TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 3020/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, al vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe PELLE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Locri, via G. Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall' avv.to Rita PISANU, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. Per_1
37875/7313, pec: t;
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex l. n. 118/1971 e l. n. 68/1999, nonché dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3 l. n. 104/1992.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 08.09.2023,
ha chiesto l'accertamento del proprio stato di invalidità ai fini del Parte_1
Pag. 1 a 7 riconoscimento del diritto al collocamento mirato ex l. n. 68/1999, della percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118/1971, nonché dello stato di handicap di cui all'art. 3 della l. n. 104/1992, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. , in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'azione nonché l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che il ricorrente ha una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 54% e che non è soggetto portatore di handicap.
Il ricorso non merita accoglimento.
In tal senso, va dapprima dichiarata inammissibile la domanda formulata nel presente giudizio e volta al riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti la percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118/1971. Tale decisione è determinata dall'avvenuta rinuncia a causa del superamento dei relativi limiti reddituali, così come esposto dalla parte ricorrente nel precedente giudizio per ATP con le note del 16 settembre 2022, di talchè, stante il venir meno dell'interesse ad agire, la domanda non supera il vaglio di ammissibilità.
Quanto agli ulteriori motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso, essi si condensano in una critica globale delle conclusioni mediche rese dal CTU nel proprio elaborato, in particolare per quanto riguarda la patologia osteoarticolare e quella diabetica, di cui si è denunciata una valutazione restrittiva e un'errata rubricazione.
Le censure sono infondate.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto
Pag. 2 a 7 compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. si evince Persona_2
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che il ricorrente è affetto da: “1) cardiopatia ipertensiva nyha 1^-2^ (cod. rif tab 6441-2 -35%). 2) diabete nid e non complicato (crt an 7102 11%) 3) sindrome algico disfunzionale del rachide cervicale da cervicartrosi (cod rif tab an 7008-12%). 4) sindrome ansioso depressivo reattiva (cod rif tab an 2204-10%)” e ha concluso che “dalla data di presentazione della domanda amministrativa la capacità lavorativa del periziando deve ritenersi ridotta in misura pari al 54%; Trattasi di non portatore di handicap ai sensi della legge 104\92”.
Tali conclusioni sono state oggetto di osservazioni ai sensi dell'art. 195 c.p.c. In particolare, la parte ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione di alcune patologie quali la bronchite asmatiforme, la patologia a carico del rachide lombare e lombo-sacrale e l'osteoartrosi a carico delle spalle e delle ginocchia. Orbene, il CTU ha puntualmente risposto alle contestazioni sollevate dal ricorrente precisando che “effettivamente, in diagnosi non vengono trascritte le infermità con quantizzazione inferiore al 10% (non cumulabili) quali la patologia di spalla e ginocchio, ed è corretto che queste vengano evidenziate” , al contempo che “per quanto concerne la diagnosi di bronchite asmatiforme, trattasi di forma acuta e non cronica”, nonché che si “conferma la quantizzazione analogica per la patologia
Pag. 3 a 7 diabetica”, ed logicamente concluso che “in diagnosi medico legale va aggiunta la patologia sindrome algodisfunzionale spalla dx da tendinopatia (4%) e la gonalgia dx da distrazione del LCA(4%). Visto quanto su esposto, si conferma che tali patologie, presenti al momento della domanda amministrativa, raggiungevano una percentuale di invalidità pari al 54%, Tali patologie non determinano svantaggio sociale, pertanto trattasi di periziando non portatore di handicap”.
Rispetto alle conclusioni peritali, dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Parte ricorrente, nell'istaurazione del presente giudizio, non ha prodotto nuova documentazione sanitaria avente un contenuto modificativo di quanto già esaminato nella fase di A.T.P., né ha allegato un aggravamento dello stato medico.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va infatti ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile ricordare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove siano del tutto carenti, come nel caso in esame, questioni oggetto di specifica critica.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
Pag. 4 a 7 2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 – 01), secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pag. 5 a 7 In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, si riconosce in capo a una riduzione della capacità Parte_1
lavorativa nella misura del 54% utile ai fini del collocamento mirato ex l. n. 68/1999, il cui art. 1 riconosce il diritto “alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità”.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l.n. 118/1971;
2.- accerta e dichiara che versa in condizioni sanitarie Parte_1
determinanti, ai sensi della l. n. 68/1999, la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 54%;
3.- rigetta nel resto il ricorso;
4.- nulla per le spese;
5.- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1
separato decreto.
Pag. 6 a 7 Locri, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 7 a 7