver partecipato ad un'associazione a delinquere, facente capo a IA BA e RA TI, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché di altri reati tributari, autoriciclaggio e riciclaggio dal 2019 al 2023. In particolare, si contesta al DAKA, nella qualità di legale rappresentante della società Ristrutturazioni e tinteggiature di KA AF, di aver partecipato continuativamente al sodalizio quale "stabile utilizzatore", avendo richiesto e utilizzato numerosissime fatture per operazioni inesistenti, emesse da società cartiere appartenenti alla "holding BA", medrante il meccanismo del pagamento effettivo con bonifico dell'importo fatturato e della restituzione in contanti della somma bonificata, decurtata della provvigione riconosciuta all'emittente e ai vertici del sodalizio. In relazione ai suddetti fatti al KA è altresì contestato il reato di cui all'art. 8 d.lgs.74/2000 (capi di imputazione 120, 121 e 121 bis). 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione KA AF affidando il ricorso a due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al fumus del reato associativo. Il giudice a quo ha ritenuto sussistente il fumus del reato contestato essendo il KA un partecipe all'accordo stabile e duraturo avente ad oggetto l'emissione di un numero indeterminato di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere riconducibili a TI BA al fine di evadere le imposte. Tuttavia, il ricorrente evidenzia di aver assunto un ruolo marginale nella vicenda in contestazione, come emerge evidentemente dalla conversazione telefonica intercorsa con il vertice del sodalizio, TI BA, a cui il KA, nell'instaurare contatti telefonici, si presentava come "amico di Edward", chiedendogli un incontro. Il fatto che il AK si sia presentato facendo richiamo ad un conoscente comune è evidentemente sintomatico dell'assenza di un rapporto diretto con i vertici dell'associazione. Inoltre, si evidenzia che, a fronte di un totale di fatture emesse pari ad euro 152.000 circa, la ditta individuale Ristrutturazioni e Tinteggiature di KA AF aveva disposto un bonifico di un importo assai ridotto, prossimo a euro 72.000, effettuando pertanto un saldo parziale. Tali elementi sono sintomatici del fatto che il KA, lungi dal partecipare al sodalizio criminale, si limitava ad acquistare sporadicamente le fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte, senza alcuna consapevolezza dell'esistenza di una organizzazione né con 1 la coscienza e la volontà di fornire un contributo al mantenimento della consorteria criminale, LA cui ricorrente è totalmente estraneo, come dimostra l'assenza di contatti diretti con gli altri coimputati e il fatto che lo stesso BA non ricordava neppure il suo nome;
pertanto, non sussiste il fumus della condotta di partecipe contestata. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non sussistendo alcun pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato. Lo stesso giudice a quo ha ritenuto insussistente il pericolo di inquinamento probatorio a seguito della esecuzione dei sequestri probatori nei confronti degli altri indagati, senza tuttavia adeguatamente motivare in ordine al pericolo di reiterazione del reato, considerato che nel corso dell'anno 2024 il ricorrente non ha emesso né utilizzato fatture per operazioni inesistenti. Il giudice a quo non ha considerato il periodo intercorso tra i fatti contestati, commessi dal 2019 al 2023, e l'applicazione della misura cautelare, disposta a marzo del 2025. Le condotte illecite sono definitivamente cessate nel 2023, da oltre un anno, e non sussistono elementi che possano far ipotizzare che il ricorrente possa aderire a strutture criminali a sodalizi delinquenziali simili a quello contestato. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria il difensore del ricorrente, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso ed evidenziato l'assenza di contatti con altri sodali, e l'assenza di prove in ordine alla partecipazione al sodalizio, posto che, "a fronte di un totale di fatture emesse pari a euro 152.376 dalla "Edil Costruzioni s.r.l.s.", la Ditta Individuale "Ristrutturazioni e Tinteggiature di KA AF" disponeva bonifici per un importo totale di euro 72.447 sul c/c della società emittente, quindi per un saldo soltanto parziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.Si premette, in linea generale che, in tema di misure cautelari personali, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali 2 è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino;
Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504). Quanto precipuamente in ordine alla prova dell'appartenenza di un soggetto all'associazione per delinquere, essa può essere anche desunta dalla partecipazione a un solo reato -fine, purché, in questo caso, si accerti che il ruolo svolto dal soggetto e le modalità dell'azione posta in essere costituiscano conseguenza della sussistenza del vincolo. Ciò si verifica allorché il predetto ruolo dimostri che esso è stato affidato proprio a quel soggetto- e non ad altri- in modo non occasionale (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, Rv. 262662; Sez 3, n. 43822 del 16/10/2008, Rv.241628). Infine, in ordine alla astratta configurabilità del reato associativo finalizzato al compimento di reati fiscali, in giurisprudenza si è affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti il costante e continuo ricorso alla copertura fiscale assicurata dal rilascio di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere costituite e organizzate da un'associazione per delinquere, la cui operatività sia finanziata dalle illecite provvigioni versate dagli apparenti acquirenti su ogni transazione, trattandosi di condotta che determina uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'utilizzo del pianificato meccanismo fraudolento, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (sez. 3, n. 8472 del 17/01/2023, Rv. 284201 - 01). Si è altresì specificato che non costituisce ostacolo alla configurazione del reato associativo la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816 - 02). Tanto premesso, nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza è inconfutabilmente emerso che IA BA era ai vertici del sodalizio criminale, unitamente al TI RA, nonché l'amministratore di fatto di una serie di società cartiere che venivano utilizzate esclusivamente per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, il BA interloquiva direttamente con gli imprenditori utilizzatori ed acquirenti delle fatture fittizie, determinando le percentuali di guadagno pretese di volta in volta a titolo di compenso ed organizzando le modalità di prelievo dai contanti e y 3 provvedendo alla redistribuzione dei profitti conseguiti. All'atto dei controlli, si evidenzia che il BA è stato rinvenuto in possesso di una somma ingente di denaro in contante mentre viaggiava in auto. A seguito dell'allontanamento di TI RA dal 2021, il BA ha agito quale unico capo dell'associazione criminosa occupandosi personalmente dell'attività di restituzione e di riconsegna del denaro pagato fittiziamente dagli imprenditori clienti utilizzatori delle fatture false. In tale quadro, il ricorrente, quale titolare di una ditta individuale, risultava essere uno degli imprenditori locali che, per le annualità del 2022 - 2023, ha reiteratamente richiesto, ricevuto e utilizzato stabilmente numerose fatture per operazioni inesistenti da parte delle società cartiere appartenenti alla "Holding BA", partecipando al sodalizio quale acquirente delle fatture per operazioni inesistenti da parte di società a cui sono state contestati i reati di cui all'art. 8 d.lgvo 74/2000, a fronte del pagamento di un corrispettivo decurtato dalla provvigione. Il giudice ha evidenziato che nell'interrogatorio di garanzia innanzi al GIP il IA BA, promotore della suddetta associazione a delinquere e artefice del sistema organizzato di frode fiscale, ha riconosciuto i fatti ascritti fornendo elementi sia a proprio carico che a carico degli altri coindagati coinvolti, illustrandone i ruoli e le condotte. In particolare, il BA ha confermato che tutte le fatture emesse dalle proprie società nei confronti della ditta individuale di cui il KA è il rappresentante legale erano fittizie e che per tale servizio il ricorrente gli corrispondeva il 10% del valore delle fatture. Pertanto, il ricorrente, lungi dall'essere un semplice ed occasionale utilizzatore finale dei servizi illeciti di false fatturazioni forniti dal sodalizio criminoso, ha fornito un sistematico e stabile contributo al sodalizio medesimo, svolgendo il ruolo di acquirente-utilizzatore delle fatture fittizie, come si inferisce dal fatto di aver ricevuto e utilizzato da ben tre società cartiere e per un significativo arco temporale di tempo ben 19 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorrente, lungi dall'assolvere un ruolo meramente formale o) occasionale, ha utilizzato per un lasso di tempo abbastanza esteso, pari a due anni, fatture per operazioni inesistenti, per un imponibile IVA complessivamente superiore a euro 259.000, ponendo in essere, dunque, una condotta continuativa stabile e duratura. Quanto al profilo evidenziato dal ricorrente con la memoria, concernente il pagamento solo parziale della fatture per operazioni inesistenti utilizzate, si osserva che tale circostanza, lungi dall'inficiare il quadro indiziario descritto dal giudice a quo, al contrario lo rafforza, confermando la natura fittizia delle fatture utilizzate. 1.2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Sez.1, n. 2523 del 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono 4 infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304) rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Naturalmente, l'obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387). 1.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che in ordine ai fatti contestati non risulta una effettiva interruzione dei rapporti illeciti con il sodalizio criminoso, che ha proseguito nello svolgimento della sua attività illecita fino all'attualità ovvero fino al momento dell'arresto del BA, essendo emerse nuove società e strutture criminali appartenenti alla sodalizio che sono state costituite dopo il 2023, ed ha affermato la sussistenza del concreto attuale pericolo di reiterazione del reato, per nulla superato dalle argomentazioni prospettate dal ricorrente, il quale non ha fornito alcun elemento di rilievo tale da imporre una rivalutazione del pericolo di reiterazione criminosa. Il ricorrente annovera, infatti, solo elementi di valenza neutra, quali il mero decorso del tempo dal momento dell'applicazione della misura cautelare, ma non ha addotto elementi significativi di distacco dalle logiche delinquenziali e associative, non avendo mai fornito alcun contributo alla chiarificazione della vicenda in contestazione o dato alcun segnale tangibile di rivisitazione critica del proprio operato illecito. Ed infatti l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della ditta del ricorrente è avvenuta per oltre un biennio e fino a tutto il 2023, non risultando provata la circostanza, addotta dalla difesa, secondo cui il KA avrebbe interrotto i rapporti illeciti - protratti stabilmente per un biennio - con il BA con l'emissione dell'ultima fattura di fine 2023. Ad ogni modo, la pericolosità specifica può estrinsecarsi anche nell'adesione ad altre strutture criminali o a altri sodalizi criminali, anche gestiti da altri soggetti non indagati nel presente procedimento. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Sez.4, n.1379 del 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306; Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. 5 í),) Il consigliere estensore 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Presidente