Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/1975, n. 1206
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Sentenza 4 aprile 1975

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Nel caso in cui il reato e stato dichiarato estinto per amnistia, le spese sostenute dalla persona offesa per la Costituzione e la rappresentanza come parte civile sono ripetibili in Sede civile a titolo di danno e la loro liquidazione non puo che essere fatta dal giudice investito della domanda di risarcimento.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/1975, n. 1206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1206
    Data del deposito : 4 aprile 1975

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