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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 3 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3325 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: , residente a [...]del Parte_1 C.F._1
Tronto (TE) - frazione Villa Passo, elettivamente domiciliato a Teramo, in via dei Mille, n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Carla Natali, nonché presso gli indirizzi di p.e.c. “ e Email_1
“ , appartenenti, Email_2 rispettivamente, all'Avv. Antonio Pimpini ed all'Avv. Antonella Taraborrelli,
i quali lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
(C.F.: ), con sede in Biella, in Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Gaudenzio Sella n. 1, in persona di in forza dei poteri CP_2 conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2020, elettivamente domiciliata a Roma, in via Cassia, n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Neri, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta - nonché
(C.F.: ), con sede legale a Roma, in via Controparte_3 P.IVA_2
Piemonte n. 38, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale e
1 mandataria – giusta procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio dott.ssa di Roma del 6 agosto 2021 rep. 16413/7988 – Persona_1
P. IVA: , con sede legale a Roma, Controparte_4 P.IVA_3 in Piemonte, n. 38, in persona della dott.ssa in forza dei Controparte_5 poteri alla stessa conferiti in virtù di atto di conferimento di poteri a rogito del
Notaio dott.ssa di Roma del 4 agosto 2021, rep. n. 16394, Persona_1 racc. n. 7984, sottoscritto dall'Amministratore Unico e legale rappresentante di dott. , con domicilio Controparte_4 Controparte_6 eletto presso l'indirizzo di p.e.c.
“ ” appartenente all'Avv. Pietro Email_3
Davide Sarti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma II e 616 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, comma II c.p.c. depositato in data 25 ottobre
2018 avanti all'intestato Tribunale, il mutuatario ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione immobiliare rubricata al R.G.E. n.
238/2018, incardinata in forza di precetto e successivo atto pignoramento immobiliare notificati nei suoi confronti dalla mutuante Controparte_1
(d'ora in poi, per comodità, anche solo la “ ” o “ ), avanzando CP_1 CP_1 istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della predetta procedura esecutiva
(nell'ambito della quale è intervenuta ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito a seguito di diverse cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., la società
, richiesta che è stata rigettata dal Giudice dell'Esecuzione Controparte_3 con ordinanza riservata del 6 settembre 2021, con la quale il sig. è Pt_1 stato quindi condannato al pagamento delle spese di lite ed è stato altresì assegnato il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso la predetta ordinanza del G.E. del 6 settembre 2021, l'odierna parte opponente ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., culminato con
2 ordinanza collegiale di rigetto (del 17 dicembre 2021).
Medio tempore, con atto di citazione tempestivamente notificato in data
29 ottobre 2021, il sig. ha introdotto il presente giudizio di merito Pt_1 ai sensi dell'art. 616 c.p.c. ed ha convenuto in giudizio la mutuante CP_1
nonché la società che era intervenuta ex art. 111
[...] Controparte_3
c.p.c. nella precedente fase sommaria avanti al G.E., per sentir accogliere le conclusioni che di seguito si trascrivono: “- In via preliminare, sospendere, per le ragioni addotte, con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione o il titolo esecutivo ricorrendone in toto i presupposti di legge, anche e soprattutto in relazione all'inesistenza del titolo esecutivo, fissando il termine per il contraddittorio delle parti ove confermare, modificare o revocare detto provvedimento;
- Nel merito, dichiarare
l'intervenuta inesistenza del titolo esecutivo e, quindi, del credito azionato e comunque l'incertezza della somma, disponendo di procedere alla rideterminazione dell'eventuale dovuto o della somma a credito, tenendo conto della compensazione da effettuarsi in relazione agli importi non dovuti e quelli da recuperare, da effettuarsi a mezzo di apposita CTU, nella specie fonte oggettiva di prova, tenendo conto della CTP agli atti di cui l'attore si è munito prima di procedere in sede giudiziaria. - Vinte le spese di lite.”.
In particolare, a suffragio dell'odierno giudizio di merito, il sig.
espressamente replicando tutte le argomentazioni, produzioni e Pt_1 richieste avanzate in sede di ricorso avanti al G.E. ai sensi dell'art. 615, co. II
c.p.c., ha denunciato: (a) l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 15 febbraio 2010 con a valere ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 474 c.p.c. e dunque l'inesistenza di titolo esecutivo, stante la carenza di effettiva traditio della somma di € 65.000,00 concessa a mutuo, posto che l'erogazione della stessa non è avvenuta effettivamente alla stipula del contratto, bensì in un momento successivo, e cioè all'esito della costituzione della prevista garanzia reale in favore dell'istituto bancario mutuante, (b)
l'usurarietà del tasso di mora pattuito e la violazione dell'art. 117 T.U.B., ed infine (c) la carenza di legittimazione attiva in capo a a Controparte_1 proseguire il processo esecutivo (e la estromissione automatica della stessa, senza la necessità del consenso delle altre parti) in ragione e all'esito dell'intervento spiegato, nel corso del predetto procedimento, da CP_3
in qualità di cessionaria del credito (già di ed azionato in executivis),
[...] CP_1
3 alla luce dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., cessionaria rispetto alla quale egualmente il sig. ha eccepito la carenza della Pt_1 legittimazione ad agire, in quanto la documentazione ex adverso prodotta sarebbe inidonea a ritenere intervenuta la cessione del credito, non essendo individuabili i crediti originariamente ceduti da;
inoltre, il sig. CP_1 Pt_1 ha contestato l'ordinanza di rigetto del G.E., in quanto “i D.M. di riferimento
(n.d.r.: relativi ai Tassi Soglia Usura) non costituiscono elementi che la parte deve allegare ai fini della scrutinio del relativo motivo di censura o di contestazione”.
Con comparsa del 18 febbraio 2022, si è costituita in giudizio la mutuante , la quale, in via preliminare, ha chiesto il rigetto dell'istanza CP_1 di sospensione dell'esecuzione immobiliare e del titolo esecutivo e, nel merito, la reiezione di tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite.
Nello specifico, la mutuante ha contestato la difesa dell'opponente, che ritiene che l'intervento ex art. 111 c.p.c. del cessionario nella Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare rubricata al R.G.E n. 238/2018 avrebbe determinato l'automatica estromissione di essa cedente, che, nella prospettiva avversaria, non sarebbe più legittimata nella procedura esecutiva, senza che sia necessaria una espressa declaratoria di estromissione: al riguardo, infatti, essa cedente, oltre a sottolineare che è in ogni caso necessario il consenso di tutte le parti affinché il Tribunale possa pronunciare l'estromissione del cedente, ha specificato che proprio il tenore delle domande e delle eccezioni coltivate dall'opponente (inesistenza del titolo azionato dalla essa e poi CP_1 ceduto alla società evidenziano invero l'interesse di Controparte_3 quest'ultima a che essa cedente non venga estromessa.
Quanto poi alla pretesa inesistenza del titolo denunciata dall'opponente, sostiene la piena validità del mutuo quale titolo CP_1 esecutivo anche nei casi in cui, come quello di specie, la disponibilità della somma mutuata venga subordinata all'adempimento di alcune formalità successive alla stipula del contratto, posto che il requisito della traditio del denaro è stato comunque realizzato;
sulla carenza di legittimazione attiva della cessionaria per assenza di prova della cessione del Controparte_3 credito, evidenza come quest'ultima abbia prodotto in giudizio le dichiarazioni di cessione autenticate attestanti l'avvenuta cessione del credito
4 nei confronti del sig. in ordine alla denunciata usurarietà dei tassi Pt_1 di mora, osserva come a dover essere comparati siano, in ossequio alla pronuncia della Sezioni Unite n. 19597 del 2020, i TEGM maggiorati di 2,1 punti percentuali, operazione invero non effettuata dall'odierno opponente.
Con comparsa del 23 febbraio 2022, si è costituita in giudizio anche rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed Controparte_3 in rito: dichiarare inammissibile l'avversa istanza di sospensione della procedura esecutiva per tutti i motivi esposti in narrativa ed in particolare per incompetenza funzionale del giudice adìto, e in ogni caso rigettare le predette istanze cautelari sia in considerazione della insussistenza dei gravi motivi che in ipotesi potrebbero legittimare l'invocato provvedimento, sia in considerazione della manifesta infondatezza e temerarietà dei motivi di opposizione svolti dagli opponenti;
- in via principale, nel merito: ferma la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...] con riferimento ad ogni domanda, anche eventuale e in via CP_3 riconvenzionale, di risarcimento danni, e/o restituzione somme, e/o di rettifica retroattiva delle segnalazioni periodiche operate – per il periodo antecedente alla data di cessione – dalla banca cedente in ossequio alle disposizioni della Banca d'Italia, avanzata dal debitore opponente, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta e le domande tutte dell'attore, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la piena sussistenza in capo alla del diritto di procedere ad Controparte_3 esecuzione forzata nei confronti dei GN , nato il [...], Parte_1
a Teramo (TE), C.F. , in forza del titolo esecutivo costituito CodiceFiscale_2 dal contratto di mutuo a rogito del Notaio Dr.ssa di Ascoli Persona_2
Piceno del 15 febbraio 2010 rep. 1921/1374 ed in virtù dell'atto di precetto notificato dalla creditrice originaria e dante causa di confermando Controparte_3 altresì la piena validità ed efficacia della procedura esecutiva R.G.E. 238/2018 –
Tribunale di Teramo;
con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2/04/2014, aggiornato in forza del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 pubblicato sulla G.U.
n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018]; - in via del tutto subordinata, e salvo gravame: solo ed esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di
5 accoglimento, anche parziale, della opposizione proposta dall'attore e/o di una o più tra le domande dai medesimi formulate con riferimento al titolo contrattuale esecutivo posto a fondamento della spiegata azione esecutiva, accertare e dichiarare, avuto riguardo a quanto dedotto in narrativa ed ove occorra in via riconvenzionale, l'esatta misura del credito, ritenuta di giustizia, per il quale la quale Controparte_3 avente causa di ed in virtù del menzionato titolo esecutivo Controparte_1 costituito dal contratto di mutuo a rogito del Notaio Dr.ssa Persona_2 di Ascoli Piceno del 15 febbraio 2010 rep. 1921/1374, è legittimata ed ha diritto ad agire in via esecutiva in danno del GN , nato il [...], Parte_1
a Teramo (TE), C.F. , e conseguentemente a concorrere in CodiceFiscale_2 via privilegiata ipotecaria alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita del cespite cauzionale, all'esito della procedura esecutiva R.G.E. 238/2018 – Tribunale di
Teramo; in ogni caso con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2/04/2014, aggiornato in forza del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 pubblicato sulla G.U.
n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018”.
In particolare, la cessionaria, dopo aver ripercorso la catena di cessioni del credito vantato nei confronti dell'odierna parte opponente e quindi la propria legittimazione attiva, ha affermato la piena idoneità del mutuo fondiario azionato da a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., CP_1 nonché la infondatezza delle avversarie deduzioni in tema di criteri di computo e raffronto del TEG e di presunta errata indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, in quanto il precedente titolare del procedimento, con provvedimento del 6 ottobre 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 dicembre 2024, differita dallo scrivente magistrato, divenuto titolare della causa in data 12 marzo 2024, all'udienza del 3 febbraio
2025, oltre che per la precisazione delle conclusioni, anche per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Quindi, alla predetta udienza, celebrata con le forme e le modalità di
6 cui all'art. 127-ter c.p.c. (stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass., sez.
III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), verificata la regolare comunicazione ai procuratori delle parti costituite del provvedimento del 6 dicembre 2024 che disponeva la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate unicamente da la Controparte_3 causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
Così ricostruiti i fatti di causa ed il suo svolgimento processuale, si è detto che parte opponente, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, di sospendere “l'esecuzione o il titolo esecutivo ricorrendone in toto i presupposti di legge, anche e soprattutto in relazione all'inesistenza del titolo esecutivo”.
Ebbene, con riferimento alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, deve rilevarsi come l'art. 624 c.p.c. affidi il predetto potere, sempre stimolato su istanza di parte, al “giudice dell'esecuzione”, che, a fronte della proposizione di opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 (co. II) e 619 c.p.c., sospende, concorrendo gravi motivi, il processo esecutivo.
Dunque, in relazione alla predetta richiesta, è evidente che il Tribunale, investito della fase di merito post ordinanza del G.E. di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., risulti funzionalmente incompetente: infatti, il sig. ha già (ritualmente) avanzato la richiesta de qua mediante Pt_1 ricorso ex art. 615, co. II c.p.c. al Giudice dell'esecuzione (funzionalmente competente), che, con ordinanza del 6 settembre 2021, l'ha rigettata, assegnando termine di sessanta giorni per l'introduzione dell'odierno giudizio di merito, ordinanza, che oltretutto, a fronte del reclamo presentato dall'odierne opponente, è stata integralmente confermata (con provvedimento collegiale del 17 dicembre 2021).
Di conseguenza, non si rivela necessario per il Tribunale, a cagione della predetta incompetenza funzionale, prendere posizione in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a a Controparte_1 proseguire il procedimento esecutivo rubricato al R.G. 238/2018 (ed estromissione automatica) in ragione dell'intervento spiegato, nel corso del predetto procedimento esecutivo, da in qualità di Controparte_3 cessionaria del credito alla luce dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58
7 T.U.B. (si legge in citazione a p. 13: “Per l'effetto, con l'intervento del cessionario, il cedente non è più legittimato nella procedura esecutiva, senza che sia necessaria una espressa declaratoria di estromissione. Di conseguenza, l'opposizione va accolta e la sospensione necessariamente, oltre che opportunamente, concessa”).
Quanto poi all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, peraltro proposta per la prima volta nell'ambito dell'odierno giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., essa è radicalmente inammissibile, in quanto la stessa, ai sensi del comma I dell'art. 615 c.p.c., è consentita esclusivamente nel caso in cui l'esecuzione forzata “non è ancora iniziata”, diversamente dal caso per cui è processo.
Passando così alla eccezione sollevata dal sig. di “carenza di Pt_1 legittimazione ad agire” – rectius di titolarità (dal lato attivo) del rapporto dedotto in giudizio – in capo alla società cessionaria sul Controparte_3 presupposto che la documentazione versata a tal fine in atti sarebbe insufficiente a ritenere intervenuta la cessione del credito, non essendo individuabili i crediti originariamente ceduti dalla mutuante , il CP_1
Tribunale osserva quanto segue.
Sulla questione, la mutante/cedente “lascia che sia la cessionaria a replicare, evidenziando che nel giudizio di reclamo ha prodotto le Controparte_3 dichiarazioni di cessione autenticate attestanti l'avvenuta cessione del credito nei confronti di , dichiarazioni delle tre cedenti che Parte_1 CP_3 ha provveduto a versare anche nell'odierno procedimento.
[...]
Si tratta, nello specifico, della (i) dichiarazione dell'odierna opposta/mutuante datata 29 ottobre 2021 con riferimento Controparte_1 alla cessione da parte della stessa in favore di avvenuta in Controparte_7 data 3 dicembre 2019. (cfr. doc. 14 fascicolo , (ii) della
Controparte_3 dichiarazione di datata 2 novembre 2021 con riferimento CP_7 CP_3 alla cessione da quest'ultima in favore di Credito Fondiario S.p.A. avvenuta in data 15 luglio 2020 (cfr. doc. 15 fascicolo ed infine (iii)
Controparte_3 della dichiarazione di Credito Fondiario S.p.A. datata 28 ottobre 2021 con riferimento alla cessione da questa in favore appunto di
Controparte_3 avvenuta in data 20 luglio 2020 (cfr. doc. 16 fascicolo .
Controparte_3
Oltre alle predette dichiarazioni, ha versato in atti gli Controparte_3 estratti della Gazzetta Ufficiale ove è stata data notizia di ciascuna delle
8 predette tre cessioni intercorse (da a da Controparte_1 Controparte_7
a Credito Fondiario S.p.A.; e da quest'ultima a Controparte_7 CP_3
– cfr. rispettivamente, documenti sub nn. 7, 10 e 12 fascicolo
[...] CP_3
.
[...]
Ciò premesso in ordine alla documentazione prodotta nell'odierno procedimento per la dimostrazione della (invero triplice) cessione in blocco del credito per cui è processo, preme al Tribunale osservare, in termini generali, come l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi di cessione prevista dall'art. 58 T.U.B., di regola, non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. VI,
n. 24798 del 5 novembre 2020, secondo cui una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Senonché, a fronte di una giurisprudenza di legittimità e di merito fortemente divisa e contrastante sulla questione de qua, è ragionevole sostenere che la mancanza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. (non soggiacendo lo stesso, infatti, ad alcuna forma particolare, né ad substantiam actus, né ad probationem tantum) comporta il corollario per cui, nel caso in cui non venga versato in atti il contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta (come è avvenuto nel caso di specie), la prova dell'inclusione del credito nella o nelle cessione/i, e quindi la titolarità - più che la legittimazione del cessionario – dello stesso, possa utilmente desumersi da un accertamento complessivo delle altre risultanze anche di fatto acquisite nel giudizio, e quindi anche da diversi elementi presuntivi, tra cui, a titolo esemplificativo, il contenuto specifico dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. allorquando lo stesso sia sufficientemente specifico e determinato in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione (in questo senso, cfr. Cass. civ. n. 17110/2019, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione
9 per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”) o comunque altri elementi, quali l'eventuale elenco delle posizioni creditorie cedute o la dichiarazione proveniente dalla cedente in ordine alla posizione oggetto di cessione.
Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione ha apertamente sconfessato quanto sostenuto dalla società nella propria comparsa di Controparte_3 costituzione (in cui viene richiamata la pronuncia del Tribunale di Verona del
29 novembre 2021, che ha affermato che “l'onere probatorio è ben assolto con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale – la cui funzione è quella di notiziare la collettività e i debitori ceduti dell'esistenza del negozio di cessione e del suo oggetto, sì da dare contezza della novazione soggettiva del lato attivo del rapporto – purché dia contezza del contenuto del contratto e delle caratteristiche specifiche dei crediti ricompresi nell'oggetto della cessione. – cfr. p. 15 comparsa di costituzione
, consacrando il principio contrario in base al quale, “Come Controparte_3 più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.” (in questi esatti termini, cfr.
Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
In particolare, spiega la Suprema Corte, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116).”.
Conclude la Corte quindi che “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che
10 presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass.,
20/07/2023, n. 21821).” (cfr. Cass. sopra citata Cass civ., sez. III, ordinanza n.
3405 del 6 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso di specie, come visto, ha a tal fine Controparte_3 allegato alla propria comparsa di costituzione le dichiarazioni, sia pur di provenienza unilaterale dalle stesse cedenti, attestanti la presunta ricomprensione del credito azionato nei confronti del sig. fra quelli Pt_1 oggetto delle plurime cessioni (cfr. doc. nn. 14, 15 e 16) ed i tre avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, potendosi ricavare in particolare dall'ultimo, ossia il n. 87 del 25 luglio 2020 (cfr. doc. 12), la circostanza per cui in qualità di cessionaria, “comunica che nell'ambito di Controparte_3 un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 130, in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 (il
"Contratto di Cessione"), concluso in data 20 luglio 2020 e con efficacia giuridica 20 luglio 2020, ha acquistato pro soluto da Credito Fondiario S.p.A. (il "Cedente") tutti
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento chirografari e ipotecari concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1970 e l'1 marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) come risultanti da apposita lista in cui è (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i "Crediti").”.
Ora, l'avviso de quo specifica che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica- cessioni/.”.
Accedendo tramite il predetto link, si perviene ad una pagina, contenente un ulteriore link, che consente di scegliere il cessionario (nel caso di specie, e selezionare la cessione di interesse, quindi, in Controparte_3
11 tal caso, “Debitori ceduti in data 20 luglio 2020”; a questo punto, si apre un documento contenente l'elenco integrale dei crediti oggetto di cessione, dalla cui consultazione emerge il “Numero di Direzione Generale (c.d. “NDG”) assegnato a ciascun debitore ed il codice identificativo del rapporto contrattuale da cui è originato ogni credito oggetto di cessione (c.d. ”ID Linea di Credito”).
Ebbene, è doveroso ora richiamare le dichiarazioni di cessione sopra citate, in cui è espressamente indicato il Numero di Direzione Generale appartenente al debitore, sig. , derivante da “contratto di Parte_1 mutuo fondiario stipulato in data 15 febbraio 2020 (Rep. 1921, Racc. 1374), a rogito del Notaio in Ascoli Piceno, Dott. – NDG Originator Persona_3
49737612”, numero, questo, che risulta effettivamente ricompreso nel predetto elenco dei crediti ceduti di cui al link contenuto nell'avviso in G.U. n. . 87 del
25 luglio 2020 (cfr. doc. 12).
Ora, è evidente che il medesimo discorso deve poter essere replicato anche in relazione alle pregresse due cessioni aventi ad oggetto il debito del sig. risultanti cioè dai relativi avvisi in G.U. n. 147 del 14 dicembre Pt_1
2019 e n. 84 del 18 luglio 2020 (documenti nn. 7 e 10).
Ebbene, quanto all'avviso in G.U. concernente la primigenia cessione del credito da a (doc. 7), occorre rilevare Controparte_1 Controparte_7 che il link ivi richiamato (https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica- cessioni/) conduce anch'esso all'elenco integrale dei crediti oggetto di cessione, in cui risulta effettivamente ricompreso il NDG 49737612, riferito, come visto, al debito del sig. Pt_1
Tuttavia, è con riguardo alla cessione “mediana”, ossia quella da
(cfr. doc. 10), che potrebbero Controparte_8 riscontrarsi problemi: infatti, dall'esame del predetto documento, è dato apprendere che Credito Fondiario S.p.A. “(ovvero l'”Acquirente”) comunica che in data 15 luglio 2020 ha concluso con la ( ), Controparte_9 CP_9 [...]
(“ ), (“ ), ( ”), Novus CP_7 CP_7 CP_10 CP_10 CP_11 CP_11 CP_1 Italia 1 S.r.l. (“Novus”), (“ ”) e (“ ” e, Controparte_12 CP_12 Controparte_13 unitamente a , Novus, , i “Cedenti” e, CP_9 CP_7 CP_10 CP_11 CP_12 ciascuno un “Cedente”) un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo
12 Unico Bancario”; in particolare, ai fini che qui interessano, Credito Fondiario
S.p.A. ha acquistato “(ii) da i crediti di titolarità di che alla Data di CP_7 CP_7
Valutazione soddisfacevano i seguenti criteri (i “Crediti Cosmo”): (a) sono stati precedentemente ceduti a e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta CP_7
Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 14 dicembre
2019, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti).”.
Ora, non può negarsi una certa genericità connotante i “Crediti Cosmo” di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di cessione, che, a cagione di un carattere tendenzialmente ed onnicomprensivo, non trovano riscontro in concreti elementi da cui possa in astratto desumersi la ricomprensione del credito oggetto di giudizio nell'intervenuta cessione.
Senonché, essendo il Tribunale chiamato ad effettuare, ai fini della prova delle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., “un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cass. civ. n. 3405/2024 sopra citata), si ritiene che la carenza probatoria in ordine alla cessione “mediana” da
[...] possa invero dirsi superata alla luce del fatto che Controparte_8 risultano, sulla base di quanto sopra illustrato, in ogni caso dimostrate la primigenia cessione (e cioè da a e l'ultima Controparte_1 Controparte_7
(ossia da Credito Fondiario S.p.A. a . Controparte_3
Dunque, ritiene il Tribunale, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato e delle argomentazioni sin qui sviluppate, che la documentazione complessivamente versata in atti si riveli idonea a dimostrare la titolarità dello specifico rapporto oggetto di causa in capo alla società Controparte_3
Ciò chiarito e passando dunque alle ulteriori censure coltivate dal sig.
questi, come anticipato, ha anzitutto rappresentato che il contratto Pt_1 di mutuo stipulato con l'istituto bancario , sul quale è stato emesso il CP_1 precetto prima ed il pignoramento dopo, non potesse essere utilizzato quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., dal momento che si tratta di un mutuo fondiario nel quale, benché i paciscenti abbiano rappresentato che la somma mutuata viene dichiarata come concessa, per la verità, la stessa non è stata
13 immessa realmente nella immediata disponibilità giuridica di esso mutuatario contestualmente alla stipula, posto che tale somma avrebbe potuto essere concretamente utilizzata solo al verificarsi di alcune condizioni, essendo stato infatti costituito un deposito cauzionale infruttifero e svincolato, con la conseguenza per cui, al momento della stipula, non poteva ritenersi verificata la condizione fondamentale per la conclusione del contratto di mutuo, ossia la traditio del denaro;
quindi, l'odierno opponente ha sottolineato che, dall'esame del regolamento contrattuale, emerge come, nonostante la somma fosse stata dichiarata come erogata, essa non era né materialmente né giuridicamente disponibile per il mutuatario, difettando quindi l'elemento fondamentale della traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica.
Ebbene, al fine di accertare se il contratto di mutuo, posto a fondamento dell'azione esecutiva, possa essere utilizzato quale titolo ai sensi dell'art. 474
c.p.c., occorre preliminarmente verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere effettivamente la disponibilità giuridica della somma mutuata
(come noto, infatti, la realità del mutuo non si configura esclusivamente mediante la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore); pertanto, la consegna si atteggia quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario.
Ora, nel caso per cui è processo, dalla documentazione versata in atti, risulta che la , con atto pubblico del 15 febbraio 2010 per Notar CP_1 dott.ssa (n. Rep. 1921; n. Racc. 1374), ha concesso a mutuo Persona_2 al sig. la somma di € 65.000,00, la quale, si sensi dell'art. 1 Parte_1 del regolamento contrattuale, “viene contestualmente versata alla parte mutuataria e dalla stessa riconsegnata alla Banca affinché resti in deposito cauzionale sino a che non saranno compiutamente eseguiti tutti gli adempimenti di cui all'articolo 1 del capitolo allegato”.
Con specifico riguardo alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero intestato presso la al mutuatario, è stato CP_1 ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione che, “ai fini del
14 perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”, per cui “il contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata può reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c., sebbene all'erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e alla sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di determinate condizioni”(cfr. ex mutlis Cass. civ., sez. III, n. 9229/2022; Cass. civ., sez. III, n. 5654/2023; Cass. civ., sez. I, n.
38331/2021; Cass. civ., sez. I , n. 25632/2017).
Quindi, il momento perfezionativo del mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cosiddetta traditio – ossia la consegna del denaro o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà – ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.
Da ciò consegue che “il meccanismo negoziale in forza del quale il mutuante ed il mutuatario, ceduta la somma, o la costituiscano in deposito infruttifero vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, o, ai medesimi fini, prevedano un impegno della parte mutuataria, temporalmente circoscritto, a non disporne non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei, in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario. Se tale momento, quindi, si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.” (cfr. in questi esatti termini la recente sentenza del Tribunale di Grosseto, n. 82/2025 del 28 gennaio 2025).
15 Infatti, come argomentato dalla giurisprudenza di merito, “è vero che, nelle operazioni bancarie, il denaro ha una valenza contabile, sicché nella fattispecie non è avvenuta una consegna materiale della somma, ma questa è stata messa a disposizione del mutuatario in senso giuridico. Avutane la giuridica disponibilità, il mutuatario ha concordato con la banca il trattenimento della somma, fino al momento in cui è stata iscritta ipoteca. Tale accordo tra la mutuante ed il mutuatario costituisce necessariamente un posterius rispetto all'acquisto della disponibilità giuridica della somma da parte del secondo. Non a caso le parti utilizzano una forma verbale riferita al passato, allorquando si riferiscono al momento dell'erogazione della somma, ed al futuro per riferirsi al momento dello svincolo delle somme a seguito dell'iscrizione di ipoteca”. (cfr. sentenza del Tribunale di Catania, n. 4540/2023 del 7 novembre
2023).
Dunque, in ordine a tale specifico profilo, il Tribunale adito ritiene di dare continuità a quanto affermato, e sopra riportato, dalla giurisprudenza di legittimità ed anche di merito, posto che il vincolo apposto alla somma mutuata, contrattualmente pattuita in funzione della produzione delle garanzie, implica una precisa disposizione dell'importo da parte del mutuatario, già divenutone titolare, pur consapevole, peraltro, della esistenza di un recente arresto ermeneutico contrastante (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024 n. 12007), che ha condotto il Tribunale di Siracusa a disporre, con ordinanza del 31 luglio 2024, rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, in quanto “La palese disomogeneità registrata si mostra idonea a disorientare gli operatori del settore e rende quanto mai necessario un intervento nomofilattico della Corte di cassazione”, cui è seguito il provvedimento, emesso in data 8 ottobre 2024, del Primo Presidente della Corte di Cassazione, che ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal tribunale siracusano e lo ha assegnato alle Sezioni Unite, sottolineando come la questione relativa all'idoneità o meno dei mutui con deposito cauzionale a legittimare l'azione esecutiva presenti effettivamente difficoltà interpretative.
Senonché, non rappresentando evidentemente la situazione de qua una ipotesi di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. in ragione della non vigenza all'interno del nostro ordinamento del principio dello “stare decisis” (vincolatività del precedente), ferma in ogni caso la sua possibile incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale, alla
16 luce delle ragioni appena illustrate, di concordare e far proprio l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sopra esposto, in quanto, sebbene le parti contrattuali abbiano pattuito che la somma mutuata “viene contestualmente versata alla parte mutuataria e dalla stessa riconsegnata alla Banca affinché resti in deposito cauzionale sino a che non saranno compiutamente eseguiti tutti gli adempimenti di cui all'articolo 1”, ciononostante, non si ritiene di escludere che tale importo sia entrato nella disponibilità patrimoniale ed appartenga al mutuatario, posto che l'avveramento delle condizioni ivi indicate assume rilevanza esclusivamente ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e non anche ai fini dell'erogazione del mutuo che, logicamente e giuridicamente, precede la costituzione del deposito.
In altri termini, la costituzione della somma mutuata in deposito infruttifero presso la banca mutuante è successiva alla
“traditio” ed integra un vero e proprio atto negoziale di disposizione che presuppone, logicamente prima ancora che giuridicamente, il precedente conseguimento dell'autonoma disponibilità giuridica da parte del mutuatario di quella somma.
“In sostanza la mutuataria, una volta conseguita la disponibilità giuridica della somma mutuata, ne ha autonomamente disposto riversandola alla banca a titolo di deposito, al fine precipuo di costituire, anche nel proprio interesse, una sorta di garanzia atipica a presidio dell'adempimento di talune condizioni. La banca dunque non ha conservato la disponibilità della somma per non averla mutuata ma ne ha semplicemente riacquistato la disponibilità a diverso titolo in forza di una specifica disposizione negoziale connessa al mutuo ma comunque rispetto ad esso distinta ed autonoma, logicamente successiva alla “traditio” intesa come trasmissione ai mutuatari dell'autonoma disponibilità giuridica della somma. Ed invero, il fatto stesso che la parte mutuataria abbia disposto delle somme autorizzandone il versamento su un deposito infruttifero vincolato all'istituto di credito mutuante, a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra indicati, presuppone il conseguimento, da parte della mutuataria, dell'immediata disponibilità giuridica della somma erogata. L'atto con il quale il mutuatario vincola temporaneamente le somme ricevute in favore della banca, infatti, costituisce un posterius rispetto alla “traditio”, che è da esso necessariamente presupposta.” (cfr. la recente sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, n. 46/2025 del 23 gennaio 2025).
17 Non inficia tale ragionamento neppure la circostanza addotta dall'opponente secondo cui il contratto di mutuo stipulato non contenga la prova della consegna delle somme mediante atto di erogazione e quietanza che rivesta la forma solenne prescritta dall'art. 474 c.p.c. in tema di titoli esecutivi negoziali (si legge in citazione infatti che “il mutuo non è consacrato in un atto pubblico in quanto l'erogazione delle somma era condizionato ad una serie di adempimenti e, quindi, al momento del versamento doveva essere perfezionato di necessità un secondo atto notarile di quietanza che doveva essere annotato a margine dell'iscrizione ipotecaria. Corollario: non vi è titolo esecutivo”), posto che è la stessa mutuataria ad aver affermato che l'importo “è stato, in forza delle previsioni negoziali, riconsegnato all'istituto” bancario (cfr. p. 3 atto di citazione), così implicitamente ammettendo la preventiva disponibilità in proprio favore.
Ciò chiarito in ordine alla validità ed efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c., del contratto di mutuo stipulato fra la ed il sig. CP_1
è ora possibile procedere al vaglio della domanda attorea Pt_1 concernente i dedotti profili di illegittimità del negozio di mutuo.
In particolare, il sig. richiamandosi alla perizia Pt_1 econometrica redatta dal dott. (cfr. doc. 4 fascicolo Persona_4 opponente), censura, nel merito, la legittimità del contratto di mutuo stipulato con l'istituto bancario opposto, con particolare riguardo alla pattuizione di interessi di mora usurari, nonché alla difformità fra l CP_14 Parte_2 CP_ in contratto e l realmente applicato.
Nessuna delle due censure coglie nel segno.
Segnatamente, con particolare riferimento al superamento del Tasso
Soglia Usura (pari a 4,38 % per l'operazione di riferimento per il I trimestre
2010), deve evidenziarsi come il tasso di mora contrattualmente pattuito sia pari a 5,70% (pari al tasso annuo del 2,70% aumento di 3 punti percentuali, ex comb. disp. artt. 2 e 4 del contratto): lo stesso, tuttavia, non può dirsi usurario, alla luce della pronuncia n. 19597/2020 della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, secondo cui “L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Giova, al riguardo, ricordare che il criterio di rilevazione dei
18 tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per oggettivare il giudizio (superando la cd. usura soggettiva, derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario), reca in sè alcuni presupposti: che sia lecita la pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori;
che il mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado di offrire - nella media - la misura corretta dei tassi, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prenditore del denaro. Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. Tasso soglia limite, che anche questi comprenda”.
Quindi, la verifica in ordine al superamento del tasso soglia da parte del tasso moratorio pattuito non può consistere nel mero confronto fra il tasso di mora ed il T.S.U. “secco”, dovendosi tenere in considerazione la necessità di calibrare la valutazione della natura usuraria del tasso di mora non già sul tasso soglia fondato sul TEG, bensì sulla base di quest'ultimo maggiorato di
1.9 punti percentuali, che rappresenta la media del differenziale tra tassi corrispettivi e moratori: come infatti chiarito dalla citata pronuncia delle
Sezioni Unite n. 19697/2020, “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate. Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente - per i più recenti decreti, all'anno 2015 - e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante…..nei recenti decreti ministeriali sono rilevati
i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante
l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca
d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti").
Per questo motivo, la censura relativa alla usura contrattuale è evidentemente destituita di fondamento (essendo il tasso di mora contrattuale inferiore, pari a 5,70%, inferiore a 6,29%), rivelandosi per l'effetto inutile scrutinare la questione inerente la necessaria allegazione o meno dei decreti
19 ministeriali relativi ai Tassi Soglia Usura.
Parimenti, la contestazione in merito alla difformità fra TAEG contrattuale e TAEG applicato, con conseguente nullità della clausola, non può trovare accoglimento. Co Infatti, come è noto, il TAEG (o l , potendo le due espressioni essere usate in rapporto di sinonimia) costituisce uno strumento che il legislatore mette a disposizione del cliente affinché lo stesso operi con una buona consapevolezza e discernimento nella scelta dei prodotti finanziari;
in sostanza, tale indice corrisponde, secondo degli schemi matematici elaborati dalla Banca d'Italia, al costo sintetico approssimativo espresso in percentuale del finanziamento, una volta sommate al capitale tutte le spese accessorie derivanti dall'erogazione della somma;
si tratta, in altri termini, di un indice
– e non di un tasso – che esprime in via approssimativa il costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Di conseguenza, deve essere rilevato come tale indice non sia suscettibile di declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B., e ciò in quanto tale disposizione normativa fa riferimento espressamente ed esclusivamente ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali”, senza quindi richiamare esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono, per l'effetto, riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelli che riguardano le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Osserva sul punto la Corte di Cassazione, infatti, che, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. da ultimo ex multis
Cass. civ., n. 39169 del 9 dicembre 2021).
Alteris verbis, il TAEG non costituisce un tasso di interesse o una
20 condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge una funzione meramente informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi: da ciò discende che l'erronea o l'omessa indicazione di esso non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo e, soprattutto, non comporta alcuna nullità.
Deve inoltre rilevarsi che l'affermazione attorea, secondo cui il TAEG concretamente applicato sarebbe superiore a quello contrattualmente previsto
(pari a 2,75 %), è basata sugli esisti della perizia econometrica di parte che giunge alla predetta conclusione senza indicare in maniera analitica, a ben vedere, le modalità di calcolo che condurrebbero alla determinazione di un
TAEG differente da quello indicato nel contratto, in violazione dell'onere di specifica allegazione dei fatti.
In disparte ciò, deve altresì essere rilevato che, in caso di non corretta indicazione del TAEG (o ISC), a ben vedere, l'unica disposizione normativa che prevede espressamente la sanzione della nullità della singola clausola è rappresentata dall'art. 125 bis, comma VI T.U.B., il cui ambito applicativo è tuttavia limitato al solo contratto concluso dal consumatore, con la rilevante specificazione, peraltro, che il legislatore sembra aver previsto una nullità che non coinvolge la differenza fra l'indice sintetico di costo applicato al contratto e quello effettivo, bensì la divergenza tra l'ISC pattuito e quello pubblicizzato dalla banca, disponendo infatti ed in particolare che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, le contestazioni elevate dal sig. in ordine ai dedotti profili di illegittimità del Pt_1 contratto di mutuo oggetto di giudizio devono essere tutte disattese.
Infine, venendo alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale che l'esistenza di un oggettivo, recente e persistente contrasto ermeneutico in ordine a diverse rilevanti questioni giuridiche sottese alla
21 vicenda per cui è processo - al punto che una delle stesse ha persino occasionato il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di
Cassazione, investita poi dal Primo Presidente nel suo massimo consesso (con provvedimento dell'8 ottobre 2024) - si riveli sine dubio idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra tutte le parti del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado contraddistinta dal R.G. n. 3325/2021 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. rigetta tutte le domande avanzate dall'opponente ; Parte_1
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 3 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3325 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: , residente a [...]del Parte_1 C.F._1
Tronto (TE) - frazione Villa Passo, elettivamente domiciliato a Teramo, in via dei Mille, n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Carla Natali, nonché presso gli indirizzi di p.e.c. “ e Email_1
“ , appartenenti, Email_2 rispettivamente, all'Avv. Antonio Pimpini ed all'Avv. Antonella Taraborrelli,
i quali lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
(C.F.: ), con sede in Biella, in Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Gaudenzio Sella n. 1, in persona di in forza dei poteri CP_2 conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2020, elettivamente domiciliata a Roma, in via Cassia, n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Neri, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta - nonché
(C.F.: ), con sede legale a Roma, in via Controparte_3 P.IVA_2
Piemonte n. 38, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale e
1 mandataria – giusta procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio dott.ssa di Roma del 6 agosto 2021 rep. 16413/7988 – Persona_1
P. IVA: , con sede legale a Roma, Controparte_4 P.IVA_3 in Piemonte, n. 38, in persona della dott.ssa in forza dei Controparte_5 poteri alla stessa conferiti in virtù di atto di conferimento di poteri a rogito del
Notaio dott.ssa di Roma del 4 agosto 2021, rep. n. 16394, Persona_1 racc. n. 7984, sottoscritto dall'Amministratore Unico e legale rappresentante di dott. , con domicilio Controparte_4 Controparte_6 eletto presso l'indirizzo di p.e.c.
“ ” appartenente all'Avv. Pietro Email_3
Davide Sarti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma II e 616 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, comma II c.p.c. depositato in data 25 ottobre
2018 avanti all'intestato Tribunale, il mutuatario ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione immobiliare rubricata al R.G.E. n.
238/2018, incardinata in forza di precetto e successivo atto pignoramento immobiliare notificati nei suoi confronti dalla mutuante Controparte_1
(d'ora in poi, per comodità, anche solo la “ ” o “ ), avanzando CP_1 CP_1 istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della predetta procedura esecutiva
(nell'ambito della quale è intervenuta ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito a seguito di diverse cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., la società
, richiesta che è stata rigettata dal Giudice dell'Esecuzione Controparte_3 con ordinanza riservata del 6 settembre 2021, con la quale il sig. è Pt_1 stato quindi condannato al pagamento delle spese di lite ed è stato altresì assegnato il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso la predetta ordinanza del G.E. del 6 settembre 2021, l'odierna parte opponente ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., culminato con
2 ordinanza collegiale di rigetto (del 17 dicembre 2021).
Medio tempore, con atto di citazione tempestivamente notificato in data
29 ottobre 2021, il sig. ha introdotto il presente giudizio di merito Pt_1 ai sensi dell'art. 616 c.p.c. ed ha convenuto in giudizio la mutuante CP_1
nonché la società che era intervenuta ex art. 111
[...] Controparte_3
c.p.c. nella precedente fase sommaria avanti al G.E., per sentir accogliere le conclusioni che di seguito si trascrivono: “- In via preliminare, sospendere, per le ragioni addotte, con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione o il titolo esecutivo ricorrendone in toto i presupposti di legge, anche e soprattutto in relazione all'inesistenza del titolo esecutivo, fissando il termine per il contraddittorio delle parti ove confermare, modificare o revocare detto provvedimento;
- Nel merito, dichiarare
l'intervenuta inesistenza del titolo esecutivo e, quindi, del credito azionato e comunque l'incertezza della somma, disponendo di procedere alla rideterminazione dell'eventuale dovuto o della somma a credito, tenendo conto della compensazione da effettuarsi in relazione agli importi non dovuti e quelli da recuperare, da effettuarsi a mezzo di apposita CTU, nella specie fonte oggettiva di prova, tenendo conto della CTP agli atti di cui l'attore si è munito prima di procedere in sede giudiziaria. - Vinte le spese di lite.”.
In particolare, a suffragio dell'odierno giudizio di merito, il sig.
espressamente replicando tutte le argomentazioni, produzioni e Pt_1 richieste avanzate in sede di ricorso avanti al G.E. ai sensi dell'art. 615, co. II
c.p.c., ha denunciato: (a) l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 15 febbraio 2010 con a valere ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 474 c.p.c. e dunque l'inesistenza di titolo esecutivo, stante la carenza di effettiva traditio della somma di € 65.000,00 concessa a mutuo, posto che l'erogazione della stessa non è avvenuta effettivamente alla stipula del contratto, bensì in un momento successivo, e cioè all'esito della costituzione della prevista garanzia reale in favore dell'istituto bancario mutuante, (b)
l'usurarietà del tasso di mora pattuito e la violazione dell'art. 117 T.U.B., ed infine (c) la carenza di legittimazione attiva in capo a a Controparte_1 proseguire il processo esecutivo (e la estromissione automatica della stessa, senza la necessità del consenso delle altre parti) in ragione e all'esito dell'intervento spiegato, nel corso del predetto procedimento, da CP_3
in qualità di cessionaria del credito (già di ed azionato in executivis),
[...] CP_1
3 alla luce dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., cessionaria rispetto alla quale egualmente il sig. ha eccepito la carenza della Pt_1 legittimazione ad agire, in quanto la documentazione ex adverso prodotta sarebbe inidonea a ritenere intervenuta la cessione del credito, non essendo individuabili i crediti originariamente ceduti da;
inoltre, il sig. CP_1 Pt_1 ha contestato l'ordinanza di rigetto del G.E., in quanto “i D.M. di riferimento
(n.d.r.: relativi ai Tassi Soglia Usura) non costituiscono elementi che la parte deve allegare ai fini della scrutinio del relativo motivo di censura o di contestazione”.
Con comparsa del 18 febbraio 2022, si è costituita in giudizio la mutuante , la quale, in via preliminare, ha chiesto il rigetto dell'istanza CP_1 di sospensione dell'esecuzione immobiliare e del titolo esecutivo e, nel merito, la reiezione di tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite.
Nello specifico, la mutuante ha contestato la difesa dell'opponente, che ritiene che l'intervento ex art. 111 c.p.c. del cessionario nella Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare rubricata al R.G.E n. 238/2018 avrebbe determinato l'automatica estromissione di essa cedente, che, nella prospettiva avversaria, non sarebbe più legittimata nella procedura esecutiva, senza che sia necessaria una espressa declaratoria di estromissione: al riguardo, infatti, essa cedente, oltre a sottolineare che è in ogni caso necessario il consenso di tutte le parti affinché il Tribunale possa pronunciare l'estromissione del cedente, ha specificato che proprio il tenore delle domande e delle eccezioni coltivate dall'opponente (inesistenza del titolo azionato dalla essa e poi CP_1 ceduto alla società evidenziano invero l'interesse di Controparte_3 quest'ultima a che essa cedente non venga estromessa.
Quanto poi alla pretesa inesistenza del titolo denunciata dall'opponente, sostiene la piena validità del mutuo quale titolo CP_1 esecutivo anche nei casi in cui, come quello di specie, la disponibilità della somma mutuata venga subordinata all'adempimento di alcune formalità successive alla stipula del contratto, posto che il requisito della traditio del denaro è stato comunque realizzato;
sulla carenza di legittimazione attiva della cessionaria per assenza di prova della cessione del Controparte_3 credito, evidenza come quest'ultima abbia prodotto in giudizio le dichiarazioni di cessione autenticate attestanti l'avvenuta cessione del credito
4 nei confronti del sig. in ordine alla denunciata usurarietà dei tassi Pt_1 di mora, osserva come a dover essere comparati siano, in ossequio alla pronuncia della Sezioni Unite n. 19597 del 2020, i TEGM maggiorati di 2,1 punti percentuali, operazione invero non effettuata dall'odierno opponente.
Con comparsa del 23 febbraio 2022, si è costituita in giudizio anche rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed Controparte_3 in rito: dichiarare inammissibile l'avversa istanza di sospensione della procedura esecutiva per tutti i motivi esposti in narrativa ed in particolare per incompetenza funzionale del giudice adìto, e in ogni caso rigettare le predette istanze cautelari sia in considerazione della insussistenza dei gravi motivi che in ipotesi potrebbero legittimare l'invocato provvedimento, sia in considerazione della manifesta infondatezza e temerarietà dei motivi di opposizione svolti dagli opponenti;
- in via principale, nel merito: ferma la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...] con riferimento ad ogni domanda, anche eventuale e in via CP_3 riconvenzionale, di risarcimento danni, e/o restituzione somme, e/o di rettifica retroattiva delle segnalazioni periodiche operate – per il periodo antecedente alla data di cessione – dalla banca cedente in ossequio alle disposizioni della Banca d'Italia, avanzata dal debitore opponente, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta e le domande tutte dell'attore, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la piena sussistenza in capo alla del diritto di procedere ad Controparte_3 esecuzione forzata nei confronti dei GN , nato il [...], Parte_1
a Teramo (TE), C.F. , in forza del titolo esecutivo costituito CodiceFiscale_2 dal contratto di mutuo a rogito del Notaio Dr.ssa di Ascoli Persona_2
Piceno del 15 febbraio 2010 rep. 1921/1374 ed in virtù dell'atto di precetto notificato dalla creditrice originaria e dante causa di confermando Controparte_3 altresì la piena validità ed efficacia della procedura esecutiva R.G.E. 238/2018 –
Tribunale di Teramo;
con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2/04/2014, aggiornato in forza del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 pubblicato sulla G.U.
n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018]; - in via del tutto subordinata, e salvo gravame: solo ed esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di
5 accoglimento, anche parziale, della opposizione proposta dall'attore e/o di una o più tra le domande dai medesimi formulate con riferimento al titolo contrattuale esecutivo posto a fondamento della spiegata azione esecutiva, accertare e dichiarare, avuto riguardo a quanto dedotto in narrativa ed ove occorra in via riconvenzionale, l'esatta misura del credito, ritenuta di giustizia, per il quale la quale Controparte_3 avente causa di ed in virtù del menzionato titolo esecutivo Controparte_1 costituito dal contratto di mutuo a rogito del Notaio Dr.ssa Persona_2 di Ascoli Piceno del 15 febbraio 2010 rep. 1921/1374, è legittimata ed ha diritto ad agire in via esecutiva in danno del GN , nato il [...], Parte_1
a Teramo (TE), C.F. , e conseguentemente a concorrere in CodiceFiscale_2 via privilegiata ipotecaria alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita del cespite cauzionale, all'esito della procedura esecutiva R.G.E. 238/2018 – Tribunale di
Teramo; in ogni caso con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2/04/2014, aggiornato in forza del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 pubblicato sulla G.U.
n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018”.
In particolare, la cessionaria, dopo aver ripercorso la catena di cessioni del credito vantato nei confronti dell'odierna parte opponente e quindi la propria legittimazione attiva, ha affermato la piena idoneità del mutuo fondiario azionato da a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., CP_1 nonché la infondatezza delle avversarie deduzioni in tema di criteri di computo e raffronto del TEG e di presunta errata indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, in quanto il precedente titolare del procedimento, con provvedimento del 6 ottobre 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 dicembre 2024, differita dallo scrivente magistrato, divenuto titolare della causa in data 12 marzo 2024, all'udienza del 3 febbraio
2025, oltre che per la precisazione delle conclusioni, anche per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Quindi, alla predetta udienza, celebrata con le forme e le modalità di
6 cui all'art. 127-ter c.p.c. (stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass., sez.
III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), verificata la regolare comunicazione ai procuratori delle parti costituite del provvedimento del 6 dicembre 2024 che disponeva la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate unicamente da la Controparte_3 causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
Così ricostruiti i fatti di causa ed il suo svolgimento processuale, si è detto che parte opponente, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, di sospendere “l'esecuzione o il titolo esecutivo ricorrendone in toto i presupposti di legge, anche e soprattutto in relazione all'inesistenza del titolo esecutivo”.
Ebbene, con riferimento alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, deve rilevarsi come l'art. 624 c.p.c. affidi il predetto potere, sempre stimolato su istanza di parte, al “giudice dell'esecuzione”, che, a fronte della proposizione di opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 (co. II) e 619 c.p.c., sospende, concorrendo gravi motivi, il processo esecutivo.
Dunque, in relazione alla predetta richiesta, è evidente che il Tribunale, investito della fase di merito post ordinanza del G.E. di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., risulti funzionalmente incompetente: infatti, il sig. ha già (ritualmente) avanzato la richiesta de qua mediante Pt_1 ricorso ex art. 615, co. II c.p.c. al Giudice dell'esecuzione (funzionalmente competente), che, con ordinanza del 6 settembre 2021, l'ha rigettata, assegnando termine di sessanta giorni per l'introduzione dell'odierno giudizio di merito, ordinanza, che oltretutto, a fronte del reclamo presentato dall'odierne opponente, è stata integralmente confermata (con provvedimento collegiale del 17 dicembre 2021).
Di conseguenza, non si rivela necessario per il Tribunale, a cagione della predetta incompetenza funzionale, prendere posizione in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a a Controparte_1 proseguire il procedimento esecutivo rubricato al R.G. 238/2018 (ed estromissione automatica) in ragione dell'intervento spiegato, nel corso del predetto procedimento esecutivo, da in qualità di Controparte_3 cessionaria del credito alla luce dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58
7 T.U.B. (si legge in citazione a p. 13: “Per l'effetto, con l'intervento del cessionario, il cedente non è più legittimato nella procedura esecutiva, senza che sia necessaria una espressa declaratoria di estromissione. Di conseguenza, l'opposizione va accolta e la sospensione necessariamente, oltre che opportunamente, concessa”).
Quanto poi all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, peraltro proposta per la prima volta nell'ambito dell'odierno giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., essa è radicalmente inammissibile, in quanto la stessa, ai sensi del comma I dell'art. 615 c.p.c., è consentita esclusivamente nel caso in cui l'esecuzione forzata “non è ancora iniziata”, diversamente dal caso per cui è processo.
Passando così alla eccezione sollevata dal sig. di “carenza di Pt_1 legittimazione ad agire” – rectius di titolarità (dal lato attivo) del rapporto dedotto in giudizio – in capo alla società cessionaria sul Controparte_3 presupposto che la documentazione versata a tal fine in atti sarebbe insufficiente a ritenere intervenuta la cessione del credito, non essendo individuabili i crediti originariamente ceduti dalla mutuante , il CP_1
Tribunale osserva quanto segue.
Sulla questione, la mutante/cedente “lascia che sia la cessionaria a replicare, evidenziando che nel giudizio di reclamo ha prodotto le Controparte_3 dichiarazioni di cessione autenticate attestanti l'avvenuta cessione del credito nei confronti di , dichiarazioni delle tre cedenti che Parte_1 CP_3 ha provveduto a versare anche nell'odierno procedimento.
[...]
Si tratta, nello specifico, della (i) dichiarazione dell'odierna opposta/mutuante datata 29 ottobre 2021 con riferimento Controparte_1 alla cessione da parte della stessa in favore di avvenuta in Controparte_7 data 3 dicembre 2019. (cfr. doc. 14 fascicolo , (ii) della
Controparte_3 dichiarazione di datata 2 novembre 2021 con riferimento CP_7 CP_3 alla cessione da quest'ultima in favore di Credito Fondiario S.p.A. avvenuta in data 15 luglio 2020 (cfr. doc. 15 fascicolo ed infine (iii)
Controparte_3 della dichiarazione di Credito Fondiario S.p.A. datata 28 ottobre 2021 con riferimento alla cessione da questa in favore appunto di
Controparte_3 avvenuta in data 20 luglio 2020 (cfr. doc. 16 fascicolo .
Controparte_3
Oltre alle predette dichiarazioni, ha versato in atti gli Controparte_3 estratti della Gazzetta Ufficiale ove è stata data notizia di ciascuna delle
8 predette tre cessioni intercorse (da a da Controparte_1 Controparte_7
a Credito Fondiario S.p.A.; e da quest'ultima a Controparte_7 CP_3
– cfr. rispettivamente, documenti sub nn. 7, 10 e 12 fascicolo
[...] CP_3
.
[...]
Ciò premesso in ordine alla documentazione prodotta nell'odierno procedimento per la dimostrazione della (invero triplice) cessione in blocco del credito per cui è processo, preme al Tribunale osservare, in termini generali, come l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi di cessione prevista dall'art. 58 T.U.B., di regola, non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. VI,
n. 24798 del 5 novembre 2020, secondo cui una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Senonché, a fronte di una giurisprudenza di legittimità e di merito fortemente divisa e contrastante sulla questione de qua, è ragionevole sostenere che la mancanza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. (non soggiacendo lo stesso, infatti, ad alcuna forma particolare, né ad substantiam actus, né ad probationem tantum) comporta il corollario per cui, nel caso in cui non venga versato in atti il contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta (come è avvenuto nel caso di specie), la prova dell'inclusione del credito nella o nelle cessione/i, e quindi la titolarità - più che la legittimazione del cessionario – dello stesso, possa utilmente desumersi da un accertamento complessivo delle altre risultanze anche di fatto acquisite nel giudizio, e quindi anche da diversi elementi presuntivi, tra cui, a titolo esemplificativo, il contenuto specifico dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. allorquando lo stesso sia sufficientemente specifico e determinato in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione (in questo senso, cfr. Cass. civ. n. 17110/2019, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione
9 per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”) o comunque altri elementi, quali l'eventuale elenco delle posizioni creditorie cedute o la dichiarazione proveniente dalla cedente in ordine alla posizione oggetto di cessione.
Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione ha apertamente sconfessato quanto sostenuto dalla società nella propria comparsa di Controparte_3 costituzione (in cui viene richiamata la pronuncia del Tribunale di Verona del
29 novembre 2021, che ha affermato che “l'onere probatorio è ben assolto con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale – la cui funzione è quella di notiziare la collettività e i debitori ceduti dell'esistenza del negozio di cessione e del suo oggetto, sì da dare contezza della novazione soggettiva del lato attivo del rapporto – purché dia contezza del contenuto del contratto e delle caratteristiche specifiche dei crediti ricompresi nell'oggetto della cessione. – cfr. p. 15 comparsa di costituzione
, consacrando il principio contrario in base al quale, “Come Controparte_3 più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.” (in questi esatti termini, cfr.
Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
In particolare, spiega la Suprema Corte, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116).”.
Conclude la Corte quindi che “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che
10 presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass.,
20/07/2023, n. 21821).” (cfr. Cass. sopra citata Cass civ., sez. III, ordinanza n.
3405 del 6 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso di specie, come visto, ha a tal fine Controparte_3 allegato alla propria comparsa di costituzione le dichiarazioni, sia pur di provenienza unilaterale dalle stesse cedenti, attestanti la presunta ricomprensione del credito azionato nei confronti del sig. fra quelli Pt_1 oggetto delle plurime cessioni (cfr. doc. nn. 14, 15 e 16) ed i tre avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, potendosi ricavare in particolare dall'ultimo, ossia il n. 87 del 25 luglio 2020 (cfr. doc. 12), la circostanza per cui in qualità di cessionaria, “comunica che nell'ambito di Controparte_3 un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 130, in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 (il
"Contratto di Cessione"), concluso in data 20 luglio 2020 e con efficacia giuridica 20 luglio 2020, ha acquistato pro soluto da Credito Fondiario S.p.A. (il "Cedente") tutti
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento chirografari e ipotecari concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1970 e l'1 marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) come risultanti da apposita lista in cui è (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i "Crediti").”.
Ora, l'avviso de quo specifica che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica- cessioni/.”.
Accedendo tramite il predetto link, si perviene ad una pagina, contenente un ulteriore link, che consente di scegliere il cessionario (nel caso di specie, e selezionare la cessione di interesse, quindi, in Controparte_3
11 tal caso, “Debitori ceduti in data 20 luglio 2020”; a questo punto, si apre un documento contenente l'elenco integrale dei crediti oggetto di cessione, dalla cui consultazione emerge il “Numero di Direzione Generale (c.d. “NDG”) assegnato a ciascun debitore ed il codice identificativo del rapporto contrattuale da cui è originato ogni credito oggetto di cessione (c.d. ”ID Linea di Credito”).
Ebbene, è doveroso ora richiamare le dichiarazioni di cessione sopra citate, in cui è espressamente indicato il Numero di Direzione Generale appartenente al debitore, sig. , derivante da “contratto di Parte_1 mutuo fondiario stipulato in data 15 febbraio 2020 (Rep. 1921, Racc. 1374), a rogito del Notaio in Ascoli Piceno, Dott. – NDG Originator Persona_3
49737612”, numero, questo, che risulta effettivamente ricompreso nel predetto elenco dei crediti ceduti di cui al link contenuto nell'avviso in G.U. n. . 87 del
25 luglio 2020 (cfr. doc. 12).
Ora, è evidente che il medesimo discorso deve poter essere replicato anche in relazione alle pregresse due cessioni aventi ad oggetto il debito del sig. risultanti cioè dai relativi avvisi in G.U. n. 147 del 14 dicembre Pt_1
2019 e n. 84 del 18 luglio 2020 (documenti nn. 7 e 10).
Ebbene, quanto all'avviso in G.U. concernente la primigenia cessione del credito da a (doc. 7), occorre rilevare Controparte_1 Controparte_7 che il link ivi richiamato (https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica- cessioni/) conduce anch'esso all'elenco integrale dei crediti oggetto di cessione, in cui risulta effettivamente ricompreso il NDG 49737612, riferito, come visto, al debito del sig. Pt_1
Tuttavia, è con riguardo alla cessione “mediana”, ossia quella da
(cfr. doc. 10), che potrebbero Controparte_8 riscontrarsi problemi: infatti, dall'esame del predetto documento, è dato apprendere che Credito Fondiario S.p.A. “(ovvero l'”Acquirente”) comunica che in data 15 luglio 2020 ha concluso con la ( ), Controparte_9 CP_9 [...]
(“ ), (“ ), ( ”), Novus CP_7 CP_7 CP_10 CP_10 CP_11 CP_11 CP_1 Italia 1 S.r.l. (“Novus”), (“ ”) e (“ ” e, Controparte_12 CP_12 Controparte_13 unitamente a , Novus, , i “Cedenti” e, CP_9 CP_7 CP_10 CP_11 CP_12 ciascuno un “Cedente”) un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo
12 Unico Bancario”; in particolare, ai fini che qui interessano, Credito Fondiario
S.p.A. ha acquistato “(ii) da i crediti di titolarità di che alla Data di CP_7 CP_7
Valutazione soddisfacevano i seguenti criteri (i “Crediti Cosmo”): (a) sono stati precedentemente ceduti a e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta CP_7
Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 14 dicembre
2019, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti).”.
Ora, non può negarsi una certa genericità connotante i “Crediti Cosmo” di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di cessione, che, a cagione di un carattere tendenzialmente ed onnicomprensivo, non trovano riscontro in concreti elementi da cui possa in astratto desumersi la ricomprensione del credito oggetto di giudizio nell'intervenuta cessione.
Senonché, essendo il Tribunale chiamato ad effettuare, ai fini della prova delle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., “un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cass. civ. n. 3405/2024 sopra citata), si ritiene che la carenza probatoria in ordine alla cessione “mediana” da
[...] possa invero dirsi superata alla luce del fatto che Controparte_8 risultano, sulla base di quanto sopra illustrato, in ogni caso dimostrate la primigenia cessione (e cioè da a e l'ultima Controparte_1 Controparte_7
(ossia da Credito Fondiario S.p.A. a . Controparte_3
Dunque, ritiene il Tribunale, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato e delle argomentazioni sin qui sviluppate, che la documentazione complessivamente versata in atti si riveli idonea a dimostrare la titolarità dello specifico rapporto oggetto di causa in capo alla società Controparte_3
Ciò chiarito e passando dunque alle ulteriori censure coltivate dal sig.
questi, come anticipato, ha anzitutto rappresentato che il contratto Pt_1 di mutuo stipulato con l'istituto bancario , sul quale è stato emesso il CP_1 precetto prima ed il pignoramento dopo, non potesse essere utilizzato quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., dal momento che si tratta di un mutuo fondiario nel quale, benché i paciscenti abbiano rappresentato che la somma mutuata viene dichiarata come concessa, per la verità, la stessa non è stata
13 immessa realmente nella immediata disponibilità giuridica di esso mutuatario contestualmente alla stipula, posto che tale somma avrebbe potuto essere concretamente utilizzata solo al verificarsi di alcune condizioni, essendo stato infatti costituito un deposito cauzionale infruttifero e svincolato, con la conseguenza per cui, al momento della stipula, non poteva ritenersi verificata la condizione fondamentale per la conclusione del contratto di mutuo, ossia la traditio del denaro;
quindi, l'odierno opponente ha sottolineato che, dall'esame del regolamento contrattuale, emerge come, nonostante la somma fosse stata dichiarata come erogata, essa non era né materialmente né giuridicamente disponibile per il mutuatario, difettando quindi l'elemento fondamentale della traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica.
Ebbene, al fine di accertare se il contratto di mutuo, posto a fondamento dell'azione esecutiva, possa essere utilizzato quale titolo ai sensi dell'art. 474
c.p.c., occorre preliminarmente verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere effettivamente la disponibilità giuridica della somma mutuata
(come noto, infatti, la realità del mutuo non si configura esclusivamente mediante la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore); pertanto, la consegna si atteggia quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario.
Ora, nel caso per cui è processo, dalla documentazione versata in atti, risulta che la , con atto pubblico del 15 febbraio 2010 per Notar CP_1 dott.ssa (n. Rep. 1921; n. Racc. 1374), ha concesso a mutuo Persona_2 al sig. la somma di € 65.000,00, la quale, si sensi dell'art. 1 Parte_1 del regolamento contrattuale, “viene contestualmente versata alla parte mutuataria e dalla stessa riconsegnata alla Banca affinché resti in deposito cauzionale sino a che non saranno compiutamente eseguiti tutti gli adempimenti di cui all'articolo 1 del capitolo allegato”.
Con specifico riguardo alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero intestato presso la al mutuatario, è stato CP_1 ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione che, “ai fini del
14 perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”, per cui “il contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata può reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c., sebbene all'erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e alla sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di determinate condizioni”(cfr. ex mutlis Cass. civ., sez. III, n. 9229/2022; Cass. civ., sez. III, n. 5654/2023; Cass. civ., sez. I, n.
38331/2021; Cass. civ., sez. I , n. 25632/2017).
Quindi, il momento perfezionativo del mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cosiddetta traditio – ossia la consegna del denaro o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà – ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.
Da ciò consegue che “il meccanismo negoziale in forza del quale il mutuante ed il mutuatario, ceduta la somma, o la costituiscano in deposito infruttifero vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, o, ai medesimi fini, prevedano un impegno della parte mutuataria, temporalmente circoscritto, a non disporne non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei, in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario. Se tale momento, quindi, si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.” (cfr. in questi esatti termini la recente sentenza del Tribunale di Grosseto, n. 82/2025 del 28 gennaio 2025).
15 Infatti, come argomentato dalla giurisprudenza di merito, “è vero che, nelle operazioni bancarie, il denaro ha una valenza contabile, sicché nella fattispecie non è avvenuta una consegna materiale della somma, ma questa è stata messa a disposizione del mutuatario in senso giuridico. Avutane la giuridica disponibilità, il mutuatario ha concordato con la banca il trattenimento della somma, fino al momento in cui è stata iscritta ipoteca. Tale accordo tra la mutuante ed il mutuatario costituisce necessariamente un posterius rispetto all'acquisto della disponibilità giuridica della somma da parte del secondo. Non a caso le parti utilizzano una forma verbale riferita al passato, allorquando si riferiscono al momento dell'erogazione della somma, ed al futuro per riferirsi al momento dello svincolo delle somme a seguito dell'iscrizione di ipoteca”. (cfr. sentenza del Tribunale di Catania, n. 4540/2023 del 7 novembre
2023).
Dunque, in ordine a tale specifico profilo, il Tribunale adito ritiene di dare continuità a quanto affermato, e sopra riportato, dalla giurisprudenza di legittimità ed anche di merito, posto che il vincolo apposto alla somma mutuata, contrattualmente pattuita in funzione della produzione delle garanzie, implica una precisa disposizione dell'importo da parte del mutuatario, già divenutone titolare, pur consapevole, peraltro, della esistenza di un recente arresto ermeneutico contrastante (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024 n. 12007), che ha condotto il Tribunale di Siracusa a disporre, con ordinanza del 31 luglio 2024, rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, in quanto “La palese disomogeneità registrata si mostra idonea a disorientare gli operatori del settore e rende quanto mai necessario un intervento nomofilattico della Corte di cassazione”, cui è seguito il provvedimento, emesso in data 8 ottobre 2024, del Primo Presidente della Corte di Cassazione, che ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal tribunale siracusano e lo ha assegnato alle Sezioni Unite, sottolineando come la questione relativa all'idoneità o meno dei mutui con deposito cauzionale a legittimare l'azione esecutiva presenti effettivamente difficoltà interpretative.
Senonché, non rappresentando evidentemente la situazione de qua una ipotesi di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. in ragione della non vigenza all'interno del nostro ordinamento del principio dello “stare decisis” (vincolatività del precedente), ferma in ogni caso la sua possibile incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale, alla
16 luce delle ragioni appena illustrate, di concordare e far proprio l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sopra esposto, in quanto, sebbene le parti contrattuali abbiano pattuito che la somma mutuata “viene contestualmente versata alla parte mutuataria e dalla stessa riconsegnata alla Banca affinché resti in deposito cauzionale sino a che non saranno compiutamente eseguiti tutti gli adempimenti di cui all'articolo 1”, ciononostante, non si ritiene di escludere che tale importo sia entrato nella disponibilità patrimoniale ed appartenga al mutuatario, posto che l'avveramento delle condizioni ivi indicate assume rilevanza esclusivamente ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e non anche ai fini dell'erogazione del mutuo che, logicamente e giuridicamente, precede la costituzione del deposito.
In altri termini, la costituzione della somma mutuata in deposito infruttifero presso la banca mutuante è successiva alla
“traditio” ed integra un vero e proprio atto negoziale di disposizione che presuppone, logicamente prima ancora che giuridicamente, il precedente conseguimento dell'autonoma disponibilità giuridica da parte del mutuatario di quella somma.
“In sostanza la mutuataria, una volta conseguita la disponibilità giuridica della somma mutuata, ne ha autonomamente disposto riversandola alla banca a titolo di deposito, al fine precipuo di costituire, anche nel proprio interesse, una sorta di garanzia atipica a presidio dell'adempimento di talune condizioni. La banca dunque non ha conservato la disponibilità della somma per non averla mutuata ma ne ha semplicemente riacquistato la disponibilità a diverso titolo in forza di una specifica disposizione negoziale connessa al mutuo ma comunque rispetto ad esso distinta ed autonoma, logicamente successiva alla “traditio” intesa come trasmissione ai mutuatari dell'autonoma disponibilità giuridica della somma. Ed invero, il fatto stesso che la parte mutuataria abbia disposto delle somme autorizzandone il versamento su un deposito infruttifero vincolato all'istituto di credito mutuante, a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra indicati, presuppone il conseguimento, da parte della mutuataria, dell'immediata disponibilità giuridica della somma erogata. L'atto con il quale il mutuatario vincola temporaneamente le somme ricevute in favore della banca, infatti, costituisce un posterius rispetto alla “traditio”, che è da esso necessariamente presupposta.” (cfr. la recente sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, n. 46/2025 del 23 gennaio 2025).
17 Non inficia tale ragionamento neppure la circostanza addotta dall'opponente secondo cui il contratto di mutuo stipulato non contenga la prova della consegna delle somme mediante atto di erogazione e quietanza che rivesta la forma solenne prescritta dall'art. 474 c.p.c. in tema di titoli esecutivi negoziali (si legge in citazione infatti che “il mutuo non è consacrato in un atto pubblico in quanto l'erogazione delle somma era condizionato ad una serie di adempimenti e, quindi, al momento del versamento doveva essere perfezionato di necessità un secondo atto notarile di quietanza che doveva essere annotato a margine dell'iscrizione ipotecaria. Corollario: non vi è titolo esecutivo”), posto che è la stessa mutuataria ad aver affermato che l'importo “è stato, in forza delle previsioni negoziali, riconsegnato all'istituto” bancario (cfr. p. 3 atto di citazione), così implicitamente ammettendo la preventiva disponibilità in proprio favore.
Ciò chiarito in ordine alla validità ed efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c., del contratto di mutuo stipulato fra la ed il sig. CP_1
è ora possibile procedere al vaglio della domanda attorea Pt_1 concernente i dedotti profili di illegittimità del negozio di mutuo.
In particolare, il sig. richiamandosi alla perizia Pt_1 econometrica redatta dal dott. (cfr. doc. 4 fascicolo Persona_4 opponente), censura, nel merito, la legittimità del contratto di mutuo stipulato con l'istituto bancario opposto, con particolare riguardo alla pattuizione di interessi di mora usurari, nonché alla difformità fra l CP_14 Parte_2 CP_ in contratto e l realmente applicato.
Nessuna delle due censure coglie nel segno.
Segnatamente, con particolare riferimento al superamento del Tasso
Soglia Usura (pari a 4,38 % per l'operazione di riferimento per il I trimestre
2010), deve evidenziarsi come il tasso di mora contrattualmente pattuito sia pari a 5,70% (pari al tasso annuo del 2,70% aumento di 3 punti percentuali, ex comb. disp. artt. 2 e 4 del contratto): lo stesso, tuttavia, non può dirsi usurario, alla luce della pronuncia n. 19597/2020 della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, secondo cui “L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Giova, al riguardo, ricordare che il criterio di rilevazione dei
18 tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per oggettivare il giudizio (superando la cd. usura soggettiva, derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario), reca in sè alcuni presupposti: che sia lecita la pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori;
che il mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado di offrire - nella media - la misura corretta dei tassi, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prenditore del denaro. Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. Tasso soglia limite, che anche questi comprenda”.
Quindi, la verifica in ordine al superamento del tasso soglia da parte del tasso moratorio pattuito non può consistere nel mero confronto fra il tasso di mora ed il T.S.U. “secco”, dovendosi tenere in considerazione la necessità di calibrare la valutazione della natura usuraria del tasso di mora non già sul tasso soglia fondato sul TEG, bensì sulla base di quest'ultimo maggiorato di
1.9 punti percentuali, che rappresenta la media del differenziale tra tassi corrispettivi e moratori: come infatti chiarito dalla citata pronuncia delle
Sezioni Unite n. 19697/2020, “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate. Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente - per i più recenti decreti, all'anno 2015 - e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante…..nei recenti decreti ministeriali sono rilevati
i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante
l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca
d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti").
Per questo motivo, la censura relativa alla usura contrattuale è evidentemente destituita di fondamento (essendo il tasso di mora contrattuale inferiore, pari a 5,70%, inferiore a 6,29%), rivelandosi per l'effetto inutile scrutinare la questione inerente la necessaria allegazione o meno dei decreti
19 ministeriali relativi ai Tassi Soglia Usura.
Parimenti, la contestazione in merito alla difformità fra TAEG contrattuale e TAEG applicato, con conseguente nullità della clausola, non può trovare accoglimento. Co Infatti, come è noto, il TAEG (o l , potendo le due espressioni essere usate in rapporto di sinonimia) costituisce uno strumento che il legislatore mette a disposizione del cliente affinché lo stesso operi con una buona consapevolezza e discernimento nella scelta dei prodotti finanziari;
in sostanza, tale indice corrisponde, secondo degli schemi matematici elaborati dalla Banca d'Italia, al costo sintetico approssimativo espresso in percentuale del finanziamento, una volta sommate al capitale tutte le spese accessorie derivanti dall'erogazione della somma;
si tratta, in altri termini, di un indice
– e non di un tasso – che esprime in via approssimativa il costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Di conseguenza, deve essere rilevato come tale indice non sia suscettibile di declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B., e ciò in quanto tale disposizione normativa fa riferimento espressamente ed esclusivamente ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali”, senza quindi richiamare esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono, per l'effetto, riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelli che riguardano le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Osserva sul punto la Corte di Cassazione, infatti, che, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. da ultimo ex multis
Cass. civ., n. 39169 del 9 dicembre 2021).
Alteris verbis, il TAEG non costituisce un tasso di interesse o una
20 condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge una funzione meramente informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi: da ciò discende che l'erronea o l'omessa indicazione di esso non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo e, soprattutto, non comporta alcuna nullità.
Deve inoltre rilevarsi che l'affermazione attorea, secondo cui il TAEG concretamente applicato sarebbe superiore a quello contrattualmente previsto
(pari a 2,75 %), è basata sugli esisti della perizia econometrica di parte che giunge alla predetta conclusione senza indicare in maniera analitica, a ben vedere, le modalità di calcolo che condurrebbero alla determinazione di un
TAEG differente da quello indicato nel contratto, in violazione dell'onere di specifica allegazione dei fatti.
In disparte ciò, deve altresì essere rilevato che, in caso di non corretta indicazione del TAEG (o ISC), a ben vedere, l'unica disposizione normativa che prevede espressamente la sanzione della nullità della singola clausola è rappresentata dall'art. 125 bis, comma VI T.U.B., il cui ambito applicativo è tuttavia limitato al solo contratto concluso dal consumatore, con la rilevante specificazione, peraltro, che il legislatore sembra aver previsto una nullità che non coinvolge la differenza fra l'indice sintetico di costo applicato al contratto e quello effettivo, bensì la divergenza tra l'ISC pattuito e quello pubblicizzato dalla banca, disponendo infatti ed in particolare che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, le contestazioni elevate dal sig. in ordine ai dedotti profili di illegittimità del Pt_1 contratto di mutuo oggetto di giudizio devono essere tutte disattese.
Infine, venendo alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale che l'esistenza di un oggettivo, recente e persistente contrasto ermeneutico in ordine a diverse rilevanti questioni giuridiche sottese alla
21 vicenda per cui è processo - al punto che una delle stesse ha persino occasionato il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di
Cassazione, investita poi dal Primo Presidente nel suo massimo consesso (con provvedimento dell'8 ottobre 2024) - si riveli sine dubio idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra tutte le parti del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado contraddistinta dal R.G. n. 3325/2021 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. rigetta tutte le domande avanzate dall'opponente ; Parte_1
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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