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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 23.5.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 6839/2024 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Gianfilippo Spigno
Domicilio eletto: Genova via D'Annunzio 2/42 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Silvio Bertieri
Domicilio eletto: Genova via Redipuglia 16/6
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti: la ricorrente: come all'udienza del 20.5.2025 il resistente: come all'udienza del 20.5.2025
Il Pubblico Ministero: come da intervento del 27.9.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le Parte_1 seguenti circostanze:
- Di convivere col marito nell'appartamento sito in Genova via Contubernio G.B. D'Albertis n. 19/15 in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
- Che dall'unione, in data 12.8.2008, è nata la figlia , che attualmente Per_1 frequenta con profitto il terzo anno del Liceo Scientifico
- Che da anni la situazione si è da anni deteriorata ( la ricorrente indica quali cause la sostanziale assenza del marito rispetto alle vicende familiari e l'invadenza dei genitori dell'uomo ), e, a partire dal maggio 2024, sono in corso trattative tra le parti e i rispettivi legali per addivenire alla separazione
- Che, soprattutto nell'ultimo periodo, il marito si sarebbe reso protagonista di intemperanze verbali, anche alla presenza della figlia Per_1
- Di essere occupata presso un CAAF con contratto a tempo determinato con scadenza agosto 2024 e di non disporre di altre entrate oltre al reddito, pari ad euro
1200, 00 mensili, derivante dal rapporto di lavoro.
- Che il marito lavorerebbe come lavoratore dipendente presso una struttura pubblica Su tali premesse chiedeva, oltre alla pronuncia sullo stato:
- L'affidamento condiviso della figlia con prevalente collocazione presso la madre
- L'assegnazione della casa familiare
- La regolamentazione delle frequentazioni tra la figlia ed il padre secondo il calendario dettagliato nel ricorso introduttivo
- L'imposizione a carico del marito dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di euro 400, 00 oltre al 50% delle spese straordinarie
- L'imposizione a carico del marito dell'obbligo di contribuire al proprio mantenimento mediante versamento dell'importo mensile di euro 200, 00 La richiesta veniva proposta anche ai sensi dell'art. 473 bis. 15 cpc
2 Fissata udienza per discutere sulla richiesta cautelare, il marito si costituiva, ai limitati fini, mediante comparsa con la quale, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava di essere rimasto estraneo alla vita della famiglia e alle vicende della figlia rivendicando invece di avere svolto attivamente sia il ruolo di marito che quello di padre
- Negava di essersi reso protagonista di intemperanze verbali in danno della moglie, riconducendo gli episodi segnalati dalla ricorrente a normali litigi che, peraltro, sarebbero stati originati dai comportamenti della donna.
- Allegava di avere chiuso lo scorso mese di giugno lo studio professionale di avvocato e di lavorare alle dipendenze di con contratto a tempo Controparte_2 determinato avente scadenza al 5.5.2025 percependo un compenso mensile medio netto di circa euro 1500, 00
- Allegava che la moglie sarebbe titolare di conto corrente e titolare di investimenti presso Azimut
- Allegava di non essere in grado, quanto meno nel breve periodo, di potersi permettere di locare un immobile, indicando quale soluzione per l'immediato il trasferimento presso l'abitazione dei propri genitori
- Contestava, in ogni caso, la sussistenza delle esigenze cautelari negando situazioni di tensione con la moglie con la quale, nell'ultimo periodo, pur vivendo entrambi sotto lo stesso tetto, sarebbe di fatto cessato ogni contatto.
Ai fini cautelari chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in subordine, la concessione di un congruo termine per consentirgli di reperire un alloggio alternativo.
All'udienza di comparizione delle parti per la fase cautelare le parti confermavano sostanzialmente le allegazioni di cui ai rispettivi atti introduttivi;
la Corte precisava, però, che, dopo la scadenza nell'agosto scorso del contratto di lavoro a tempo determinato, era rimasta disoccupata e priva di redditi.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 cpc si procedeva, inoltre all'ascolto della figlia minore della coppia, in età adolescenziale ormai avanzata, che, oltre a descrivere per sommi capi lo svolgimento della vita familiare, rappresentava le proprie preferenze in punto di collocamento e di frequentazioni col genitore non collocatario.
In via cautelare veniva disposto quanto segue:
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati
AFFIDA la minore ( nata a [...] il [...] ) in forma condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori disponendo che la stessa sia collocata in modo prevalente presso l'abitazione della madre.
ASSEGNA a la casa familiare sita a Genova via Contubernio G.B. D'Albertis n. 19/15 Parte_1 censito al catasto fabbricati del Comune di Genova al fg. 51 mapp. 12 part. 15
3 ORDINA ad di rilasciare la casa familiare come sopra individuata entro Controparte_1 giorni quindici dalla data di comunicazione della presente ordinanza.
DISPONE che il padre possa vedere liberamente la figlia, compatibilmente con le esigenze di studio e di svago della ragazza, e tenerla con sé a settimane alterne dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica e, durante la settimana in cui la ragazza trascorrerà il week end con la madre, il mercoledì ( o altro giorno di volta in volta concordato tra le parti e la ragazza ) dalle ore 18.00 fino all'ingresso a scuola del giorno successivo.
DISPONE che in occasione delle vacanze natalizie la minore trascorra, secondo il criterio dell'alternanza annuale, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre a 6 gennaio con l'altro genitore. Il primo anno la scelta sarà concordata con la minore la cui volontà prevarrà in caso di disaccordo.
DISPONE che la minore trascorra secondo il criterio dell'alternanza annuale le giornate di Pasqua nonché tutte le altre festività ed il giorno del proprio compleanno;
la minore trascorrerà con i genitori la giornata del loro compleanno.
DISPONE che in occasione delle vacanze estive la minore trascorra col padre e/o nonni paterni il mese di luglio e che nei mesi di giugno, agosto e settembre fino all'inizio della scuola possa trascorrere con entrambi i genitori periodi anche non consecutivi di dieci giorni. A tal fine i genitori si comunicheranno le proprie preferenze entro il 30 maggio di ciascun anno. In caso di disaccordo prevarranno le esigenze della madre dato che il padre avrà comunque la possibilità di tenere con sé la figlia per l'intero mese di luglio.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento, la somma mensile di euro 200, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma deve essere corrisposta entro il giorno quindici di ogni mese a partire dal mese di novembre 2024.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di euro 350, 00 da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma deve essere corrisposta entro il giorno quindici di ogni mese a partire dal mese di novembre 2024.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia siano suddivise tra i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno secondo lo schema approvato con verbale della sezione IV del Tribunale di Genova del 15.9.2016.
Con le memorie ex art. 473 bis. 17 cpc le parti confermavano nella sostanza le originarie conclusioni
Con ordinanza emessa in data 23.12.2024 il giudice delegato rigettava tutte le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione della causa al 20.5.2025
Prima della data di udienza il difensore del resistente depositava documentazione da cui risultava la cessazione del rapporto di lavoro dell e la sua richiesta di liquidazione del CP_1 contributo CP_3
4 All'udienza del 20.5.2025 la Corte, su richiesta del difensore di controparte, dichiarava di avere in essere un contratto di lavoro a tempo determinato con con riferimento al periodo 7 aprile – CP_4
31 luglio 2025 da cui percepiva l'importo di euro 1100, 00 circa mensili.
Le parti concludevano quindi come da rispettivi atti e la causa veniva rimessa in decisione
Ciò premesso,
O S S E R V A
Deve essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai da vari mesi a fronte di una crisi coniugale conclamata, ciò che è reso evidente dalla conflittualità manifestata in causa e dalle stesse dichiarazioni rese dalla figlia, , in Per_1 occasione dell'ascolto, che ha riferito come i genitori già da tempo vivessero da separati in casa, senza praticamente neppure parlarsi;
la prosecuzione delle convivenza non è dunque più tollerabile per le parti e per la figlia della coppia.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Quanto all'affidamento è sostanzialmente fuori discussione che lo stesso debba essere in forma condivisa: come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c. la forma condivisa è quella che il giudice deve prendere in considerazione in via prioritaria, in quanto ritenuta dal legislatore come quella maggiormente rispondente all'interesse della prole minore di età; salva la possibilità di ricorrere a forme di affidamento diverse quando concrete esigenze rendano eccezionalmente la forma condivisa non idonea alla cura dell'interesse del minore. Nel caso specifico nessuna tra le parti ha responsabilmente richiesto l'affido esclusivo od allegato circostanze di fatto tali da poterlo giustificare. La stessa minore, del resto, pur chiedendo di essere collocata in via prevalente presso la madre, ha dichiarato di coltivare un buon rapporto col padre, al quale è parsa sinceramente affezionata.
Quanto alla collocazione e al regime di frequentazioni questo giudice non può che decidere in conformità alle preferenze espresse dalla minore in sede di ascolto all'udienza del 17.10.2024: la ragazza è ormai in avanzata età adolescenziale ed in grado di valutare il proprio interesse con sufficiente maturità; tanto più che le preferenze espresse, pur con comprensibile imbarazzo, sono state adeguatamente motivate in termini di maggiore empatia del rapporto intrattenuto con la madre ( è del resto del tutto normale che una adolescente coltivi un rapporto di maggiore confidenza con la madre piuttosto che col padre ). Il fatto che la minore abbia riferito di intrattenere buoni rapporti anche col padre, senza enfatizzazioni negative nei confronti della figura paterna, consente di ragionevolmente escludere forme di condizionamento esterno. Le frequentazioni di lunga durata devono in ogni caso essere di volta in volta specificamente accettate dalla minore che, in considerazione della età ormai praticamente adulta, non può essere costretta a lunghi periodi di convivenza laddove di volta in volta non graditi.
5 In considerazione della prevalente collocazione presso la madre la casa familiare deve essere assegnata alla Corte ritenendosi prioritario l'interesse della minore a continuare a vivere nella casa dove è nata e cresciuta ( art. 337 sexies c.c. ).
L ha già da tempo rilasciato spontaneamente la casa coniugale conformandosi a CP_1 quanto disposto dal giudice delegato con l'ordinanza cautelare emessa in data 19.10.2024
Quanto agli aspetti economici deve prendersi atto che il marito, che al momento dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti svolgeva attività di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato avente scadenza al 5.5.2025, è al momento privo di occupazione ed ha fatto domanda per percepire il contributo Naspi;
in oggi è invece la moglie, disoccupata quando furono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, ad essere occupata, sia pure con contratto a tempo determinato con scadenza al prossimo 31.7.2025.
Poichè, dunque, la Corte, rebus sic stantibus, ha una condizione reddituale migliore rispetto a quella del marito non sussistono i presupposti per liquidare a favore della donna ( che peraltro in quanto assegnataria della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi beneficia di tale indiretto contributo del marito ) l'assegno di mantenimento da costei richiesto. L'esame dei conti correnti del marito non evidenzia movimentazioni che permettano di ipotizzare entrate non dichiarate o, in ogni caso, un tenore di vita non conforme ai redditi percepiti. Le dichiarazioni dei redditi, che peraltro risalgono al periodo in cui il marito svolgeva la libera professione, non evidenziano redditi che possano fare ritenere come ingiustificata e/o strumentale la scelta di abbandonare la professione e ricercare altra occupazione. Non vi sono proprietà immobiliari da cui l potrebbe trarre CP_1 frutti ulteriori.
Quanto al contributo previsto per il mantenimento ordinario della minore, pur nella considerazione della problematica condizione economica del padre, tenuto conto delle esigenze di una ragazza ormai in età adolescenziale avanzata e del fatto che sulla madre, in quanto prevalente collocataria, graverà in via principale lo sforzo economico e materiale connesso al mantenimento della figlia ( art. 337 comma quarto nn. 3 e 5 c.c. ), si ritiene che esso non possa essere quantificato in misura inferiore ad euro 300, 00 mensili.
Poiché tale misura potrebbe non essere sufficiente a soddisfare le legittime aspettative della minore i genitori potranno, laddove lo ritengano e ne sussistano i presupposti, chiedere l'aiuto dei nonni giusta la previsione dell'art. 316 bis c.c.
Le spese straordinarie dovranno essere ripartire al 50% tra entrambi i genitori.
Spese al definitivo
La causa va quindi rimessa sul ruolo per le decisioni in ordine al divorzio.
PQM
6 Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione,
DICHIARA la separazione personale tra e , legati da Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato a Milano il 29.7.2006 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Genova al n. 541 P. II serie A anno 2006 autorizzandoli a vivere separati.
AFFIDA la minore ( nata a [...] il [...] ) in forma condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori disponendo che la stessa sia collocata in modo prevalente presso l'abitazione della madre.
ASSEGNA a la casa familiare sita a Genova via Contubernio G.B. D'Albertis n. 19/15 Parte_1 censito al catasto fabbricati del Comune di Genova al fg. 51 mapp. 12 part. 15
DISPONE che il padre possa vedere liberamente la figlia, compatibilmente con le esigenze di studio e di svago della ragazza, e tenerla con sé a settimane alterne dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica e, durante la settimana in cui la ragazza trascorrerà il week end con la madre, il mercoledì ( o altro giorno di volta in volta concordato tra le parti e la ragazza ) dalle ore 18.00 fino all'ingresso a scuola del giorno successivo.
DISPONE che in occasione delle vacanze natalizie la minore trascorra, secondo il criterio dell'alternanza annuale, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre a 6 gennaio con l'altro genitore. Il primo anno la scelta sarà concordata con la minore la cui volontà prevarrà in caso di disaccordo.
DISPONE che la minore trascorra secondo il criterio dell'alternanza annuale le giornate di Pasqua nonché tutte le altre festività ed il giorno del proprio compleanno;
la minore trascorrerà con i genitori la giornata del loro compleanno.
DISPONE che in occasione delle vacanze estive la minore trascorra col padre e/o nonni paterni il mese di luglio e che nei mesi di giugno, agosto e settembre fino all'inizio della scuola possa trascorrere con entrambi i genitori periodi anche non consecutivi di dieci giorni. A tal fine i genitori si comunicheranno le proprie preferenze entro il 30 maggio di ciascun anno. In caso di disaccordo prevarranno le esigenze della madre dato che il padre avrà comunque la possibilità di tenere con sé la figlia per l'intero mese di luglio. Le frequentazioni sono in ogni caso subordinate al gradimento della minore.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di euro 300, 00 da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat ( euro 350, 00 fino all'aprile 2025 ).
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia siano suddivise tra i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno secondo lo schema approvato con verbale della sezione IV del Tribunale di Genova del 15.9.2016.
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento da ritenersi in ogni caso dovuto fino all'aprile 2025
SPESE al definitivo
DISPONE che la presente sentenza venga annotata nei registri dello stato civile
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 23.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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