TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
9629 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.9629/2018 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 3 aprile 2014 il signor Controparte_1
titolare dell'impresa individuale Impresa Edile E.L. di , si trovava Controparte_2
presso la sede della società in Calvisano, via Brescia, n. 57, Parte_1
per assistere il signor su richiesta dello stesso, nell'esecuzione dei lavori di Persona_1
manutenzione della copertura del tetto, commissionati allo stesso dalla società Pt_1
utilizzando la Piattaforma Aerea Autocarrata di lavoro mobile elevabile targata DR659DJ,
che veniva posizionata in corrispondenza del lato nord del capannone nelle vicinanze della linea elettrica aerea da 15.000 V al fine di avvicinarsi maggiormente alla porzione di copertura ancora da sistemare;
1 rilevato che, sempre secondo le deduzione attoree, verso le ore 14 il signor R_
azionava la risalita verticale della piattaforma su cui si trovava insieme al signor CP_1
quando quest'ultimo veniva improvvisamente a contatto con il capo con uno dei conduttori delle linee elettriche, subendo una scarica elettrica che gli provocava un arresto cardiocircolatorio cui conseguiva l'immediato decesso;
rilevato che successivamente presso il Tribunale di Brescia veniva instaurato il giudizio penale n. 6752/2016 R.G. (n. 16962/2014 R.G. notizie di reato) a carico del signor R_
cui veniva contestato il reato di cui all'articolo 589 commi 1 e 2 cp, e tale giudizio si
[...]
concludeva con la sentenza n.2386/2016 del 14 dicembre 2016 (cfr. documento n.2 di parte attrice) di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 cpp, con cui veniva applicata al signor la pena di anni uno di reclusione, pena sospesa;
Persona_1
rilevato che i familiari del signor ossia la moglie in Controparte_1 Persona_2
proprio e quale legale rappresentante dei figli e i genitori Pt_2 Parte_3
e e il fratello ritenendo che la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
responsabilità per la morte del congiunto fosse da addebitarsi non solo al signor R_
ma anche alla società per culpa in eligendo e per
[...] Parte_4
omessa vigilanza sullo svolgimento dei lavori commissionati alla ditta del signor R_
nonché alla società presso cui il signor aveva noleggiato la Controparte_6 R_
piattaforma aerea autocarrata da 18 mt targa DR659DJ per violazione dell'articolo 72
comma 2 del D. Lgs 81/2008, citavano nel presente giudizio il signor la Persona_1
società e la società affinché, accertatane Parte_4 Controparte_6
al responsabilità per il decesso del signor fossero condannati, in solido tra Controparte_1
2 loro, a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, le somme di euro 300.960,00 a favore della signora euro 291.555,00 a favore di ciascuno Persona_2
dei figli e euro 244.530,00 a favore di ciascuno dei genitori Pt_2 Parte_3
e ed infine euro 141.075,00 a favore del fratello Controparte_3 Controparte_4 [...]
oppure le diverse somme ritenute di giustizia;
CP_5
rilevato che si costituiva in giudizio il signor domandando Persona_1
preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa ex articolo 269 cpc della propria compagnia assicuratrice nel merito che CP_7 Controparte_8
venisse accertato il concorso di colpa del signor e degli altri soggetti Controparte_1
convenuti nella causazione del sinistro con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento dovuto agli attori e che la venisse Controparte_9
condannata a manlevarlo e tenerlo indenne da quanto eventualmente condannato a pagare agli attori in caso di accoglimento delle relative domande, nonché in via riconvenzionale che le società e , venissero Parte_4 Controparte_6
condannate a manlevare e tenere indenne esso convenuto, nei limiti del grado di concorso accertato a carico di ognuno di loro, da quanto eventualmente condannato a versare agli attori;
rilevato che si costituiva la società domandando in via Parte_4
preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa ex articolo 269 cpc della propria compagnia assicuratrice (già , nel merito il rigetto Controparte_10 Controparte_11
della pretesa attorea in quanto infondata deducendo l'esclusiva responsabilità dei signor e nella causazione del sinistro oggetto di causa, in via subordinata che gli R_ CP_1
3 altri convenuti fossero condannati in regresso per la somma che fosse eventualmente Pt_1
condannata a corrispondere agli attori e in via ulteriormente subordinata che la società
venisse condannata a manlevarla e tenerla indenne da quanto Controparte_10
eventualmente condannata a pagare agli attori;
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare Controparte_6
l'autorizzazione alla chiamata in causa ex articolo 269 cpc della propria compagnia assicuratrice , e in via principale il rigetto della pretesa attorea Controparte_12
in quanto infondata attesa l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo ad essa società
convenuta per i fatti oggetto di causa;
rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la società
[...]
domandando in via preliminare la sospensione del giudizio ex Controparte_8
articolo 295 cpc sino alla definizione del giudizio n.2069/2917 pendente innanzi al
CP_1 Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, instaurato dall' in regresso contro il signor per l'importo di euro 608.963,51 erogati dall'ente previdenziale in favore degli R_
eredi del signor nel merito il rigetto della domanda svolta nei propri Controparte_1
confronti dal signor per inoperatività dell'invocata polizza assicurativa e in Persona_1
subordine la riduzione dell'eventuale indennizzo assicurativo riconosciuto a carico di essa terza chiamata in proporzione alla quota di responsabilità accertata in capo al signor da contenersi nei limiti dei massimali, scoperti e franchigie contrattualmente R_
previsti;
rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la società Controparte_10
domandando in via principale il rigetto delle domande da chiunque proposte nei confronti
4 della società e di essa società assicuratrice in quanto infondate, nonché il rigetto della Pt_1
domanda di manleva formulata dalla società nei suoi confronti per inoperatività della Pt_1
polizza assicurativa, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, che il risarcimento venisse ridotto tenuto conto della quota di responsabilità riconosciuta in capo al signor per la causazione del sinistro, e infine CP_1
che, in caso di accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti di essa,
che la condanna fosse contenuta nei limiti dei massimali, scoperti e franchigie contrattualmente previsti;
rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva infine anche la società
domandando il rigetto della domanda formulata dagli attori Controparte_12
nei confronti della società convenuta per manifesta infondatezza e il Controparte_6
conseguente rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti di essa società
terza chiamata;
rilevato che nelle more del presente giudizio con sentenza n.124/2020 del 22 maggio/4
settembre 2020 (cfr. documento n.16 di parte attrice), pronunciata a definizione del procedimento n.2069/2017 R.G. pendente presso la Sezione Lavoro del Tribunale di
CP_1 Brescia instaurato dall' in regresso nei confronti del signor con la Persona_1
chiamata in causa della veniva accertata la Controparte_9
responsabilità del signor nella causazione del sinistro subito dal defunto Persona_1
signor con conseguente condanna del convenuto al pagamento a favore Controparte_1
CP_1 dell' della somma di euro 698.859,18, con rigetto delle domande formulate dal signor nei confronti della società assicuratrice;
R_
5 rilevato che detta sentenza del giudice del lavoro veniva impugnata e la Corte d'Appello
di Brescia - Sezione Lavoro con la sentenza n.169/2021 del 17 giugno 2021/13 gennaio
2022 confermava le statuizioni riguardanti l'accertamento della responsabilità e la condanna del signor accogliendo solo parzialmente l'appello relativamente R_
all'operatività della polizza assicurativa stipulata tra il e la società assicuratrice R_
, condannando quest'ultima a manlevarlo con riferimento alle somme oggetto di CP_8
CP_1 condanna del medesimo nei confronti dell' (cfr. doc. prodotto in giudizio dal signor in data 23 marzo 2022); R_
rilevato che in corso di causa il giudice disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del signor nonché del prospetto relativo alle Parte_5
CP_1 somme erogate ed erogande dall' a favore dei superstiti del signor ed Controparte_1
infine, avendo avuto esito negativo i tentativi di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato preliminarmente con riferimento alla dinamica del fatto che essa risulta essere già stata oggetto di accertamento giudiziale con la sentenza del Tribunale di
Brescia - Sezione Lavoro n.124/2020 del 22 maggio/4 settembre 2020 (cfr. documento n.16
di parte attrice) pronunciata all'esito del procedimento n.2069/2017 R.G., sentenza che fa stato tra le parti del giudizio ai senti degli articoli 2909 cc e 324 cpc;
rilevato che gli accertamenti in punto di fatto contenuti nella sentenza di cui sopra avevano già trovato conferma anche in sede penale nella sentenza n.2386/2016 del 14
dicembre 2016 di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 cpp (cfr.
6 documento n.2 di parte attrice) pronunciata all'esito del giudizio penale n.6752/2016 R.G.
(n. 16962/2014 R.G. notizie di reato) a carico del signor sentenza questa Persona_1
che, pur non avendo alcuna efficacia vincolante nel giudizio civile ai sensi dell'articolo
445, comma 1 bis cpp, comunque “può essere assunta semplicemente come elemento di prova,
che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel
giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede
penale” (cfr. Cass. n.2897/2024);
ritenuto pertanto che come si legge nella citata sentenza n.124/2020 del Tribunale di
Brescia – sezione Lavoro: “è pacifico che abbia perso la vita il 3 aprile 2014, Controparte_1
folgorato da una violenta scarica elettrica a causa del contatto con un elettrodo aereo da 15.000 volt.
È altrettanto pacifico che al momento del fatto il si trovasse sulla piattaforma aerea CP_1
autocarrata 18 MT, targata DR659DJ, che aveva locato dalla Persona_1 Controparte_6
il 2 aprile 2014 al fine di eseguire i lavori di manutenzione della copertura del fabbricato industriale
di proprietà della lavori appaltatigli dalla proprietà dell'immobile. Parte_1
È pure pacifico che non avesse chiesto all'ente gestore della linea elettrica di mettere Persona_1
fuori tensione le parti attive per la durata dei lavori. Infine, è altresì pacifico che il si CP_1
trovasse nel cestello della piattaforma insieme a il quale, con i comandi posti Persona_1
all'interno del cestello, manovrava il braccio della piattaforma” (cfr. pagg.
4-5 della sentenza cit.);
ritenuto poi quanto alle invocate responsabilità dei soggetti convenuti nel presente giudizio che è incontestabile la responsabilità del signor nella causazione Persona_1
del sinistro mortale de quo, come già accertata in via definitiva con la sopra citata sentenza n.124/2020 secondo cui “così stando le cose, si ritiene che la morte di sia stata Controparte_1
causata dall'errata conduzione della piattaforma da parte del e, in particolare, dalla manovra R_
7 che ha avvicinato il cestello ai cavi elettrici, tanto da portare al contatto tra gli stessi ed il capo di
Tale manovra è senz'altro addebitabile a colpa del essendo evidente Controparte_1 R_
l'elevatissima pericolosità di un contatto con i cavi elettrici non disattivati e non avendo il
conducente della piattaforma invocato alcuna causa di inesigibilità della condotta doverosa (corretta
conduzione della piattaforma senza generare contatti con i cavi elettrici), né ipotesi di caso fortuito
o forza maggiore” (cfr. pag.5 della sentenza n.124/2020 del Tribunale di Brescia – sezione
Lavoro);
ritenuto poi quanto all'asserita responsabilità della società committente
[...]
che non emergono profili di culpa in eligendo in capo ad essa, tenuto Parte_6
conto che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla società committente (cfr.
fatture di cui al documento n. 2 della società convenuta , nel corso degli anni in più Pt_1
occasioni la società committente aveva collaborato e commissionato opere e lavori Pt_1
edili alla ditta del signor senza che emergessero problemi per cui da questa R_
circostanza si può dedurre che la non avesse motivo di dubitare della Parte_7
professionalità e della capacità tecnica del signor con riferimento ai lavori oggetto R_
del contratto d'appalto per cui è causa;
ritenuto poi quanto agli ulteriori profili di colpa dedotti da parte attrice e connessi alla mancata vigilanza da parte della società committente sul corretto svolgimento dei lavori e sull'adozione delle misure e delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide, “in tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al
committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare
8 sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua
responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia
dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto
riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta
dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di
appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da
parte del committente di situazioni di pericolo” (cfr. Cass. n.9178/23);
ritenuto a riguardo che la prova della concreta ed effettiva incidenza causale della condotta del committente nella verificazione dell'evento dannoso grava su parte attrice in forza del principio di cui all' art. 2697 cc, la quale nel caso di specie non ha assolto all'onere di prova che le incombeva, vale a dire che vi fosse stata da parte della società
un'ingerenza tale nella pianificazione ed esecuzione dei lavori da influire sulla Pt_1
verificazione del sinistro, atteso peraltro che, considerata la dinamica del sinistro come accertata nella già sopra citata sentenza n.124/2020 del Tribunale di Brescia - Sezione
Lavoro, la società si era limitata a commissionare i lavori di copertura del tetto alla Pt_1
società di cui era titolare il signor il quale poi si era occupato personalmente della R_
loro direzione ed esecuzione, confidando il committente sulle capacità e sull'idoneità
tecnico-professionale dell'appaltatore in virtù dei pregressi e proficui rapporti lavorativi che erano intercorsi tra i due soggetti;
rilevato peraltro che l'articolo 1655 cc in materia di contratto d'appalto prevede che sia il soggetto appaltatore (nel caso di specie dunque il signor ad assumere il Persona_1
compimento dell'opera con organizzazione dei mezzi necessari, e pertanto le scelte organizzative, tra cui quelle connesse alla scelta dei macchinari da utilizzare e all'adozione
9 delle misure e delle cautele idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, ricadono unicamente sull'appaltatore, salvo appunto che non sia provata una specifica e concreta ingerenza del committente, prova che nel caso di specie non è stata assolta;
ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo precedente, e tenuto conto altresì che non sono emersi profili di responsabilità in capo alla società committente né in sede penale né all'esito del giudizio conclusosi con sentenza n.124/2020 del
Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, che anche in questa sede va esclusa la responsabilità della società committente nella causazione del sinistro de quo; Pt_4
ritenuto che quanto sopra statuito è assorbente rispetto ad ogni domanda e pretesa formulate da e nei confronti della società assicuratrice , chiamata in Controparte_10
giudizio dalla società a fini della manleva;
Pt_4
ritenuto poi che va esclusa qualsivoglia responsabilità anche in capo alla società
[...]
in quanto non è possibile contestare alla medesima una violazione delle CP_6
prescrizioni di cui all'articolo 72 del d.lgs 81/2008, atteso che la società convenuta ha prodotto agli atti (cfr. documenti n.1 e seguenti) la documentazione indicata dall'articolo
72 comma 2 che pone a carico della società di noleggio l'obbligo di “acquisire e conservare
agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali
devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo”;
rilevato in particolare che la società in adempimento di quanto previsto dal sopra CP_6
citato art.72 del d.lgs n.81/2008, ha ricevuto e conservato la certificazione, sottoscritta dal signor in cui il medesimo dichiarava che egli sarebbe stato il solo lavoratore ad R_
10 utilizzare il macchinario oggetto di noleggio, di essere stato formato, informato e addestrato all'uso dell'attrezzatura indicata e di essere in possesso della specifica abilitazione richiesta ai sensi dell'articolo 73, comma 5, d.lgs. 81/2008 (cfr. documento n.1
di parte convenuta), non essendo previsto che la società di noleggio provveda altresì ad una verifica nel merito della veridicità delle dichiarazioni rilasciate da chi prende a nolo il mezzo, per cui anche per la predetta società che ha fornito a nolo il mezzo utilizzato dal va esclusa ogni responsabilità; R_
ritenuto che anche in questo caso quanto sopra statuito è assorbente rispetto ad ogni domanda e pretesa formulate da e nei confronti della società assicuratrice
[...]
, chiamata in giudizio dalla società a fini di manleva;
Controparte_12 Controparte_6
rilevato quanto all'invocato concorso di colpa del defunto signor che sul Controparte_1
punto si è già pronunciato questo Tribunale con la sopra citata sentenza n.124/2020
ritenendo che “contrariamente a quanto sostenuto dal non è ravvisabile un concorso di R_
colpa di considerato che: a) i lavori di manutenzione della copertura del capannone Controparte_1
erano stati appaltati dalla proprietà al solo (così le deposizioni di - “noi come R_ Parte_8
ditta abbiamo contattato solo il signor , il signor non so che funzione Persona_1 Controparte_1
avesse, posso dire che altre volte il signor si era fatto accompagnare da altre persone” - e R_
; b) la piattaforma aerea era stata noleggiata dal solo c) il solo si Tes_1 R_ R_
trovava alla guida della piattaforma;
d) l'esistenza di un contratto di subappalto tra il ed il R_
oltre che negata dal teste (“non c'era un rapporto di subappalto, mio CP_1 Controparte_3
figlio si trovava lì perché il signor gli aveva chiesto di dargli una mano … confermo che R_
quando il assegnava a mio figlio una parte dei lavori, i due sottoscrivevano un contratto R_
come quello che mi è stato mostrato (doc. 12 ”, risulta solo genericamente allegata (la difesa R_
11 del non ha dedotto né quali opere avesse ad oggetto il subappalto, né quale fosse il R_
corrispettivo previsto – con conseguente assunzione del rischio imprenditoriale in capo al -, CP_1
né infine quali mezzi il avesse organizzato per l'esecuzione dei lavori) e del tutto priva di CP_1
riscontri documentali e testimoniali” (cfr. pag.5 della sentenza n.124/2020 del Tribunale di
Brescia – sezione Lavoro);
ritenuto dunque che all'evidenza, sulla base delle considerazioni di cui sopra, condivisibili e fatte proprie anche da questo giudice, e in forza degli articoli 324 cpc e 2909 cc, va escluso il concorso di colpa del signor nella causazione del sinistro per cui Controparte_1
è causa;
ritenuto dunque conclusivamente che la responsabilità del sinistro mortale occorso al signor in data 3 aprile 2014 è ascrivibile unicamente a colpa del signor Controparte_1
che è quindi tenuto al risarcimento dei danni a favore dei familiari Persona_1
superstiti;
rilevato quanto al danno iure proprio da perdita parentale che è opinione della più recente giurisprudenza di legittimità che “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e
solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune
appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria
fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero
attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729
c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a
sua disposizione”(cfr. Cass. n.9010/2022);
12 rilevato che nel caso di specie i convenuti non hanno fornito nessun argomento di prova atto a superare la presunzione sopra richiamata, per cui va riconosciuta la sussistenza di un rapporto parentale di reciproco affetto tra il defunto signor e gli attori, Controparte_1
cui si deve riconoscere dunque un danno iure proprio da perdita parentale;
rilevato quindi che, alla luce della situazione di fatto come risultante dagli atti, considerata in particolare la giovane età dei figli della vittima al momento del sinistro e tenuto conto altresì del rapporto di convivenza della vittima con la moglie e i figli, convivenza che al contrario non sussisteva con i genitori e il fratello, presa come riferimento la tabella per il risarcimento del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Roma (cfr. Cass. n.
26300/21) con riferimento ai valori medi, senza particolari personalizzazioni, il risarcimento ai superstiti può essere determinato nella misura di euro 350.000,00 a favore della moglie signora euro 346.000,00 a favore del figlio Persona_2 Persona_3
euro 346.000,00 a favore del figlio euro 289.000,00 a favore della madre Parte_3
signora euro 289.000,00 a favore del padre signor ed Controparte_4 Controparte_3
euro 140.000,00 a favore del fratello signor Controparte_5
CP_1 ritenuto che da tali importi non vanno defalcate le somme erogate ed erogande dall' a favore dei superstiti del signor ai sensi del DPR n.1124/1965 in quanto Controparte_1
queste ultime sono destinate a indennizzare il pregiudizio di natura patrimoniale patito dagli eredi a seguito del decesso del defunto e costituiscono pertanto poste non omogenee rispetto alle somme liquidate da questo giudice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita parentale, come costantemente sostenuto sul punto
13 dalla giurisprudenza maggioritaria che questo giudice condivide e fa propria (cfr. Cass.
n.14362/2019, Cass. n.26647/2019);
ritenuto poi quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla moglie e dai figli e che essa è inammissibile, Persona_2 Pt_2 Parte_3
trattandosi di domanda nuova formulata per la prima volta solamente in sede di precisazione delle conclusioni e dunque dopo che erano maturate le preclusioni di cui all'articolo 183 cpc, come peraltro eccepito dai convenuti;
ritenuto che va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dai signori e in relazione alla partecipazione Controparte_4 Controparte_3
sociale del defunto signor del valore di euro 20.000,00, nella società Controparte_1
“Costruzioni Edili Bellandi Geom. Nicola srl” di cui pure i suddetti attori erano soci, posto che non è stato in alcun modo precisato quale sarebbe il danno per cui si chiede il risarcimento, posto che a seguito del decesso del socio, la partecipazione si è trasferita agli eredi;
ritenuto pertanto che il signor va condannato a corrispondere agli attori, Persona_1
congiunti del signor deceduto nell'incidente sul lavoro per cui è causa, a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, le somme di euro 350.000,00 a favore della moglie signora euro 346.000,00 a favore della signora Persona_2 [...]
quale rappresentante legale del figlio minore euro 346.000,00 Per_2 Persona_3
a favore della signora quale rappresentante legale del figlio minore Persona_2
euro 289.000,00 a favore della madre signora euro Parte_3 Controparte_4
289.000,00 a favore del padre signor euro 140.000,00 a favore del fratello Controparte_3
14 signor per tutti con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, Controparte_5
sino al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese legali che si liquidano come in dispositivo;
ritenuto poi quanto alla domanda di manleva e alle eccezioni formulate dalla
[...]
in merito all'inoperatività della polizza assicurativa stipulata tra essa compagnia CP_9
assicuratrice e il signor che sul punto è già intervenuta la pronuncia definitiva della R_
Corte d'Appello di Brescia – Sezione Lavoro (causa n.243/2020 R.G.) che con la sentenza n.169/2021 del 17 giugno 2021/13 gennaio 2022, accogliendo l'appello presentato dal signor avverso la sentenza n.124/2020 del Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, R_
così ha statuito: “dichiara l'operatività della polizza assicurativa stipulata tra il e la R_ [...]
” (cfr. pag.37 della sentenza cit.); Controparte_14
ritenuto altresì che va rigettata l'eccezione formulata dall'assicurazione terza chiamata in ordine all'intervenuta decadenza dalla garanzia sulla base di quanto già dalla citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia – Sezione Lavoro secondo cui “il ha R_
versato in causa uno scritto datato 4 aprile 2014, con il quale ha denunciato alla società di
Assicurazioni l'infortunio accaduto al ed ha indicato compiutamente tutti i dati necessari, CP_1
ivi compreso il numero del contratto di Assicurazioni (doc.4 fasc.1° grado). In ordine alla prova
dell'avvenuta ricezione di questa denuncia da parte dell' va rilevato che il ha CP_12 R_
altresì prodotto la comunicazione “urgente” in data 22 aprile 2014, con la quale la società CIB s.r.l.
Servizi Integrati, ha informato il di essere stata incaricata dalla compagnia di Assicurazioni R_
di eseguire gli accertamenti relativi al fatto in cui era rimasto coinvolto il in data 3 aprile CP_1
2014 (cfr.doc.5 fasc.1° grado : risulta pertanto dimostrato, in maniera palese, che la R_
compagnia ha ricevuto la denuncia del fatto ad opera del perché diversamente non avrebbe R_
15 potuto incaricare la suddetta società degli accertamenti relativi all'infortunio. Questa
considerazione supera tutte le questioni sollevate dalla società convenuta” (cfr. pagg. 28-29 della sentenza n.169/2021 del 17 giugno 2021/13 gennaio 2022 della Corte d'Appello di Brescia
– Sezione Lavoro);
ritenuto che va rigettata altresì l'eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia assicuratrice ex articolo 2952 cc, atteso che, ai sensi del comma 3, i termini biennali decorrono “dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso
contro di questo l'azione”, ossia, nel caso concreto, a partire dal 14 giugno 2018, data della notifica dell'atto di citazione in giudizio dell'assicurato mentre l'atto di Persona_1
chiamata in causa della , terza chiamata, risulta notificato in data 26 Controparte_9
giugno 2018 (cfr. documento n.14 di parte convenuta , dunque evidentemente nel R_
rispetto del termine biennale di cui all'articolo 2952 cc;
ritenuto pertanto, attesa l'operatività della polizza assicurativa di cui sopra, che la CP_7
va condannata a manlevare e tenere indenne il signor Controparte_8
per quanto condannato a pagare agli attori in forza di quanto sopra Persona_1
disposto a titolo di risarcimento danni e rimborso spese legali, nei limiti del residuale massimale di polizza, nonché degli scoperti e franchigie previsti dalla polizza assicurativa in essere tra le parti;
ritenuto infine che per il principio della soccombenza la compagnia assicuratrice
[...]
va condannata a rimborsare le spese legali al signor Controparte_8 R_
che si liquidano come in dispositivo, mentre considerata la natura della causa e la
[...]
complessità della vicenda, possono essere compensate per tutte le parti in causa;
16
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) condanna il signor a corrispondere ai familiari del defunto signor Persona_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, le somme Controparte_1
di euro 350.000,00 a favore della moglie signora euro 346.000,00 a Persona_2
alla signora quale rappresentante legale del figlio minore Persona_2 Per_3
euro 346.000,00 alla signora quale rappresentante legale
[...] Persona_2
del figlio minore del figlio minore euro 289.000,00 a favore della Parte_3
madre signora euro 289.000,00 a favore del padre signor Controparte_4 [...]
euro 140.000,00 a favore del fratello signor per tutti con gli CP_3 Controparte_5
interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
b) condanna il signor a rimborsare agli attori signora Persona_1 Persona_2
per sé e per i figli minori e signora Persona_3 Parte_3 CP_4
signor e signor le spese di causa che si
[...] Controparte_3 Controparte_5
liquidano in euro 46.000,00 per compensi professionali ed euro 645,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge;
c) condanna la a manlevare e tenere Controparte_9
indenne il signor per quanto condannato a pagare ai familiari del Persona_1
signor in forza di quanto sopra disposto ai paragrafi a) e b), nei Controparte_1
limiti del residuale massimale di polizza, nonché degli scoperti e franchigie previsti dalla polizza assicurativa in essere tra le parti;
17 d) condanna la a rimborsare al signor Controparte_9
le spese di causa che si liquidano in euro 30.000,00 per compensi Persona_1
professionali, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge;
e) spese compensate per tutte le altre parti.
Così deciso in Brescia il 20 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.9629/2018 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 3 aprile 2014 il signor Controparte_1
titolare dell'impresa individuale Impresa Edile E.L. di , si trovava Controparte_2
presso la sede della società in Calvisano, via Brescia, n. 57, Parte_1
per assistere il signor su richiesta dello stesso, nell'esecuzione dei lavori di Persona_1
manutenzione della copertura del tetto, commissionati allo stesso dalla società Pt_1
utilizzando la Piattaforma Aerea Autocarrata di lavoro mobile elevabile targata DR659DJ,
che veniva posizionata in corrispondenza del lato nord del capannone nelle vicinanze della linea elettrica aerea da 15.000 V al fine di avvicinarsi maggiormente alla porzione di copertura ancora da sistemare;
1 rilevato che, sempre secondo le deduzione attoree, verso le ore 14 il signor R_
azionava la risalita verticale della piattaforma su cui si trovava insieme al signor CP_1
quando quest'ultimo veniva improvvisamente a contatto con il capo con uno dei conduttori delle linee elettriche, subendo una scarica elettrica che gli provocava un arresto cardiocircolatorio cui conseguiva l'immediato decesso;
rilevato che successivamente presso il Tribunale di Brescia veniva instaurato il giudizio penale n. 6752/2016 R.G. (n. 16962/2014 R.G. notizie di reato) a carico del signor R_
cui veniva contestato il reato di cui all'articolo 589 commi 1 e 2 cp, e tale giudizio si
[...]
concludeva con la sentenza n.2386/2016 del 14 dicembre 2016 (cfr. documento n.2 di parte attrice) di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 cpp, con cui veniva applicata al signor la pena di anni uno di reclusione, pena sospesa;
Persona_1
rilevato che i familiari del signor ossia la moglie in Controparte_1 Persona_2
proprio e quale legale rappresentante dei figli e i genitori Pt_2 Parte_3
e e il fratello ritenendo che la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
responsabilità per la morte del congiunto fosse da addebitarsi non solo al signor R_
ma anche alla società per culpa in eligendo e per
[...] Parte_4
omessa vigilanza sullo svolgimento dei lavori commissionati alla ditta del signor R_
nonché alla società presso cui il signor aveva noleggiato la Controparte_6 R_
piattaforma aerea autocarrata da 18 mt targa DR659DJ per violazione dell'articolo 72
comma 2 del D. Lgs 81/2008, citavano nel presente giudizio il signor la Persona_1
società e la società affinché, accertatane Parte_4 Controparte_6
al responsabilità per il decesso del signor fossero condannati, in solido tra Controparte_1
2 loro, a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, le somme di euro 300.960,00 a favore della signora euro 291.555,00 a favore di ciascuno Persona_2
dei figli e euro 244.530,00 a favore di ciascuno dei genitori Pt_2 Parte_3
e ed infine euro 141.075,00 a favore del fratello Controparte_3 Controparte_4 [...]
oppure le diverse somme ritenute di giustizia;
CP_5
rilevato che si costituiva in giudizio il signor domandando Persona_1
preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa ex articolo 269 cpc della propria compagnia assicuratrice nel merito che CP_7 Controparte_8
venisse accertato il concorso di colpa del signor e degli altri soggetti Controparte_1
convenuti nella causazione del sinistro con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento dovuto agli attori e che la venisse Controparte_9
condannata a manlevarlo e tenerlo indenne da quanto eventualmente condannato a pagare agli attori in caso di accoglimento delle relative domande, nonché in via riconvenzionale che le società e , venissero Parte_4 Controparte_6
condannate a manlevare e tenere indenne esso convenuto, nei limiti del grado di concorso accertato a carico di ognuno di loro, da quanto eventualmente condannato a versare agli attori;
rilevato che si costituiva la società domandando in via Parte_4
preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa ex articolo 269 cpc della propria compagnia assicuratrice (già , nel merito il rigetto Controparte_10 Controparte_11
della pretesa attorea in quanto infondata deducendo l'esclusiva responsabilità dei signor e nella causazione del sinistro oggetto di causa, in via subordinata che gli R_ CP_1
3 altri convenuti fossero condannati in regresso per la somma che fosse eventualmente Pt_1
condannata a corrispondere agli attori e in via ulteriormente subordinata che la società
venisse condannata a manlevarla e tenerla indenne da quanto Controparte_10
eventualmente condannata a pagare agli attori;
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare Controparte_6
l'autorizzazione alla chiamata in causa ex articolo 269 cpc della propria compagnia assicuratrice , e in via principale il rigetto della pretesa attorea Controparte_12
in quanto infondata attesa l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo ad essa società
convenuta per i fatti oggetto di causa;
rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la società
[...]
domandando in via preliminare la sospensione del giudizio ex Controparte_8
articolo 295 cpc sino alla definizione del giudizio n.2069/2917 pendente innanzi al
CP_1 Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, instaurato dall' in regresso contro il signor per l'importo di euro 608.963,51 erogati dall'ente previdenziale in favore degli R_
eredi del signor nel merito il rigetto della domanda svolta nei propri Controparte_1
confronti dal signor per inoperatività dell'invocata polizza assicurativa e in Persona_1
subordine la riduzione dell'eventuale indennizzo assicurativo riconosciuto a carico di essa terza chiamata in proporzione alla quota di responsabilità accertata in capo al signor da contenersi nei limiti dei massimali, scoperti e franchigie contrattualmente R_
previsti;
rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la società Controparte_10
domandando in via principale il rigetto delle domande da chiunque proposte nei confronti
4 della società e di essa società assicuratrice in quanto infondate, nonché il rigetto della Pt_1
domanda di manleva formulata dalla società nei suoi confronti per inoperatività della Pt_1
polizza assicurativa, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, che il risarcimento venisse ridotto tenuto conto della quota di responsabilità riconosciuta in capo al signor per la causazione del sinistro, e infine CP_1
che, in caso di accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti di essa,
che la condanna fosse contenuta nei limiti dei massimali, scoperti e franchigie contrattualmente previsti;
rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva infine anche la società
domandando il rigetto della domanda formulata dagli attori Controparte_12
nei confronti della società convenuta per manifesta infondatezza e il Controparte_6
conseguente rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti di essa società
terza chiamata;
rilevato che nelle more del presente giudizio con sentenza n.124/2020 del 22 maggio/4
settembre 2020 (cfr. documento n.16 di parte attrice), pronunciata a definizione del procedimento n.2069/2017 R.G. pendente presso la Sezione Lavoro del Tribunale di
CP_1 Brescia instaurato dall' in regresso nei confronti del signor con la Persona_1
chiamata in causa della veniva accertata la Controparte_9
responsabilità del signor nella causazione del sinistro subito dal defunto Persona_1
signor con conseguente condanna del convenuto al pagamento a favore Controparte_1
CP_1 dell' della somma di euro 698.859,18, con rigetto delle domande formulate dal signor nei confronti della società assicuratrice;
R_
5 rilevato che detta sentenza del giudice del lavoro veniva impugnata e la Corte d'Appello
di Brescia - Sezione Lavoro con la sentenza n.169/2021 del 17 giugno 2021/13 gennaio
2022 confermava le statuizioni riguardanti l'accertamento della responsabilità e la condanna del signor accogliendo solo parzialmente l'appello relativamente R_
all'operatività della polizza assicurativa stipulata tra il e la società assicuratrice R_
, condannando quest'ultima a manlevarlo con riferimento alle somme oggetto di CP_8
CP_1 condanna del medesimo nei confronti dell' (cfr. doc. prodotto in giudizio dal signor in data 23 marzo 2022); R_
rilevato che in corso di causa il giudice disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del signor nonché del prospetto relativo alle Parte_5
CP_1 somme erogate ed erogande dall' a favore dei superstiti del signor ed Controparte_1
infine, avendo avuto esito negativo i tentativi di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato preliminarmente con riferimento alla dinamica del fatto che essa risulta essere già stata oggetto di accertamento giudiziale con la sentenza del Tribunale di
Brescia - Sezione Lavoro n.124/2020 del 22 maggio/4 settembre 2020 (cfr. documento n.16
di parte attrice) pronunciata all'esito del procedimento n.2069/2017 R.G., sentenza che fa stato tra le parti del giudizio ai senti degli articoli 2909 cc e 324 cpc;
rilevato che gli accertamenti in punto di fatto contenuti nella sentenza di cui sopra avevano già trovato conferma anche in sede penale nella sentenza n.2386/2016 del 14
dicembre 2016 di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 cpp (cfr.
6 documento n.2 di parte attrice) pronunciata all'esito del giudizio penale n.6752/2016 R.G.
(n. 16962/2014 R.G. notizie di reato) a carico del signor sentenza questa Persona_1
che, pur non avendo alcuna efficacia vincolante nel giudizio civile ai sensi dell'articolo
445, comma 1 bis cpp, comunque “può essere assunta semplicemente come elemento di prova,
che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel
giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede
penale” (cfr. Cass. n.2897/2024);
ritenuto pertanto che come si legge nella citata sentenza n.124/2020 del Tribunale di
Brescia – sezione Lavoro: “è pacifico che abbia perso la vita il 3 aprile 2014, Controparte_1
folgorato da una violenta scarica elettrica a causa del contatto con un elettrodo aereo da 15.000 volt.
È altrettanto pacifico che al momento del fatto il si trovasse sulla piattaforma aerea CP_1
autocarrata 18 MT, targata DR659DJ, che aveva locato dalla Persona_1 Controparte_6
il 2 aprile 2014 al fine di eseguire i lavori di manutenzione della copertura del fabbricato industriale
di proprietà della lavori appaltatigli dalla proprietà dell'immobile. Parte_1
È pure pacifico che non avesse chiesto all'ente gestore della linea elettrica di mettere Persona_1
fuori tensione le parti attive per la durata dei lavori. Infine, è altresì pacifico che il si CP_1
trovasse nel cestello della piattaforma insieme a il quale, con i comandi posti Persona_1
all'interno del cestello, manovrava il braccio della piattaforma” (cfr. pagg.
4-5 della sentenza cit.);
ritenuto poi quanto alle invocate responsabilità dei soggetti convenuti nel presente giudizio che è incontestabile la responsabilità del signor nella causazione Persona_1
del sinistro mortale de quo, come già accertata in via definitiva con la sopra citata sentenza n.124/2020 secondo cui “così stando le cose, si ritiene che la morte di sia stata Controparte_1
causata dall'errata conduzione della piattaforma da parte del e, in particolare, dalla manovra R_
7 che ha avvicinato il cestello ai cavi elettrici, tanto da portare al contatto tra gli stessi ed il capo di
Tale manovra è senz'altro addebitabile a colpa del essendo evidente Controparte_1 R_
l'elevatissima pericolosità di un contatto con i cavi elettrici non disattivati e non avendo il
conducente della piattaforma invocato alcuna causa di inesigibilità della condotta doverosa (corretta
conduzione della piattaforma senza generare contatti con i cavi elettrici), né ipotesi di caso fortuito
o forza maggiore” (cfr. pag.5 della sentenza n.124/2020 del Tribunale di Brescia – sezione
Lavoro);
ritenuto poi quanto all'asserita responsabilità della società committente
[...]
che non emergono profili di culpa in eligendo in capo ad essa, tenuto Parte_6
conto che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla società committente (cfr.
fatture di cui al documento n. 2 della società convenuta , nel corso degli anni in più Pt_1
occasioni la società committente aveva collaborato e commissionato opere e lavori Pt_1
edili alla ditta del signor senza che emergessero problemi per cui da questa R_
circostanza si può dedurre che la non avesse motivo di dubitare della Parte_7
professionalità e della capacità tecnica del signor con riferimento ai lavori oggetto R_
del contratto d'appalto per cui è causa;
ritenuto poi quanto agli ulteriori profili di colpa dedotti da parte attrice e connessi alla mancata vigilanza da parte della società committente sul corretto svolgimento dei lavori e sull'adozione delle misure e delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide, “in tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al
committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare
8 sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua
responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia
dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto
riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta
dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di
appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da
parte del committente di situazioni di pericolo” (cfr. Cass. n.9178/23);
ritenuto a riguardo che la prova della concreta ed effettiva incidenza causale della condotta del committente nella verificazione dell'evento dannoso grava su parte attrice in forza del principio di cui all' art. 2697 cc, la quale nel caso di specie non ha assolto all'onere di prova che le incombeva, vale a dire che vi fosse stata da parte della società
un'ingerenza tale nella pianificazione ed esecuzione dei lavori da influire sulla Pt_1
verificazione del sinistro, atteso peraltro che, considerata la dinamica del sinistro come accertata nella già sopra citata sentenza n.124/2020 del Tribunale di Brescia - Sezione
Lavoro, la società si era limitata a commissionare i lavori di copertura del tetto alla Pt_1
società di cui era titolare il signor il quale poi si era occupato personalmente della R_
loro direzione ed esecuzione, confidando il committente sulle capacità e sull'idoneità
tecnico-professionale dell'appaltatore in virtù dei pregressi e proficui rapporti lavorativi che erano intercorsi tra i due soggetti;
rilevato peraltro che l'articolo 1655 cc in materia di contratto d'appalto prevede che sia il soggetto appaltatore (nel caso di specie dunque il signor ad assumere il Persona_1
compimento dell'opera con organizzazione dei mezzi necessari, e pertanto le scelte organizzative, tra cui quelle connesse alla scelta dei macchinari da utilizzare e all'adozione
9 delle misure e delle cautele idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, ricadono unicamente sull'appaltatore, salvo appunto che non sia provata una specifica e concreta ingerenza del committente, prova che nel caso di specie non è stata assolta;
ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo precedente, e tenuto conto altresì che non sono emersi profili di responsabilità in capo alla società committente né in sede penale né all'esito del giudizio conclusosi con sentenza n.124/2020 del
Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, che anche in questa sede va esclusa la responsabilità della società committente nella causazione del sinistro de quo; Pt_4
ritenuto che quanto sopra statuito è assorbente rispetto ad ogni domanda e pretesa formulate da e nei confronti della società assicuratrice , chiamata in Controparte_10
giudizio dalla società a fini della manleva;
Pt_4
ritenuto poi che va esclusa qualsivoglia responsabilità anche in capo alla società
[...]
in quanto non è possibile contestare alla medesima una violazione delle CP_6
prescrizioni di cui all'articolo 72 del d.lgs 81/2008, atteso che la società convenuta ha prodotto agli atti (cfr. documenti n.1 e seguenti) la documentazione indicata dall'articolo
72 comma 2 che pone a carico della società di noleggio l'obbligo di “acquisire e conservare
agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali
devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo”;
rilevato in particolare che la società in adempimento di quanto previsto dal sopra CP_6
citato art.72 del d.lgs n.81/2008, ha ricevuto e conservato la certificazione, sottoscritta dal signor in cui il medesimo dichiarava che egli sarebbe stato il solo lavoratore ad R_
10 utilizzare il macchinario oggetto di noleggio, di essere stato formato, informato e addestrato all'uso dell'attrezzatura indicata e di essere in possesso della specifica abilitazione richiesta ai sensi dell'articolo 73, comma 5, d.lgs. 81/2008 (cfr. documento n.1
di parte convenuta), non essendo previsto che la società di noleggio provveda altresì ad una verifica nel merito della veridicità delle dichiarazioni rilasciate da chi prende a nolo il mezzo, per cui anche per la predetta società che ha fornito a nolo il mezzo utilizzato dal va esclusa ogni responsabilità; R_
ritenuto che anche in questo caso quanto sopra statuito è assorbente rispetto ad ogni domanda e pretesa formulate da e nei confronti della società assicuratrice
[...]
, chiamata in giudizio dalla società a fini di manleva;
Controparte_12 Controparte_6
rilevato quanto all'invocato concorso di colpa del defunto signor che sul Controparte_1
punto si è già pronunciato questo Tribunale con la sopra citata sentenza n.124/2020
ritenendo che “contrariamente a quanto sostenuto dal non è ravvisabile un concorso di R_
colpa di considerato che: a) i lavori di manutenzione della copertura del capannone Controparte_1
erano stati appaltati dalla proprietà al solo (così le deposizioni di - “noi come R_ Parte_8
ditta abbiamo contattato solo il signor , il signor non so che funzione Persona_1 Controparte_1
avesse, posso dire che altre volte il signor si era fatto accompagnare da altre persone” - e R_
; b) la piattaforma aerea era stata noleggiata dal solo c) il solo si Tes_1 R_ R_
trovava alla guida della piattaforma;
d) l'esistenza di un contratto di subappalto tra il ed il R_
oltre che negata dal teste (“non c'era un rapporto di subappalto, mio CP_1 Controparte_3
figlio si trovava lì perché il signor gli aveva chiesto di dargli una mano … confermo che R_
quando il assegnava a mio figlio una parte dei lavori, i due sottoscrivevano un contratto R_
come quello che mi è stato mostrato (doc. 12 ”, risulta solo genericamente allegata (la difesa R_
11 del non ha dedotto né quali opere avesse ad oggetto il subappalto, né quale fosse il R_
corrispettivo previsto – con conseguente assunzione del rischio imprenditoriale in capo al -, CP_1
né infine quali mezzi il avesse organizzato per l'esecuzione dei lavori) e del tutto priva di CP_1
riscontri documentali e testimoniali” (cfr. pag.5 della sentenza n.124/2020 del Tribunale di
Brescia – sezione Lavoro);
ritenuto dunque che all'evidenza, sulla base delle considerazioni di cui sopra, condivisibili e fatte proprie anche da questo giudice, e in forza degli articoli 324 cpc e 2909 cc, va escluso il concorso di colpa del signor nella causazione del sinistro per cui Controparte_1
è causa;
ritenuto dunque conclusivamente che la responsabilità del sinistro mortale occorso al signor in data 3 aprile 2014 è ascrivibile unicamente a colpa del signor Controparte_1
che è quindi tenuto al risarcimento dei danni a favore dei familiari Persona_1
superstiti;
rilevato quanto al danno iure proprio da perdita parentale che è opinione della più recente giurisprudenza di legittimità che “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e
solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune
appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria
fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero
attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729
c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a
sua disposizione”(cfr. Cass. n.9010/2022);
12 rilevato che nel caso di specie i convenuti non hanno fornito nessun argomento di prova atto a superare la presunzione sopra richiamata, per cui va riconosciuta la sussistenza di un rapporto parentale di reciproco affetto tra il defunto signor e gli attori, Controparte_1
cui si deve riconoscere dunque un danno iure proprio da perdita parentale;
rilevato quindi che, alla luce della situazione di fatto come risultante dagli atti, considerata in particolare la giovane età dei figli della vittima al momento del sinistro e tenuto conto altresì del rapporto di convivenza della vittima con la moglie e i figli, convivenza che al contrario non sussisteva con i genitori e il fratello, presa come riferimento la tabella per il risarcimento del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Roma (cfr. Cass. n.
26300/21) con riferimento ai valori medi, senza particolari personalizzazioni, il risarcimento ai superstiti può essere determinato nella misura di euro 350.000,00 a favore della moglie signora euro 346.000,00 a favore del figlio Persona_2 Persona_3
euro 346.000,00 a favore del figlio euro 289.000,00 a favore della madre Parte_3
signora euro 289.000,00 a favore del padre signor ed Controparte_4 Controparte_3
euro 140.000,00 a favore del fratello signor Controparte_5
CP_1 ritenuto che da tali importi non vanno defalcate le somme erogate ed erogande dall' a favore dei superstiti del signor ai sensi del DPR n.1124/1965 in quanto Controparte_1
queste ultime sono destinate a indennizzare il pregiudizio di natura patrimoniale patito dagli eredi a seguito del decesso del defunto e costituiscono pertanto poste non omogenee rispetto alle somme liquidate da questo giudice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita parentale, come costantemente sostenuto sul punto
13 dalla giurisprudenza maggioritaria che questo giudice condivide e fa propria (cfr. Cass.
n.14362/2019, Cass. n.26647/2019);
ritenuto poi quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla moglie e dai figli e che essa è inammissibile, Persona_2 Pt_2 Parte_3
trattandosi di domanda nuova formulata per la prima volta solamente in sede di precisazione delle conclusioni e dunque dopo che erano maturate le preclusioni di cui all'articolo 183 cpc, come peraltro eccepito dai convenuti;
ritenuto che va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dai signori e in relazione alla partecipazione Controparte_4 Controparte_3
sociale del defunto signor del valore di euro 20.000,00, nella società Controparte_1
“Costruzioni Edili Bellandi Geom. Nicola srl” di cui pure i suddetti attori erano soci, posto che non è stato in alcun modo precisato quale sarebbe il danno per cui si chiede il risarcimento, posto che a seguito del decesso del socio, la partecipazione si è trasferita agli eredi;
ritenuto pertanto che il signor va condannato a corrispondere agli attori, Persona_1
congiunti del signor deceduto nell'incidente sul lavoro per cui è causa, a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, le somme di euro 350.000,00 a favore della moglie signora euro 346.000,00 a favore della signora Persona_2 [...]
quale rappresentante legale del figlio minore euro 346.000,00 Per_2 Persona_3
a favore della signora quale rappresentante legale del figlio minore Persona_2
euro 289.000,00 a favore della madre signora euro Parte_3 Controparte_4
289.000,00 a favore del padre signor euro 140.000,00 a favore del fratello Controparte_3
14 signor per tutti con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, Controparte_5
sino al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese legali che si liquidano come in dispositivo;
ritenuto poi quanto alla domanda di manleva e alle eccezioni formulate dalla
[...]
in merito all'inoperatività della polizza assicurativa stipulata tra essa compagnia CP_9
assicuratrice e il signor che sul punto è già intervenuta la pronuncia definitiva della R_
Corte d'Appello di Brescia – Sezione Lavoro (causa n.243/2020 R.G.) che con la sentenza n.169/2021 del 17 giugno 2021/13 gennaio 2022, accogliendo l'appello presentato dal signor avverso la sentenza n.124/2020 del Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, R_
così ha statuito: “dichiara l'operatività della polizza assicurativa stipulata tra il e la R_ [...]
” (cfr. pag.37 della sentenza cit.); Controparte_14
ritenuto altresì che va rigettata l'eccezione formulata dall'assicurazione terza chiamata in ordine all'intervenuta decadenza dalla garanzia sulla base di quanto già dalla citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia – Sezione Lavoro secondo cui “il ha R_
versato in causa uno scritto datato 4 aprile 2014, con il quale ha denunciato alla società di
Assicurazioni l'infortunio accaduto al ed ha indicato compiutamente tutti i dati necessari, CP_1
ivi compreso il numero del contratto di Assicurazioni (doc.4 fasc.1° grado). In ordine alla prova
dell'avvenuta ricezione di questa denuncia da parte dell' va rilevato che il ha CP_12 R_
altresì prodotto la comunicazione “urgente” in data 22 aprile 2014, con la quale la società CIB s.r.l.
Servizi Integrati, ha informato il di essere stata incaricata dalla compagnia di Assicurazioni R_
di eseguire gli accertamenti relativi al fatto in cui era rimasto coinvolto il in data 3 aprile CP_1
2014 (cfr.doc.5 fasc.1° grado : risulta pertanto dimostrato, in maniera palese, che la R_
compagnia ha ricevuto la denuncia del fatto ad opera del perché diversamente non avrebbe R_
15 potuto incaricare la suddetta società degli accertamenti relativi all'infortunio. Questa
considerazione supera tutte le questioni sollevate dalla società convenuta” (cfr. pagg. 28-29 della sentenza n.169/2021 del 17 giugno 2021/13 gennaio 2022 della Corte d'Appello di Brescia
– Sezione Lavoro);
ritenuto che va rigettata altresì l'eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia assicuratrice ex articolo 2952 cc, atteso che, ai sensi del comma 3, i termini biennali decorrono “dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso
contro di questo l'azione”, ossia, nel caso concreto, a partire dal 14 giugno 2018, data della notifica dell'atto di citazione in giudizio dell'assicurato mentre l'atto di Persona_1
chiamata in causa della , terza chiamata, risulta notificato in data 26 Controparte_9
giugno 2018 (cfr. documento n.14 di parte convenuta , dunque evidentemente nel R_
rispetto del termine biennale di cui all'articolo 2952 cc;
ritenuto pertanto, attesa l'operatività della polizza assicurativa di cui sopra, che la CP_7
va condannata a manlevare e tenere indenne il signor Controparte_8
per quanto condannato a pagare agli attori in forza di quanto sopra Persona_1
disposto a titolo di risarcimento danni e rimborso spese legali, nei limiti del residuale massimale di polizza, nonché degli scoperti e franchigie previsti dalla polizza assicurativa in essere tra le parti;
ritenuto infine che per il principio della soccombenza la compagnia assicuratrice
[...]
va condannata a rimborsare le spese legali al signor Controparte_8 R_
che si liquidano come in dispositivo, mentre considerata la natura della causa e la
[...]
complessità della vicenda, possono essere compensate per tutte le parti in causa;
16
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) condanna il signor a corrispondere ai familiari del defunto signor Persona_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, le somme Controparte_1
di euro 350.000,00 a favore della moglie signora euro 346.000,00 a Persona_2
alla signora quale rappresentante legale del figlio minore Persona_2 Per_3
euro 346.000,00 alla signora quale rappresentante legale
[...] Persona_2
del figlio minore del figlio minore euro 289.000,00 a favore della Parte_3
madre signora euro 289.000,00 a favore del padre signor Controparte_4 [...]
euro 140.000,00 a favore del fratello signor per tutti con gli CP_3 Controparte_5
interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
b) condanna il signor a rimborsare agli attori signora Persona_1 Persona_2
per sé e per i figli minori e signora Persona_3 Parte_3 CP_4
signor e signor le spese di causa che si
[...] Controparte_3 Controparte_5
liquidano in euro 46.000,00 per compensi professionali ed euro 645,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge;
c) condanna la a manlevare e tenere Controparte_9
indenne il signor per quanto condannato a pagare ai familiari del Persona_1
signor in forza di quanto sopra disposto ai paragrafi a) e b), nei Controparte_1
limiti del residuale massimale di polizza, nonché degli scoperti e franchigie previsti dalla polizza assicurativa in essere tra le parti;
17 d) condanna la a rimborsare al signor Controparte_9
le spese di causa che si liquidano in euro 30.000,00 per compensi Persona_1
professionali, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge;
e) spese compensate per tutte le altre parti.
Così deciso in Brescia il 20 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
18