TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 12
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Carenza di interesse ad agire

    Il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse delle Società ricorrente, non risultando formalizzato tra la SA e le due società ricorrenti alcun contratto di trasferimento (a titolo di cessione o affitto) dell’azienda o di un ramo di essa, avendo le predette Società acquistato dal fallimento della SA solo il complesso immobiliare e il mobilio (ossia i soli beni materiali dell’azienda, in assenza di alcun riferimento a quelli immateriali fra i quali i contratti o i rapporti giuridici in essere e/o intessuti dalla stessa).

  • Inammissibile
    Carenza di interesse ad agire

    Il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse delle Società ricorrente, non risultando formalizzato tra la SA e le due società ricorrenti alcun contratto di trasferimento (a titolo di cessione o affitto) dell’azienda o di un ramo di essa, avendo le predette Società acquistato dal fallimento della SA solo il complesso immobiliare e il mobilio (ossia i soli beni materiali dell’azienda, in assenza di alcun riferimento a quelli immateriali fra i quali i contratti o i rapporti giuridici in essere e/o intessuti dalla stessa).

  • Inammissibile
    Carenza di interesse ad agire

    Il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse delle Società ricorrente, non risultando formalizzato tra la SA e le due società ricorrenti alcun contratto di trasferimento (a titolo di cessione o affitto) dell’azienda o di un ramo di essa, avendo le predette Società acquistato dal fallimento della SA solo il complesso immobiliare e il mobilio (ossia i soli beni materiali dell’azienda, in assenza di alcun riferimento a quelli immateriali fra i quali i contratti o i rapporti giuridici in essere e/o intessuti dalla stessa).

  • Inammissibile
    Carenza di interesse ad agire

    Il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse delle Società ricorrente, non risultando formalizzato tra la SA e le due società ricorrenti alcun contratto di trasferimento (a titolo di cessione o affitto) dell’azienda o di un ramo di essa, avendo le predette Società acquistato dal fallimento della SA solo il complesso immobiliare e il mobilio (ossia i soli beni materiali dell’azienda, in assenza di alcun riferimento a quelli immateriali fra i quali i contratti o i rapporti giuridici in essere e/o intessuti dalla stessa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 12
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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