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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8203 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 27029/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e novellato dal D.lgs. 164/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente SENTENZA ex art 281 sexies comma 1 ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27029/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: indennizzo ex legge 512/99, vertente TRA
(C.F. ) in proprio, Parte_1 C.F._1 quale erede di e quale genitore esercente la potestà Persona_1 genitoriale dei minori e , elett.te dom.ta Persona_2 Persona_3 in Napoli al C.so Secondigliano n°230/C presso l'Avvocato Gennaro Lallo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE E
[...]
, in Controparte_1 persona del
[...]
pro tempore in Controparte_2 carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ex art 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto ritualmente notificati, la ricorrente in epigrafe evocava in giudizio l'emarginato al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1
Accertata e dichiarata la responsabilità di soggetti ignoti e lo status di vittima innocente della camorra del compianto ferrante ordinare al Fondo Per_1 di rotazione previsto ex legge 512/99 la presente pronuncia, con condanna al pagamento delle somme che l'On. Tribunale dovesse ritenere eque e conforme a giustizia. 2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario;
3) Emettere ogni altro provvedimento del caso;
4) Munire l'emittenda sentenza della clausola di provvisoria esecutorietà”.
A fondamento della spiegata pretesa, la ricorrente deduceva di essere la moglie di , deceduto in Arzano di Napoli, il 26.02.2014, a Persona_1 seguito di un agguato di stampo camorristico, nonché madre di Per_2
e ; che, tuttavia, nell'incardinato processo penale,
[...] Persona_3 in grado di appello, gli imputati del richiamato omicidio, venivano tutti assolti (v. sentenza della Corte di Appello di Napoli n°73/2022) per non aver commesso il fatto;
che la citata sentenza d'appello passava in cosa giudicata, restando, dunque, ignoti gli autori del delitto;
che, in ogni caso, ella formulava richiesta di accesso al Fondo di cui alla normativa legge 512/99 all'ufficio della Prefettura di Napoli;
che tale richiesta risultava inevasa.
In diritto, la ricorrente, assumendo la fondatezza della sua pretesa, ne chiedeva il pieno accoglimento.
Si costituiva l'amministrazione resistente che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, ed eccependo, in ogni caso, la carenza di titolarità passiva del fondo, chiedeva il rigetto della domanda.
Ritenuta la controversia documentale, il Giudice la rinviava ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del 17/02/2025 per la discussione del ricorso e di qui per impedimento, all'udienza del 22/09/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è infondata e per tale ragione non può essere accolta.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda e l'esistenza dei presupposti per l'erogabilità delle somme occorre richiamare la normativa istitutiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. La legge n. 512 del 22.12.1999 all'art. 4 al comma 1 prevede che “Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare
- 2 - l'attività delle associazioni di tipo mafioso.”; l'art. 4 al comma 3 prevede che
“Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del non sussiste CP_3 quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”; e l'art. 4 al comma 4 prevede “Il diritto di accesso al non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione CP_3 della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.” Il diritto di accesso al fondo è subordinato, quindi, all'esistenza di un presupposto oggettivo consistente nella emissione di una sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico di imputati di reati di stampo mafioso e all'inesistenza di due presupposti soggettivi in capo al richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non deve essere sottoposto ad un procedimento penale per uno dei reati elencati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, né deve essere stato condannato in via definitiva per uno di tali reati ed inoltre, non deve essere sottoposto a ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 né deve essere destinatario di applicazione in via definitiva di una tale misura.
Tanto chiarito, e venendo alla preliminare eccezione di carenza di titolarità passiva del osserva il Tribunale che l'art. 5 comma 3 L. 512 del 1999 CP_3 impone sì all'attore nel giudizio civile contro gli autori del delitto di notificare al l'atto di citazione, ma ciò è giustificato da sole ragioni di economia CP_3 processuale: pur in assenza di una domanda di condanna all'erogazione dei benefici a carico dello Stato, il Legislatore vuole, infatti, che l'accertamento della responsabilità risarcitoria del condannato - fatto costitutivo della obbligazione pubblica - avvenga in contraddittorio con la P.A. preposta a siffatta erogazione, onde estendere nei confronti di quest'ultima - e con efficacia di giudicato - l'esito del relativo giudizio, al fine di evitare che l'elemento della responsabilità civilistica del reo possa essere oggetto di differente apprezzamento in un eventuale, successivo giudizio in cui sia azionato il diritto soggettivo all'accesso al fondo di cui alla L. n. 512 del 1999 (Cass. Civ. 7189 del 2023). In altri termini, la notifica al – pur avendo CP_3 funzione di vocatio in ius, trattandosi di litisconsorzio necessario di natura processuale - ha il solo scopo di informare l'Amministrazione in ordine al
- 3 - promovimento del giudizio risarcitorio nei confronti del responsabile del delitto e di estendere il giudicato sulla responsabilità del reo anche a quest'ultima.
Sulla scorta di tali considerazioni, non può che ritenersi la proposta eccezione di carenza di titolarità passiva del Fondo fondata e meritevole di accoglimento.
Nel merito, la domanda appare, in ogni caso, infondata laddove manca il presupposto oggettivo per l'accesso al ovvero, la sentenza di condanna CP_3 definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dell'autore o degli autori del delitto per il quale si chiede l'accesso al beneficio di legge (cfr. art 4 co 1 L. 512/99 secondo cui “ Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello CP_3 stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso (…)). Come pacificamente ammesso dalla stessa ricorrente, e provato documetalmente (v. sent. n. 73/22 Corte di Assise di Appello di Napoli in atti), infatti, gli imputati dell'omicidio del marito della Pt_1 sono stati assolti per non aver commesso il fatto, senza, dunque che sia intervenuta alcuna statuizione di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti di quest'ultimi, ne consegue che, tenuto conto della carenza di titolarità passiva del Fondo e della mancata individuazione degli autori dell'illecito, non sussistono le condizioni per l'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 512/99.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi ridotti del 30%, in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, di cui al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, alla luce dello scaglione indeterminabile a bassa complessità, tenuto conto, altresì, del fatto che l'amministrazione resistente ha depositato la sola comparsa di costituzione e risposta, vanno riconosciute le sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in €. 2.033,50 per
- 4 - compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Napoli, il 22/09/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e novellato dal D.lgs. 164/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente SENTENZA ex art 281 sexies comma 1 ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27029/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: indennizzo ex legge 512/99, vertente TRA
(C.F. ) in proprio, Parte_1 C.F._1 quale erede di e quale genitore esercente la potestà Persona_1 genitoriale dei minori e , elett.te dom.ta Persona_2 Persona_3 in Napoli al C.so Secondigliano n°230/C presso l'Avvocato Gennaro Lallo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE E
[...]
, in Controparte_1 persona del
[...]
pro tempore in Controparte_2 carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ex art 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto ritualmente notificati, la ricorrente in epigrafe evocava in giudizio l'emarginato al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1
Accertata e dichiarata la responsabilità di soggetti ignoti e lo status di vittima innocente della camorra del compianto ferrante ordinare al Fondo Per_1 di rotazione previsto ex legge 512/99 la presente pronuncia, con condanna al pagamento delle somme che l'On. Tribunale dovesse ritenere eque e conforme a giustizia. 2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario;
3) Emettere ogni altro provvedimento del caso;
4) Munire l'emittenda sentenza della clausola di provvisoria esecutorietà”.
A fondamento della spiegata pretesa, la ricorrente deduceva di essere la moglie di , deceduto in Arzano di Napoli, il 26.02.2014, a Persona_1 seguito di un agguato di stampo camorristico, nonché madre di Per_2
e ; che, tuttavia, nell'incardinato processo penale,
[...] Persona_3 in grado di appello, gli imputati del richiamato omicidio, venivano tutti assolti (v. sentenza della Corte di Appello di Napoli n°73/2022) per non aver commesso il fatto;
che la citata sentenza d'appello passava in cosa giudicata, restando, dunque, ignoti gli autori del delitto;
che, in ogni caso, ella formulava richiesta di accesso al Fondo di cui alla normativa legge 512/99 all'ufficio della Prefettura di Napoli;
che tale richiesta risultava inevasa.
In diritto, la ricorrente, assumendo la fondatezza della sua pretesa, ne chiedeva il pieno accoglimento.
Si costituiva l'amministrazione resistente che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, ed eccependo, in ogni caso, la carenza di titolarità passiva del fondo, chiedeva il rigetto della domanda.
Ritenuta la controversia documentale, il Giudice la rinviava ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del 17/02/2025 per la discussione del ricorso e di qui per impedimento, all'udienza del 22/09/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è infondata e per tale ragione non può essere accolta.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda e l'esistenza dei presupposti per l'erogabilità delle somme occorre richiamare la normativa istitutiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. La legge n. 512 del 22.12.1999 all'art. 4 al comma 1 prevede che “Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare
- 2 - l'attività delle associazioni di tipo mafioso.”; l'art. 4 al comma 3 prevede che
“Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del non sussiste CP_3 quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”; e l'art. 4 al comma 4 prevede “Il diritto di accesso al non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione CP_3 della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.” Il diritto di accesso al fondo è subordinato, quindi, all'esistenza di un presupposto oggettivo consistente nella emissione di una sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico di imputati di reati di stampo mafioso e all'inesistenza di due presupposti soggettivi in capo al richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non deve essere sottoposto ad un procedimento penale per uno dei reati elencati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, né deve essere stato condannato in via definitiva per uno di tali reati ed inoltre, non deve essere sottoposto a ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 né deve essere destinatario di applicazione in via definitiva di una tale misura.
Tanto chiarito, e venendo alla preliminare eccezione di carenza di titolarità passiva del osserva il Tribunale che l'art. 5 comma 3 L. 512 del 1999 CP_3 impone sì all'attore nel giudizio civile contro gli autori del delitto di notificare al l'atto di citazione, ma ciò è giustificato da sole ragioni di economia CP_3 processuale: pur in assenza di una domanda di condanna all'erogazione dei benefici a carico dello Stato, il Legislatore vuole, infatti, che l'accertamento della responsabilità risarcitoria del condannato - fatto costitutivo della obbligazione pubblica - avvenga in contraddittorio con la P.A. preposta a siffatta erogazione, onde estendere nei confronti di quest'ultima - e con efficacia di giudicato - l'esito del relativo giudizio, al fine di evitare che l'elemento della responsabilità civilistica del reo possa essere oggetto di differente apprezzamento in un eventuale, successivo giudizio in cui sia azionato il diritto soggettivo all'accesso al fondo di cui alla L. n. 512 del 1999 (Cass. Civ. 7189 del 2023). In altri termini, la notifica al – pur avendo CP_3 funzione di vocatio in ius, trattandosi di litisconsorzio necessario di natura processuale - ha il solo scopo di informare l'Amministrazione in ordine al
- 3 - promovimento del giudizio risarcitorio nei confronti del responsabile del delitto e di estendere il giudicato sulla responsabilità del reo anche a quest'ultima.
Sulla scorta di tali considerazioni, non può che ritenersi la proposta eccezione di carenza di titolarità passiva del Fondo fondata e meritevole di accoglimento.
Nel merito, la domanda appare, in ogni caso, infondata laddove manca il presupposto oggettivo per l'accesso al ovvero, la sentenza di condanna CP_3 definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dell'autore o degli autori del delitto per il quale si chiede l'accesso al beneficio di legge (cfr. art 4 co 1 L. 512/99 secondo cui “ Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello CP_3 stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso (…)). Come pacificamente ammesso dalla stessa ricorrente, e provato documetalmente (v. sent. n. 73/22 Corte di Assise di Appello di Napoli in atti), infatti, gli imputati dell'omicidio del marito della Pt_1 sono stati assolti per non aver commesso il fatto, senza, dunque che sia intervenuta alcuna statuizione di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti di quest'ultimi, ne consegue che, tenuto conto della carenza di titolarità passiva del Fondo e della mancata individuazione degli autori dell'illecito, non sussistono le condizioni per l'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 512/99.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi ridotti del 30%, in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, di cui al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, alla luce dello scaglione indeterminabile a bassa complessità, tenuto conto, altresì, del fatto che l'amministrazione resistente ha depositato la sola comparsa di costituzione e risposta, vanno riconosciute le sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in €. 2.033,50 per
- 4 - compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Napoli, il 22/09/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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