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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 364/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. QUARTUCCIO ANTONINO
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VERDUCI PATRIZIA MARIA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: In via principale: in riforma della sentenza di primo grado n.
1469/19, pubblicata in data 04.11.19, in esito al procedimento recante R.G.N.
1913/2016, previo accertamento e dichiarazione della piena responsabilità del
[...]
, in persona del sindaco p.t., nella causazione del sopra descritto Controparte_1
sinistro occorso alla signora per tutti i motivi enunciati in Parte_2
narrativa, Voglia condannare il al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierna appellante, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro 12.402,37 oltre interessi e rivalutazione come nelle causali e negli importi in premessa della citazione di I° grado da intendersi qui ripetuta ovvero di quella maggiore o minor somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dover confermare la sentenza di primo grado, Voglia compensare le spese processuali, riformando la condanna a carico della sig.ra posta dal Giudice di Pt_2 prime cure, in relazione all'approssimativa e carente manutenzione della strada della zona interessata al fatto e confermata, oltre che provata fotograficamente, anche dal
Comune appellato”;
per parte appellata: 1) In via principale, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, oltre che non provato, l'appello proposto dalla signora
[...]
avverso la sentenza n. 1469/2019 del Tribunale civile di Reggio Parte_2
Calabria;
2) Confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 3.7.2020, impugnava la sentenza Parte_2
del Tribunale di Reggio Calabria n. 1469/2019, di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del ritenendo errata la decisione di Controparte_1
prime cure rispetto alla valutazione delle prove raccolte in istruttoria, disattendendo le regole dell'onere probatorio imposte dall'art. 2051 c.c. e ravvisando una inesistente condotta colposa della danneggiata.
Per questi motivi
, chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
pag. 2/11 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova premettere che, dopo un periodo di incertezza interpretativa, la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come ben illustrato dalla decisione della Corte di Cassazione Sez. 3,
27/04/2023, n. 11152, sulla falsariga delle Sezioni Unite (decisione n. 20943 del
30/06/2022): “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva pag. 3/11 efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente). Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale pag. 4/11 esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode
(…) La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”.
In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.
Poiché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
2.1. Tanto premesso, la decisione di primo grado non ha valutato correttamente le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, ravvisando una contraddizione tra le dichiarazioni dei testimoni, laddove la prima riferisce di una “grossa buca” e la seconda di “una griglia di tombino” e ritenendo che “dai rilievi fotografici prodotti e dalle deposizioni testimoniali acquisite non è dato neppure comprendere come mai l'attrice stesse attraversando la carreggiata proprio calpestando il tratto della sede stradale coperta dalle foglie”.
In realtà non vi è alcuna contraddizione tra le deposizioni dei testimoni, ma solo delle discordanze facilmente superabili se si tiene conto che la prima teste ha assistito alla pag. 5/11 caduta dalla sua macchina mentre la seconda era di fianco all'attrice, e che la descrizione completa di quest'ultima era “una griglia di tombino che in effetti non era visibile perchè era coperto da foglie e sterpaglie”. In sostanza, entrambe le testimoni descrivono il punto in cui è caduta l'attrice come una buca con fango e foglie, per cui è irrilevante che non confermassero entrambe che sotto ci fosse un tombino o una griglia, visto che la caduta è stata addebitata al dislivello rispetto al piano stradale.
L'avvallamento era dovuto al posizionamento della griglia, mentre il fango ed i detriti presenti camuffavano rendevano poco percepibile la profondità e l'esistenza del dislivello all'utente che si accingeva a scendere dal marciapiede ed attraversare la strada.
Si deve, pertanto, ritenere dimostrata la caduta della sulla strada comunale, via Pt_2
Quarnaro, all'altezza del civico 4, causata dal dislivello determinato dalla presenza del tombino, non del tutto visibile vista la sua copertura con fango e foglie.
Spettava, pertanto, al comune di provare che la caduta era conseguenza Controparte_1
del caso fortuito o del fatto di terzo, ovvero effetto della condotta colposa della danneggiata, il cui comportamento era tale da elidere il nesso causale, ovvero aveva contribuito causalmente, divenendo causa esclusiva o concorrente del danno.
La imprevedibilità ed invisibilità del pericolo per l'utente della strada non costituiscono elementi costitutivi della responsabilità, assumendo rilievo unicamente ai fini della valutazione della condotta del danneggiato, atteso che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (cfr., tra le altre, Cass. n. 26774 del 2023).
Nessuna prova liberatoria è stata fornita dall'ente convenuto, il quale, per andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, consistente, come detto, nella sussistenza di una situazione “estrinseca” di pericolo pag. 6/11 (perché non immanente al bene e creata dalla condotta di terzi o degli stessi utenti) ovvero nel crearsi di un pericolo repentino, non suscettibile di essere rimosso in tempi brevi malgrado la diligenza nella custodia. Viceversa, nel caso di specie, la convenuta ha rovesciato la prospettiva degli oneri probatori, invocando la diligenza dell'utente nella fruizione del bene in custodia e la necessità di dimostrazione dei caratteri dell'insidia o trabocchetto, quale fattispecie oramai superata alla luce della giurisprudenza di cui si è detto in premessa.
Neanche è emerso dalla espletata istruttoria che la danneggiata abbia in qualche modo concorso alla causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., non rilevando, al riguardo, la possibilità di effettuazione di un percorso alternativo, atteso che l'onere della prudenza che grava sull'utente non può spingersi fino al punto di pretendere dallo stesso la scelta di un percorso diverso, rientrando, piuttosto, nel potere- dovere del custode inibire il transito su aree che non versano in condizioni di sicurezza
(mediante segnalazione della presenza della buca). Deve ritenersi ultronea la considerazione fatta dal primo giudice sul perché la signora stesse attraversando Pt_2
in quel punto (per raggiungere la propria auto, in verità), visto che non è stato dimostrato che nelle vicinanze fossero presenti attraversamenti pedonali percorribili in sicurezza o che fosse evidente la pericolosità nel tratto de quo.
Né sono emersi profili diversi di colpa in capo alla danneggiata, non essendo ella residente in zona (e trovandosi ad andare dalla zia solo nelle feste comandate, senza che risulti dimostrata la presenza risalente dell'avvallamento e della stabile copertura di fango e foglie). L'appellante faceva anche rilevare come la strada fosse poco illuminata e l'incidente avveniva quando era ormai buio (tarda serata del mese di dicembre), per cui non era facile vedere la buca scendendo dal marciapiede.
Il comportamento della danneggiata non può essere ritenuto imprudente e quindi causa concorrente o esclusiva del danno.
2.1. Venendo al quantum debeatur, l'appellante ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per effetto della caduta del 26 dicembre 2014, quantificato nell'atto introduttivo nella misura di euro 12.407,37. pag. 7/11 Quanto al danno alla salute, il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado attraverso l'esame della documentazione medica in atti e previa visita della perizianda ha accertato che a seguito del sinistro la signora riportava “trauma distorsivo Pt_2 caviglia sinistra con frattura dell'apice del malleolo peroneale”, quale lesione del tutto compatibile con la dinamica degli eventi come descritta nell'atto introduttivo e ritenuta provata nella presente sentenza.
Ne è conseguito un danno permanente, qualificabile in termini di danno biologico e quantificabile nella misura del 2% secondo i comuni baremes valutativi in materia di responsabilità civile. Sempre secondo quanto ricostruito dal CTU, l'appellante ha, altresì, subito per effetto dei fatti oggetto dell'atto introduttivo, un danno da inabilità temporanea assoluta e parziale (per i giorni di ricovero e le successive terapie riabilitative), così ricostruito:
- ITA (Invalidità Temporanea Assoluta): 15 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 75%: 26 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 50%: 27 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 25%: 36 giorni
Le conclusioni a cui l'ausiliario è pervenuto, fondate su una attenta disamina delle circostanze al suo esame e della documentazione in atti, oltre che sulla diretta constatazione dei postumi permanenti riportati dall'attrice, possono certamente essere recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico.
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, stante la necessità di effettuare una liquidazione equitativa di tale voce di danno ai sensi degli artt. 2056 e
1226 c.c., in mancanza di una tabella normativa di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti, possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para- normativa, per come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
8532/2020).
Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attrice al momento dell'evento (54 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), che non pag. 8/11 congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, per come si avrà modo di dire infra, il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro 2.176,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di euro 1.480,36)
- euro 1.725,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta (considerandosi un punto base di ITT pari a euro 115,00);
- euro 2.242,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 75%:
- euro 1.552,00 per i giorni invalidità temporanea parziale al 50%;
- euro 1.035,00 per i giorni invalidità temporanea parziale al 25%,
La somma così ottenuta (euro 8.731,00) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 10.363,00. Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili, diversi dall'età del danneggiato e dalle lesioni obiettive riportate.
In punto di danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass. 29206/2019).
Nel caso di specie, l'attrice non ha provato uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, che non può in sé presumersi pag. 9/11 sulla base della sola entità delle lesioni riportate (rientranti nella categoria delle micropermanenti), né è emerso un particolare pregiudizio alla vita di relazione.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Quanto al danno per spese mediche, il CTU ha quantificato in euro 331,12 le spese mediche documentate da parte attrice e congrue rispetto alle lesioni riportate e causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa. Su tale somma, trattandosi di credito di valore non attualizzato, andranno calcolati rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito e interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre interessi ulteriori fino al soddisfo.
3. L'accoglimento dell'appello impone una nuova decisione sulle spese di lite, restando pertanto assorbito l'ultimo motivo di appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi utilizzando le tariffe minime (vista la semplicità istruttorie e l'assenza di questioni di diritto complesse) per le cause di valore sino ad 26.000,00, previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); €
2906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale). Si devono porre a carico dell'appellata anche le spese di ctu, nella misura già liquidata nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1469/2019, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta la responsabilità del nella determinazione del sinistro e lo condanna al Controparte_1
pagamento in favore di , della somma di € 9.062,12 a titolo di Parte_2
risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 646,50 per spese ed € 5.446,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonino Quartuccio;
3. pone definitivamente a carico del le spese di ctu nella Controparte_1
misura liquidata
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 364/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. QUARTUCCIO ANTONINO
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VERDUCI PATRIZIA MARIA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: In via principale: in riforma della sentenza di primo grado n.
1469/19, pubblicata in data 04.11.19, in esito al procedimento recante R.G.N.
1913/2016, previo accertamento e dichiarazione della piena responsabilità del
[...]
, in persona del sindaco p.t., nella causazione del sopra descritto Controparte_1
sinistro occorso alla signora per tutti i motivi enunciati in Parte_2
narrativa, Voglia condannare il al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierna appellante, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro 12.402,37 oltre interessi e rivalutazione come nelle causali e negli importi in premessa della citazione di I° grado da intendersi qui ripetuta ovvero di quella maggiore o minor somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dover confermare la sentenza di primo grado, Voglia compensare le spese processuali, riformando la condanna a carico della sig.ra posta dal Giudice di Pt_2 prime cure, in relazione all'approssimativa e carente manutenzione della strada della zona interessata al fatto e confermata, oltre che provata fotograficamente, anche dal
Comune appellato”;
per parte appellata: 1) In via principale, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, oltre che non provato, l'appello proposto dalla signora
[...]
avverso la sentenza n. 1469/2019 del Tribunale civile di Reggio Parte_2
Calabria;
2) Confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 3.7.2020, impugnava la sentenza Parte_2
del Tribunale di Reggio Calabria n. 1469/2019, di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del ritenendo errata la decisione di Controparte_1
prime cure rispetto alla valutazione delle prove raccolte in istruttoria, disattendendo le regole dell'onere probatorio imposte dall'art. 2051 c.c. e ravvisando una inesistente condotta colposa della danneggiata.
Per questi motivi
, chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
pag. 2/11 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova premettere che, dopo un periodo di incertezza interpretativa, la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come ben illustrato dalla decisione della Corte di Cassazione Sez. 3,
27/04/2023, n. 11152, sulla falsariga delle Sezioni Unite (decisione n. 20943 del
30/06/2022): “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva pag. 3/11 efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente). Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale pag. 4/11 esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode
(…) La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”.
In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.
Poiché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
2.1. Tanto premesso, la decisione di primo grado non ha valutato correttamente le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, ravvisando una contraddizione tra le dichiarazioni dei testimoni, laddove la prima riferisce di una “grossa buca” e la seconda di “una griglia di tombino” e ritenendo che “dai rilievi fotografici prodotti e dalle deposizioni testimoniali acquisite non è dato neppure comprendere come mai l'attrice stesse attraversando la carreggiata proprio calpestando il tratto della sede stradale coperta dalle foglie”.
In realtà non vi è alcuna contraddizione tra le deposizioni dei testimoni, ma solo delle discordanze facilmente superabili se si tiene conto che la prima teste ha assistito alla pag. 5/11 caduta dalla sua macchina mentre la seconda era di fianco all'attrice, e che la descrizione completa di quest'ultima era “una griglia di tombino che in effetti non era visibile perchè era coperto da foglie e sterpaglie”. In sostanza, entrambe le testimoni descrivono il punto in cui è caduta l'attrice come una buca con fango e foglie, per cui è irrilevante che non confermassero entrambe che sotto ci fosse un tombino o una griglia, visto che la caduta è stata addebitata al dislivello rispetto al piano stradale.
L'avvallamento era dovuto al posizionamento della griglia, mentre il fango ed i detriti presenti camuffavano rendevano poco percepibile la profondità e l'esistenza del dislivello all'utente che si accingeva a scendere dal marciapiede ed attraversare la strada.
Si deve, pertanto, ritenere dimostrata la caduta della sulla strada comunale, via Pt_2
Quarnaro, all'altezza del civico 4, causata dal dislivello determinato dalla presenza del tombino, non del tutto visibile vista la sua copertura con fango e foglie.
Spettava, pertanto, al comune di provare che la caduta era conseguenza Controparte_1
del caso fortuito o del fatto di terzo, ovvero effetto della condotta colposa della danneggiata, il cui comportamento era tale da elidere il nesso causale, ovvero aveva contribuito causalmente, divenendo causa esclusiva o concorrente del danno.
La imprevedibilità ed invisibilità del pericolo per l'utente della strada non costituiscono elementi costitutivi della responsabilità, assumendo rilievo unicamente ai fini della valutazione della condotta del danneggiato, atteso che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (cfr., tra le altre, Cass. n. 26774 del 2023).
Nessuna prova liberatoria è stata fornita dall'ente convenuto, il quale, per andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, consistente, come detto, nella sussistenza di una situazione “estrinseca” di pericolo pag. 6/11 (perché non immanente al bene e creata dalla condotta di terzi o degli stessi utenti) ovvero nel crearsi di un pericolo repentino, non suscettibile di essere rimosso in tempi brevi malgrado la diligenza nella custodia. Viceversa, nel caso di specie, la convenuta ha rovesciato la prospettiva degli oneri probatori, invocando la diligenza dell'utente nella fruizione del bene in custodia e la necessità di dimostrazione dei caratteri dell'insidia o trabocchetto, quale fattispecie oramai superata alla luce della giurisprudenza di cui si è detto in premessa.
Neanche è emerso dalla espletata istruttoria che la danneggiata abbia in qualche modo concorso alla causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., non rilevando, al riguardo, la possibilità di effettuazione di un percorso alternativo, atteso che l'onere della prudenza che grava sull'utente non può spingersi fino al punto di pretendere dallo stesso la scelta di un percorso diverso, rientrando, piuttosto, nel potere- dovere del custode inibire il transito su aree che non versano in condizioni di sicurezza
(mediante segnalazione della presenza della buca). Deve ritenersi ultronea la considerazione fatta dal primo giudice sul perché la signora stesse attraversando Pt_2
in quel punto (per raggiungere la propria auto, in verità), visto che non è stato dimostrato che nelle vicinanze fossero presenti attraversamenti pedonali percorribili in sicurezza o che fosse evidente la pericolosità nel tratto de quo.
Né sono emersi profili diversi di colpa in capo alla danneggiata, non essendo ella residente in zona (e trovandosi ad andare dalla zia solo nelle feste comandate, senza che risulti dimostrata la presenza risalente dell'avvallamento e della stabile copertura di fango e foglie). L'appellante faceva anche rilevare come la strada fosse poco illuminata e l'incidente avveniva quando era ormai buio (tarda serata del mese di dicembre), per cui non era facile vedere la buca scendendo dal marciapiede.
Il comportamento della danneggiata non può essere ritenuto imprudente e quindi causa concorrente o esclusiva del danno.
2.1. Venendo al quantum debeatur, l'appellante ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per effetto della caduta del 26 dicembre 2014, quantificato nell'atto introduttivo nella misura di euro 12.407,37. pag. 7/11 Quanto al danno alla salute, il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado attraverso l'esame della documentazione medica in atti e previa visita della perizianda ha accertato che a seguito del sinistro la signora riportava “trauma distorsivo Pt_2 caviglia sinistra con frattura dell'apice del malleolo peroneale”, quale lesione del tutto compatibile con la dinamica degli eventi come descritta nell'atto introduttivo e ritenuta provata nella presente sentenza.
Ne è conseguito un danno permanente, qualificabile in termini di danno biologico e quantificabile nella misura del 2% secondo i comuni baremes valutativi in materia di responsabilità civile. Sempre secondo quanto ricostruito dal CTU, l'appellante ha, altresì, subito per effetto dei fatti oggetto dell'atto introduttivo, un danno da inabilità temporanea assoluta e parziale (per i giorni di ricovero e le successive terapie riabilitative), così ricostruito:
- ITA (Invalidità Temporanea Assoluta): 15 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 75%: 26 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 50%: 27 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 25%: 36 giorni
Le conclusioni a cui l'ausiliario è pervenuto, fondate su una attenta disamina delle circostanze al suo esame e della documentazione in atti, oltre che sulla diretta constatazione dei postumi permanenti riportati dall'attrice, possono certamente essere recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico.
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, stante la necessità di effettuare una liquidazione equitativa di tale voce di danno ai sensi degli artt. 2056 e
1226 c.c., in mancanza di una tabella normativa di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti, possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para- normativa, per come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
8532/2020).
Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attrice al momento dell'evento (54 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), che non pag. 8/11 congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, per come si avrà modo di dire infra, il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro 2.176,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di euro 1.480,36)
- euro 1.725,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta (considerandosi un punto base di ITT pari a euro 115,00);
- euro 2.242,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 75%:
- euro 1.552,00 per i giorni invalidità temporanea parziale al 50%;
- euro 1.035,00 per i giorni invalidità temporanea parziale al 25%,
La somma così ottenuta (euro 8.731,00) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 10.363,00. Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili, diversi dall'età del danneggiato e dalle lesioni obiettive riportate.
In punto di danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass. 29206/2019).
Nel caso di specie, l'attrice non ha provato uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, che non può in sé presumersi pag. 9/11 sulla base della sola entità delle lesioni riportate (rientranti nella categoria delle micropermanenti), né è emerso un particolare pregiudizio alla vita di relazione.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Quanto al danno per spese mediche, il CTU ha quantificato in euro 331,12 le spese mediche documentate da parte attrice e congrue rispetto alle lesioni riportate e causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa. Su tale somma, trattandosi di credito di valore non attualizzato, andranno calcolati rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito e interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre interessi ulteriori fino al soddisfo.
3. L'accoglimento dell'appello impone una nuova decisione sulle spese di lite, restando pertanto assorbito l'ultimo motivo di appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi utilizzando le tariffe minime (vista la semplicità istruttorie e l'assenza di questioni di diritto complesse) per le cause di valore sino ad 26.000,00, previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); €
2906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale). Si devono porre a carico dell'appellata anche le spese di ctu, nella misura già liquidata nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1469/2019, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta la responsabilità del nella determinazione del sinistro e lo condanna al Controparte_1
pagamento in favore di , della somma di € 9.062,12 a titolo di Parte_2
risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 646,50 per spese ed € 5.446,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonino Quartuccio;
3. pone definitivamente a carico del le spese di ctu nella Controparte_1
misura liquidata
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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