TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10501/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M.,
Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10501 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo” e promossa
DA
in persona Parte_1 dell'amministratore avv. Paolo Russo, sito in Aversa alla Via P. Riverso, 102
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in San Marcellino, alla Piazza P.IVA_1
Municipio, 3 presso lo studio dell'avv. Attilio Scalzone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rapp. p.t., con sede in Aversa (CE) alla Piazza Municipio, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cesario Console, 3 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nerone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, in virtù di delibera di incarico
CONVENUTO
NONCHE'
Co
. C.F.: e Partita Iva n. in Parte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del l.r. p.t., con sede in Grumo Nevano alla Piazza Domenico Cirillo,
3 elettivamente domiciliata in Caivano alla via Gramsci, 35 presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
1 R.G. n. 10501/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
in atti generalizzato, conveniva in giudizio innanzi all'intestato
[...]
Tribunale le parti convenute in epigrafe, al fine di sentire annullare, previa sospensione, l'accertamento esecutivo idrico n. 2023/1298 del 10 ottobre
2023 relativo al codice identificativo 273 e notificato a mezzo pec il 20 ottobre 2023 con il quale la , quale concessionaria del CP_3 CP_1
intimava il pagamento della somma di € 110.619,90 per servizi idrici
[...] integrati relativi agli anni dal 2018 al 2021, comprensivi di consumi acqua, canoni, fognature e depurazione.
In particolare, il istante deduceva l'intervenuta prescrizione della Parte_1 pretesa economica azionata dal con riferimento alle annualità di cui CP_1 agli anni a decorrere dal 2018 al 2021, in assenza di notifica delle relative fatture alla base delle richieste creditorie ed atteso la notifica della prima richiesta di saldo soltanto con il sollecito di pagamento del 16 novembre 2022; in ordine alla debenza delle somme richieste, evidenziava che alcuna rilevazione degli effettivi consumi era mai stata effettuata dal personale incaricato dal Comune di Aversa;
che il istante aveva provveduto Parte_1
a contestare il sollecito notificato il 16 novembre 2022, previa trasmissione alla in data 16 dicembre 2022 di istanza di sospensione e CP_3 contestuale annullamento, rimasta priva di riscontro.
Contestata, altresì, nel merito la debenza delle somme oggetto di avviso esecutivo, disconoscendone i relativi consumi- non conformi alle esigenze di nuclei familiari condomini-e precisando che, ove avvenuti, erano imputabili a dispersioni della rete fognaria, concludeva come di seguito: “-in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
-in via sempre preliminare, dichiarare la prescrizione per le somme riferite agli anni
2018 - 2019 -2020 - 2021;- nel merito, annullare l'accertamento impugnato”.
Con comparsa del 17 maggio 2024 si costituiva in giudizio il CP_1 il quale, nel contestare la dedotta prescrizione biennale, attesa
[...]
l'avvenuta regolare notifica delle fatture dei consumi registrati e dei solleciti di pagamento, precisava che la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni,
2 R.G. n. 10501/2023
limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva all' 1 gennaio 2020 per settore idrico, valendo per quelle antecedenti a tale data il termine di prescrizione quinquennale;
che, sia l'attività di fatturazione che l'attività di accertamento erano state svolte nel rispetto dei termini di prescrizione nonchè di quelli di cui alle sospensioni ex lege, giuste disposizioni in materia di Covid-19; che, in ordine all'asserita mancanza di prova circa la sussistenza del credito, secondo consolidata prassi giurisprudenziale, nell'ambito della fornitura idrica, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, viene normalmente accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione;
che, pertanto, di fronte a consumi abnormi e alla conseguente pretesa creditoria del fornitore, è l'utente che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, essendo, per l'effetto, il gestore tenuto a dimostrarne il regolare funzionamento.
Ciò premesso concludeva insistendo per il totale rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa dell' 1 novembre 2024 si costituiva la SO la CP_3 quale, in via preliminare contestava la tardività della presente opposizione, evidenziando che la stessa era esperibile entro il termine di giorni 60 dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, avvenuta nel caso di specie il
20 novembre 2023, nonché l'inammissibilità della stessa, essendo definitiva la pretesa creditoria alla base dell'accertamento esecutivo contestato.
In subordine eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo alla CP_3 in quanto mero responsabile dell'esecuzione in ordine a pretese creditorie accertate dal quale Ente impositore-, associandosi alle Controparte_1 difese dallo stesso formulate in ordine all'addotta intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e alla contestazione dei consumi addebitati.
A tal fine concludeva come di seguito: “In via preliminare -Rigettare la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti. Nel merito In via principale -Dichiarare la domanda inammissibile per tardività e/o per omessa impugnazione nei termini dell'atto presupposto all'avviso di accertamento. In subordine -Dichiarare, comunque, carenza di legittimazione
3 R.G. n. 10501/2023
passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa;
-
Accertare e dichiarare il dies a quo del termine di prescrizione del credito dalla data di scadenza in riferimento ad ogni singola fattura e per lo effetto dichiarare la prescrizione o meno delle fatture contenute nell'accertamento impugnato applicando la prescrizione quinquennale per le fatture precedenti all'1/1/2020 e biennale per quelle successive. -Rigettare la domanda di illegittimità dei consumi in quanto infondata e non provata”. con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea.
All'esito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. di parte istante, all'udienza di prima comparizione, celebratasi, in seguito a differimento, in data 29 novembre 2024, attesa la mancata comparizione delle parti convenute e considerato l'avvenuto deposito in data 29 novembre 2024 di note in sostituzione di udienza da parte del procuratore costituito per SO. Pt_2
si disponeva rinvio in prosieguo al 13 dicembre2024.
[...]
In tale udienza, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata al 12 novembre 2025 con la concessione dei termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
All'udienza del 12 novembre 2025 tenuta in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione (cfr. ordinanza del 13.11.2025).
L'opposizione promossa è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i seguenti motivi.
Occorre preliminarmente evidenziare che l'oggetto del presente giudizio è
l'opposizione avverso l'accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma
792 L.160/2019 n.2022/67 del 31/5/2022, con il quale era stato intimato al il pagamento della somma pari ad Parte_1
€110.619,90, dovuta per servizi idrici relativi agli anni dal 2018 al 2021.
In via preliminare occorre rilevare la tempestività della proposizione della presente opposizione, avvenuta giusta notifica del 20 novembre 2023, ovvero nel rispetto del termine normativamente previsto di 30 giorni e così come riportato in calce all'accertamento esecutivo stesso, previa proroga al primo giorno non festivo successivo, vista la coincidenza del dies ad quem- 19 novembre 2023- con la giornata della domenica.
4 R.G. n. 10501/2023
Tuttavia, in punto di merito, rileva il Tribunale che le doglianze mosse dal istante non siano meritevoli di accoglimento, e, per l'effetto, la Parte_1 presente opposizione deve essere integralmente rigettata.
Invero, benché l'opposizione sia stata proposta nel rispetto dei termini normativamente previsti, conformemente al contenuto dell'art. 29 co 1, lettera a D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, la stessa avrebbe dovuto essere limitata unicamente ai motivi formali attinenti all'atto di accertamento esecutivo notificato non potendo la stessa censurare gli atti prodromici o il merito delle pretese avanzate dall'Ente, di fatto mai contestate- se non in autotutela in data
16 dicembre 2022-, sino alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 20 novembre 2023.
A tal riguardo, si evidenzia che, al fine di ottenere il pagamento di somme dovute a titolo di consumi idrici registrati, giusto Contratto di fornitura n.
4567 (versato in atti quale allegato n. 2 di cui alla produzione del convenuto
, relative alle fatture n. 20192103293 del 30 giugno 2020 Controparte_1 di € 15.870,11, n. 20191103333 del 25 settembre 2019 di € 14.559,28, n.
20201103236 del 11 gennaio 2021 di € 39.499,56, n. 20211103188 del 29 ottobre 2021 di € 36.749,19, la ., quale responsabile della CP_3 riscossione per conto dell'Ente impositore (giusto contratto rep. n.7876 del
24 febbraio 2021), emetteva l'avviso di accertamento denominato
[...]
anno 2018/2019/2020/2021”, notificato in data 16 Parte_3 novembre e, in assenza di pagamento spontaneo ed impugnazione del predetto atto, procedeva alla notifica, in data 20 ottobre 2023, dell'accertamento esecutivo de quo.
Attenendosi al contenuto dell'art. 1 comma 792 della legge di bilancio 2020
(legge del 27 dicembre 2019, n. 160), contrariamente a quanto dedotto dalla parte istante, una volta notificato l'avviso di accertamento esecutivo, la parte asserita debitrice ha il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di notifica dello stesso, entro cui poter esperire l'eventuale opposizione e, dall'altro, il termine di 60 giorni entro in cui vi è l'obbligo di pagamento degli importi richiesti, trascorso il quale l'atto diventa a tutti gli effetti esecutivo.
Considerata la ricezione dell'avviso di accertamento de quo in data 16 novembre 2022- circostanza documentalmente provata nonché ammessa dalla difesa della parte stessa- il avrebbe potuto proporre Parte_1
5 R.G. n. 10501/2023
tempestivamente opposizione entro il termine del 16 dicembre 2022, al fine di contestare nel merito la debenza delle predette somme.
Tuttavia, il Condominio opponente ha proposto istanza di sospensione e di revisione in autotutela, trasmessa alla SO. in data 16 dicembre CP_4
2022, di per sé non sufficiente a interrompere/sospendere i termini di prescrizione per l'impugnazione nel merito dell'atto ritenuto illegittimo, e, pertanto, in assenza di pagamento spontaneo o di formale impugnazione, in data 15 gennaio 2023 l'accertamento de quo diveniva a tutti gli effetti esecutivo.
In assenza di riscontro alle proprie istanze in autotutela, il in data Parte_1
procedeva alla notifica dell'opposizione introduttiva del Controparte_5 presente giudizio, all'esito della ricezione dell'accertamento esecutivo idrico n.2023/1298 del 10 ottobre 2023, notificato il 20 ottobre 2023, ovvero una volta intervenuta la decadenza in ordine all'esperibilità di impugnazioni in punto di merito.
Per tutti i motivi che precedono, l'opposizione promossa va integralmente rigettata e, per l'effetto, integralmente confermata la pretesa creditoria del
Controparte_1
Da ritenersi assorbita ogni altra domanda, in applicazione del principio della ragione più liquida, rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, (cfr. Cass. 23621/2011 e, Cass. Un. 20932/2011, n.
24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006),
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate tenuto conto della esito del giudizio e dell'attività difensiva in concreto svolta, sulla scorta dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della controversia (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per quanto attiene il e limitatamente alla fase di studio ed Controparte_1 introduttiva per quanto riguarda la SO SO. S.p.a. con la Pt_2 dimidiazione essendo una pronuncia in rito
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10501/2023 del
R.G.A.C., così provvede:
6 R.G. n. 10501/2023
- Rigetta integralmente l'opposizione promossa dal Parte_1
, per le ragioni di indicate in motivazione;
[...]
- Integralmente assorbita ogni altra domanda;
- Condanna il , in persona Parte_1 dell'amministratore avv. Paolo Russo, sito in Aversa alla Via P. Riverso,
n. 102 (c.f.: ), al pagamento delle spese di lite in favore del P.IVA_1
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rapp. p.t., con sede in Aversa (CE) alla Piazza
Municipio, che si liquidano in complessivi € 2.108,50 oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute, come per legge;
- Condanna il , in persona Parte_1 dell'amministratore avv. Paolo Russo, sito in Aversa alla Via P. Riverso,
n. 102 (c.f. ), al pagamento delle spese di lite in favore della P.IVA_1
Co SO . (C.F.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_4 rapp. p. t., che si liquidano in complessivi € 1.045,00 oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Aversa 12 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Sequino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M.,
Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10501 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo” e promossa
DA
in persona Parte_1 dell'amministratore avv. Paolo Russo, sito in Aversa alla Via P. Riverso, 102
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in San Marcellino, alla Piazza P.IVA_1
Municipio, 3 presso lo studio dell'avv. Attilio Scalzone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rapp. p.t., con sede in Aversa (CE) alla Piazza Municipio, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cesario Console, 3 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nerone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, in virtù di delibera di incarico
CONVENUTO
NONCHE'
Co
. C.F.: e Partita Iva n. in Parte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del l.r. p.t., con sede in Grumo Nevano alla Piazza Domenico Cirillo,
3 elettivamente domiciliata in Caivano alla via Gramsci, 35 presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
1 R.G. n. 10501/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
in atti generalizzato, conveniva in giudizio innanzi all'intestato
[...]
Tribunale le parti convenute in epigrafe, al fine di sentire annullare, previa sospensione, l'accertamento esecutivo idrico n. 2023/1298 del 10 ottobre
2023 relativo al codice identificativo 273 e notificato a mezzo pec il 20 ottobre 2023 con il quale la , quale concessionaria del CP_3 CP_1
intimava il pagamento della somma di € 110.619,90 per servizi idrici
[...] integrati relativi agli anni dal 2018 al 2021, comprensivi di consumi acqua, canoni, fognature e depurazione.
In particolare, il istante deduceva l'intervenuta prescrizione della Parte_1 pretesa economica azionata dal con riferimento alle annualità di cui CP_1 agli anni a decorrere dal 2018 al 2021, in assenza di notifica delle relative fatture alla base delle richieste creditorie ed atteso la notifica della prima richiesta di saldo soltanto con il sollecito di pagamento del 16 novembre 2022; in ordine alla debenza delle somme richieste, evidenziava che alcuna rilevazione degli effettivi consumi era mai stata effettuata dal personale incaricato dal Comune di Aversa;
che il istante aveva provveduto Parte_1
a contestare il sollecito notificato il 16 novembre 2022, previa trasmissione alla in data 16 dicembre 2022 di istanza di sospensione e CP_3 contestuale annullamento, rimasta priva di riscontro.
Contestata, altresì, nel merito la debenza delle somme oggetto di avviso esecutivo, disconoscendone i relativi consumi- non conformi alle esigenze di nuclei familiari condomini-e precisando che, ove avvenuti, erano imputabili a dispersioni della rete fognaria, concludeva come di seguito: “-in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
-in via sempre preliminare, dichiarare la prescrizione per le somme riferite agli anni
2018 - 2019 -2020 - 2021;- nel merito, annullare l'accertamento impugnato”.
Con comparsa del 17 maggio 2024 si costituiva in giudizio il CP_1 il quale, nel contestare la dedotta prescrizione biennale, attesa
[...]
l'avvenuta regolare notifica delle fatture dei consumi registrati e dei solleciti di pagamento, precisava che la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni,
2 R.G. n. 10501/2023
limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva all' 1 gennaio 2020 per settore idrico, valendo per quelle antecedenti a tale data il termine di prescrizione quinquennale;
che, sia l'attività di fatturazione che l'attività di accertamento erano state svolte nel rispetto dei termini di prescrizione nonchè di quelli di cui alle sospensioni ex lege, giuste disposizioni in materia di Covid-19; che, in ordine all'asserita mancanza di prova circa la sussistenza del credito, secondo consolidata prassi giurisprudenziale, nell'ambito della fornitura idrica, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, viene normalmente accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione;
che, pertanto, di fronte a consumi abnormi e alla conseguente pretesa creditoria del fornitore, è l'utente che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, essendo, per l'effetto, il gestore tenuto a dimostrarne il regolare funzionamento.
Ciò premesso concludeva insistendo per il totale rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa dell' 1 novembre 2024 si costituiva la SO la CP_3 quale, in via preliminare contestava la tardività della presente opposizione, evidenziando che la stessa era esperibile entro il termine di giorni 60 dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, avvenuta nel caso di specie il
20 novembre 2023, nonché l'inammissibilità della stessa, essendo definitiva la pretesa creditoria alla base dell'accertamento esecutivo contestato.
In subordine eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo alla CP_3 in quanto mero responsabile dell'esecuzione in ordine a pretese creditorie accertate dal quale Ente impositore-, associandosi alle Controparte_1 difese dallo stesso formulate in ordine all'addotta intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e alla contestazione dei consumi addebitati.
A tal fine concludeva come di seguito: “In via preliminare -Rigettare la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti. Nel merito In via principale -Dichiarare la domanda inammissibile per tardività e/o per omessa impugnazione nei termini dell'atto presupposto all'avviso di accertamento. In subordine -Dichiarare, comunque, carenza di legittimazione
3 R.G. n. 10501/2023
passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa;
-
Accertare e dichiarare il dies a quo del termine di prescrizione del credito dalla data di scadenza in riferimento ad ogni singola fattura e per lo effetto dichiarare la prescrizione o meno delle fatture contenute nell'accertamento impugnato applicando la prescrizione quinquennale per le fatture precedenti all'1/1/2020 e biennale per quelle successive. -Rigettare la domanda di illegittimità dei consumi in quanto infondata e non provata”. con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea.
All'esito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. di parte istante, all'udienza di prima comparizione, celebratasi, in seguito a differimento, in data 29 novembre 2024, attesa la mancata comparizione delle parti convenute e considerato l'avvenuto deposito in data 29 novembre 2024 di note in sostituzione di udienza da parte del procuratore costituito per SO. Pt_2
si disponeva rinvio in prosieguo al 13 dicembre2024.
[...]
In tale udienza, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata al 12 novembre 2025 con la concessione dei termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
All'udienza del 12 novembre 2025 tenuta in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione (cfr. ordinanza del 13.11.2025).
L'opposizione promossa è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i seguenti motivi.
Occorre preliminarmente evidenziare che l'oggetto del presente giudizio è
l'opposizione avverso l'accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma
792 L.160/2019 n.2022/67 del 31/5/2022, con il quale era stato intimato al il pagamento della somma pari ad Parte_1
€110.619,90, dovuta per servizi idrici relativi agli anni dal 2018 al 2021.
In via preliminare occorre rilevare la tempestività della proposizione della presente opposizione, avvenuta giusta notifica del 20 novembre 2023, ovvero nel rispetto del termine normativamente previsto di 30 giorni e così come riportato in calce all'accertamento esecutivo stesso, previa proroga al primo giorno non festivo successivo, vista la coincidenza del dies ad quem- 19 novembre 2023- con la giornata della domenica.
4 R.G. n. 10501/2023
Tuttavia, in punto di merito, rileva il Tribunale che le doglianze mosse dal istante non siano meritevoli di accoglimento, e, per l'effetto, la Parte_1 presente opposizione deve essere integralmente rigettata.
Invero, benché l'opposizione sia stata proposta nel rispetto dei termini normativamente previsti, conformemente al contenuto dell'art. 29 co 1, lettera a D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, la stessa avrebbe dovuto essere limitata unicamente ai motivi formali attinenti all'atto di accertamento esecutivo notificato non potendo la stessa censurare gli atti prodromici o il merito delle pretese avanzate dall'Ente, di fatto mai contestate- se non in autotutela in data
16 dicembre 2022-, sino alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 20 novembre 2023.
A tal riguardo, si evidenzia che, al fine di ottenere il pagamento di somme dovute a titolo di consumi idrici registrati, giusto Contratto di fornitura n.
4567 (versato in atti quale allegato n. 2 di cui alla produzione del convenuto
, relative alle fatture n. 20192103293 del 30 giugno 2020 Controparte_1 di € 15.870,11, n. 20191103333 del 25 settembre 2019 di € 14.559,28, n.
20201103236 del 11 gennaio 2021 di € 39.499,56, n. 20211103188 del 29 ottobre 2021 di € 36.749,19, la ., quale responsabile della CP_3 riscossione per conto dell'Ente impositore (giusto contratto rep. n.7876 del
24 febbraio 2021), emetteva l'avviso di accertamento denominato
[...]
anno 2018/2019/2020/2021”, notificato in data 16 Parte_3 novembre e, in assenza di pagamento spontaneo ed impugnazione del predetto atto, procedeva alla notifica, in data 20 ottobre 2023, dell'accertamento esecutivo de quo.
Attenendosi al contenuto dell'art. 1 comma 792 della legge di bilancio 2020
(legge del 27 dicembre 2019, n. 160), contrariamente a quanto dedotto dalla parte istante, una volta notificato l'avviso di accertamento esecutivo, la parte asserita debitrice ha il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di notifica dello stesso, entro cui poter esperire l'eventuale opposizione e, dall'altro, il termine di 60 giorni entro in cui vi è l'obbligo di pagamento degli importi richiesti, trascorso il quale l'atto diventa a tutti gli effetti esecutivo.
Considerata la ricezione dell'avviso di accertamento de quo in data 16 novembre 2022- circostanza documentalmente provata nonché ammessa dalla difesa della parte stessa- il avrebbe potuto proporre Parte_1
5 R.G. n. 10501/2023
tempestivamente opposizione entro il termine del 16 dicembre 2022, al fine di contestare nel merito la debenza delle predette somme.
Tuttavia, il Condominio opponente ha proposto istanza di sospensione e di revisione in autotutela, trasmessa alla SO. in data 16 dicembre CP_4
2022, di per sé non sufficiente a interrompere/sospendere i termini di prescrizione per l'impugnazione nel merito dell'atto ritenuto illegittimo, e, pertanto, in assenza di pagamento spontaneo o di formale impugnazione, in data 15 gennaio 2023 l'accertamento de quo diveniva a tutti gli effetti esecutivo.
In assenza di riscontro alle proprie istanze in autotutela, il in data Parte_1
procedeva alla notifica dell'opposizione introduttiva del Controparte_5 presente giudizio, all'esito della ricezione dell'accertamento esecutivo idrico n.2023/1298 del 10 ottobre 2023, notificato il 20 ottobre 2023, ovvero una volta intervenuta la decadenza in ordine all'esperibilità di impugnazioni in punto di merito.
Per tutti i motivi che precedono, l'opposizione promossa va integralmente rigettata e, per l'effetto, integralmente confermata la pretesa creditoria del
Controparte_1
Da ritenersi assorbita ogni altra domanda, in applicazione del principio della ragione più liquida, rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, (cfr. Cass. 23621/2011 e, Cass. Un. 20932/2011, n.
24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006),
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate tenuto conto della esito del giudizio e dell'attività difensiva in concreto svolta, sulla scorta dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della controversia (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per quanto attiene il e limitatamente alla fase di studio ed Controparte_1 introduttiva per quanto riguarda la SO SO. S.p.a. con la Pt_2 dimidiazione essendo una pronuncia in rito
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10501/2023 del
R.G.A.C., così provvede:
6 R.G. n. 10501/2023
- Rigetta integralmente l'opposizione promossa dal Parte_1
, per le ragioni di indicate in motivazione;
[...]
- Integralmente assorbita ogni altra domanda;
- Condanna il , in persona Parte_1 dell'amministratore avv. Paolo Russo, sito in Aversa alla Via P. Riverso,
n. 102 (c.f.: ), al pagamento delle spese di lite in favore del P.IVA_1
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rapp. p.t., con sede in Aversa (CE) alla Piazza
Municipio, che si liquidano in complessivi € 2.108,50 oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute, come per legge;
- Condanna il , in persona Parte_1 dell'amministratore avv. Paolo Russo, sito in Aversa alla Via P. Riverso,
n. 102 (c.f. ), al pagamento delle spese di lite in favore della P.IVA_1
Co SO . (C.F.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_4 rapp. p. t., che si liquidano in complessivi € 1.045,00 oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Aversa 12 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Sequino
7