Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del giudice Dr.ssa Valentina
Ferrara all'esito dell'udienza celebrata mediante il deposito di note scritte, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 4392/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002
TRA
[nato a [...] il dì 02.04.1958, e residente in [...]. Parte 1
Senerchia alla C.da Pergola - CF: C.F. 1 Parte 2
[nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Via Vittorio Emanuele II,
], entrambi in proprio e quale chiamati all'eredità nellen. 73 - CF: C.F. 2
rispettive qualità di coniuge e figlio della defunta sig.ra Parte 3 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Maglio
RICORRENTE
E
( nata a nata a [...] il [...], codice Controparte_1
) elettivamente domiciliata in Mercato San Severino, alla Via fiscale: C.F. 3
Ferrovia n.23, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Lenza
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2 [nato a [...] il [...] - C.F.: C.F. 4 ] Corso
Trieste, n. 219, (cap 81100), Caserta
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6-6-2024 i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di C.T.U. emesso nel procedimento civile pendente davanti al Tribunale di Salerno R.G. n. 20003991/2010, depositato il giorno 07.05.2024 (all.
CP 1all'atto di precetto, effettuata dalla Dott.ssa avvenuta il 29.05.2024 (all. 3).
Premettevano che era stato introdotto giudizio avente ad oggetto il risarcimento danni per
(presunta) colpa medica e il Giudice onorario, Dott. Per_1 aveva disposto una CTU
medico-legale, dopo averne già disposta una precedente, i cui risultati però sono stati ritenuti "non idonei al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata"; con il provvedimento del 17.11.2023 (all. 5), il Giudice ha disposto la rinnovazione della CTU,
nominando quale consulente d'ufficio "la dott.ssa Controparte_1 nota
all'Ufficio, mandando al CTU l'individuazione sulla base della documentazione medica in atti dello specialista secondo componente del collegio"; al nuovo collegio dei CCTTUU il
Giudice ha conferito “l'incarico di rispondere ai quesiti formulati con ordinanza depositata in data
06/12/2021 mediante relazione scritta, nonché a tentare la conciliazione della lite" In particolare, ai CCTTUU sono stati affidati i seguenti quesiti: «1°) accerti il CTU, considerate le condizioni e l'anamnesi dell'attrice, se possa ritenersi corretta la scelta del sanitario del posizionamento dell'elettrostimolatore nel canale vertebrale al fine di alleviare i dolori di cui soffriva l'attrice; 2°)
verifichi, se possibile, se tale implantologia sia avvenuta correttamente e nel rispetto delle regole e metodiche del caso;
3°) accerti quant'altro utile ai fini di causa» La Dott.ssa CP 1 ha
nominato quale secondo componente del Collegio peritale il dott. Controparte_2
Contestavano diffusamente la quantificazione e liquidazione dell'importo a titolo di compensi avendo il Giudice richiamato nel decreto di liquidazione articoli inappropriati non potendosi nel caso in esame applicare il criterio delle vacazioni e che in ogni caso la liquidazione era eccessiva. Chiedevanola revoca del decreto di liquidazione delle competenze e, per l'effetto, liquidare in favore dei consulenti l'onorario sulla base degli artt.
20-21 DM 30-5-2002 e solo in via subordinata sulla base del criterio delle vacazioni.
Si costituiva la dott.ssa Controparte_1 contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto.
Controparte_2 sebbene regolarmente evocato in giudizio rimaneva contumace.
Instaurato il contraddittorio, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa era rinviata alla odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte, per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata.
I dottori CP 1 e CP 2 facenti parte del collegio peritale del giudizio rg 20003991/2010 per accertare e verificare eventuali responsabilità mediche hanno redatto la perizia medico legale rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale.
Viene contestato dai ricorrenti l'utilizzo del criterio delle vacazioni.
Ad avviso del Tribunale il decreto di liquidazione presenta dei profili di criticità in relazione all'applicazione degli artt. 20-21 DM 30-5-2002 ma non in relazione all'utilizzo del criterio delle vacazioni. Nello specifico correttamente il Giudice ha utilizzato il criterio delle vacazioni atteso che nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. ( Cassazione civile sez. II,
19/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 19/09/2019, n.23418).
Risulta applicabile il criterio fondato sulle vacazioni in relazione alla peculiarità del quesito avente ad oggetto plurimi riscontri (cfr. Cassazione civile Sez. 2, sentenza n. 24992 del
25/11/2011: In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico,
il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30
maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona;
ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni").
Non convincente, tuttavia, appare la conclusione cui giunge il ricorrente, laddove sostiene che l'oggetto della consulenza tecnica svolta nel giudizio di merito sia riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 della Tabella attualmente in vigore, allegata al decreto 30
maggio 2002. In contrario è agevole infatti osservare che l'art. 20 ha riguardo alla perizia in materia medico legale, e quindi all'accertamento tecnico disposto nell'ambito delle indagini preliminari e del processo penale, mentre il successivo art. 21, che ha riguardo all'accertamento svolto nell'ambito dei giudizi civili, si occupa esclusivamente della
"consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona". L'oggetto della consulenza tecnica di cui si discute non appare riconducitele entro tale formula. La previsione della Tabella si riferisce agli accertamenti medici aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre nel caso in esame, come risulta dalla documentazione in atti, la consulenza tecnica è stata disposta nell'ambito di un giudizio intentato dalla signora deceduta nel corso del Parte_3
giudizio, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un asserito erroneo posizionamento di un elettrostimolatore nel canale vertebrale al fine di alleviare i dolori di cui soffriva L'indagine affidata al consulente tecnico pertanto, deve presumersi, non si è
propriamente rivolta ad accertare lo stato attuale di salute della persona, ma ha avuto un oggetto diverso e più ampio, consistito nel verificare la correttezza, dal punto di vista della scienza medica, nelle sue varie fasi, dell' implantologia cui la paziente è stata sottoposta.
Pertanto si è trattato di una indagine specifica avente ad oggetto una terapia erogata alla paziente e la sua rispondenza ai principi tecnico-scientifici e di diligenza che sovrintendono l'esercizio della relativa professione, sicchè essa non può essere ricondotta alla consulenza medico diagnostica cui si riferisce la previsione tabellare. Ne consegue che, mancando una previsione specifica in Tabella per gli accertamenti tecnici aventi ad oggetto la responsabilità medica, deve ritenersi che correttamente il giudice abbia applicato il criterio a tempo fondato sulle vacazioni.
Di contro, per quanto argomentato non appare corretto il richiamo nel decreto di liquidazione agli artt. 20 e 21.
Corretto appare l'applicazione dell'aumento del 40% previsto dall'art.6 legge 319/1980.
Tuttavia è principio unanime in giurisprudenza che ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non a quello presumibile ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio (Cassazione civile sez. VI,
18/03/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 18/03/2019), n.7636). Inoltre, in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, è legittima, ove non sia possibile l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art. 52, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendosi ritenere che l'esclusione del compenso per "il periodo successivo alla scadenza del termine", prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell'incarico ma all'acquisizione della relazione.
Pertanto l'opposizione deve essere parzialmente accolta e l'importo rideterminato.
Considerando che le operazioni peritali sono iniziate in data 28.12.2023 e terminate con il deposito della perizia in data 28.4.2024 nel rispetto dei termini assegnati e considerati i giorni lavorativi (100) e l'impegno profuso si ritiene congruo riconoscere in favore dei consulenti l'importo derivante dalla previsione di 200 vacazioni e pari a euro 2.936,00
tenuto conto della sentenza n. 16/2025 della Corte Costituzionale. Applicando su tale importo l'aumento del 40%, il compenso complessivo è pari a euro 4.111,60 e per ciascun consulente euro 2.055,80 compresi gli acconti ricevuti, oltre accessori come per legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di questo procedimento, atteso il parziale accoglimento della domanda e l'intervento nel corso del processo della pronuncia della Consulta, le stesse meritano di essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, a parziale modifica del decreto di liquidazione dei compensi del 7.5.2024, determina in euro 2.055,80 gli onorari spettanti a ciascun consulente comprensivo degli acconti, oltre accessori.
2) Spese integralmente compensate.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara