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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente PARENTINI MIRKO, Relatore SCANU ANGELO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI0000005530002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1118/2025 depositato il 11/12/2025
Ricorrente_1La s.r.l. ha chiesto l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022/001/DI/000000553/0/002 - con cui la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, intimava il pagamento di € 5950,00, richiamando un Decreto Ingiuntivo del Tribunale n. 553/2022 sostenendo che, contrariamente a quanto esposto nell'avviso impugnato, l'imposta non fosse dovuta in misura proporzionale ma fissa. L'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni chiede la reiezione del ricorso deducendo che, stante l'autonomia del rapporto tra cessionario e debitore ceduto, deva trovare applicazione l'aliquota in misura proporzionale. Il collegio, pur nella consapevolezza dei persistenti contrasti sul punto anche nella giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna, non attiene al credito tra la cedente ed il ceduto, sottoposto ad IVA, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debitore ceduto e la società cessionaria, con la conclusione che tale prestazione, che non è soggetta, neppure teoricamente (perché di fatto esentata), all'imposta sul valore aggiunto va sottoposta ad imposta di registro, con aliquota proporzionale. Pertanto, nel caso in cui la cessionario di un credito abbia ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ceduto, come nella fattispecie che qui ci occupa, e l'Ufficio pretenda il pagamento del registro in relazione a tale decreto ingiuntivo, non è configurabile alcuna violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, fissato dagli artt. 40 e 8, lett. b - nota Il della tariffa parte prima del T.U. n. 131/1986 la cui applicazione, in base alla giurisprudenza di legittimità, va limitata al caso in cui venga in considerazione il medesimo rapporto contrattuale. A corroborare tale prospettazione è la Corte di cassazione, a Sezioni unite, con la nota sentenza n. 18520 del 2019, sia pure resa in una fattispecie diversa, ma affine, in quanto il negozio collegato era dato da una fideiussione, anziché da una cessione del credito. Con tale decisione la Suprema Corte è giunta a convalidare la tesi dell'Ufficio anche in relazione al disposto dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/86, in virtù del quale l'imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, e non è possibile configurare alcuna operazione complessiva e inscindibile. In conclusione, va pienamente confermato l'atto impugnato. L'opinabilità della controversia, l'ondivago orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità sopra evidenziato, la diversa soccombenza fra i gradi giudizio e motivi di equità, impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate. Genova 9.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente PARENTINI MIRKO, Relatore SCANU ANGELO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI0000005530002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1118/2025 depositato il 11/12/2025
Ricorrente_1La s.r.l. ha chiesto l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022/001/DI/000000553/0/002 - con cui la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, intimava il pagamento di € 5950,00, richiamando un Decreto Ingiuntivo del Tribunale n. 553/2022 sostenendo che, contrariamente a quanto esposto nell'avviso impugnato, l'imposta non fosse dovuta in misura proporzionale ma fissa. L'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni chiede la reiezione del ricorso deducendo che, stante l'autonomia del rapporto tra cessionario e debitore ceduto, deva trovare applicazione l'aliquota in misura proporzionale. Il collegio, pur nella consapevolezza dei persistenti contrasti sul punto anche nella giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna, non attiene al credito tra la cedente ed il ceduto, sottoposto ad IVA, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debitore ceduto e la società cessionaria, con la conclusione che tale prestazione, che non è soggetta, neppure teoricamente (perché di fatto esentata), all'imposta sul valore aggiunto va sottoposta ad imposta di registro, con aliquota proporzionale. Pertanto, nel caso in cui la cessionario di un credito abbia ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ceduto, come nella fattispecie che qui ci occupa, e l'Ufficio pretenda il pagamento del registro in relazione a tale decreto ingiuntivo, non è configurabile alcuna violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, fissato dagli artt. 40 e 8, lett. b - nota Il della tariffa parte prima del T.U. n. 131/1986 la cui applicazione, in base alla giurisprudenza di legittimità, va limitata al caso in cui venga in considerazione il medesimo rapporto contrattuale. A corroborare tale prospettazione è la Corte di cassazione, a Sezioni unite, con la nota sentenza n. 18520 del 2019, sia pure resa in una fattispecie diversa, ma affine, in quanto il negozio collegato era dato da una fideiussione, anziché da una cessione del credito. Con tale decisione la Suprema Corte è giunta a convalidare la tesi dell'Ufficio anche in relazione al disposto dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/86, in virtù del quale l'imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, e non è possibile configurare alcuna operazione complessiva e inscindibile. In conclusione, va pienamente confermato l'atto impugnato. L'opinabilità della controversia, l'ondivago orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità sopra evidenziato, la diversa soccombenza fra i gradi giudizio e motivi di equità, impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate. Genova 9.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)