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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/11/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4261/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. PAOLA PAOLAZZI Parte_1
e
, con l'Avv. ELISA LARENTIS Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, hanno contratto matrimonio in RI - Tunisia in data 27.12.2015, atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici di stato civile del comune di Trento al n. 64, parte II S.C, anno 2022, scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall' unione coniugale sono nati due figli, nato a [...] il RSona_1
20.10.2017, e nata a [...] il [...], entrambi residenti in Per_2
Trento. Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis tra gli odierni ricorrenti, i medesimi depositavano domanda di separazione consensuale presso il Tribunale di Trento iscritto al n. R.G. 3161-2024, il quale con sentenza dd. 23.10.2024 pubblicata in data 29.10.2024 omologava tra i coniugi la separazione alle seguenti condizioni:
“ i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
RS
- affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 presso la residenza della madre;
RS
- i figli minori e staranno con il padre a weekend alternati dal venerdì Per_1 pomeriggio alla domenica sera, o da sabato mattina se il padre dovesse avere il turno di lavoro, un pomeriggio in settimana anche con pernottamento;
con onere del sig. di prendere i figli entro le ore 20.00 del venerdì oppure, nel caso Pt_2 in cui dovesse lavorare, entro le ore 10:00 del sabato e riaccompagnarli presso la residenza materna entro le ore 21.00 della domenica;
- le vacanze natalizie e pasquali verranno divise a metà, alternandosi di anno in anno la prima e la seconda settimana di vacanze scolastiche, salvo diversi accordi fra i genitori;
RS
- ove possibile, il compleanno dei figli e verrà festeggiato insieme, Per_1 mentre i genitori si garantiscono la presenza del figlio il giorno del proprio compleanno;
RS
- il sig. trascorrerà con i figli e due settimane anche non Pt_2 Per_1 consecutive nel corso delle vacanze estive, da concordarsi fra genitori entro il mese di aprile;
- la sig.ra potrà portare con sé in vacanza in Tunisia i figli un mese Parte_1 all'anno, ed è autorizzata a trattenere i passaporti dei figli;
- il sig. corrisponderà alla sig. quale contributo nel Pt_2 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minori, la somma di € 400,00 mensili, da rivalutare in base agli indici Istat, e da accreditare sul conto corrente n.
[...], entro il giorno 20 di ogni mese;
- le spese straordinarie (mediche e dentistiche, scolastiche, ricreative e sportive) saranno ripartite nella misura dell'80% a carico del sig. e del 20% a Pt_2 carico della sig.ra Esse andranno concordate preventivamente se Parte_1 superiori ad € 100; ciascun genitore, ove possibile, provvederà direttamente al pagamento della sua quota;
se ciò fosse impossibile il genitore che anticiperà
l'intera spesa sarà rimborsato entro una settimana dalla richiesta supportata da idonea documentazione;
- ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie i sigg. e Pt_2 Parte_1 faranno riferimento alle Linee guida del C.N.F. di data 29.11.2017 e tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a
Pag. 2 di 4 fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- la deduzione delle spese straordinarie ai fini RP sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione di ripartimento delle spese;
- gli eventuali sussidi, assegni unici nazionali e provinciali, provvidenze disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico nell'interesse dei figli minori andranno a beneficio della sig. Il signor si obbliga a Parte_1 Pt_2 sottoscrivere quanto fosse necessario e a fornire la documentazione pure necessaria per l'attribuzione di dette somme direttamente alla madre. Fintanto che i suddetti assegni non saranno volturati a nome della signora e Parte_1 verranno incassati dal signor questi si impegna a provvedere al bonifico Pt_2 del relativo importo sul conto corrente della madre n. [...];
- Spese compensate tra le parti e tenuto conto che la signora è Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato.” Pertanto gli istanti chiedevano che, le condizioni contenute nell'atto introduttivo del presente procedimento, e cioè le medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione, siano recepite nella emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con provvedimento del 26.09.2025, il Presidente, assegnava termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.; Con note scritte del 03.10.2025, depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti confermavano di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di divorzio. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dd. 23.10.2024 R.G. 3161-2024 pubblicato il 29.10.2024.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Pag. 3 di 4 Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso del 02.09.2025, depositato in data 22.09.2025, poiché conforme all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 22.09.2025, così provvede
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in RI (Tunisia) in data
27.12.2015, atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici di stato civile del comune di Trento al n. 64, parte II S.C, anno 2022, da e Parte_2 [...]
alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui Parte_1 integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4261/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. PAOLA PAOLAZZI Parte_1
e
, con l'Avv. ELISA LARENTIS Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, hanno contratto matrimonio in RI - Tunisia in data 27.12.2015, atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici di stato civile del comune di Trento al n. 64, parte II S.C, anno 2022, scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall' unione coniugale sono nati due figli, nato a [...] il RSona_1
20.10.2017, e nata a [...] il [...], entrambi residenti in Per_2
Trento. Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis tra gli odierni ricorrenti, i medesimi depositavano domanda di separazione consensuale presso il Tribunale di Trento iscritto al n. R.G. 3161-2024, il quale con sentenza dd. 23.10.2024 pubblicata in data 29.10.2024 omologava tra i coniugi la separazione alle seguenti condizioni:
“ i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
RS
- affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 presso la residenza della madre;
RS
- i figli minori e staranno con il padre a weekend alternati dal venerdì Per_1 pomeriggio alla domenica sera, o da sabato mattina se il padre dovesse avere il turno di lavoro, un pomeriggio in settimana anche con pernottamento;
con onere del sig. di prendere i figli entro le ore 20.00 del venerdì oppure, nel caso Pt_2 in cui dovesse lavorare, entro le ore 10:00 del sabato e riaccompagnarli presso la residenza materna entro le ore 21.00 della domenica;
- le vacanze natalizie e pasquali verranno divise a metà, alternandosi di anno in anno la prima e la seconda settimana di vacanze scolastiche, salvo diversi accordi fra i genitori;
RS
- ove possibile, il compleanno dei figli e verrà festeggiato insieme, Per_1 mentre i genitori si garantiscono la presenza del figlio il giorno del proprio compleanno;
RS
- il sig. trascorrerà con i figli e due settimane anche non Pt_2 Per_1 consecutive nel corso delle vacanze estive, da concordarsi fra genitori entro il mese di aprile;
- la sig.ra potrà portare con sé in vacanza in Tunisia i figli un mese Parte_1 all'anno, ed è autorizzata a trattenere i passaporti dei figli;
- il sig. corrisponderà alla sig. quale contributo nel Pt_2 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minori, la somma di € 400,00 mensili, da rivalutare in base agli indici Istat, e da accreditare sul conto corrente n.
[...], entro il giorno 20 di ogni mese;
- le spese straordinarie (mediche e dentistiche, scolastiche, ricreative e sportive) saranno ripartite nella misura dell'80% a carico del sig. e del 20% a Pt_2 carico della sig.ra Esse andranno concordate preventivamente se Parte_1 superiori ad € 100; ciascun genitore, ove possibile, provvederà direttamente al pagamento della sua quota;
se ciò fosse impossibile il genitore che anticiperà
l'intera spesa sarà rimborsato entro una settimana dalla richiesta supportata da idonea documentazione;
- ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie i sigg. e Pt_2 Parte_1 faranno riferimento alle Linee guida del C.N.F. di data 29.11.2017 e tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a
Pag. 2 di 4 fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- la deduzione delle spese straordinarie ai fini RP sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione di ripartimento delle spese;
- gli eventuali sussidi, assegni unici nazionali e provinciali, provvidenze disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico nell'interesse dei figli minori andranno a beneficio della sig. Il signor si obbliga a Parte_1 Pt_2 sottoscrivere quanto fosse necessario e a fornire la documentazione pure necessaria per l'attribuzione di dette somme direttamente alla madre. Fintanto che i suddetti assegni non saranno volturati a nome della signora e Parte_1 verranno incassati dal signor questi si impegna a provvedere al bonifico Pt_2 del relativo importo sul conto corrente della madre n. [...];
- Spese compensate tra le parti e tenuto conto che la signora è Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato.” Pertanto gli istanti chiedevano che, le condizioni contenute nell'atto introduttivo del presente procedimento, e cioè le medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione, siano recepite nella emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con provvedimento del 26.09.2025, il Presidente, assegnava termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.; Con note scritte del 03.10.2025, depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti confermavano di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di divorzio. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dd. 23.10.2024 R.G. 3161-2024 pubblicato il 29.10.2024.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Pag. 3 di 4 Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso del 02.09.2025, depositato in data 22.09.2025, poiché conforme all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 22.09.2025, così provvede
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in RI (Tunisia) in data
27.12.2015, atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici di stato civile del comune di Trento al n. 64, parte II S.C, anno 2022, da e Parte_2 [...]
alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui Parte_1 integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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