Art. 20.
Il primo comma dell'art. 32 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, n. 2, dell'art. 30 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica;
d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi".
Il secondo e l'ultimo comma sono soppressi.
Il primo comma dell'art. 32 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, n. 2, dell'art. 30 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica;
d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi".
Il secondo e l'ultimo comma sono soppressi.