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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5893 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12781/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Catania via Aosta n. 6, presso lo studio dell'avvocato
GRILLO SEBASTIANO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 21/11/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e chiedevano a questo Tribunale di modificare le condizioni omologate con Parte_2
decreto di omologa n. 1129/07 pronunciato dal Tribunale di Catania in data 09/11/2007 e
1 depositato in cancelleria il 15/12/2007, che ha pronunciato la separazione tra le odierne parti in giudizio.
I ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio il 20/09/1973, trascritto all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Catania, atti di matrimonio, Anno 1973, Atto n. 2484, Parte II, Serie A,
unione dalla quale erano nati i figli TI (il 07/07/1974), (il 18/05/1978) e Per_1 Per_2
(il 18/01/1984).
In particolare, i ricorrenti chiedevano modificarsi, tra le altre, la statuizione relativa al contributo di mantenimento, di importo mensile pari ad € 600,00, che si era impegnato a versare Parte_1
in favore della moglie , e la statuizione relativa al contributo di mantenimento, Parte_2 di importo mensile pari ad € 300,00, che si era impegnato a versare a titolo di Parte_1
concorso indiretto per il mantenimento della figlia in ragione del sopra menzionato Per_2
decreto di omologa della separazione, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso e delle mutate esigenze economiche degli stessi.
Le parti chiedevano, dunque, di modificare le condizioni della separazione come segue:
“a) l'immobile sito in Catania, Via C. Bonaventura , 15, Scala A, piano 3, è già stato alienato a terzi e, pertanto, le parti hanno provveduto ad estinguere il mutuo residuo e a regolare i reciproci
rapporti;
b) la sig.ra è proprietaria dell'immobile in cui risiede, mentre il sig. Parte_2 [...]
non è proprietario di alcun bene immobile e pertanto lo stesso conduce in locazione Pt_1
l'immobile in cui risiede;
c) entrambi gli istanti hanno oramai raggiunto un'età per cui godono e/o possono comunque godere della pensione di anzianità prevista dalla normativa vigente e pertanto si dichiarano
autosufficienti economicamente;
;
d) tenuto conto di quanto sopra e delle mutate condizioni economiche e sanitarie del sig.
[...]
oggi pensionato ed affetto da diverse patologie, questi chiede di non corrispondere più Pt_1
alcuna somma in favore della sig.ra che dal canto suo dichiara di accettare, Parte_2 rinunciando quindi all'assegno di mantenimento, potendo la stessa accedere alla pensione sociale di anzianità e quindi godere di un reddito proprio;
d) le parti, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.”.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
2 Le parti, personalmente presenti, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, ed il difensore ha chiesto la decisione, sicché il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio.
Successivamente, è stato richiesto al legale di integrare la produzione documentale depositando nel fascicolo telematico l'estratto dell'atto di matrimonio. Il deposito è avvenuto in data 13/09/2024.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento, non essendo l'accordo tra le parti contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Atteso che la domanda è stata proposta congiuntamente, nulla si dispone sulle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12781/2023 R.G.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva.
NULLA sulle spese.
Così deciso a Catania il giorno 8/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lidia Greco Dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12781/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Catania via Aosta n. 6, presso lo studio dell'avvocato
GRILLO SEBASTIANO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 21/11/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e chiedevano a questo Tribunale di modificare le condizioni omologate con Parte_2
decreto di omologa n. 1129/07 pronunciato dal Tribunale di Catania in data 09/11/2007 e
1 depositato in cancelleria il 15/12/2007, che ha pronunciato la separazione tra le odierne parti in giudizio.
I ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio il 20/09/1973, trascritto all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Catania, atti di matrimonio, Anno 1973, Atto n. 2484, Parte II, Serie A,
unione dalla quale erano nati i figli TI (il 07/07/1974), (il 18/05/1978) e Per_1 Per_2
(il 18/01/1984).
In particolare, i ricorrenti chiedevano modificarsi, tra le altre, la statuizione relativa al contributo di mantenimento, di importo mensile pari ad € 600,00, che si era impegnato a versare Parte_1
in favore della moglie , e la statuizione relativa al contributo di mantenimento, Parte_2 di importo mensile pari ad € 300,00, che si era impegnato a versare a titolo di Parte_1
concorso indiretto per il mantenimento della figlia in ragione del sopra menzionato Per_2
decreto di omologa della separazione, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso e delle mutate esigenze economiche degli stessi.
Le parti chiedevano, dunque, di modificare le condizioni della separazione come segue:
“a) l'immobile sito in Catania, Via C. Bonaventura , 15, Scala A, piano 3, è già stato alienato a terzi e, pertanto, le parti hanno provveduto ad estinguere il mutuo residuo e a regolare i reciproci
rapporti;
b) la sig.ra è proprietaria dell'immobile in cui risiede, mentre il sig. Parte_2 [...]
non è proprietario di alcun bene immobile e pertanto lo stesso conduce in locazione Pt_1
l'immobile in cui risiede;
c) entrambi gli istanti hanno oramai raggiunto un'età per cui godono e/o possono comunque godere della pensione di anzianità prevista dalla normativa vigente e pertanto si dichiarano
autosufficienti economicamente;
;
d) tenuto conto di quanto sopra e delle mutate condizioni economiche e sanitarie del sig.
[...]
oggi pensionato ed affetto da diverse patologie, questi chiede di non corrispondere più Pt_1
alcuna somma in favore della sig.ra che dal canto suo dichiara di accettare, Parte_2 rinunciando quindi all'assegno di mantenimento, potendo la stessa accedere alla pensione sociale di anzianità e quindi godere di un reddito proprio;
d) le parti, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.”.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
2 Le parti, personalmente presenti, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, ed il difensore ha chiesto la decisione, sicché il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio.
Successivamente, è stato richiesto al legale di integrare la produzione documentale depositando nel fascicolo telematico l'estratto dell'atto di matrimonio. Il deposito è avvenuto in data 13/09/2024.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento, non essendo l'accordo tra le parti contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Atteso che la domanda è stata proposta congiuntamente, nulla si dispone sulle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12781/2023 R.G.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva.
NULLA sulle spese.
Così deciso a Catania il giorno 8/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lidia Greco Dott. Massimo Escher
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