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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 3126/2023 R.G. instaurato da
(c.f. con l'avv. TARDANICO NICOLA Parte_1 C.F._1
contro
c.f. con l'avv. GUERINI SARA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
a) vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) riconoscimento a carico del sig. e in favore della signora di un assegno Pt_1 CP_1 divorzile di € 150,00 rivalutabile secondo la variazione degli indici ISTAT;
c) spese legali compensate tra le parti;
d) rinuncia all'impugnazione della sentenza che recepisca le conclusioni così congiuntamente precisate dalle parti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti hanno contratto matrimonio a Budapest (Ungheria) il 28 dicembre 1974 (atto trascritto presso i registri di stato civile del Comune di Brescia al n. 4 parte II serie C), sono genitori di (18 febbraio 1978) ed (1° luglio 1991) e si sono separate consensualmente nel Per_1 Per_2
2004.
Dopo un avvio contenzioso del processo, i coniugi hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/06/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 3126/2023 R.G. instaurato da
(c.f. con l'avv. TARDANICO NICOLA Parte_1 C.F._1
contro
c.f. con l'avv. GUERINI SARA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
a) vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) riconoscimento a carico del sig. e in favore della signora di un assegno Pt_1 CP_1 divorzile di € 150,00 rivalutabile secondo la variazione degli indici ISTAT;
c) spese legali compensate tra le parti;
d) rinuncia all'impugnazione della sentenza che recepisca le conclusioni così congiuntamente precisate dalle parti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti hanno contratto matrimonio a Budapest (Ungheria) il 28 dicembre 1974 (atto trascritto presso i registri di stato civile del Comune di Brescia al n. 4 parte II serie C), sono genitori di (18 febbraio 1978) ed (1° luglio 1991) e si sono separate consensualmente nel Per_1 Per_2
2004.
Dopo un avvio contenzioso del processo, i coniugi hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/06/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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