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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 16/04/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 238/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 238/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], residente Jerzu in località Pelau Massa e UD (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cardedu, presso lo studio dell'avv. Alessio C.F._1
Urru, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Regionale pro tempore per la Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_2
Aragoni, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva e di costituzione, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede di Nuoro, CP_1
resistente oggetto: materia previdenziale – riconoscimento indennità per malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2023, ha convenuto in giudizio deducendo Parte_1 CP_1
di essere lavoratore dipendente di con le mansioni di operaio e portiere, Controparte_3
presso il campeggio Telis, località Porto Frailis in Tortolì.
In data 31 luglio 2021, il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro mentre viaggiava, quale terzo trasportato, a bordo di un veicolo elettrico in dotazione al personale per esigenze di controllo all'interno dell'area di campeggio. Il veicolo, a causa della rottura dei freni, collideva con un muro in pietra ed in conseguenza dell'urto, il ricorrente, veniva sbalzato fuori e subiva un politrauma.
pagina 1 di 3 Immediatamente soccorso, veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lanusei, dove veniva ricoverato e dimesso in data 7 agosto 2021 con diagnosi di frattura chiusa della colonna dorsale, frattura chiusa di tre costole, frattura chiusa delle vertebre lombari, contusione della parete addominale, frattura chiusa del corpo della clavicola.
in data 1° agosto 2021, presentava domanda all' per il riconoscimento dell'infortunio sul Pt_1 CP_1
lavoro (domanda n. 518600616).
L' riconosceva l'evento come infortunio sul lavoro e liquidava l'indennità per inabilità temporanea CP_1
assoluta nel periodo di assenza dal lavoro e riconosceva una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 14%.
- esperito senza esito il ricorso amministrativo - ha instaurato il presente giudizio al fine di Parte_1
accertare e dichiarare la sussistenza di postumi permanenti in misura maggiore rispetto a quelli riconosciuti.
L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e confermando i precedenti giudizi. CP_1
La causa è stata istruita mediante prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
***
La domanda deve essere accolta per quanto segue.
La consulenza medica espletata ha consentito di accertare i postumi derivanti dall'infortunio professionale e il grado di invalidità.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha evidenziato: “la presenza delle affezioni lamentate con una obiettività clinica sfumata per quanto riguarda la sofferta frattura delle coste e della clavicola sin.”.
Ha specificato che: “Secondo il codice 219 del D.M. n. 38/2000 si può riconoscere un danno biologico del 3% per le fratture costali e del 2% per la frattura della clavicola sin. (vedi codice 214 dello stesso
D.M.).
Per quanto riguarda le fratture delle vertebre dorsali si può poi confermare la valutazione del 7%
(secondo il codice 200 e 201 del D.M. n. 38/2000 già citato).
Ciò su cui non si può invece concordare con l'Istituto Assicurativo è la valutazione del 5% relativa alla frattura vertebrale lombare.
Infatti, è innegabile, dalla documentazione sanitaria agli Atti, la presenza di una deformità residua di discreta entità (distacco della parte antero- superiore del corpo di L2); a ciò si associa una riduzione di circa la metà dei movimenti della colonna lombare, segmento notoriamente più mobile rispetto alla colonna dorsale.
Il codice da applicare è quindi il 205 del D.M. n. 38/2000 con un danno biologico che si può fissare
pagina 2 di 3 nella misura dell'8% (ottopercento)”.
Ha concluso ritenendo che: “ presenta postumi riferibili ad infortunio sul lavoro del Parte_1
01/8/2021 nella misura del 19% (diciannove percento) complessivo e tale era all'atto della definizione della temporanea da parte dell' . CP_1
Il Consulente ha concluso ritenendo sussistenti i postumi riferibili all'infortunio del 1° agosto 2021 denunciati da parte ricorrente ed ascrivibili a causa di lavoro, valutazione da cui questo Tribunale non ha ragione di discostarsi.
Ritiene pertanto il Giudicante che il ricorrente abbia diritto alla rendita commisurata al danno biologico nella misura del 19 % dalla data della definizione della temporanea da parte dell' CP_1
In ragione dell'accoglimento della domanda, l' deve essere condannato alla rifusione in favore del CP_1
ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n.
147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), con applicazione dei valori tra minimi e medi per tutte le fasi del giudizio.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire una rendita commisurata ad un danno biologico Parte_1
derivante da malattia professionale in misura del 19% (diciannove per cento) con decorrenza dalla data di definizione della temporanea da parte dell' CP_1
- condanna l' al pagamento della differenza tra i ratei scaduti e gli importi eventualmente già CP_1
erogati al ricorrente, con gli interessi legali;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Urru dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Lanusei, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 238/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], residente Jerzu in località Pelau Massa e UD (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cardedu, presso lo studio dell'avv. Alessio C.F._1
Urru, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Regionale pro tempore per la Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_2
Aragoni, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva e di costituzione, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede di Nuoro, CP_1
resistente oggetto: materia previdenziale – riconoscimento indennità per malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2023, ha convenuto in giudizio deducendo Parte_1 CP_1
di essere lavoratore dipendente di con le mansioni di operaio e portiere, Controparte_3
presso il campeggio Telis, località Porto Frailis in Tortolì.
In data 31 luglio 2021, il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro mentre viaggiava, quale terzo trasportato, a bordo di un veicolo elettrico in dotazione al personale per esigenze di controllo all'interno dell'area di campeggio. Il veicolo, a causa della rottura dei freni, collideva con un muro in pietra ed in conseguenza dell'urto, il ricorrente, veniva sbalzato fuori e subiva un politrauma.
pagina 1 di 3 Immediatamente soccorso, veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lanusei, dove veniva ricoverato e dimesso in data 7 agosto 2021 con diagnosi di frattura chiusa della colonna dorsale, frattura chiusa di tre costole, frattura chiusa delle vertebre lombari, contusione della parete addominale, frattura chiusa del corpo della clavicola.
in data 1° agosto 2021, presentava domanda all' per il riconoscimento dell'infortunio sul Pt_1 CP_1
lavoro (domanda n. 518600616).
L' riconosceva l'evento come infortunio sul lavoro e liquidava l'indennità per inabilità temporanea CP_1
assoluta nel periodo di assenza dal lavoro e riconosceva una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 14%.
- esperito senza esito il ricorso amministrativo - ha instaurato il presente giudizio al fine di Parte_1
accertare e dichiarare la sussistenza di postumi permanenti in misura maggiore rispetto a quelli riconosciuti.
L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e confermando i precedenti giudizi. CP_1
La causa è stata istruita mediante prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
***
La domanda deve essere accolta per quanto segue.
La consulenza medica espletata ha consentito di accertare i postumi derivanti dall'infortunio professionale e il grado di invalidità.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha evidenziato: “la presenza delle affezioni lamentate con una obiettività clinica sfumata per quanto riguarda la sofferta frattura delle coste e della clavicola sin.”.
Ha specificato che: “Secondo il codice 219 del D.M. n. 38/2000 si può riconoscere un danno biologico del 3% per le fratture costali e del 2% per la frattura della clavicola sin. (vedi codice 214 dello stesso
D.M.).
Per quanto riguarda le fratture delle vertebre dorsali si può poi confermare la valutazione del 7%
(secondo il codice 200 e 201 del D.M. n. 38/2000 già citato).
Ciò su cui non si può invece concordare con l'Istituto Assicurativo è la valutazione del 5% relativa alla frattura vertebrale lombare.
Infatti, è innegabile, dalla documentazione sanitaria agli Atti, la presenza di una deformità residua di discreta entità (distacco della parte antero- superiore del corpo di L2); a ciò si associa una riduzione di circa la metà dei movimenti della colonna lombare, segmento notoriamente più mobile rispetto alla colonna dorsale.
Il codice da applicare è quindi il 205 del D.M. n. 38/2000 con un danno biologico che si può fissare
pagina 2 di 3 nella misura dell'8% (ottopercento)”.
Ha concluso ritenendo che: “ presenta postumi riferibili ad infortunio sul lavoro del Parte_1
01/8/2021 nella misura del 19% (diciannove percento) complessivo e tale era all'atto della definizione della temporanea da parte dell' . CP_1
Il Consulente ha concluso ritenendo sussistenti i postumi riferibili all'infortunio del 1° agosto 2021 denunciati da parte ricorrente ed ascrivibili a causa di lavoro, valutazione da cui questo Tribunale non ha ragione di discostarsi.
Ritiene pertanto il Giudicante che il ricorrente abbia diritto alla rendita commisurata al danno biologico nella misura del 19 % dalla data della definizione della temporanea da parte dell' CP_1
In ragione dell'accoglimento della domanda, l' deve essere condannato alla rifusione in favore del CP_1
ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n.
147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), con applicazione dei valori tra minimi e medi per tutte le fasi del giudizio.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire una rendita commisurata ad un danno biologico Parte_1
derivante da malattia professionale in misura del 19% (diciannove per cento) con decorrenza dalla data di definizione della temporanea da parte dell' CP_1
- condanna l' al pagamento della differenza tra i ratei scaduti e gli importi eventualmente già CP_1
erogati al ricorrente, con gli interessi legali;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Urru dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Lanusei, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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