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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 221/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, RO
RESISTENTE
Oggi 27/03/2025 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per parte ricorrente: gli Avv. Garofalo e Coppola;
per parte resistente: l' Avv. . CP_2
Si dà atto della presenza alla odierna udienza della Aupp Dr Alessandra Riccardi.
Il Giudice pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 221/2024 r.g. promossa da:
P.I. ), in persona del L.R. pro-tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avvocati Rosa GAROFALO (C.F. ) e Salvatore C.F._1
COPPOLA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dei difensori, sito in Milano Piazza Risorgimento nr. 7;
PARTE RICORRENTE
contro
(P.I. ), quale rappresentante di RO P.IVA_2
ONparte_3
(C.F. ), in persona del Procuratore Speciale Dr P.IVA_3 ONparte_4 rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Grazia MARENSI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Milano Via Francesco Melzi d'Eril nr.27;
PARTE RESISTENTE OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso (ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE: per tutti i motivi esposti in narrativa disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Milano in data 21.07.2023 nel procedimento 39322/2022, notificata a in data 31.08.2023 il cui secondo Parte_1
accesso ai fini dell'esecuzione presso l'immobile in Milano Via Vittor Pisani 31 è previsto il 10.01.2024. A tal fine la ricorrente dichiara di essere disponibile a versare cauzione dell'ammontare che il Giudice adito riterrà congrua ed adeguata;
NEL MERITO: accertare la condotta dolosa tenuta da in RO
forma abbreviata ” che rappresenta - società di CP_5 RO
Gestione del Risparmio in danno e nei confronti di come esposto in atti e Parte_1
per l'effetto annullare e revocare l'ordinanza di convalida di sfratto n. cron.
6740/2023 per morosità emessa dal Tribunale di Milano rg 39322/2022 in data
21.07.2023 in favore di in forma abbreviata ” RO CP_5
che rappresenta società di Gestione notificata RO CP_3
a in data 31.08.2023 in quanto iniqua e frutto della dolosa e spregiudicata Parte_1
condotta tenuta da in danno e nei confronti della conduttrice alla luce del CP_1
contratto in data 14.11.2022 avente forza di legge tra e e degli CP_1 Pt_1
affidamenti chiari ed inequivocabili tra le parti intervenuti nel corso della locazione circa il mantenimento del contratto con ogni conseguente e connessa statuizione in merito.
Sempre con vittoria di spese e compensi professionali come per legge, oltre CPA e
IVA anche nei confronti delle controparti. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documentazione nel corso del giudizio e formulare istanze istruttorie
Con riserva di ogni azione e ragione di credito.“).
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione (ovvero: “Voglia il Tribunale
Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- in via principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e per l'effetto confermare l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del Giudice del Tribunale di Milano del 21.07.2023;
-in via subordinata, in denegata ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decadenza del termine di cui all'art. 396 c.p.c.;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare integralmente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del
Giudice del Tribunale di Milano del 21.07.2023;
-condannare la al pagamento a favore della di una somma Parte_1 CP_5
equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
-in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 14.3.2024, 13.6.2024,
16.1.2025;
visti gli atti del procedimento di convalida dello sfratto nr. 39322/2022, in particolare, il processi verbali delle udienze in data 26.10.2022 avanti al Giudice Dr Jacopo
Blandini, nonché delle udienze in data 27.1.2023, 30.3.2023, 21.7.2023 avanti al
Giudice Bocconcello e l'Ordinanza di Convalida dello sfratto per morosità emessa in pari data, con fissazione della data del 21.8.2023 per il rilascio;
premesso che:
con ricorso datato 2.1.2024 (d'ora in avanti anche solo chiedeva, Parte_1 Pt_1
in via principale, la revocazione della Ordinanza di Convalida dello Sfratto per morosità emessa in data 21.7.2023 in favore di nella sua RO
veste di rappresentante di RT
, notificata in data 31.8.2023, in quanto, a suo dire, iniqua e frutto della
[...]
spregiudicata condotta tenuta da nei confronti della parte conduttrice, alla CP_1
luce del contratto in data 14.11.2022, avente forza di legge tra le parti, e degli affidamenti chiari ed inequivocabili tra le parti intervenuti nel corso della locazione circa il mantenimento del contratto con ogni conseguente e connessa statuizione in merito;
con comparsa datata 1.3.2024 (d'ora in avanti anche solo RO
ON
, nella sua veste di rappresentante di RT
, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, stante
[...]
l'avvenuta esecuzione dello sfratto, eccepiva la tardività della richiesta revocazione per scadenza del termine di trenta giorni dalla avvenuta scoperta dell'asserito dolo, e, in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della impugnazione per infondatezza della domanda, in fatto ed in diritto, e la condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma c.p.c.. Considerato che:
a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 395, prima parte e ) nr. 1 del C.P.C., la revocazione può essere esperita anche avverso il provvedimento di convalida di sfratto per morosità che sia l'effetto del dolo di una parte in danno dell'altra (cfr. Sent. 20.2.1995 nr. 51 della Corte Costituzionale);
il termine per promuovere tale impugnazione straordinaria, di trenta giorni, decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo;
nel caso in esame, l' Ordinanza di Convalida dello Sfratto per morosità emessa in data 21.7.2023 dal Giudice Dr Bocconcello (Ordinanza nr. cron. 6470/2024 del
21.7.2023 R.G. nr. 39322/2022) risulta essere stata notificata a Parte_1
unitamente al precetto, in data 31.8.2023 alle ore 16:35:29, via pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dallo indice nazionale deli indirizzi Email_1
PEC delle imprese e dei professionisti, così come risulta dai documenti prodotti sub doc. nr. 10 da parte ricorrente - ovvero gli atti notificati, con relazione di notificazione, ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, nonché l' estratto
INI-PEC -, sia da quanto riferito dalla stessa parte ricorrente, a pagina nr. 3 del ricorso, laddove afferma di aver “scoperto solo in data 31.8.2023 l'intervenuta convalida dello sfratto nella sua contumacia come da titolo e precetto notificati”;
non risponde, pertanto, al vero il fatto che avrebbe avuto conoscenza della Pt_1
asserita condotta dolosa tenuta da solo esaminando la comparsa di CP_1
costituzione di questa ultima, datata 30.11.2023, nel giudizio di Opposizione tardiva alla Convalida di Sfratto ex art. 668 C.P.C. (procedimento nr. 36150/2023 Giudice
Dr Ilario Pontani) promosso in data 12.10.2023 (cfr. doc. nr. 11 e nr. 12 di parte ricorrente).
Pertanto, posto che la scoperta della asserita condotta dolosa è avvenuta in data
31.8.2023, il ricorso per revocazione ex art. 395 C.P.C. è stato proposto oltre il termine perentorio di cui agli artt. 325 e 326 C.P.C. e, pertanto, la parte ricorrente è decaduta dalla impugnazione ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Anche a volte diversamente ritenere, il ricorso è infondato.
Dal testo dell' “Atto di Riconoscimento del Debito e di Impegno al Pagamento”, datato 14.11.2022 (prodotto sub doc. nr. 9 da parte ricorrente), risulta chiaramente che dopo aver dato atto del fatto che in data 2.9.2022 le veniva notificato un Pt_1
atto di intimazione di sfratto per morosità e che, alla prima udienza del 26.10.2022, il
Giudice, stante la pendenza di trattative tra le parti, concedeva il richiesto rinvio, impregiudicati i diritti di prima udienza, fissando per il prosieguo l'udienza del
27.1.2023, provvedeva a:
riconoscere di essere debitrice dello importo complessivo di Euro 221.180,39 nei ON confronti di per canoni di locazione ed oneri accessori in relazione al quarto trimestre dell'anno 2021 ed al primo, secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno
2022;
si obbligava a versare l'importo sopra indicato, ovvero Euro 222.180,39 con le modalità anche temporali ivi indicate - ovvero Euro 46.866,30, entro il 30.11.2022, ed Euro 175.314,09, in nr. 17 rate da Euro 10.000,00 cad. ed in nr. 1 rata di Euro
5.314,09, entro il g. 15 di ogni mese, a partire dal mese di Novembre 2022, mediante bonifico bancario - e a corrispondere, contestualmente, i canoni di locazione correnti e gli oneri accessori maturandi;
prendeva atto del fatto che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate avrebbe comportato “la decadenza della debitrice dal beneficio della rateizzazione, con conseguente diritto per la locatrice di richiedere il pagamento dell'intero importo concesso in dilazione e con riserva, in favore della
[...]
quale società di gestione del RT
Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato 'Mascagni', oggi rappresentata dalla di ogni azione a tutela di RO
propri crediti”;
dal p.v. della udienza di convalida in data 27.1.2023 e da quello in data 30.3.2023 risulta che il Legale di parte intimante (parte resistente nel presente procedimento), in assenza della parte intimata (parte ricorrente nel presente procedimento), chiedesse ed ottenesse un rinvio per verificare il buon esito dei programmati pagamenti;
dal p.v. della udienza di convalida in data 21.7.2023 risulta che il Legale di parte intimante (parte resistente nel presente procedimento), in assenza della parte intimata, stante il persistere della morosità, chiedesse e ottenesse la convalida dello intimato sfratto per morosità e l'emissione del Decreto Ingiuntivo.
Difatti, alla data del 21.7.2023, non aveva rispettato nemmeno il piano di Pt_1
rientro di cui all'atto di riconoscimento del debito datato 14.11.2022, posto che:
l'importo di Euro 46.866,30, da versare entro il 30.11.2022, veniva versato, quanto ad
Euro 20.000,00, in data 6.12.2022, quanto ad Euro 16.866,30, in data 14.12.2022, e, quanto ad Euro 10.000,00, in data 20.12.2022;
la rata di Euro 10.000,00, scadente il 15.12.2022, veniva corrisposta il 20.12.2022;
la rata di Euro 10.000,00, scadente il 15.1.2023, veniva corrisposta il 24.1.2023;
la rata di Euro 10.000,00, scadente il 15.2.2023, veniva corrisposta il g. 1.3.2023;
la rata di Euro 10.000,00, scadente il 15.4.2023, veniva corrisposta il g. 21.4.2023;
la rata di Euro 10.000,00, scadente il 15.7.2023, veniva parzialmente corrisposta in data 14.7.2023, nella misura di Euro 5.000,00, e, in data 17.7.2023, nella misura di
Euro 5.000,00;
inoltre, quanto ai cd. “canoni correnti”, da pagarsi trimestralmente in via anticipata alle scadenze 1/1, 1/4, 1/7 e 1/10 di ogni anno, risultava che: i canoni di cui al primo trimestre 2023, dello importo di Euro 49.559,03, da corrispondersi entro il g. 1.1.2023, venivano corrisposto con ritardo, a partire dal
16.1.2023 sino al 29.3.2023 (con il versamento di Euro 15.000,00 il 16.1.2023; di
Euro 10.000,00 il 6.2.2.203; di Euro 10.000,00 il 10.3.2023; di Euro 4.559,03 il
15.3.2023; di Euro 10.000,00 il 29.3.2023);
il canoni di cui al secondo trimestre 2023, dello importo di Euro 49.432,03, da corrispondersi entro il g. 1.4.2023, venivano corrisposto con ritardo il g. 21.4.2023;
i canoni di cui al terzo trimestre 2023, dello importo di Euro 54.380,96, da corrispondersi entro il g. 1.7.2023, alla data della udienza di convalida dello sfratto del 21.7.2023, non erano stati versati.
Pertanto, all'epoca della udienza di convalida del 21.7.2023, la morosità era di elevato importo, come da estratto conto prodotto da parte resistente, ragione per cui decaduta dal beneficio del termine in forza della sopra indicata previsione e Pt_1
consapevole del fatto che la parte creditrice, a fronte di inadempimenti o ritardi, si era riservata di agire a tutela dei propri crediti, avrebbe dovuto quantomeno comparire alla udienza di convalida dello sfratto del 21.7.2023, valutando poi, in tale sede, se opporsi o non opporsi alla convalida.
Essendo pertanto documentalmente provato il fatto che fosse pienamente Pt_1
consapevole delle conseguenze dei mancati o ritardati pagamenti dei canoni e degli oneri accessori e della riserva di GRE in punto di tutela dei propri diritti di credito, risulta totalmente priva di fondamento l'affermazione secondo la quale l' Ordinanza di Convalida, oggetto della impugnativa, sarebbe frutto della “dolosa e spregiudicata condotta tenuta da in danno e nei confronti della conduttrice”. CP_1
Deve invece rigettata la domanda di parte resistente di condanna della controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c. per difetto di prova dei relativi presupposti . Stante la soccombenza, le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- in ogni caso, rigetta il ricorso perché infondato;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in Euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 27.3.2025
Il Giudice
Dr Francesca Maria Ferruta