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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa TO Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16881/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.10 sono presenti l'avv. Giovanni Maggio in sostituzione dell'avv.
GU TO LT per parte ricorrente nonché l'avv. Michele Abbate in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Lopresti
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa TO Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16881 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GU TO LT Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Maggiorazione sociale – Indebito assegno sociale
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
Nulla sulle spese ex art 152 disp. att. cpc
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 20.11.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la nota del 30.09.2024 con la quale l' comunicava ““……la sua CP_1
pensione numero 044-550207871378 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021...… Il ricalcolo comprende la: – rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) ….. Pertanto, da gennaio 2022 a luglio 2024 sulla prestazione n. 044-
550207871378 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto CP_1
dovuto per un importo lordo complessivo di euro 5.325,27”.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Secondo un orientamento tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) il c.d. indebito assistenziale non rientra nella disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033c.c. ed è inapplicabile la disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge
412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, affermando, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte .
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Proprio il tema del dolo è stato oggetto di una ulteriore riflessione da parte della S.C. (Cass.
n. 31372/2019 e Cass. 16088/2020) la quale ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (nel caso de quo, tuttavia, parte ricorrente non ha documentato di avere inviato le previste comunicazioni reddituali).
Rispetto a tale ultima situazione la Corte ha esaminato la stratificazione normativa in argomento ed osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1
alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ,il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1
del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i CP_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale CP_1
già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Dalla disamina che precede scaturisce pertanto un principio di ordine generale secondo il quale allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Chi agisce in giudizio per l'accertamento negativo del diritto dell' di ripetere quanto CP_1
indebitamente erogato ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, a prescindere dall'eventuale genericità della richiesta di restituzione avanzata dall'ente previdenziale (sempreché tale genericità non comporti l'assoluta indeterminatezza della pretesa restitutoria).
Orbene, nel caso de quo, parte ricorrente non ha assolto a tale onere con la conseguenza che l' che “anticipa” detta prestazione, dopo avere effettuato la verifica dei requisiti CP_2
reddituali può ripetere la prestazione erogata.
Alla luce di ciò, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025
Il GIUDICE ONORARIO
TO Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa TO Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16881/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.10 sono presenti l'avv. Giovanni Maggio in sostituzione dell'avv.
GU TO LT per parte ricorrente nonché l'avv. Michele Abbate in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Lopresti
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa TO Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16881 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GU TO LT Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Maggiorazione sociale – Indebito assegno sociale
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
Nulla sulle spese ex art 152 disp. att. cpc
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 20.11.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la nota del 30.09.2024 con la quale l' comunicava ““……la sua CP_1
pensione numero 044-550207871378 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021...… Il ricalcolo comprende la: – rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) ….. Pertanto, da gennaio 2022 a luglio 2024 sulla prestazione n. 044-
550207871378 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto CP_1
dovuto per un importo lordo complessivo di euro 5.325,27”.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Secondo un orientamento tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) il c.d. indebito assistenziale non rientra nella disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033c.c. ed è inapplicabile la disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge
412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, affermando, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte .
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Proprio il tema del dolo è stato oggetto di una ulteriore riflessione da parte della S.C. (Cass.
n. 31372/2019 e Cass. 16088/2020) la quale ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (nel caso de quo, tuttavia, parte ricorrente non ha documentato di avere inviato le previste comunicazioni reddituali).
Rispetto a tale ultima situazione la Corte ha esaminato la stratificazione normativa in argomento ed osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1
alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ,il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1
del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i CP_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale CP_1
già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Dalla disamina che precede scaturisce pertanto un principio di ordine generale secondo il quale allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Chi agisce in giudizio per l'accertamento negativo del diritto dell' di ripetere quanto CP_1
indebitamente erogato ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, a prescindere dall'eventuale genericità della richiesta di restituzione avanzata dall'ente previdenziale (sempreché tale genericità non comporti l'assoluta indeterminatezza della pretesa restitutoria).
Orbene, nel caso de quo, parte ricorrente non ha assolto a tale onere con la conseguenza che l' che “anticipa” detta prestazione, dopo avere effettuato la verifica dei requisiti CP_2
reddituali può ripetere la prestazione erogata.
Alla luce di ciò, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025
Il GIUDICE ONORARIO
TO Di Maio