Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2025, proposto da DO RI s.r.l. - Società EN e TO RT TY s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Sergio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Libera Valla con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituta in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione del Dirigente sezione strategie e governo dell’offerta, n. 563 del 3 dicembre 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 100 del 12.12.2024, avente ad oggetto IA LI SI srl(p.i.: 03501240752). Dichiarazione di decadenza e revoca dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD n. 68 del 01/03/2018 per la RSSA ex art. 66 del RR 4 del 2007 con sede operativa in ET (Le), al Viale Italia n. 358 denominata “La NT” con dotazione di n. 103 pl e rigetto dell’istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento nell’ambito del procedimento di conversione al RR del 2019;
- della determinazione dirigenziale della sezione strategie e governo dell’offerta n. 302 del 19 novembre 2020, avente ad oggetto RSSA anziani La NT di ET - conclusione del procedimento avviato con determinazione dirigenziale n. 125 del 26 maggio 2020 ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 9 del 2017 e s.m.i.;
-della determinazione dirigenziale della sezione strategie e governo dell’offerta, n. 125 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto RSSA anziani La NT di ET - Avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e di chiusura della struttura ai sensi dell’art. 14 della LR n. 9/2017 e s.m.i.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, preliminare, presupposto, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione, ivi incluse -ove occorra - la delibera di GR Puglia, n. 2153/2019, avente ad oggetto R.R. n. 4/2019 –art. 12.1. –atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all’esercizio di cui all’art. 9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all’art. 10, commi 3 e 4e la delibera di GR Puglia, n. 1409 del 2020 con cui la Regione a seguito di alcune modifiche/integrazioni provvedeva alla riapprovazione delle tabelle di cui agli allegati A e B della DGR n. 1006/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IA RT e uditi per le parti i difensori l’Avv. S. Sergio per le parti ricorrenti e l’Avv. D. Limongelli, in sostituzione dell'Avv. L. Valla, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 10 febbraio 2025 e depositato in giudizio il 24 febbraio 2025, le Società ricorrenti hanno impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. Le Società ricorrenti espongono, in punto di fatto quanto segue.
Con atto notarile del 13 giugno 2024 è stata costituita la società DO RI - Società EN, la quale ha nell’oggetto sociale anche la realizzazione e gestione di presidi socio-assistenziali, l’esecuzione di prestazioni socio –sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore degli anziani ed inabili adulti, gestione di residenza socio-assistenziali r.s.a. e residenza sanitarie per disabili r.s.d.
La Società ricorrente DO RI S.r.l. – Società EN (costituita il 13.6.2024, il cui socio maggioritario è la TO RT TY s.r.l.), in data 22 ottobre 2024 ha sottoscritto con la TO RT TY s.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale, per la locazione dell’immobile (comprensivo degli arredi e di tutte le attrezzature presenti nella struttura) di proprietà della TO RT TY (quest’ultima, a seguito di procedura fallimentare a cui è stata sottoposta la IA sociali SI s.r.l. -SA - ed asta pubblica telematica indetta dal Tribunale civile di Lecce, sezione commerciale, in data 30.11.2023 era divenuta aggiudicataria della piena proprietà dell’immobile in questione, comprensivo di arredi e attrezzature), sito in ET (LE), al viale Italia, n. 358, angolo via Sant’Egidio, destinato a residenza socio sanitaria assistenziale, già denominato “Residenza La NT”.
In data 5 luglio 2024 il Giudice Delegato ha autorizzato il trasferimento della proprietà oggetto di aggiudicazione e in data 25.9.2024 il curatore del fallimento della SA ha venduto e trasferito la proprietà esclusiva dell’immobile e dei suoi beni mobili alla TO RT TY. A seguito dell’atto di compravendita del 25.9.2024 (rep. n. 30481) a rogito del Notaio Cesare Franco, la DO RI S.r.l. –Società EN(costituita il 13.6.2024, il cui socio maggioritario è la TO RT TY s.r.l.), con contratto del 22.10.2024 prendeva in locazione l’immobile de quo.
La DO RI poi tramite il Portale Sociale, con domanda n. VV7JEW8 del 18 novembre 2024 ha chiesto al Comune di ET l’autorizzazione al funzionamento come Residenza sociale assistenziale ai sensi dell’art. 67 R.R. Puglia n. 4/2007, allegando tutta la relativa documentazione. In data 24 dicembre 2024 il Comune di ET riceveva il parere della A.S.L. di Lecce 0270796.24 e con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali e istituzionali n. 1 del 14 gennaio 2025 autorizzava al funzionamento - ai sensi dell’art. 49 della L.R. Puglia 10 luglio 2006 la struttura di Residenza sociale assistenziale (RSA) in quanto in possesso dei requisiti comuni di cui all’art. 36 del R.R. n. 4/2007 e art. 67 del medesimo regolamento.
In particolare, la struttura veniva autorizzata al funzionamento per 30 p.l. con la possibilità di accogliere eventuali ulteriori ospiti, previa acquisizione del nulla osta da parte dei servizi preposti –a seguito dell’assunzione di ulteriore personale, da parte della struttura –per un totale di massimo 114 ospiti.
La DO RI, pertanto, titolare del titolo autorizzativo al funzionamento, si adoperava per ottenere la voltura dei titoli autorizzativi come RSSA e del relativo titolo di accreditamento(in quanto in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi), già in possesso della compagine aziendale SA s.r.l., poi dichiarata fallita (in data 7 febbraio 2025 la DO RI ha presentato la domanda per il trasferimento dei titoli autorizzativi già in possesso della SA s.r.l.).
Senonchè, nel corso dell’iter per il trasferimento, la DO RI s.r.l. espone di essere venuta a conoscenza, casualmente, della determinazione dirigenziale n. 563 del 3.12.2024 con cui la Regione Puglia ha rigettato l’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento proposte dalla SA s.r.l. il 31.1.2020 e il 6.2.2020.
3. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 Cost.- violazione e falsa applicazione della L.r. Puglia n. 9/2017. Illegittimità della D.D. della Regione Puglia n. 125 del 2020, n. 302 del 19.11.2020 e D.D. n. 563 del 2024 per eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Sviamento di potere e irragionevolezza dell’azione amministrativa, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
II) Illegittimità della d.d. n. 563 del 2024 per violazione e falsa applicazione della L.r. Puglia, n. 9 del 2017e del R.r. n. 4/2007. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.
4. Con atto depositato in giudizio il 5 marzo 2025 le Società ricorrenti hanno rinunciato alla trattazione dell’istanza cautelare e chiesto l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare connessa al predetto ricorso.
5. Il 7 marzo 2025 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’allegata carenza di legittimazione attiva della Società ricorrente DO RI e per carenza di interesse ad agire delle Società ricorrenti e in subordine, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
6. Alla Camera di consiglio del 12 marzo 2025, il difensore delle ricorrenti ha insistito nella rinuncia alla domanda cautelare e richiesta di abbinamento al merito depositata in atti il 5 marzo u.s. Il Presidente della Sezione ha pertanto disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle Camere di Consiglio e ha fissato l'udienza pubblica del 18 dicembre 2025 per la trattazione nel merito della causa.
7. Con memoria depositata il 16 novembre 2025, le Società ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
8. Con memoria depositata il 25 novembre 2025, la Regione Puglia ha insistito per l’inammissibilità del ricorso per l’allegata carenza di legittimazione attiva e interesse ad agire delle Società ricorrenti e in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso.
9. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse delle Società ricorrente, non risultando formalizzato tra la SA e le due società ricorrenti alcun contratto di trasferimento (a titolo di cessione o affitto) dell’azienda o di un ramo di essa, avendo le predette Società acquistato dal fallimento della SA solo il complesso immobiliare e il mobilio (ossia i soli beni materiali dell’azienda, in assenza di alcun riferimento a quelli immateriali fra i quali i contratti o i rapporti giuridici in essere e/o intessuti dalla stessa).
11. In ogni caso, indipendentemente dalla suindicata considerazione, nel merito il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Ritiene il Collegio infondate le due censure proposte dalle Società ricorrenti e incentrate sulla illegittimità della D.D. della Regione Puglia n. 125 del 2020, n. 302 del 19.11.2020 e D.D. n. 563 del 2024 e sulla violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia, n. 9 del 2017 e del R.R. n. 4/2007, in quanto, premesso che l’impugnata determinazione del Dirigente sezione strategie e governo dell’offerta, n. 563 del 3 dicembre 2024 è un atto plurimotivato che prevede oltre la decadenza ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n.9/2017 anche la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 14 comma 6 della medesima legge 9/2017 e che, per giurisprudenza condivisibile, se un provvedimento è assistito da una pluralità di motivazioni distinte ed autonome, basta la legittimità di una sola di queste e a sorreggerne il contenuto e a precludere l’accoglimento del gravame, rendendo superfluo l’esame delle motivazioni relative alle altre parti del provvedimento (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. VII, 12 settembre 2022, n. 7927; Sez. II, 16 giugno 2022, n. 4939; Sez. IV, 26 aprile 2022, n. 3160; Sez. V, 3 marzo 2022, n. 1529; Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200, Sentenza Consiglio di Stato 8998 21 ottobre 2022), sono, nel caso de quo, dirimenti ed insuperabili le ragioni ostative indicate negli atti regionali gravati, inerenti l’omesso adempimento alle puntuali prescrizioni impartite con la D.D. 302 del 19 novembre 2020 (comunque impugnata tardivamente), l’intervenuto fallimento (nel 2022) della SA S.R.L. s.r.l. e la persistente inattività della struttura (R.S.S.A.) gestita da quest’ultima e la mancata ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 della L.R. n. 9/2017.
Infatti la Determinazione n. 563 del 03/12/2024, impugnata, inerente la R.S.S.A. per anziani “La NT” di titolarità della IA LI SI S.r.l., (con dotazione di 103 pl, giusta autorizzazione n. 68 del 01/03/2018 del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Galatina) costituisce l’atto finale del procedimento avviato a carico della predetta società SA S.R.L. a seguito di un focolaio da infezione OV -19 sviluppatosi nella struttura nel periodo di emergenza sanitaria.
In particolare dopo aver accertato il mancato rispetto dei requisiti organizzativi richiesti dalla normativa di settore, con l’impugnata (tardivamente) D.D. n.125 del 26/05/2020, la Regione Puglia ha disposto l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione alla SA s.r.l. per la predetta R.S.S.A. anziani e, contestualmente ha imposto la chiusura della struttura perchè “nella medesima R.S.S.A. sono state commesse gravi e reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini” e la sospensione dell’attività nella struttura e dei procedimenti relativi alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento richiesti per la ex R.S.S.A. la NT, in applicazione della intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 e della DGR n. 2153/2019.
Con l’impugnata (tardivamente) Determinazione n. 302 del 19/11/2020 la stessa Regione ha disposto la chiusura della struttura per 6 mesi a decorrere dalla data di adozione della DD. n. 125 del 25/05/2020, subordinandone la riapertura alla previa voltura dell’autorizzazione all’esercizio e comunque al previo nulla osta del Tribunale di Lecce dell’avvenuta compravendita finalizzata alla cessione dell’intero capitale sociale della società Isa S.r.l. alla Società TU IN S.p.a. ed al successivo accertamento del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla normativa vigente in capo al soggetto subentrante nell’autorizzazione all’esercizio.
Dopo la notifica di tale ultima Determinazione non è pervenuta però alla Regione richiedente né l’istanza di voltura né la relativa documentazione, e la Società TU IN S.p.a. non risulta aver ottemperato a quanto imposto dalla Regione Puglia con la D.D. 302 del 09/11/2020, né la stessa Isa s.r.l. risulta essersi attivata in alcun modo, arrivando a dismettere la struttura e la stessa attività.
Inoltre, nelle more dell’efficacia della predetta determinazione n. 302 (e quindi prima dell’adozione della determinazione n. 563 del 3.12.2024), la Isa s.r.l. è stata oggetto di procedura fallimentare (R.F. 11/2022), conclusosi con sentenza dichiarativa di fallimento nn. 20396 gen. e 15954 part. dell’01.06.2022; Regione Puglia, essendo venuta a conoscenza del predetto fallimento e avendo constato che dalla data di rimozione della sospensione regionale nel 2020 la struttura è rimasta di fatto inattiva, con la conseguente carenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale per la conservazione/conferma del titolo autorizzativo (strutturali tecnologici ed organizzativi) e di conseguenza dell’accreditamento, con la determina n. 563 del 03/12/2024 impugnata, ha correttamente disposto, ai sensi dell’art 3 comma 3 lett c) della L.R. 9 del 2017 e ss.mm., la decadenza dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione n. 68 del 01/03/2018 del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Galatina per n. 103 posti letto alla IA LI SI SR (per la R.S.S.A. anziani La NT).
Infatti, il R.R. 4 del 2019 all’art 12.2 “Norme transitorie per le Rsa ex RR 3/2005 e per le R.S.S.A. ex art. 66 RR 4/2007 e smi contrattualizzate con le aa.ss.ll.” prevede espressamente che “Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017”.
Dirimente è inoltre la mancata ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 della L.R. n. 9/2017.
Infatti il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto giuridico, costituisce ipotesi di cessione ai sensi dell’art 9 della L.R. 9 del 2017; pertanto, nonostante il soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione resti invariato, sussiste l’obbligo in capo alla cessionaria di comprovare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attività.
Nel caso de quo, a seguito del trasferimento delle quote, la TU IN S.p.a. avrebbe dovuto dimostrare, il mantenimento dei requisiti per la conservazione del titolo mediante la trasmissione dell’istanza corredata dalla documentazione indicata dall’art 8 comma 2, e dall’art 9 comma 2 e 5 della L.R. 9 del 2017. Invece la TU IN S.p.a. ha inoltrato, al momento della cessione, esclusivamente una dichiarazione del 30/06/2020, riguardante “l’assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato, contro la persona il patrimonio e lo stato”.
Pertanto la mancata presentazione della documentazione obbligatoria da parte del soggetto interessato, unitamente alla circostanza che la struttura sia rimasta inattiva (la stessa Isa s.r.l. che, a parere della difesa di parte ricorrente, era in quel momento titolare dell’autorizzazione, non risulta aver realizzato nessuna attività per riaprire la struttura) sono stati, correttamente, intesi dalla Regione resistente quale inadempimento della prescrizione imposta nell’atto e rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) utile ai fini della dichiarazione di decadenza dell’atto autorizzativo.
12. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto.
13.Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, anche in relazione alla complessità e alla peculiarità della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IZ Moro, Presidente FF
IA RT, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RT | IZ Moro |
IL SEGRETARIO