Art. 5.
Il credito derivante dai finanziamenti deve essere garantito da ipoteca sulla nave ammessa ai benefici della presente legge a favore dell'istituto finanziatore, nonche' da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa. Il credito potra' essere assistito eventualmente da altre idonee garanzie ritenute necessarie.
Al privilegio si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1949, n. 75 .
Alla pubblicita' dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione , senza alcuna spesa.
Le convenzioni stipulate tra il Ministero del tesoro e gli istituti di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio per la concessione delle anticipazioni previste dall'art. 2, sono esenti da tasse di bollo e soggette alla imposta fissa di registro.
Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti sono ridotti alla meta'.
Il credito derivante dai finanziamenti deve essere garantito da ipoteca sulla nave ammessa ai benefici della presente legge a favore dell'istituto finanziatore, nonche' da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa. Il credito potra' essere assistito eventualmente da altre idonee garanzie ritenute necessarie.
Al privilegio si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1949, n. 75 .
Alla pubblicita' dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione , senza alcuna spesa.
Le convenzioni stipulate tra il Ministero del tesoro e gli istituti di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio per la concessione delle anticipazioni previste dall'art. 2, sono esenti da tasse di bollo e soggette alla imposta fissa di registro.
Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti sono ridotti alla meta'.