TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2233/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
),, con il patrocinio dell'Avv. Mancuso Carlo, domiciliate in Salerno alla via C.F._2
A.M. De Luca n. 6;
ATTRICI
CONTRO
(C.F. ) – in proprio e quale erede di - con il CP_1 C.F._3 Per_1 patrocinio degli Avv.ti Alfano Anna Maria e Bianca Caputo, domiciliato in Angri alla via Concilio n.
111;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Previa precisazione delle conclusioni e deposito degli atti conclusivi, all'udienza del 26.6.2025 la causa è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. proposta il 06.04.2023 da e nei confronti di , con riferimento all'atto di precetto di Parte_1 Parte_2 CP_1 rilascio di immobile ad esse notificato in data 21.03.2023.
L'intimazione a rilasciare il bene origina dalla sentenza n. 1598/2022 emessa dall'intestato
Tribunale il 10.11.2022 e pubblicata in pari data, con la quale le odierne opponenti sono state condannate a rilasciare il bene sito in Angri alla via dei Goti Trav. 5 entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
1 Le attrici hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito la declaratoria di inesistenza del diritto in capo a di agire ad esecuzione forzata nei CP_1 loro confronti per le seguenti ragioni:
1) inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle opponenti, posto che nel titolo esecutivo depositato il 10.11.2022 veniva specificato che l'immobile dovesse essere rilasciato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e che, viceversa, nel precetto notificato il 21.03.2023 ha intimato il rilascio entro il 10.05.2023 e/o comunque CP_1 entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'intimazione;
2) difetto di legittimazione passiva in capo a , atteso che quest'ultima già dal Parte_2
06.10.2018 non occupa più l'immobile in questione.
Con comparsa depositata il 05.05.2023 si è costituito , chiedendo il rigetto delle CP_1 avverse domande.
In data 07.09.2023 parte attrice ha depositato la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c., allegando alla stessa il provvedimento del 18.05.2023 con il quale la Corte di Appello di Salerno ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza posta a fondamento del precetto.
Pertanto, con provvedimento del 28.09.2023 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione proposta in questa sede e la causa è stata rinviata al 26.06.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
Nel frattempo, in data 08.03.2024 il convenuto ha depositato la sentenza n. CP_1
104/2024, con la quale la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l'impugnazione proposta da Pt_1
e avverso la decisione n. 1598/2022.
[...] Parte_2
Tanto premesso, l'opposizione è palesemente infondata.
Invero, con l'atto di precetto opposto alle odierne opponenti è stato intimato di rilasciare l'immobile oggetto di causa “entro e non oltre il 10.05.2023 così come indicato in sentenza e comunque non oltre dieci giorni dalla ricezione del presente atto ove successiva”.
Ne deriva l'assenza di qualsivoglia invalidità, posto che il titolo esecutivo condannava Pt_1
e a rilasciare l'immobile entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (nel
[...] Parte_2 caso di specie avvenuta il 10.11.2022) e che nel precetto il creditore precettante ha soltanto aggiunto – correttamente - il riferimento a lasciare il bene entro dieci giorni dalla ricezione del precetto, qualora quest'ultimo fosse pervenuto alle debitrici in una data successiva al 10.05.2023.
Il contenuto del precetto è chiaro e non lascia adito a dubbio alcuno, sicché la doglianza delle attrici è priva di pregio giuridico.
Il secondo motivo è invece inammissibile in questa sede.
2 Difatti, lo stesso si fonda su un fatto (il rilascio del bene presuntivamente avvenuto già nel
2018) precedente alla sentenza del 2022, sicché lo stesso andava dedotto nel giudizio in seno al quale si
è formato il titolo esecutivo;
ciò in adesione all'orientamento consolidato della Corte Cassazione, secondo il quale contro il titolo di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione (Cass. civ. 12911/2012, nonché Cass. civ. 14636/2017) che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità
(sia relativa al merito che al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce il titolo esecutivo (Cass. civ. 24752/2008).
Peraltro, la doglianza in esame è stata dedotta nel giudizio di appello e rigettata dal giudice dell'impugnazione, a conferma della inammissibilità della stessa nel presente giudizio.
Quanto osservato è sufficiente al rigetto dell'opposizione, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna delle opponenti anche ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c..
Con tale disposizione, introdotta dall'art. 45 della legge n. 69/2009, il legislatore ha inteso delineare una sanzione pecuniaria nei confronti della parte che, oltre ad aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (a questa ipotesi si riferisce il comma 1), abbia adottato una condotta espressiva della volontà di abusare del processo.
Nel caso di specie sussistono indici rivelatori della volontà delle opponenti di abusare del processo, ove si consideri che le stesse hanno soltanto parzialmente riportato il contenuto dell'atto di precetto opposto, omettendo il decisivo riferimento all'obbligo di rilasciare il bene entro dieci giorni dalla ricezione dell'intimazione, “ove successiva” alla scadenza del 10.5.2023.
Inoltre, nonostante il convenuto già in comparsa di costituzione abbia evidenziato la citata omissione, nel corso del giudizio le attrici hanno reiterato sia tale doglianza che quella relativa al difetto di legittimazione passiva di , quest'ultima peraltro già rigettata dalla Corte di Parte_2
Appello.
3 La sanzione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. può essere quantificata in un importo pari ad un terzo di quanto liquidato a titolo di spese di lite, trattandosi di un criterio avallato anche dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e al pagamento in via solidale delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di , che si liquidano in euro 3.700,00 per compensi ed ulteriori euro CP_1
1.250,00 quale condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., oltre spese generali (15%), iva e cpa, con distrazione in favore degli Avv.ti Annamaria Alfano e Bianca Caputo dichiaratesi antistatarie.
Nocera Inferiore, 03/07/2025
Il giudice
Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2233/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
),, con il patrocinio dell'Avv. Mancuso Carlo, domiciliate in Salerno alla via C.F._2
A.M. De Luca n. 6;
ATTRICI
CONTRO
(C.F. ) – in proprio e quale erede di - con il CP_1 C.F._3 Per_1 patrocinio degli Avv.ti Alfano Anna Maria e Bianca Caputo, domiciliato in Angri alla via Concilio n.
111;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Previa precisazione delle conclusioni e deposito degli atti conclusivi, all'udienza del 26.6.2025 la causa è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. proposta il 06.04.2023 da e nei confronti di , con riferimento all'atto di precetto di Parte_1 Parte_2 CP_1 rilascio di immobile ad esse notificato in data 21.03.2023.
L'intimazione a rilasciare il bene origina dalla sentenza n. 1598/2022 emessa dall'intestato
Tribunale il 10.11.2022 e pubblicata in pari data, con la quale le odierne opponenti sono state condannate a rilasciare il bene sito in Angri alla via dei Goti Trav. 5 entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
1 Le attrici hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito la declaratoria di inesistenza del diritto in capo a di agire ad esecuzione forzata nei CP_1 loro confronti per le seguenti ragioni:
1) inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle opponenti, posto che nel titolo esecutivo depositato il 10.11.2022 veniva specificato che l'immobile dovesse essere rilasciato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e che, viceversa, nel precetto notificato il 21.03.2023 ha intimato il rilascio entro il 10.05.2023 e/o comunque CP_1 entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'intimazione;
2) difetto di legittimazione passiva in capo a , atteso che quest'ultima già dal Parte_2
06.10.2018 non occupa più l'immobile in questione.
Con comparsa depositata il 05.05.2023 si è costituito , chiedendo il rigetto delle CP_1 avverse domande.
In data 07.09.2023 parte attrice ha depositato la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c., allegando alla stessa il provvedimento del 18.05.2023 con il quale la Corte di Appello di Salerno ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza posta a fondamento del precetto.
Pertanto, con provvedimento del 28.09.2023 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione proposta in questa sede e la causa è stata rinviata al 26.06.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
Nel frattempo, in data 08.03.2024 il convenuto ha depositato la sentenza n. CP_1
104/2024, con la quale la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l'impugnazione proposta da Pt_1
e avverso la decisione n. 1598/2022.
[...] Parte_2
Tanto premesso, l'opposizione è palesemente infondata.
Invero, con l'atto di precetto opposto alle odierne opponenti è stato intimato di rilasciare l'immobile oggetto di causa “entro e non oltre il 10.05.2023 così come indicato in sentenza e comunque non oltre dieci giorni dalla ricezione del presente atto ove successiva”.
Ne deriva l'assenza di qualsivoglia invalidità, posto che il titolo esecutivo condannava Pt_1
e a rilasciare l'immobile entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (nel
[...] Parte_2 caso di specie avvenuta il 10.11.2022) e che nel precetto il creditore precettante ha soltanto aggiunto – correttamente - il riferimento a lasciare il bene entro dieci giorni dalla ricezione del precetto, qualora quest'ultimo fosse pervenuto alle debitrici in una data successiva al 10.05.2023.
Il contenuto del precetto è chiaro e non lascia adito a dubbio alcuno, sicché la doglianza delle attrici è priva di pregio giuridico.
Il secondo motivo è invece inammissibile in questa sede.
2 Difatti, lo stesso si fonda su un fatto (il rilascio del bene presuntivamente avvenuto già nel
2018) precedente alla sentenza del 2022, sicché lo stesso andava dedotto nel giudizio in seno al quale si
è formato il titolo esecutivo;
ciò in adesione all'orientamento consolidato della Corte Cassazione, secondo il quale contro il titolo di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione (Cass. civ. 12911/2012, nonché Cass. civ. 14636/2017) che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità
(sia relativa al merito che al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce il titolo esecutivo (Cass. civ. 24752/2008).
Peraltro, la doglianza in esame è stata dedotta nel giudizio di appello e rigettata dal giudice dell'impugnazione, a conferma della inammissibilità della stessa nel presente giudizio.
Quanto osservato è sufficiente al rigetto dell'opposizione, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna delle opponenti anche ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c..
Con tale disposizione, introdotta dall'art. 45 della legge n. 69/2009, il legislatore ha inteso delineare una sanzione pecuniaria nei confronti della parte che, oltre ad aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (a questa ipotesi si riferisce il comma 1), abbia adottato una condotta espressiva della volontà di abusare del processo.
Nel caso di specie sussistono indici rivelatori della volontà delle opponenti di abusare del processo, ove si consideri che le stesse hanno soltanto parzialmente riportato il contenuto dell'atto di precetto opposto, omettendo il decisivo riferimento all'obbligo di rilasciare il bene entro dieci giorni dalla ricezione dell'intimazione, “ove successiva” alla scadenza del 10.5.2023.
Inoltre, nonostante il convenuto già in comparsa di costituzione abbia evidenziato la citata omissione, nel corso del giudizio le attrici hanno reiterato sia tale doglianza che quella relativa al difetto di legittimazione passiva di , quest'ultima peraltro già rigettata dalla Corte di Parte_2
Appello.
3 La sanzione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. può essere quantificata in un importo pari ad un terzo di quanto liquidato a titolo di spese di lite, trattandosi di un criterio avallato anche dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e al pagamento in via solidale delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di , che si liquidano in euro 3.700,00 per compensi ed ulteriori euro CP_1
1.250,00 quale condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., oltre spese generali (15%), iva e cpa, con distrazione in favore degli Avv.ti Annamaria Alfano e Bianca Caputo dichiaratesi antistatarie.
Nocera Inferiore, 03/07/2025
Il giudice
Pasquale Velleca
4