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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4299/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4299/2022 promossa da:
1) (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), quali eredi di (C.F. C.F._3 Persona_1
); C.F._4
2) (C.F. ) e Parte_4 C.F._5 [...]
(C.F. ); Parte_5 C.F._6
3) (C.F. ) e Parte_6 C.F._7 Parte_2
in proprio (C.F. );
[...] C.F._2
4) in proprio (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_7 C.F._8
5) (C.F. e Parte_8 C.F._9 Parte_9
(C.F. ); C.F._10
pagina 1 di 15 6) (C.F. ) e Parte_10 C.F._11 Parte_11
(C.F. ), quali eredi di e;
C.F._12 Persona_2 Persona_3
tutti unitariamente rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Russo
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione , Persona_1 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_1 [...]
, e di convenivano in giudizio dinanzi al Pt_7 Parte_8 Parte_9
Tribunale di Napoli l' , quali proprietari di abitazioni site in al CP_2 Per_1
Centro Direzionale, edificio C/7 , acquistate in attuazione del Controparte_3
D. Lgs 104/96 sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali ed a seguito della prima operazione di cartolarizzazione denominata , deducevano che il prezzo finale dei singoli immobili da essi CP_4
comprati era stato determinato in base ai valori correnti di mercato del secondo semestre 2002 e che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, primo comma del
D.L. n. 41/2004 (poi convertito con modifiche nella legge 104/2004) era stato successivamente riconosciuto agli acquirenti il diritto al rimborso parziale del prezzo di vendita, pari al 24,05% di esso, corrispondente al previsto coefficiente aggregato di abbattimento dello 0,7595 stabilito per il Comune di Napoli sulla pagina 2 di 15 base dei prezzi di mercato degli immobili con caratteristiche analoghe riferiti al
2001.
Aggiungevano che in violazione di detta normativa l , preposta CP_2
all'attuazione di detta procedura di dismissione immobiliare, determinava tale rimborso del 24,05 % non già in base al solo prezzo di vendita effettivo degli immobili, ma tenendo conto e defalcando da tale rimborso l'altro sconto dell' 8
% a loro già in precedenza riconosciuto dall' , quali assegnatari di CP_2
immobili posti nelle Torri del Centro Direzionale di con l'accordo Per_1
sindacale siglato con le OO.SS. degli inquilini in data 07.05.2003.
Pertanto chiedevano di accertare il loro diritto ad ottenere dall , a titolo CP_2
di differenza tra la maggior somma dovuta a titolo di rimborso e la minor somma riconosciuta e corrisposta dall , gli importi specificati in citazione CP_2
e precisamente: per € 4.038,89, per i coniugi Persona_1 Parte_4
e € 6.278,51, per i coniugi e Parte_5 Parte_6 [...]
€ 8.332,79, per i coniugi e € Parte_2 Parte_1 Parte_7
7.898,29, , per i coniugi e € 8.044,47. Di Parte_8 Parte_9
conseguenza chiedevano altresì condannare l' al pagamento di dette CP_2
somme oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
I.2. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l' eccependo CP_2
l'inammissibilità ed infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione cui si rinvia.
I.3. Intervenivano volontariamente in giudizio e , Persona_2 Persona_3
articolando le medesime difese degli attori, e chiedendo per tali ragioni il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell al pagamento a CP_2
titolo di residuo rimborso dovuto della somma di € 7.590,74, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
pagina 3 di 15 I.4. Il Tribunale di Napoli, terza sezione civile, con sentenza n. 4402/2012, depositata il 16.4.2012, accoglieva le domande degli attori e interventori condannando l'Ente convenuto ( al pagamento, in favore di ciascuno di CP_2
essi, delle somme richieste per le causali di cui sopra, oltre interessi legali da corrispondersi dal febbraio 2004 al soddisfo, oltre le spese di lite liquidate in complessivi € 2.800,00, di cui € 400,00 per spese, € 900,00 per diritti ed €
1.500,00 per onorari, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv.
M. Russo.
II.1. Avverso tale decisione proponeva appello con atto di citazione l , CP_1
succeduto medio tempore ex lege all' , deducendo la correttezza dei CP_2
propri calcoli e della liquidazione da essa operata, in considerazione della non cumulabilità, stante la omogeneità di causa e funzione, dei due rimborsi/sconti dell'8 e del 24,05 % rispettivamente stabiliti, successivamente alla vendita degli immobili, dall'accordo sindacale del 07.05.2003 e dall'art. 1, primo comma del
D.L. n. 41/2004 (poi convertito con modifiche nella legge 104/2004). A fondamento delle proprie difese deduceva l'identità di ratio del D.L. n. 41/2004 che aveva recepito a livello nazionale quelle stesse istanze che, a livello locale, avevano determinato il contenuto dell'accordo del 7.05.2004.
L' chiedeva pertanto di: “a) riformare la sentenza appellata con rigetto CP_1
integrale della domanda attorea;
b) con vittoria delle spese e delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
II.2. Gli appellati, odierni attori in riassunzione, si costituivano in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta, contestando integralmente quanto dedotto dall'Ente appellante e reiterando le loro argomentazioni e difese recepite in sentenza dal giudice di primo grado. Concludevano pertanto per il rigetto dell'appello.
pagina 4 di 15 Nel corso del giudizio subentravano agli interventori e Persona_2 Per_3
gli eredi e che facevano proprie le
[...] Parte_10 Parte_11
domande dei loro danti causa.
II.5. All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di Appello di Napoli pronunciava la sentenza n. 4171/2016, pubblicata il 23.11.2016, con la quale accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dagli attori, con condanna degli appellati a restituire all'ente appellante quanto da essi eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato di interessi legati alla data del pagamento.
Compensava infine integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
III.1. Gli odierni attori in riassunzione presentavano ricorso per ZI impugnando la sentenza della Corte di Appello di Napoli sulla base di due motivi di impugnazione. I ricorrenti hanno dedotto in particolare: 1) Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 1, commi 1°, 2° e
3° DL 23.2.2004 n. 41, convertito nella legge 24.4.2004 n. 104, deducendo che la Corte di Appello avrebbe erroneamente determinato l'ammontare del rimborso del prezzo pagato per l'acquisto degli immobili oggetto di causa erroneamente interpretando la legge che non consentiva di detrarre dal rimborso ivi contemplato, quanto già previsto a titolo di sconto dall'accordo sindacale del 07.05.2003; 2) Assenza di argomentazioni a sostegno della sentenza gravata, ex art. 360, n.4, c.p.c., con riferimento agli artt. 1362 e 1366
c.c. ovvero all'interpretazione della volontà delle parti nello stipulare il protocollo di intesa del 7.5.2003 con il quale era stato previsto, in relazione alle cattive condizioni degli immobili del Centro Direzionale di una riduzione dell'8 % Per_1
del prezzo di vendita.
pagina 5 di 15 III.2. l si costituiva con controricorso deducendo l'inammissibilità dei motivi CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso proposto per le ragioni ivi dedotte cui si rinvoa in questa sede.
III.3. La Corte di ZI, con ordinanza n. 26801/2022, depositata in cancelleria il 12 settembre 2022, “accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità”.
In particolare, la Corte fondava la sua decisione sulla considerazione della diversa ratio posta a fondamento della disciplina di cui all'art. 1 del DL 41/2004
e del rimborso ivi contemplato, rispetto a quella dell'accordo sindacale del
07.05.2003. Al riguardo evidenziava che la normativa innanzi richiamata aveva l'intento di evitare che l'anomalo aumento del mercato immobiliare verificatosi nell'anno 2001 potesse pregiudicare quegli acquirenti che, per cause imputabili all'ente proprietario relative al ritardo nell'espletamento delle procedure di vendita, ne avevano subito le conseguenze dannose costituite dall'aumento del prezzo di vendita. Invece lo sconto dell'8 % sul prezzo dell'immobile previsto dall'accordo sindacale del 07.05.2003, come evincibile dalla sua lettura, trovava la sua giustificazione soprattutto nelle condizioni di fatto in cui versavano specificamente gli immobili siti nelle Torri del Centro Direzionale di e Per_1
nella esigenza di rendere omogenei i loro valori medi di stima proprio in considerazione di tale stato di fatto.
Pertanto, la Corte di ZI da ciò evinceva che: “l'accordo locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo la prima destinata ad incidere sulla determinazione del prezzo, anche in considerazione delle condizioni manutentive, mentre la seconda, operando a livello nazionale e generale, ha lo scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità,
pagina 6 di 15 determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima”.
La Suprema Corte riteneva pertanto evidente l'errore di interpretazione della
Corte di Appello che, ritenendone la omogeneità, considerava non cumulabili i due rimborsi, evidenziando anche il contrasto di tale interpretazione normativa con la lettera della legge che parla di prezzo “eventualmente pagato per le vendite già concluse”, e statuendo infine che “nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare ai suddetti ricorrenti, il coefficiente di abbattimento del 24,05 % deve, dunque, ritenersi applicabile alla somma effettivamente versata”.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata e, ritenuto assorbito il secondo motivo di impugnativa, rimetteva la causa davanti alla Corte di Appello di Napoli anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
IV.1. In conseguenza di tale pronunciamento della Corte di ZI, gli attori/appellati hanno regolarmente riassunto il giudizio nei confronti dell CP_1
(succeduto ex lege all ) ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiedendo, per le CP_2
ragioni già esposte in primo e secondo grado, ed alla luce della ordinanza della
Suprema Corte che le aveva recepite, di accertare il loro diritto a percepire le somme così come liquidate dal Tribunale di Napoli nella sentenza di primo grado n. 4402/2012, depositata il 16.4.2012, e condannare l al pagamento CP_1
di tali somme oltre interessi legali come ivi riconosciuti. Chiedevano altresì di condannare l al rimborso delle spese e delle competenze del presente CP_1
grado di giudizio e dei precedenti, ivi compreso quello svoltosi innanzi alla
Suprema Corte di ZI, con attribuzione al procuratore costituito avv.
Maurizio Russo.
pagina 7 di 15 IV.2. Si è costituita in giudizio l con comparsa di risposta cui si rinvia, CP_1
reiterando sostanzialmente le censure dedotte con controricorso e sostenendo, quindi, essenzialmente l'inammissibilità dei motivi di appello così come reiterati dagli attori. Deduceva, tra l'altro, che la questione concernente l'accertamento se lo sconto di cui all'accordo del 7/5/2003 costituiva o meno una duplicazione della riduzione già riconosciuta era questione di merito non affrontata dalla CP_5
per non avere essa esaminato il secondo motivo di gravame che concerneva proprio l'interpretazione del testo dell'accordo sindacale del 7/5/2003.
L'Ente convenuto ha concluso dunque chiedendo di: “a) riformare la sentenza appellata n. 4402/12 del 16.4.2012 pronunciata dal Tribunale di Napoli, III sezione civile, nel giudizio r.g. n. 21780/2009, con rigetto integrale della domanda attorea;
b) Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e di quelle di ZI e rinvio”.
Conclusa l'attività prevista ex art. 350 c.p.c., all'udienza del 06.03.2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati di 30 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte d'Appello che, in applicazione dei principi innanzi esposti sanciti dalla Corte di ZI nella ordinanza n. 26801/2022, depositata il
12.09.2022, le domande così come proposte dagli attori in primo grado debbano senz'altro essere accolte.
Occorre al riguardo, in primo luogo, sottolineare che erra la convenuta CP_1
laddove adduce, nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio, che la Corte di ZI, non avendo statuito sul secondo motivo di ricorso per ZI (ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo), nulla avrebbe statuito in merito alla interpretazione da fornire all'accordo sindacale del pagina 8 di 15 07.05.2003 soffermandosi esclusivamente sul procedimento di formazione e liquidazione del prezzo di vendita degli immobili in questione.
In vero, come già innanzi riportato, la Corte di ZI si è invece chiaramente espressa sui rapporti intercorrenti tra il contenuto dell'accordo sindacale concluso tra l' e le OO.SS degli inquilini in data 07.05.2003 e CP_2
la normativa di cui all'art. 1 del DL 23.2.2004 n. 41, convertito nella legge
24.4.2004 n. 104, rapporto che costituisce questione dirimente ai fini della decisione della presente causa con riferimento agli sconti/rimborsi rispettivamente ivi stabiliti dell'8 % e del 24,05 % sul prezzo corrente di mercato degli immobili
La Suprema Corte ha infatti chiaramente evidenziato che l'accordo sindacale locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo il primo destinato ad incidere in modo specifico sulla determinazione del prezzo dei soli immobili siti nelle Torri del Centro Direzionale di anche e soprattutto in Per_1
considerazione delle condizioni manutentive e di fatto di detti immobili e per la conseguente esigenza di rendere omogenei i loro valori medi di stima proprio in considerazione di tale stato di fatto. La normativa statale invece, operante a livello nazionale e generale, ha il diverso scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità, determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima, ovvero di eliminare le conseguenze dannose subite da taluni acquirenti a causa di tali ritarsdi (danni derivanti dall'aumento dei prezzi di mercato, costituenti il parametro di determinazione del prezzo di vendita, durante le ingiustificate lungaggini del procedimento di assegnazione rispetto ai tempi stabiliti ex lege).
La Suprema Corte ha ritenuto pertanto sussistere errore di interpretazione della
Corte di Appello laddove, sulla base di una pretesa omogeneità causale e funzionale, ha considerato non cumulabili i due rimborsi.
pagina 9 di 15 La Corte ha anche sottolineato il contrasto di tale interpretazione normativa della Corte di Appello con la lettera della legge che parla di prezzo
“eventualmente pagato per le vendite già concluse”, stabilendo che “nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare ai suddetti ricorrenti, il coefficiente di abbattimento del 24,05 % deve, dunque, ritenersi applicabile alla somma effettivamente versata”.
Pertanto, stante la loro cumulabilità discendente dalla loro diversa ratio e funzione, gli attori hanno diritto sia allo sconto dell'8 % di cui all'accordo sindacale concluso tra l e le OO.SS degli inquilini in data 07.05.2003, CP_2
sia al rimborso del 24,05 % determinato in applicazione della normativa di cui all'art. 1 del DL 23.2.2004 n. 41 (poi convertito nella legge 24.4.2004 n. 104).
Al riguardo questa Corte reputa opportuno rilevare che già solo da un'analisi del dato letterale della normativa appena richiamata (D.L. n. 41 del 2004, come convertito, con modificazioni, nella legge 104/2004), emerge in maniera chiara come il legislatore abbia voluto che al prezzo di vendita effettivamente pagato – già determinato ai sensi del settimo comma dell'art. 3 del D.L. n. 351/2001 – fosse applicato il coefficiente di abbattimento calcolato dall'Agenzia del
Territorio avendo riguardo ai valori medi di mercato del mese di ottobre 2001. In altri termini, quindi, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, i prezzi medi di mercato all'ottobre 2001 assumono rilevanza ai soli fini della determinazione dei coefficienti di abbattimento, mentre, per l'applicazione in concreto del meccanismo perequativo, è necessario tener conto del prezzo di vendita effettivamente praticato nel singolo caso concreto di compravendita, al quale va applicato detto coefficiente di abbattimento per determinare il minor prezzo dovuto ex lege, e dunque il rimborso spettante all'acquirente.
Quanto appena detto trova espressa ed immediata conferma nell'ultimo periodo del comma terzo dell'art. 1 D.L. n. 41/2004, dal quale in maniera chiara emerge pagina 10 di 15 che il maggior prezzo eventualmente pagato dagli acquirenti e di cui essi hanno diritto al rimborso va calcolato applicando il coefficiente di abbattimento sul prezzo effettivamente pagato in sede di compravendita per l'acquisto dell'immobile.
Ancora, in merito poi al problema della cumulabilità o meno dello sconto dell'8
% (determinato in sede di accordo sindacale nel maggio 2003) con il rimborso del 24,05 % derivante dall'applicazione del coefficiente di abbattimento di cui al sopravvenuto DL 41/2004 (problema già risolto in senso positivo dal primo giudice con corretta ed adeguata motivazione relativa alla diversa causale e funzione di ciascuno di essi), a sostegno del principio espresso con l'ordinanza di rinvio sopra esaminata emessa dalla ZI nel presente giudizio, appare opportuno citare anche la successiva conforme decisione della Corte di
ZI di cui all'ordinanza n. 27250 del 25.09.2023, con la quale la
Suprema Corte ha nuovamente affrontato per l'appunto, e risolto in senso affermativo, detta questione della cumulabilità del diritto al rimborso nascente dalla applicazione del coefficiente di abbattimento previsto dal D.L. n. 41/2004 con lo sconto dell'8% stabilito dall'intesa sindacale del maggio 2003, soffermandosi, e risolvendola anche questa volta in senso positivo, sulla questione dell'applicabilità del coefficiente di abbattimento de quo al prezzo effettivamente versato al momento della compravendita, sottolineando di nuovo al riguardo, a conferma della correttezza di detta interpretazione, il chiaro disposto letterale della legge che fa riferimento al prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse .
Tale orientamento del giudice di legittimità trova, d'altra parte, origine e fondamento nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di ZI n.
3728/2016, correttamente richiamata nella ordinanza “de quo” della ZI.
Il ragionamento compiuto dal Giudice di legittimità pone in evidenza, si ripete, la ontologica diversità tra le due agevolazioni riconosciute agli assegnatari : da un pagina 11 di 15 lato, la disposizione operante sul piano nazionale volta a ricondurre ad equità una situazione di disparità determinatasi per i ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione delle procedure di stima e di vendita;
dall'altro, la disposizione locale rappresentata dall'intesa conclusa dalle organizzazioni sindacali, destinata ad incidere fin dall'inizio sulla determinazione del prezzo di vendita, ed avente la sua giustificazione soprattutto nelle scarse condizioni manutentive in cui si trovavano di fatto gli immobili oggetto di dismissione siti al centro
Direzionale di Per_1
Ancora, come ulteriore argomento a sostegno della cumulabilità dei benefici, la
S.C. rileva come sia proprio il dato letterale della normativa generale a prevedere che la riduzione del 24,05% vada applicata sul prezzo concretamente pagato per l'acquisto del bene. Citando il terzo comma dell'art. 1 del D.L.
41/2004, la ZI ha posto in evidenza che la norma citata prevede espressamente che il coefficiente di abbattimento dello 0,7595 vada applicato sul prezzo “eventualmente pagato per le vendite già concluse”, e dunque già ricondotto ad equità e scontato in base alla riduzione nella misura dell'8%.
In limine, va altresì sottolineato il fatto che, laddove il legislatore avesse voluto escludere l'applicabilità di entrambe le riduzioni di prezzo, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, trattandosi di una normativa sopravvenuta che va ad aggiungersi ad una situazione giuridica pregressa già caratterizzata da accordi locali volti alla perequazione degli interessi in gioco.
In senso conforme alla illustrata giurisprudenza di legittimità, per un caso corrispondente a quello in oggetto, si veda anche da ultimo, con uguale motivazione, la recente sentenza di questa Corte di Appello, sezione settima, n.
2719/2024, pubblicata il 18.06.2024.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, in conformità ed attuazione del pronunciamento di cui all'ordinanza di cassazione e rinvio n. 26801/2022
pagina 12 di 15 emessa dalla Suprema Corte, pubblicata in data 12.09.2022, va pertanto accolta la domanda di restituzione proposta dagli attori ed interventori, e vanno ad essi riconosciuti gli importi richiesti sin dal primo grado a titolo di rimborso residuo ex art. 1 DL 23.2.2004 n. 41, così come correttamente calcolati e indicati nell'originario atto di citazione e intervento, tenuto conto della cumulabilità dello sconto e del rimborso dovuto, e dunque considerando quale base di calcolo del conteggio il prezzo effettivo di vendita degli immobili, senza defalcare da tale rimborso, come invece fatto dall'ente pubblico, una somma pari allo sconto dell' 8 % a loro già in precedenza riconosciuto, quali assegnatari di immobili posti nelle Torri del Centro Direzionale di in virtù dell'accordo Per_1
sindacale siglato dall' con le OO.SS. degli inquilini in data 07.05.2003. CP_2
Su tali somme dovute a titolo di rimborso vanno corrisposti gli interessi legali codicistici dalla messa in mora ovvero, in mancanza di prova di precedenti atti di intimazione di pagamento, dalla data di notifica dell'atto di citazione
(22.05.2009) e sino al soddisfo. Non spetta la rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valuta, ovvero determinato nel suo ammontare sin dalla nascita.
Le spese di tutti i gradi di giudizio degli attori in riassunzione, unitariamente costituiti e difesi a mezzo dell'avv. Maurizio Russo, seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo a carico di quest'ultimo ente CP_1
pubblico ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato secondo l'importo complessivo della condanna comprensivo degli interessi ad oggi maturati (scaglione da €
26.000,00 ad € 52.000,00), applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello, cassazione e giudizio di rinvio, e riconosciuta pagina 13 di 15 una maggiorazione del 10 % sui compensi in considerazione della pluralità di assistiti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4 comma 2 del DM..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sulle domande di rimborso proposte dagli attori in riassunzione di cui in epigrafe nei confronti dell' (quale successore ex lege CP_1
dell' ), così provvede: CP_2
a) Accoglie dette domande e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento delle seguenti somme: Controparte_1
a1) in favore di (C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), quali eredi di , della
[...] C.F._3 Persona_1
somma complessiva di € 4.038,89 oltre interessi legali codicistici dal
22.05.2009 sino al soddisfo;
a2) in favore di (C.F. ) e Parte_4 C.F._5 [...]
(C.F. ) della somma Parte_5 C.F._6
complessiva di € 6.278,51 oltre interessi legali codicistici dal 22.05.2009 sino al soddisfo;
a3) in favore di (C.F. ) e Parte_6 C.F._7
in proprio (C.F. ) della Parte_2 C.F._2
somma complessiva di € 8.332,79 oltre interessi legali codicistici dal
22.05.2009 sino al soddisfo;
a4) in favore di in proprio (C.F. Parte_1
e (C.F. ) C.F._1 Parte_7 C.F._8
della somma complessiva di € 7.898,29 oltre interessi legali codicistici dal
22.05.2009 sino al soddisfo;
pagina 14 di 15 a5) in favore di (C.F. e Parte_8 C.F._9 [...]
(C.F. ) della somma complessiva di Parte_9 C.F._10
€ 8.044,47 oltre interessi legali codicistici dal 22.05.2009 sino al soddisfo;
a6) in favore di (C.F. ) e Parte_10 C.F._11 [...]
(C.F. ), quali eredi dei coniugi Parte_11 C.F._12 Per_2
e della somma complessiva di € 7.590,74 oltre
[...] Persona_3
interessi legali codicistici dal 22.05.2009 sino al soddisfo;
b) Condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore dell'avv. Maurizio Russo, quale difensore dei predetti attori in riassunzione dichiaratosi anticipatario, delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in €
400,00 per spese ed € 8.378,00 per compensi di avvocato, per il giudizio di appello in € 7.641,00 per compensi di avvocato, per il giudizio di cassazione in € 2.793,00 per spese ed € 6.064,00 per compensi di avvocato, per il presente giudizio di rinvio in € 1.165,50 per spese ed €
7.641,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi innanzi liquidati, oltre IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Napoli il 22.05.2025
Il Consigliere estensore dr. Paolo Mariani
Il Presidente dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4299/2022 promossa da:
1) (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), quali eredi di (C.F. C.F._3 Persona_1
); C.F._4
2) (C.F. ) e Parte_4 C.F._5 [...]
(C.F. ); Parte_5 C.F._6
3) (C.F. ) e Parte_6 C.F._7 Parte_2
in proprio (C.F. );
[...] C.F._2
4) in proprio (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_7 C.F._8
5) (C.F. e Parte_8 C.F._9 Parte_9
(C.F. ); C.F._10
pagina 1 di 15 6) (C.F. ) e Parte_10 C.F._11 Parte_11
(C.F. ), quali eredi di e;
C.F._12 Persona_2 Persona_3
tutti unitariamente rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Russo
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione , Persona_1 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_1 [...]
, e di convenivano in giudizio dinanzi al Pt_7 Parte_8 Parte_9
Tribunale di Napoli l' , quali proprietari di abitazioni site in al CP_2 Per_1
Centro Direzionale, edificio C/7 , acquistate in attuazione del Controparte_3
D. Lgs 104/96 sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali ed a seguito della prima operazione di cartolarizzazione denominata , deducevano che il prezzo finale dei singoli immobili da essi CP_4
comprati era stato determinato in base ai valori correnti di mercato del secondo semestre 2002 e che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, primo comma del
D.L. n. 41/2004 (poi convertito con modifiche nella legge 104/2004) era stato successivamente riconosciuto agli acquirenti il diritto al rimborso parziale del prezzo di vendita, pari al 24,05% di esso, corrispondente al previsto coefficiente aggregato di abbattimento dello 0,7595 stabilito per il Comune di Napoli sulla pagina 2 di 15 base dei prezzi di mercato degli immobili con caratteristiche analoghe riferiti al
2001.
Aggiungevano che in violazione di detta normativa l , preposta CP_2
all'attuazione di detta procedura di dismissione immobiliare, determinava tale rimborso del 24,05 % non già in base al solo prezzo di vendita effettivo degli immobili, ma tenendo conto e defalcando da tale rimborso l'altro sconto dell' 8
% a loro già in precedenza riconosciuto dall' , quali assegnatari di CP_2
immobili posti nelle Torri del Centro Direzionale di con l'accordo Per_1
sindacale siglato con le OO.SS. degli inquilini in data 07.05.2003.
Pertanto chiedevano di accertare il loro diritto ad ottenere dall , a titolo CP_2
di differenza tra la maggior somma dovuta a titolo di rimborso e la minor somma riconosciuta e corrisposta dall , gli importi specificati in citazione CP_2
e precisamente: per € 4.038,89, per i coniugi Persona_1 Parte_4
e € 6.278,51, per i coniugi e Parte_5 Parte_6 [...]
€ 8.332,79, per i coniugi e € Parte_2 Parte_1 Parte_7
7.898,29, , per i coniugi e € 8.044,47. Di Parte_8 Parte_9
conseguenza chiedevano altresì condannare l' al pagamento di dette CP_2
somme oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
I.2. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l' eccependo CP_2
l'inammissibilità ed infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione cui si rinvia.
I.3. Intervenivano volontariamente in giudizio e , Persona_2 Persona_3
articolando le medesime difese degli attori, e chiedendo per tali ragioni il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell al pagamento a CP_2
titolo di residuo rimborso dovuto della somma di € 7.590,74, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
pagina 3 di 15 I.4. Il Tribunale di Napoli, terza sezione civile, con sentenza n. 4402/2012, depositata il 16.4.2012, accoglieva le domande degli attori e interventori condannando l'Ente convenuto ( al pagamento, in favore di ciascuno di CP_2
essi, delle somme richieste per le causali di cui sopra, oltre interessi legali da corrispondersi dal febbraio 2004 al soddisfo, oltre le spese di lite liquidate in complessivi € 2.800,00, di cui € 400,00 per spese, € 900,00 per diritti ed €
1.500,00 per onorari, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv.
M. Russo.
II.1. Avverso tale decisione proponeva appello con atto di citazione l , CP_1
succeduto medio tempore ex lege all' , deducendo la correttezza dei CP_2
propri calcoli e della liquidazione da essa operata, in considerazione della non cumulabilità, stante la omogeneità di causa e funzione, dei due rimborsi/sconti dell'8 e del 24,05 % rispettivamente stabiliti, successivamente alla vendita degli immobili, dall'accordo sindacale del 07.05.2003 e dall'art. 1, primo comma del
D.L. n. 41/2004 (poi convertito con modifiche nella legge 104/2004). A fondamento delle proprie difese deduceva l'identità di ratio del D.L. n. 41/2004 che aveva recepito a livello nazionale quelle stesse istanze che, a livello locale, avevano determinato il contenuto dell'accordo del 7.05.2004.
L' chiedeva pertanto di: “a) riformare la sentenza appellata con rigetto CP_1
integrale della domanda attorea;
b) con vittoria delle spese e delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
II.2. Gli appellati, odierni attori in riassunzione, si costituivano in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta, contestando integralmente quanto dedotto dall'Ente appellante e reiterando le loro argomentazioni e difese recepite in sentenza dal giudice di primo grado. Concludevano pertanto per il rigetto dell'appello.
pagina 4 di 15 Nel corso del giudizio subentravano agli interventori e Persona_2 Per_3
gli eredi e che facevano proprie le
[...] Parte_10 Parte_11
domande dei loro danti causa.
II.5. All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di Appello di Napoli pronunciava la sentenza n. 4171/2016, pubblicata il 23.11.2016, con la quale accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dagli attori, con condanna degli appellati a restituire all'ente appellante quanto da essi eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato di interessi legati alla data del pagamento.
Compensava infine integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
III.1. Gli odierni attori in riassunzione presentavano ricorso per ZI impugnando la sentenza della Corte di Appello di Napoli sulla base di due motivi di impugnazione. I ricorrenti hanno dedotto in particolare: 1) Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 1, commi 1°, 2° e
3° DL 23.2.2004 n. 41, convertito nella legge 24.4.2004 n. 104, deducendo che la Corte di Appello avrebbe erroneamente determinato l'ammontare del rimborso del prezzo pagato per l'acquisto degli immobili oggetto di causa erroneamente interpretando la legge che non consentiva di detrarre dal rimborso ivi contemplato, quanto già previsto a titolo di sconto dall'accordo sindacale del 07.05.2003; 2) Assenza di argomentazioni a sostegno della sentenza gravata, ex art. 360, n.4, c.p.c., con riferimento agli artt. 1362 e 1366
c.c. ovvero all'interpretazione della volontà delle parti nello stipulare il protocollo di intesa del 7.5.2003 con il quale era stato previsto, in relazione alle cattive condizioni degli immobili del Centro Direzionale di una riduzione dell'8 % Per_1
del prezzo di vendita.
pagina 5 di 15 III.2. l si costituiva con controricorso deducendo l'inammissibilità dei motivi CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso proposto per le ragioni ivi dedotte cui si rinvoa in questa sede.
III.3. La Corte di ZI, con ordinanza n. 26801/2022, depositata in cancelleria il 12 settembre 2022, “accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità”.
In particolare, la Corte fondava la sua decisione sulla considerazione della diversa ratio posta a fondamento della disciplina di cui all'art. 1 del DL 41/2004
e del rimborso ivi contemplato, rispetto a quella dell'accordo sindacale del
07.05.2003. Al riguardo evidenziava che la normativa innanzi richiamata aveva l'intento di evitare che l'anomalo aumento del mercato immobiliare verificatosi nell'anno 2001 potesse pregiudicare quegli acquirenti che, per cause imputabili all'ente proprietario relative al ritardo nell'espletamento delle procedure di vendita, ne avevano subito le conseguenze dannose costituite dall'aumento del prezzo di vendita. Invece lo sconto dell'8 % sul prezzo dell'immobile previsto dall'accordo sindacale del 07.05.2003, come evincibile dalla sua lettura, trovava la sua giustificazione soprattutto nelle condizioni di fatto in cui versavano specificamente gli immobili siti nelle Torri del Centro Direzionale di e Per_1
nella esigenza di rendere omogenei i loro valori medi di stima proprio in considerazione di tale stato di fatto.
Pertanto, la Corte di ZI da ciò evinceva che: “l'accordo locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo la prima destinata ad incidere sulla determinazione del prezzo, anche in considerazione delle condizioni manutentive, mentre la seconda, operando a livello nazionale e generale, ha lo scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità,
pagina 6 di 15 determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima”.
La Suprema Corte riteneva pertanto evidente l'errore di interpretazione della
Corte di Appello che, ritenendone la omogeneità, considerava non cumulabili i due rimborsi, evidenziando anche il contrasto di tale interpretazione normativa con la lettera della legge che parla di prezzo “eventualmente pagato per le vendite già concluse”, e statuendo infine che “nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare ai suddetti ricorrenti, il coefficiente di abbattimento del 24,05 % deve, dunque, ritenersi applicabile alla somma effettivamente versata”.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata e, ritenuto assorbito il secondo motivo di impugnativa, rimetteva la causa davanti alla Corte di Appello di Napoli anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
IV.1. In conseguenza di tale pronunciamento della Corte di ZI, gli attori/appellati hanno regolarmente riassunto il giudizio nei confronti dell CP_1
(succeduto ex lege all ) ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiedendo, per le CP_2
ragioni già esposte in primo e secondo grado, ed alla luce della ordinanza della
Suprema Corte che le aveva recepite, di accertare il loro diritto a percepire le somme così come liquidate dal Tribunale di Napoli nella sentenza di primo grado n. 4402/2012, depositata il 16.4.2012, e condannare l al pagamento CP_1
di tali somme oltre interessi legali come ivi riconosciuti. Chiedevano altresì di condannare l al rimborso delle spese e delle competenze del presente CP_1
grado di giudizio e dei precedenti, ivi compreso quello svoltosi innanzi alla
Suprema Corte di ZI, con attribuzione al procuratore costituito avv.
Maurizio Russo.
pagina 7 di 15 IV.2. Si è costituita in giudizio l con comparsa di risposta cui si rinvia, CP_1
reiterando sostanzialmente le censure dedotte con controricorso e sostenendo, quindi, essenzialmente l'inammissibilità dei motivi di appello così come reiterati dagli attori. Deduceva, tra l'altro, che la questione concernente l'accertamento se lo sconto di cui all'accordo del 7/5/2003 costituiva o meno una duplicazione della riduzione già riconosciuta era questione di merito non affrontata dalla CP_5
per non avere essa esaminato il secondo motivo di gravame che concerneva proprio l'interpretazione del testo dell'accordo sindacale del 7/5/2003.
L'Ente convenuto ha concluso dunque chiedendo di: “a) riformare la sentenza appellata n. 4402/12 del 16.4.2012 pronunciata dal Tribunale di Napoli, III sezione civile, nel giudizio r.g. n. 21780/2009, con rigetto integrale della domanda attorea;
b) Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e di quelle di ZI e rinvio”.
Conclusa l'attività prevista ex art. 350 c.p.c., all'udienza del 06.03.2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati di 30 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte d'Appello che, in applicazione dei principi innanzi esposti sanciti dalla Corte di ZI nella ordinanza n. 26801/2022, depositata il
12.09.2022, le domande così come proposte dagli attori in primo grado debbano senz'altro essere accolte.
Occorre al riguardo, in primo luogo, sottolineare che erra la convenuta CP_1
laddove adduce, nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio, che la Corte di ZI, non avendo statuito sul secondo motivo di ricorso per ZI (ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo), nulla avrebbe statuito in merito alla interpretazione da fornire all'accordo sindacale del pagina 8 di 15 07.05.2003 soffermandosi esclusivamente sul procedimento di formazione e liquidazione del prezzo di vendita degli immobili in questione.
In vero, come già innanzi riportato, la Corte di ZI si è invece chiaramente espressa sui rapporti intercorrenti tra il contenuto dell'accordo sindacale concluso tra l' e le OO.SS degli inquilini in data 07.05.2003 e CP_2
la normativa di cui all'art. 1 del DL 23.2.2004 n. 41, convertito nella legge
24.4.2004 n. 104, rapporto che costituisce questione dirimente ai fini della decisione della presente causa con riferimento agli sconti/rimborsi rispettivamente ivi stabiliti dell'8 % e del 24,05 % sul prezzo corrente di mercato degli immobili
La Suprema Corte ha infatti chiaramente evidenziato che l'accordo sindacale locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo il primo destinato ad incidere in modo specifico sulla determinazione del prezzo dei soli immobili siti nelle Torri del Centro Direzionale di anche e soprattutto in Per_1
considerazione delle condizioni manutentive e di fatto di detti immobili e per la conseguente esigenza di rendere omogenei i loro valori medi di stima proprio in considerazione di tale stato di fatto. La normativa statale invece, operante a livello nazionale e generale, ha il diverso scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità, determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima, ovvero di eliminare le conseguenze dannose subite da taluni acquirenti a causa di tali ritarsdi (danni derivanti dall'aumento dei prezzi di mercato, costituenti il parametro di determinazione del prezzo di vendita, durante le ingiustificate lungaggini del procedimento di assegnazione rispetto ai tempi stabiliti ex lege).
La Suprema Corte ha ritenuto pertanto sussistere errore di interpretazione della
Corte di Appello laddove, sulla base di una pretesa omogeneità causale e funzionale, ha considerato non cumulabili i due rimborsi.
pagina 9 di 15 La Corte ha anche sottolineato il contrasto di tale interpretazione normativa della Corte di Appello con la lettera della legge che parla di prezzo
“eventualmente pagato per le vendite già concluse”, stabilendo che “nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare ai suddetti ricorrenti, il coefficiente di abbattimento del 24,05 % deve, dunque, ritenersi applicabile alla somma effettivamente versata”.
Pertanto, stante la loro cumulabilità discendente dalla loro diversa ratio e funzione, gli attori hanno diritto sia allo sconto dell'8 % di cui all'accordo sindacale concluso tra l e le OO.SS degli inquilini in data 07.05.2003, CP_2
sia al rimborso del 24,05 % determinato in applicazione della normativa di cui all'art. 1 del DL 23.2.2004 n. 41 (poi convertito nella legge 24.4.2004 n. 104).
Al riguardo questa Corte reputa opportuno rilevare che già solo da un'analisi del dato letterale della normativa appena richiamata (D.L. n. 41 del 2004, come convertito, con modificazioni, nella legge 104/2004), emerge in maniera chiara come il legislatore abbia voluto che al prezzo di vendita effettivamente pagato – già determinato ai sensi del settimo comma dell'art. 3 del D.L. n. 351/2001 – fosse applicato il coefficiente di abbattimento calcolato dall'Agenzia del
Territorio avendo riguardo ai valori medi di mercato del mese di ottobre 2001. In altri termini, quindi, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, i prezzi medi di mercato all'ottobre 2001 assumono rilevanza ai soli fini della determinazione dei coefficienti di abbattimento, mentre, per l'applicazione in concreto del meccanismo perequativo, è necessario tener conto del prezzo di vendita effettivamente praticato nel singolo caso concreto di compravendita, al quale va applicato detto coefficiente di abbattimento per determinare il minor prezzo dovuto ex lege, e dunque il rimborso spettante all'acquirente.
Quanto appena detto trova espressa ed immediata conferma nell'ultimo periodo del comma terzo dell'art. 1 D.L. n. 41/2004, dal quale in maniera chiara emerge pagina 10 di 15 che il maggior prezzo eventualmente pagato dagli acquirenti e di cui essi hanno diritto al rimborso va calcolato applicando il coefficiente di abbattimento sul prezzo effettivamente pagato in sede di compravendita per l'acquisto dell'immobile.
Ancora, in merito poi al problema della cumulabilità o meno dello sconto dell'8
% (determinato in sede di accordo sindacale nel maggio 2003) con il rimborso del 24,05 % derivante dall'applicazione del coefficiente di abbattimento di cui al sopravvenuto DL 41/2004 (problema già risolto in senso positivo dal primo giudice con corretta ed adeguata motivazione relativa alla diversa causale e funzione di ciascuno di essi), a sostegno del principio espresso con l'ordinanza di rinvio sopra esaminata emessa dalla ZI nel presente giudizio, appare opportuno citare anche la successiva conforme decisione della Corte di
ZI di cui all'ordinanza n. 27250 del 25.09.2023, con la quale la
Suprema Corte ha nuovamente affrontato per l'appunto, e risolto in senso affermativo, detta questione della cumulabilità del diritto al rimborso nascente dalla applicazione del coefficiente di abbattimento previsto dal D.L. n. 41/2004 con lo sconto dell'8% stabilito dall'intesa sindacale del maggio 2003, soffermandosi, e risolvendola anche questa volta in senso positivo, sulla questione dell'applicabilità del coefficiente di abbattimento de quo al prezzo effettivamente versato al momento della compravendita, sottolineando di nuovo al riguardo, a conferma della correttezza di detta interpretazione, il chiaro disposto letterale della legge che fa riferimento al prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse .
Tale orientamento del giudice di legittimità trova, d'altra parte, origine e fondamento nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di ZI n.
3728/2016, correttamente richiamata nella ordinanza “de quo” della ZI.
Il ragionamento compiuto dal Giudice di legittimità pone in evidenza, si ripete, la ontologica diversità tra le due agevolazioni riconosciute agli assegnatari : da un pagina 11 di 15 lato, la disposizione operante sul piano nazionale volta a ricondurre ad equità una situazione di disparità determinatasi per i ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione delle procedure di stima e di vendita;
dall'altro, la disposizione locale rappresentata dall'intesa conclusa dalle organizzazioni sindacali, destinata ad incidere fin dall'inizio sulla determinazione del prezzo di vendita, ed avente la sua giustificazione soprattutto nelle scarse condizioni manutentive in cui si trovavano di fatto gli immobili oggetto di dismissione siti al centro
Direzionale di Per_1
Ancora, come ulteriore argomento a sostegno della cumulabilità dei benefici, la
S.C. rileva come sia proprio il dato letterale della normativa generale a prevedere che la riduzione del 24,05% vada applicata sul prezzo concretamente pagato per l'acquisto del bene. Citando il terzo comma dell'art. 1 del D.L.
41/2004, la ZI ha posto in evidenza che la norma citata prevede espressamente che il coefficiente di abbattimento dello 0,7595 vada applicato sul prezzo “eventualmente pagato per le vendite già concluse”, e dunque già ricondotto ad equità e scontato in base alla riduzione nella misura dell'8%.
In limine, va altresì sottolineato il fatto che, laddove il legislatore avesse voluto escludere l'applicabilità di entrambe le riduzioni di prezzo, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, trattandosi di una normativa sopravvenuta che va ad aggiungersi ad una situazione giuridica pregressa già caratterizzata da accordi locali volti alla perequazione degli interessi in gioco.
In senso conforme alla illustrata giurisprudenza di legittimità, per un caso corrispondente a quello in oggetto, si veda anche da ultimo, con uguale motivazione, la recente sentenza di questa Corte di Appello, sezione settima, n.
2719/2024, pubblicata il 18.06.2024.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, in conformità ed attuazione del pronunciamento di cui all'ordinanza di cassazione e rinvio n. 26801/2022
pagina 12 di 15 emessa dalla Suprema Corte, pubblicata in data 12.09.2022, va pertanto accolta la domanda di restituzione proposta dagli attori ed interventori, e vanno ad essi riconosciuti gli importi richiesti sin dal primo grado a titolo di rimborso residuo ex art. 1 DL 23.2.2004 n. 41, così come correttamente calcolati e indicati nell'originario atto di citazione e intervento, tenuto conto della cumulabilità dello sconto e del rimborso dovuto, e dunque considerando quale base di calcolo del conteggio il prezzo effettivo di vendita degli immobili, senza defalcare da tale rimborso, come invece fatto dall'ente pubblico, una somma pari allo sconto dell' 8 % a loro già in precedenza riconosciuto, quali assegnatari di immobili posti nelle Torri del Centro Direzionale di in virtù dell'accordo Per_1
sindacale siglato dall' con le OO.SS. degli inquilini in data 07.05.2003. CP_2
Su tali somme dovute a titolo di rimborso vanno corrisposti gli interessi legali codicistici dalla messa in mora ovvero, in mancanza di prova di precedenti atti di intimazione di pagamento, dalla data di notifica dell'atto di citazione
(22.05.2009) e sino al soddisfo. Non spetta la rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valuta, ovvero determinato nel suo ammontare sin dalla nascita.
Le spese di tutti i gradi di giudizio degli attori in riassunzione, unitariamente costituiti e difesi a mezzo dell'avv. Maurizio Russo, seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo a carico di quest'ultimo ente CP_1
pubblico ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato secondo l'importo complessivo della condanna comprensivo degli interessi ad oggi maturati (scaglione da €
26.000,00 ad € 52.000,00), applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello, cassazione e giudizio di rinvio, e riconosciuta pagina 13 di 15 una maggiorazione del 10 % sui compensi in considerazione della pluralità di assistiti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4 comma 2 del DM..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sulle domande di rimborso proposte dagli attori in riassunzione di cui in epigrafe nei confronti dell' (quale successore ex lege CP_1
dell' ), così provvede: CP_2
a) Accoglie dette domande e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento delle seguenti somme: Controparte_1
a1) in favore di (C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), quali eredi di , della
[...] C.F._3 Persona_1
somma complessiva di € 4.038,89 oltre interessi legali codicistici dal
22.05.2009 sino al soddisfo;
a2) in favore di (C.F. ) e Parte_4 C.F._5 [...]
(C.F. ) della somma Parte_5 C.F._6
complessiva di € 6.278,51 oltre interessi legali codicistici dal 22.05.2009 sino al soddisfo;
a3) in favore di (C.F. ) e Parte_6 C.F._7
in proprio (C.F. ) della Parte_2 C.F._2
somma complessiva di € 8.332,79 oltre interessi legali codicistici dal
22.05.2009 sino al soddisfo;
a4) in favore di in proprio (C.F. Parte_1
e (C.F. ) C.F._1 Parte_7 C.F._8
della somma complessiva di € 7.898,29 oltre interessi legali codicistici dal
22.05.2009 sino al soddisfo;
pagina 14 di 15 a5) in favore di (C.F. e Parte_8 C.F._9 [...]
(C.F. ) della somma complessiva di Parte_9 C.F._10
€ 8.044,47 oltre interessi legali codicistici dal 22.05.2009 sino al soddisfo;
a6) in favore di (C.F. ) e Parte_10 C.F._11 [...]
(C.F. ), quali eredi dei coniugi Parte_11 C.F._12 Per_2
e della somma complessiva di € 7.590,74 oltre
[...] Persona_3
interessi legali codicistici dal 22.05.2009 sino al soddisfo;
b) Condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore dell'avv. Maurizio Russo, quale difensore dei predetti attori in riassunzione dichiaratosi anticipatario, delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in €
400,00 per spese ed € 8.378,00 per compensi di avvocato, per il giudizio di appello in € 7.641,00 per compensi di avvocato, per il giudizio di cassazione in € 2.793,00 per spese ed € 6.064,00 per compensi di avvocato, per il presente giudizio di rinvio in € 1.165,50 per spese ed €
7.641,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi innanzi liquidati, oltre IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Napoli il 22.05.2025
Il Consigliere estensore dr. Paolo Mariani
Il Presidente dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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