Articolo 1 della Legge 5 aprile 1950, n. 175
Articolo 2
Versione
13 maggio 1950
Art. 1.
Per provvedere all'ampliamento ed al miglioramento dei lebbrosari ed alla istituzione di una colonia agricola per lebbrosi in localita' idonea, e' autorizzata la spesa di L. 325.000.000, da ripartirsi per L. 165.000.000 sull'esercizio finanziario 1949-50 e per L. 160.000.000 sull'esercizio finanziario 1950-51.
Entrata in vigore il 13 maggio 1950