TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1176/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1176 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020; avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
2817/2019, e vertente
TRA
(C.F. ,), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'Avv. Ilena P. Grimaldi presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano, via XI
Settembre, n. 30;
- APPELLANTE -
E
, (P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Iervolino, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Palma Campania, alla via Ferrovia, n. 12
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato tempestivamente Parte_1
la sentenza n. 2817/2019 pubblicata in data 9.10.2019, e notificata a mezzo pec l'08.01.2020, con la
P a g . 1 | 5 quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla
Contr (in prosieguo e aveva dichiarato la nullità dell'atto di precetto Controparte_1 notificato il 12.10.2017 e l'improduttività dei suoi effetti giuridici, condannando l'odierno appellante al pagamento delle spese di giudizio.
A fondamento del gravame l'odierno istante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il giudice non si sarebbe limitato ad accertare l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma sarebbe entrato nel merito della decisione su cui esso si fondava.
Pertanto, ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art
283 c.p.c., per la integrale riforma della stessa, con conseguente rigetto dell'opposizione e vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Contr
2. Insediatosi il contraddittorio, la a resistito all'appello, evidenziando l'inidoneità del titolo esecutivo giudiziale sul quale si fondava il precetto ad essere messo in esecuzione, siccome carente dei requisiti previsti dall'art 480 c.p.c. ed ha insistito per il rigetto del gravame, con il favore delle spese di lite.
3. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2022, poi rinviata per esigenze di ruolo alla odierna udienza. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente Magistrato, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori delle parti costituite a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, l'impugnazione supera il vaglio dell'ammissibilità alla luce dell'art. 342
c.p.c., atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione e alla individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione effettuata dal giudice di pace.
2.Venendo al merito, l'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito espresse.
Con la impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia nell'accogliere l'opposizione al precetto fondata sulla sentenza n. 1140/2017, ha ritenuto che tale provvedimento non costituisse idoneo titolo esecutivo, siccome dalla lettura dello stesso non emergerebbe la chiara statuizione di
Contr condanna della l pagamento delle somme in favore dell'opposto (odierno appellante), ma si
P a g . 2 | 5 limiterebbe ad accertare la responsabilità del per i fatti dedotti nel giudizio e Controparte_2
ad ordinare alla società assicurativa di manlevare il CP_2
Secondo l'interpretazione offerta dalla compagnia assicurativa, condivisa dal giudice di prime cure, la sentenza in commento sarebbe una sentenza di mero accertamento che, in quanto tale, non costituirebbe titolo provvisoriamente esecutivo. Essa indicherebbe, infatti, solo quale sia l'assetto di un dato rapporto giuridico in contestazione ma non conterrebbe, a differenza della sentenza di condanna, l'ordine di adeguare la realtà di fatto all'assetto in essa sancito. Con la conseguenza che, come chiarito dalla Cassazione con sent. n. 7369/2009, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non avrebbero l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato.
Pur essendo tale premessa certamente valida, la motivazione addotta dal primo giudice non resiste alla critica mossagli dall'appellante. Ed infatti, la stessa si fonda sull'errato presupposto che la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Marigliano n. 1140/2017, posta in esecuzione con l'impugnato precetto, fosse qualificabile come di mero accertamento per la sola circostanza che nel dispositivo fosse omessa la locuzione “condanna”. Tale semplicistica conclusione si scontra con il principio più volte espresso dalla giurisprudenza secondo cui la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda (Cassazione ord. n. 26802/2022; Cass sent. n.19074/2015).
Si precisa che tali conclusioni non possono essere adottate qualora il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva (Cass. sent. n.
16579/2002).
Ed ancora, si è detto che nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione, sicché, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l'unica statuizione in esso contenuta (Cassazione sent. n. 15088/2015).
In applicazione dei principi appena enunciati, procedendo ad una lettura integrata del dispositivo alla luce di quanto statuito nella motivazione della sentenza, emerge con evidenza lampante che il giudice di pace di Marigliano sia incorso in un errore materiale nella parte in cui ha omesso di inserire la locuzione “condanna” nel dispositivo della sentenza. Infatti, nella motivazione il giudice P a g . 3 | 5 non solo riconosce il concorso di responsabilità dell'amministrazione e del danneggiato nella misura del 30% nella causazione dell'evento, ma quantifica anche i danni subiti dall'attore in euro
1.124,22, quantificazione che in questa sede non può essere messa in discussione dovendo l'eventuale erroneità della stessa essere fatta valere con eventuale appello. Appare, dunque, inconfutabile che la statuizione contenuta nel dispositivo pur mancando formalmente la parola
“condanna”, mirasse proprio alla condanna della compagnia di assicurazione al pagamento della predetta somma.
In altri termini, emerge icto oculi la volontà del giudice di voler condannare la società assicurativa, quale garante del , al pagamento di euro 1.124,22 in favore del Controparte_2 Parte_1
Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello va accolto ed in integrale riforma della sent. n.
2817/2019 emessa dal giudice di pace di Sant'Anastasia, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del precetto notificato in data 12.10.2017.
2.1. Ogni altra questione si ritiene assorbita.
3. Alla riforma della sentenza di primo grado segue, di necessità, una nuova regolamentazione delle spese di lite inerenti il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, per il giudizio di primo grado, secondo la previsione del DM n. 55/14 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore fino ad euro
5.200,00, esclusi gli esborsi in quanto non documentati e per il presente grado di giudizio in applicazione del D.M. 55/2014, come aggiornato con il successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per il medesimo scaglione di valore, ai parametri minimi in ragione della semplicità della questione affrontata, del lieve discostamento rispetto al valore minimo dello scaglione di riferimento, all'attività in concreto svolta e allo schema di decisione semplificato adottato, esclusa per entrambi i gradi di giudizio la non espletata fase istruttoria.
4. La fondatezza dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
a) accoglie l'appello ed in integrale riforma della sentenza n. 2817/2019, emessa dal giudice di pace di Sant'Anastasia pubblicata il 09 ottobre 2019, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto notificato in data 12.10.2017;
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore Controparte_1
P a g . 4 | 5 di le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 436,00 per Parte_1
compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 91,50 per esborsi ed euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 23.01.2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 5 | 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1176 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020; avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
2817/2019, e vertente
TRA
(C.F. ,), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'Avv. Ilena P. Grimaldi presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano, via XI
Settembre, n. 30;
- APPELLANTE -
E
, (P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Iervolino, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Palma Campania, alla via Ferrovia, n. 12
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato tempestivamente Parte_1
la sentenza n. 2817/2019 pubblicata in data 9.10.2019, e notificata a mezzo pec l'08.01.2020, con la
P a g . 1 | 5 quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla
Contr (in prosieguo e aveva dichiarato la nullità dell'atto di precetto Controparte_1 notificato il 12.10.2017 e l'improduttività dei suoi effetti giuridici, condannando l'odierno appellante al pagamento delle spese di giudizio.
A fondamento del gravame l'odierno istante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il giudice non si sarebbe limitato ad accertare l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma sarebbe entrato nel merito della decisione su cui esso si fondava.
Pertanto, ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art
283 c.p.c., per la integrale riforma della stessa, con conseguente rigetto dell'opposizione e vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Contr
2. Insediatosi il contraddittorio, la a resistito all'appello, evidenziando l'inidoneità del titolo esecutivo giudiziale sul quale si fondava il precetto ad essere messo in esecuzione, siccome carente dei requisiti previsti dall'art 480 c.p.c. ed ha insistito per il rigetto del gravame, con il favore delle spese di lite.
3. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2022, poi rinviata per esigenze di ruolo alla odierna udienza. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente Magistrato, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori delle parti costituite a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, l'impugnazione supera il vaglio dell'ammissibilità alla luce dell'art. 342
c.p.c., atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione e alla individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione effettuata dal giudice di pace.
2.Venendo al merito, l'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito espresse.
Con la impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia nell'accogliere l'opposizione al precetto fondata sulla sentenza n. 1140/2017, ha ritenuto che tale provvedimento non costituisse idoneo titolo esecutivo, siccome dalla lettura dello stesso non emergerebbe la chiara statuizione di
Contr condanna della l pagamento delle somme in favore dell'opposto (odierno appellante), ma si
P a g . 2 | 5 limiterebbe ad accertare la responsabilità del per i fatti dedotti nel giudizio e Controparte_2
ad ordinare alla società assicurativa di manlevare il CP_2
Secondo l'interpretazione offerta dalla compagnia assicurativa, condivisa dal giudice di prime cure, la sentenza in commento sarebbe una sentenza di mero accertamento che, in quanto tale, non costituirebbe titolo provvisoriamente esecutivo. Essa indicherebbe, infatti, solo quale sia l'assetto di un dato rapporto giuridico in contestazione ma non conterrebbe, a differenza della sentenza di condanna, l'ordine di adeguare la realtà di fatto all'assetto in essa sancito. Con la conseguenza che, come chiarito dalla Cassazione con sent. n. 7369/2009, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non avrebbero l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato.
Pur essendo tale premessa certamente valida, la motivazione addotta dal primo giudice non resiste alla critica mossagli dall'appellante. Ed infatti, la stessa si fonda sull'errato presupposto che la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Marigliano n. 1140/2017, posta in esecuzione con l'impugnato precetto, fosse qualificabile come di mero accertamento per la sola circostanza che nel dispositivo fosse omessa la locuzione “condanna”. Tale semplicistica conclusione si scontra con il principio più volte espresso dalla giurisprudenza secondo cui la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda (Cassazione ord. n. 26802/2022; Cass sent. n.19074/2015).
Si precisa che tali conclusioni non possono essere adottate qualora il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva (Cass. sent. n.
16579/2002).
Ed ancora, si è detto che nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione, sicché, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l'unica statuizione in esso contenuta (Cassazione sent. n. 15088/2015).
In applicazione dei principi appena enunciati, procedendo ad una lettura integrata del dispositivo alla luce di quanto statuito nella motivazione della sentenza, emerge con evidenza lampante che il giudice di pace di Marigliano sia incorso in un errore materiale nella parte in cui ha omesso di inserire la locuzione “condanna” nel dispositivo della sentenza. Infatti, nella motivazione il giudice P a g . 3 | 5 non solo riconosce il concorso di responsabilità dell'amministrazione e del danneggiato nella misura del 30% nella causazione dell'evento, ma quantifica anche i danni subiti dall'attore in euro
1.124,22, quantificazione che in questa sede non può essere messa in discussione dovendo l'eventuale erroneità della stessa essere fatta valere con eventuale appello. Appare, dunque, inconfutabile che la statuizione contenuta nel dispositivo pur mancando formalmente la parola
“condanna”, mirasse proprio alla condanna della compagnia di assicurazione al pagamento della predetta somma.
In altri termini, emerge icto oculi la volontà del giudice di voler condannare la società assicurativa, quale garante del , al pagamento di euro 1.124,22 in favore del Controparte_2 Parte_1
Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello va accolto ed in integrale riforma della sent. n.
2817/2019 emessa dal giudice di pace di Sant'Anastasia, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del precetto notificato in data 12.10.2017.
2.1. Ogni altra questione si ritiene assorbita.
3. Alla riforma della sentenza di primo grado segue, di necessità, una nuova regolamentazione delle spese di lite inerenti il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, per il giudizio di primo grado, secondo la previsione del DM n. 55/14 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore fino ad euro
5.200,00, esclusi gli esborsi in quanto non documentati e per il presente grado di giudizio in applicazione del D.M. 55/2014, come aggiornato con il successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per il medesimo scaglione di valore, ai parametri minimi in ragione della semplicità della questione affrontata, del lieve discostamento rispetto al valore minimo dello scaglione di riferimento, all'attività in concreto svolta e allo schema di decisione semplificato adottato, esclusa per entrambi i gradi di giudizio la non espletata fase istruttoria.
4. La fondatezza dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
a) accoglie l'appello ed in integrale riforma della sentenza n. 2817/2019, emessa dal giudice di pace di Sant'Anastasia pubblicata il 09 ottobre 2019, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto notificato in data 12.10.2017;
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore Controparte_1
P a g . 4 | 5 di le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 436,00 per Parte_1
compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 91,50 per esborsi ed euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 23.01.2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 5 | 5