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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7786/2024 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CARDILLO ORESTE e dall'avv. Nicola Russo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, l'epigrafata ricorrente ha dedotto: che con decreto di omologa RG 1410\2021 del 13.01.2022, la sig.ra veniva riconosciuta Pt_1 invalida civile parziale all'81% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 03.05.2019; che con provvedimento del 25.05.2023, notificato in data
20.06.2023, l'Istituto riliquidava la prestazione n. 044510007225762 cat. Invciv intestata alla ricorrente alla luce del suindicato decreto di omologa;
che del tutto inspiegabilmente
CP_ l , a fronte dell'importo di € 2.244,60 maturato a titolo di ratei di assegno di invalidità civile calcolati dal 01.06.2019 al 31.12.2019, corrispondeva alla sig.ra solo € 980,25 Pt_1 trattenendo l'importo di € 1.264,35 a titolo di recupero indebito n. 00001052642; che
1 avverso la suddetta comunicazione di indebito la ricorrente proponeva ricorso gerarchico amministrativo in data 19.04.2024, senza ricevere alcun riscontro da parte dell'
[...]
CP_ ; che la trattenuta dell'importo di € 1.264,35 operata dall' era CP_2
assolutamente illegittima poiché la ricorrente non aveva alcun debito nei confronti dell'Istituto ed il presunto indebito n. 00001052642 per € 1.264,35 non risultava mai essere stato neanche notificato all'istante.
Tanto premesso parte ricorrente adiva il Tribunale di Napoli Nord chiedendo di: “1- accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero la prescrizione del provvedimento di presunto indebito n. 00001052642 e, per l'effetto, annullare la trattenuta di € 1.264,35 operata sulla CP_ riliquidazione dell'assegno di invalidità civile.
2- condannare l al pagamento dell'importo di € 1.264,35 a titolo di saldo per la riliquidazione dell'assegno di invalidità civile.
3 -con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione agli avv.ti Oreste
Cardillo e Nicola Russo anticipatari”.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1 abbandonato l'indebito oggetto di causa, restituendo gli importi trattenuti per il recupero dello stesso.
Rinviata la causa all'udienza del 13.5.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, completa di motivazione, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Questo Giudicante non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
2 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dell'importo trattenuto a titolo di indebito determina la cessazione della materia del contendere, perché
è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
3 CP_ Considerato che il pagamento dell'importo trattenuto dall' è avvenuto solo in corso di causa, nel mese di febbraio 2025 e, quindi, in epoca successiva al deposito del ricorso e
CP_ alla sua notifica nei confronti dell' , quest'ultimo, per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa 14/05/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7786/2024 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CARDILLO ORESTE e dall'avv. Nicola Russo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, l'epigrafata ricorrente ha dedotto: che con decreto di omologa RG 1410\2021 del 13.01.2022, la sig.ra veniva riconosciuta Pt_1 invalida civile parziale all'81% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 03.05.2019; che con provvedimento del 25.05.2023, notificato in data
20.06.2023, l'Istituto riliquidava la prestazione n. 044510007225762 cat. Invciv intestata alla ricorrente alla luce del suindicato decreto di omologa;
che del tutto inspiegabilmente
CP_ l , a fronte dell'importo di € 2.244,60 maturato a titolo di ratei di assegno di invalidità civile calcolati dal 01.06.2019 al 31.12.2019, corrispondeva alla sig.ra solo € 980,25 Pt_1 trattenendo l'importo di € 1.264,35 a titolo di recupero indebito n. 00001052642; che
1 avverso la suddetta comunicazione di indebito la ricorrente proponeva ricorso gerarchico amministrativo in data 19.04.2024, senza ricevere alcun riscontro da parte dell'
[...]
CP_ ; che la trattenuta dell'importo di € 1.264,35 operata dall' era CP_2
assolutamente illegittima poiché la ricorrente non aveva alcun debito nei confronti dell'Istituto ed il presunto indebito n. 00001052642 per € 1.264,35 non risultava mai essere stato neanche notificato all'istante.
Tanto premesso parte ricorrente adiva il Tribunale di Napoli Nord chiedendo di: “1- accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero la prescrizione del provvedimento di presunto indebito n. 00001052642 e, per l'effetto, annullare la trattenuta di € 1.264,35 operata sulla CP_ riliquidazione dell'assegno di invalidità civile.
2- condannare l al pagamento dell'importo di € 1.264,35 a titolo di saldo per la riliquidazione dell'assegno di invalidità civile.
3 -con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione agli avv.ti Oreste
Cardillo e Nicola Russo anticipatari”.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1 abbandonato l'indebito oggetto di causa, restituendo gli importi trattenuti per il recupero dello stesso.
Rinviata la causa all'udienza del 13.5.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, completa di motivazione, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Questo Giudicante non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
2 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dell'importo trattenuto a titolo di indebito determina la cessazione della materia del contendere, perché
è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
3 CP_ Considerato che il pagamento dell'importo trattenuto dall' è avvenuto solo in corso di causa, nel mese di febbraio 2025 e, quindi, in epoca successiva al deposito del ricorso e
CP_ alla sua notifica nei confronti dell' , quest'ultimo, per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa 14/05/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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