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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 1° aprile
2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 858 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via Liri n. Parte_1
68/C, 58100, c. f. , e , nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(LI) il 20/03/1961, residente in [...] c. f.
[...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Ferrari del Foro C.F._2 di Grosseto, con studio in Grosseto, Via Fabio Massimo n. 5, ivi elettivamente domiciliati, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede Controparte_1 in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
con sede in Roma, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea
[...]
Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: Voglia il Giudice del Lavoro:
" In via preliminare,
1 Sospendere anche con provvedimento inaudita altera parte, sussistendo i gravi motivi, l'esecutorietà e / o l'esecutività e / o l'esecuzione degli avvisi di addebito impugnati e di ogni altro atto presupposto e conseguente,
2) Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti vantati e / o la decadenza ex art. 25, D. Lgs. n.46/99,
Nel merito
3) Annullare e / o dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati ed ogni altro atto presupposto e conseguente, in via principale, per tutte le somme ivi indicate per contributi, sanzioni, interessi, somme aggiuntive e spese di notifica, in via subordinata, per sanzioni, interessi, somme aggiuntive
e spese di notifica ivi indicati, in entrambi i casi per tutti i motivi sopra esposti
e con ogni di conseguenza di legge,
4) Con vittoria di spese e compensi di lite con richiesta di liquidazione della maggiorazione del compenso ex art. 4, co. 1 bis, D. M. 10/03/2014 n. 55”.
Opposto : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e CP_1 reietta, dichiarare dovuto dalla la somma di euro 443,44, per i Parte_1 motivi esposti. (…).
Spese compensate”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/10/2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l' avviso di addebito n. 351 2024 00003123 65 000 per €
5.023,54 (doc. 1) e avverso l'avviso di addebito n. 351 2024 Parte_2
00003159 08 000 per € 3.761,85 (doc. 2), entrambi per contributi I.V.S. gestione commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale, riferiti al periodo da gennaio a dicembre 2019.
L' nella memoria difensiva ha fatto presente d'aver annullato la CP_1 posizione assicurativa dei ricorrenti provvedendo allo sgravio delle somme richieste, con eccezione di euro 443,44 in relazione alla posizione D'Addario.
All'udienza del 19.2.2025 parte opponente riconosceva l'esistenza del residuo debito per l'importo predetto, ascrivendo la responsabilità a un refuso del proprio commercialista.
All'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta – parte ricorrente ha comprovato l'avvenuto pagamento anche in relazione al residuo richiesto dall' Le parti non concordavano in ordine al governo delle spese CP_1 di lite, che parte resistente chiedeva venissero compensate.
A seguito dell'intervenuto sgravio del ruolo con il pagamento del residuo indicato da deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del CP_1 contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto da un lato del comportamento della convenuta, che con il provvedimento di sgravio ha inteso riconoscere le ragioni del ricorrente, e, dall'altro, che lo sgravio è stato effettuato e comunicato alla ricorrente solo in data successiva al deposito del ricorso in opposizione, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e CP_1 sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in quanto il riconosciuto errore dell' poteva essere tempestivamente evitato ad una più attenta lettura del CP_1 caso e prima dell'iscrizione a ruolo dal momento che l' era stato CP_1 tempestivamente compulsato in tal senso (cfr. note di trattazione scritta depositate da parte opponete con riferimento al proprio documento 15).
Occorre tener conto peraltro che il piccolo residuo versato in corso di causa non era ascrivibile alle modalità di calcolo, riconosciute da come corrette, CP_1 ma solo all'inserimento di 4 mesi di contribuzione anziché 5.
Purtuttavia a tali fini deve tenersi altresì in conto, in senso favorevole alla convenuta, della circostanza che la comunicazione è avvenuta nel primo atto di costituzione evitando ogni ulteriore attività da parte del Tribunale, oltre al fatto che comunque, per fatto ascrivibile al ricorrente (sebbene ragionevolmente imputabile al proprio commercialista), residuava una somma da versare in favore dell' . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi € 1.200 oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Grosseto, 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso